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La firma digitale nell'ordinamento italiano

L'art. 15 della legge Bassanini (L. n. 59/97), ha introdotto la firma digitale nel nostro ordinamento stabilendo che "documenti, atti, e contratti realizzati con strumenti informatici e trasmessi per via telematica sono validi ai fini di legge". Successivamente, con il DPR 513 del 1997 è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge Bassanini, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. La firma digitale, tuttavia, ha trovato la sua legittimazione nel 1999, con il DPCM del 08.02.99, quando entrarono in vigore le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi del DPR 513/97. Nel gennaio 2000 è stato incluso, nell'elenco pubblico dei certificatori, il primo.

soggetto autorizzato a rilasciare dispositivi di firma digitale avente la medesima validità giuridica della firma autografa, validità confermata anche dall'art. 2702 del cc stabilendo che "la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta". Da tale norma, è derivato che la firma digitale è giuridicamente valida, salvo la possibilità, per il sottoscrittore, di disconoscerne la paternità. A dare vigore alla diffusione della firma digitale è stato il DPR 445/00, modificato dal Dlg.vo 10/02 in attuazione di una direttiva europea sulle firme elettroniche stabilendo che:

  1. il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del cc, riguardo ai fatti ed alle cose

1) Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento è liberamente valutabile, in quanto presenta le caratteristiche oggettive della qualità e della sicurezza.

2) Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata e tale firma è basata su di una certificazione e creata mediante dispositivo sicuro, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto.

3) Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica, ovvero in quanto la firma non è basata su di una certificazione qualificata o su una certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato.

O perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

5) Le disposizioni dell'art 10 del DPR 445/00 riformato si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore di uno stato non appartenente all'UE quando: a) il certificatore possiede i requisiti della direttiva comunitaria 1999/93/CE ed è accreditato in uno stato membro, b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito dalla UE; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale fra la UE ed i paesi terzi o organizzazioni internazionali;

6) Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici sono assolti secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TIPOLOGIE DI FIRMA DIGITALE

Il Dlgs.vo 10/02 ha previsto 3 tipologie di firma

seguenti caratteristiche: - Autenticità: garantisce l'identità del firmatario. - Integrità: assicura che il documento non sia stato modificato dopo la firma. - Non ripudiabilità: il firmatario non può negare di aver apposto la firma. - Riservatezza: protegge la chiave privata del firmatario. - Validità legale: la firma digitale ha lo stesso valore legale di una firma autografa. La firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono strumenti utilizzati per garantire l'autenticità e l'integrità dei documenti informatici.le persone devono utilizzare un dispositivo sicuro per la creazione delle firme. Questo dispositivo deve essere in grado di generare una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato. Secondo il Decreto Legislativo 10/02, la firma elettronica avanzata generata mediante dispositivo sicuro ha la stessa validità giuridica di una firma autografa autenticata da un pubblico ufficiale. Le altre tipologie di firme digitali, chiamate "firme leggere", che non possiedono le caratteristiche principali sopra descritte, hanno valore probatorio. Pertanto, nelle procedure legali, il giudice dovrà valutare di volta in volta le diverse tipologie di firme. Per ottenere la firma digitale, è necessario essere maggiorenni e possedere un codice fiscale e un documento di identità valido. Possedendo questi requisiti, le persone interessate possono rivolgersi a uno degli enti certificatori presenti nell'elenco pubblico disponibile su internet. Per generare firme digitali, invece, è necessario utilizzare un dispositivo sicuro per la creazione delle firme.È necessario essere dotati di un dispositivo di sicurezza, finalizzato alla creazione di firme, che può essere una smartcard (ossia una carta "intelligente", che in sostanza è un computer delle dimensioni di una carta di credito dove nella plastica della tessera è incastonato un microprocessore dotato di memoria nella quale è possibile memorizzare una quantità significativa di informazioni), oppure un token USB (ovvero un supporto hardware collegabile alle porte USB del pc), un lettore di smartcard nel caso in cui non si utilizzi il token USB. Il certificato ha, solitamente, una scadenza annuale e deve essere rinnovato periodicamente. Coloro che intendono utilizzare la firma digitale dovranno recarsi presso l'Autorità di Registrazione Italiana (RA - RESISTRATION AUTHORITY) che rappresenta l'organizzazione autorizzata ad autenticare l'identità di chi richiede un certificato elettronico ed i servizi che ilil richiedente deve essere legittimato ad utilizzare i certificati, che vengono approvati dalla RA (Registration Authority) in modo che possano essere rilasciati, rinnovati o revocati dalla CA (Certification Authority). Le CA hanno il compito di garantire l'associazione tra il soggetto titolare e la chiave pubblica e di evitare la duplicazione delle chiavi pubbliche. Per fare ciò, le CA effettuano controlli e rilasciano un certificato della chiave pubblica, pubblicando anche gli elenchi dei certificati validi, revocati o sospesi. I requisiti per le CA includono la forma giuridica di SPA (Società per Azioni), un capitale sociale adeguato e, se soggetti privati, requisiti come l'onorabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori, competenza ed esperienza personale e qualità dei processi informatici. In sostanza, quindi, il richiedente deve soddisfare questi requisiti per poter utilizzare i certificati.

La RA autorizza le richieste da inoltrare alla CA per l'identificazione e la sottoscrizione del contratto di servizio e fornitura.

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere di essere accreditate, e quindi iscritte nell'elenco pubblico dei certificatori, utilizzando le infrastrutture tecnologiche di uno dei soggetti già iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori.

IL DOCUMENTO E IL PROTOCOLLO INFORMATICO

DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti.

La firma digitale è il risultato della procedura informatica di validazione basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

L'impronta

è una rappresentazione parziale del documento informatico, costruita in modo tale che risulti impossibile determinare una coppia di documenti informatici che generino la stessa matrice, e, viceversa, rendere impossibile dedurre dall’impronta il documento che l’ha generata.

Il DPR 445 del 2000 ha fissato i requisiti del documento informatico. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica amministrazione (AIPA) (dal 2003 CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ed il Garante per la protezione dei dati personali.

La validità del documento informatico è legata alla sottoscrizione con firma digitale.

LA CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

Con deliberazione n. 42/2001 l’AIPA ha

regolamentato le regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti informatici, distinguendo:

  • Archiviazione digitale (processo di memorizzazione, su qualsiasi supporto, di documenti digitali, anche informatici).
  • Conservazione digitale (processo di memorizzazione su supporti ottici che termina con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento dello stesso).

Al fine di rispettare le regole dell'archiviazione e della conservazione deve essere nominato un responsabile della conservazione. (art. 5 Del. AIPA 42/2001).

Il responsabile della conservazione deve:

  1. Definire le caratteristiche ed i requisiti del sistema di conservazione; organizza il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione;
  2. Archiviare e rendere disponibili le informazioni sul contenuto

Dell'insieme dei documenti, sugli estremi del responsabile della conservazione e delle persone eventualmente delegate e sulle copie di sicurezza; 10

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
67 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica Giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Maioli Cesare.