ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: CARATTERI GENERALI
Prima del ‘900 erano rare le forme di cooperazione istituzionalizzata tra gli Stati. Oggi le
organizzazioni sono il principale attore sulla scena internazionale oltre agli Stati. La ratio del
fenomeno si può ricondurre alle esigenze di affrontare in modo concertato problemi che richiedono un
livello sovrastatale. Si tratta di una forma di associazione tra Stati regolata da una trattato istitutivo, a
cui viene attribuito potere normativo per l’adempimento di compiti e per la risoluzione di problemi.
Il principio di specialità è la differenza principale fra le organizzazioni e gli Stati: le organizzazioni
nascono con una specifica missione. Vero è, però, che il mandato delle organizzazioni è indicato con
modalità volutamente generiche. A questa caratteristica della missione generica si aggiunge che i
trattati istitutivi contengono la clausola dei c.d. poteri impliciti, strumento che è normalmente
utilizzato nel senso di estendere l’ambito di azione dell’organizzazione. Un’altra caratteristica delle
organizzazioni è il fatto che esse hanno un peso sulla scena internazionale quando molti Stati sono loro
membri; tendenzialmente, questi Stati una posizione paritetica all’interno dell’organizzazione. Un’altra
caratteristica delle organizzazioni internazionali è una certa stabilità, che le distingue dalle conferenze
o vertici internazionali, i quali hanno carattere occasionale o regolare ma non di stabilità. I vertici e le
conferenze possono essere, ma non necessariamente, l’embrione delle organizzazioni internazionali.
Il fenomeno delle organizzazioni internazionali è riconducibile al secolo scorso. Le prime
organizzazioni avevano una natura tecnico-amministrativa (Commissione europea per il Danubio,
Unione Postale Universale). Non esistevano ancora organizzazioni di tipo politico, che nascono dopo la
prima guerra mondiale: la prima è la Società delle Nazioni, e poi si sono formate via via organizzazioni
a livello regionale o universale.
L’Unione europea ha una posizione particolare: è un’organizzazione governativa con poteri molto forti,
assimilabili alla competenza statale. L’UE ha una dimensione regionale, ma è uno degli attori a livello
internazionale più influenti. Detiene un particolare rapporto con gli Stati membri, ma anche con i
cittadini: attribuisce una posizione del tutto peculiare all’individuo, che può pretendere dagli Stati le
prerogative che l’Unione ordina ad essi di eseguire. L’UE è una via di mezzo tra una federazione di Stati
e un’organizzazione intergovernativa.
Distinzione tra organizzazioni governative e non
Le ONG si occupano spesso di problemi che vanno oltre i confini nazionali. Al loro interno si applica il
diritto internazionale privato: esse prendono il regime giuridico dello stato in cui vengono costitute. Si
tratta di un fenomeno che rappresenta lo società civile. Esse partecipano al procedimento di
formazione delle leggi. Alcune ONG sono orientate al profitto e generalmente sono formate da imprese
con carattere di multinazionale . Le ONG non sono soggetti di diritto internazionale, ma detengono una
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posizione rilevante: l’art. 71 della Carta ONU annovera le ONG fra i soggetti ai quali si può chiedere un
parere (funzione consultiva). Anche lo statuto del Consiglio d’Europa include le ONG fra i possibili
destinatari delle proprie norme: le convenzioni del Consiglio d’Europa conferiscono spesso il diritto di
agire alle ONG. Nell’ambito della CEDU è presente una norma che contempla fra i legittimati attivi
anche le ONG .
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Le organizzazioni internazionali sono un fenomeno emergente. Sono enti di natura diversa e con un
diverso peso sulla scena internazionale: a volte sono meri forum, altre volte hanno poteri più incisivisi,
altre volte ancora si smarcano dagli Stati che ne fanno parte.
Sono le c.d. BINGO, acronimo di Business International Non-Governmental Organizations.
1 V. caso Pinochet.
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PARTE PRIMA: LE NAZIONI UNITE
LE NAZIONI UNITE: ORIGINI, FORMAZIONE DELLE CARTA E PROSPETTIVE EVOLUTIVE
Le Nazioni Unite nascono come prosecuzione della Società delle Nazioni e sin dall’inizio si pongono
come un’organizzazione universale. Tutti i documenti relativi ai rapporti fra Stati sotto l’egida della
Società delle Nazioni sono passati alle Nazioni Unite, ma le due organizzazione restano due enti
indipendenti.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite nasce per volontà di Roosevelt e Churchill attraverso la
stipulazione della Carta Atlantica nel 1941, cui segue la conferenza di Mosca del 1943, alla quale
partecipano anche l’URSS e la Cina, e l’incontro di Dumbarton Oaks del 1944. La Carta delle Nazioni
Unite viene stipulata a seguito della conferenza di Yalta e viene rapidamente sottoscritta già alla fine
del 1945. Si decise di far partecipare anche l’Ucraina e la Bielorussia, benché nel 1945 non rientrassero
nella nozione di Stato secondo il diritto internazionale, perché prive del requisito dell’indipendenza
giuridica dall’ex URSS.
Ad oggi le Nazioni Unite contano ben 193 membri. Ne restano escluse la Repubblica di Taiwan e la
Repubblica Turca di Cipro del Nord, che non hanno chiesto la membership né soddisfano pienamente i
requisiti per il procedimento di adesione. Solo gli Stati possono essere membri delle Nazioni Unite. Gli
altri soggetti che non sono Stati (la Santa Sede, il Sacro Ordine di Malta) detengono lo status di
osservatore.
L’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite indica i fini dell’organizzazione. Nel corso degli anni le Nazioni
Unite hanno privilegiato l’una o l’altra funzione.
L’art. 7 della Carta elenca gli organi delle Nazioni Unite. Si tratta quasi interamente di organi politici,
nei quali i rappresentanti degli Stati si fanno portavoce delle istanze del Paese da cui provengono. Gli
unici organi non politici sono la Corte Internazionale di Giustizia, costituita da uomini indipendenti
dallo Stato di provenienza, e il Segretariato, organo amministrativo dell’organizzazione che riveste una
posizione centrale, perché è l’organo presso cui vengono depositati i trattati internazionali. A questi
organi si aggiunge la Commissione di diritto internazionale, creata dall’Assemblea Generale col fine di
sviluppare il diritto internazionale. Al contrario, nell’UE gli organi politici sono in minoranza, e la
stessa Commissione europea è un organo tecnico. All’interno delle Nazioni Unite il deficit democratico
è altissimo.
La volontà di fare delle Nazioni Unite l’organizzazione universale per eccellenza ha fatto sostenere che
la Carta fosse qualcosa di più di un mero trattato internazionale e rappresentasse una sorta di
costituzione internazionale. La circostanza per cui sia uno dei trattati più ratificati al mondo
contribuisce a rafforzare questa tesi. Un altro argomento che si cita a riguardo è il fatto che il sistema
di sicurezza collettiva è idoneo a incidere su Stati che non siano membri dell’organizzazione . La tesi
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costituzionale è da scartare: il trattato non ha una particolare connotazione e la sua possibile efficacia
verso Stati terzi non è da sopravvalutare, ma può essere equiparata ad un’azione concertata di alcuni
Stati verso un altro. Nemmeno il fatto che sia uno dei trattati più ratificati al mondo non costituisce
una prova della sua natura costituzionale, che implicherebbe un’interpretazione ad hoc. La teoria
interpretativa che si cerca di applicare alla Carta è quella dei poteri impliciti, che non è tuttavia
specifica del contesto ONU, ma è applicata anche in altre organizzazioni, non ultima l’UE. In ultima
analisi, la Carta delle Nazioni Unite è un trattato come tutti gli altri e necessita di un’interpretazione
evolutiva, in quanto è stata redatta nel 1945. Sarebbe da scartare anche la tesi secondo cui l’Assemblea
Generale debba essere considerata l’interpretatore autentico della Carta, dal momento che ogni organo
delle Nazioni Unite è tenuto ad interpretarla nel momento in cui intraprende un’azione.
La Carta è uno strumento rigido, difficilmente modificabile, e fino ad oggi non ha subito alcuna
revisione, ma sono stati introdotti degli emendamenti al suo interno . A differenza della procedura per
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L’art. 2, par. 7 supera la domestic jurisdiction ogniqualvolta sia necessario per garantire la sicurezza
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internazionale.
Con un emendamento, nel 1965 i membri del Consiglio di Sicurezza sono passati da 11 a 15.
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l’introduzione di emendamenti nella Carta, disciplinata all’art. 108, il meccanismo per la sua revisione
prevede l’istituzione di un organo ad hoc (art. 109).
L’APPARTENENZA ALL’ONU
La norma di riferimento per l’adesione alle Nazioni Unite è l’art. 4 della Carta. Per essere membri delle
Nazioni Unite, occorre essere degli Stati amanti della pace e che accettino gli obblighi contenuti nel
trattato. In particolare, deve esserci corrispondenza tra l’idoneità dello Stato ad adempiere gli obblighi
della Carta e la sua disponibilità a farlo.
Oltre a porsi il problema della nozione di Stato, sorge il problema che vengono ammessi Paesi con
pochissimi abitanti il cui peso all’interno dell’Assemblea Generale è uguale a quello degli Stati più
grandi.
Si pone poi un terzo problema relativo all’ammissione degli Stati neutralizzati, quegli Stati che hanno
deciso, per accordo internazionale o per costituzione interna, di essere neutrali rispetto alla guerra. In
verità, nell’ottica di acquisire più membri possibili, la prassi è stata di ammettere nell’organizzazione
anche gli Stati neutralizzati, malgrado i membri delle Nazioni Unite siano tenuti ad accettare gli
obblighi della Carta, il cui Titolo VII ammette la possibilità di intraprendere azioni di guerra. Questa
incongruenza viene risolta nel senso che il Consiglio di Sicurezza, in virtù dei poteri di cui all’art. 48,
può decidere di esonerare quegli Stati dall’azione bellica: si tratta di una sospensione parziale degli
obblighi, e non di una sospensione totale rispetto agli obblighi del trattato, altrimenti parleremmo di
una membership condizionata, fattispecie che invece la Carta non prevede.
Sulla decisione di ammissione, l’art. 4 lascia ampia discrezionalità all’organizzazione, che si riduce al
Consiglio di Sicurezza e all’Assemblea Generale. Per avviare la procedura di ammissione occorre una
manifestazione da parte dello Stato, che presenta domanda al Segretariato Generale. Sulla richiesta di
adesione decide il Consiglio di Sicurezza, che propone successivamente all’Assemblea Generale di
deliberare.
Nelle Nazioni Unite non è ammesso l’ingresso condizionato. Il ritiro o l’espulsione di uno Stato
membro dall’organizzazione o la perdita della soggettività di uno Stato membro e il suo futuro
recupero sono vicende che determinano la fine della membership e richiedono una nuova procedura
per riacquistarla. Gli unici due casi stoici che rientravano fra le precedenti ipotesi (Indonesia e Siria)
non sono stati tuttavia trattati secondo questa procedura, perché di fatto c’è stato un consenso
unanime in Assemblea e non è stato necessario esperire la procedura ex art. 4. Gli esempi di norme che
vengono superate dalla consuetudine sono una costante del sistema ONU .
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Uno Stato può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di membro delle Nazioni Unite da
parte del Consiglio di Sicurezza. La sospensione può essere totale (art. 5), o parziale (art. 19), nel caso
in cui lo Stato risulti inadempiente rispetto all’obbligo di contribuire economicamente al bilancio delle
Nazioni Unite, come potrebbe accadere per la Somalia. L’unico caso in cui l’art. 5 avrebbe potuto
trovare applicazione nella storia dell’ONU è quello del Sudafrica. Per un ventennio sono state respinte
le credenziali dei suoi delegati, ma non è mai stato sospeso dall’esercizio dei suoi diritti.
L’art. 6 disciplina l’istituto dell’espulsione di uno Stato membro, per la quale deve essersi verificata
una persistente violazione della Carta.
Nella Carta non è prevista nessuna norma per il recesso. Tuttavia, il diritto internazionale generale
consente ad uno Stato di recedere da un trattato solo quando ci sia un cambiamento significativo delle
circostanze che hanno portato alla sua adesione (clausola rebus sic stantibus).
Le vicende interne a uno Stato possono incidere sulla sua partecipazione all’ONU. La membership
prescinde tuttavia dalla tipologia del regime che viene attuato nello Stato, purché sia effettivo.
Quando un territorio si distacca da uno Stato membro, la membership di quest’ultimo viene mantenuta.
I casi dell’ex Jugoslavia e dell’ex URSS, entrambi pacificamente qualificabili come ipotesi di
smembramento di uno Stato membro, sono stati trattati come ipotesi di distacco e lo Stato prevalente
è stato mantenuto come membro delle Nazioni Unite senza che dovesse ripassare attraverso la
Un altro esempio è fornito dal modo in cui viene considerata l’astensione in seno al Consiglio: benché l’art. 27
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della Carta parli esclusivamente di voto affermativo degli Stati, di fatto è stata instaurata la prassi di trattare la
mera astensione come un voto favorevole. 3
procedura ex art. 4. Inizialmente il seggio dell’ex Jugoslavia era passato alla Repubblica Federale di
Jugoslavia, composta da Serbia e Montenegro.
Nel caso di incorporazione di un nuovo territorio da parte di uno Stato membro non occorre dare
inizio alla procedura di ammissione; nel caso della fusione di due Stati membri e della formazione di
un nuovo Stato invece sì.
I PROBLEMI LEGATI ALLO STATUS DELLA PALESTINA
Nel 1988 una risoluzione delle Nazione Unite ha concesso all’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina di cambiare la sua denominazione in Palestina. La Palestina ha fatto domanda per diventare
membro dell’UNESCO, nell’estate del 1989, e delle Nazioni Unite, nel 2011. Con la decisione del 29
ottobre 2011 è stata accettata la sua richiesta di adesione all’UNESCO. La domanda per acquisire la
membership alle Nazioni Unite non è stata accettata, ma con la risoluzione 67/19 del 29 novembre
2012 l’Assemblea Generale ha deciso di accordare alla Palestina lo status di Stato non membro
osservatore, facendo salvi i privilegi già acquisiti. Pur non essendo ancora idonea a diventare membro
delle Nazioni Unite, la Palestina viene riconosciuta come Stato. Pertanto oggi la Palestina può stipulare
un trattato internazionale e promuovere un ricorso davanti alla Corte Penale Internazionale – ma non
alla Corte Internazionale di Giustizia.
IL RUOLO DELL’UE DOPO LISBONA
La proposta di creare un vero seggio europeo all’interno del Consiglio di Sicurezza – il cui regime non è
mai stato modificato dal 1965 – parte dal governo italiano, ancor prima del trattato di Lisbona. Nel
1993 Andreatta aveva avanzato la proposta di istituire un seggio unico per l’UE all’interno del
Consiglio di Sicurezza, in aggiunta ai 15 membri o in sostituzione di Gran Bretagna e Francia. Il
Parlamento europeo ha tentato di appoggiare la proposta, ma non è stata ben accolta: il governo
tedesco l’ha vista come una reazione alla rivendicazione della Germania di istituire un proprio seggio
permanente.
Nel 2007/2008, quando era membro del Consiglio di Sicurezza, l’Italia si è espressa nel senso di voler
fondare, come second choice, la possibilità di inserire un delegato dell’Unione tra quelli dello Stato
europeo di volta in volta eletto fra i membri non permanenti. La soluzione finale è stata quella di
utilizzare il seggio italiano in un’ottica europeista.
La proposta di istituire un seggio europeo non era perseguibile in quell’epoca e da allora ad oggi
l’Unione ha cambiato faccia.
Il Trattato di Maastricht, stipulato nel 1992 e poi entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha creato
l’Unione europea – prima di allora si parlava di Comunità Europea – rappresentata visivamente come
un tempio greco a tre pilastri. Al primo pilastro vengono ricondotti i trattati istitutivi della CEE, della
CECA e dell’Euratom. Essi hanno in comune il fatto di creare, oltre a degli obblighi pattizi, anche una
sovrastruttura istituzionale, con organi comuni a cui vengono attribuiti dei poteri che esercitano al
posto degli Stati (cooperazione di tipo sovranazionale). Il secondo e il terzo pilatro, relativi,
rispettivamente, a PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) e GAI (Giustizia e Affari Interni), si
caratterizzano invece per una cooperazione di tipo intergovernativo: perché la sovrastruttura
istituzionale continui ad operare anche in queste materie, è necessaria l’unanimità dei voleri degli
Stati, mentre nelle materie di cui al primo pilastro si possono prendere delle decisioni contro il volere
di alcuni Paesi attraverso sistema di maggioranze diversificato.
Nel 1997 viene stipulato il trattato di Amsterdam, che entra in vigore nel 1999 e apporta delle
modifiche di portata limitata alla precedente struttura: svuota il terzo pilastro e trasferisce la materia
della cooperazione giudiziaria civile nel primo pilastro (processo di comunitarizzazione).
Nel 2000 viene proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la c.d. Carta di Nizza. Dal punto di
vista del diritto internazionale si trattava di un atto di soft law. Anzi, per limitarne la portata, si era
detto che sarebbe stato meglio non richiamare i valori di questa carta nelle decisioni della Corte di
giustizia.
Dopo essere stato firmato nel 2007, nel 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Grazie ad esso,
la Carta dei diritti fondamentali diventa un atto normativo vincolante al pari dei trattati (diritto
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