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Infermieristica e scienze umane

Evoluzione della professione infermieristica

Normativa ed aspetti professionali

R.D. 1832/1925: Facoltà di istituzione delle scuole convitto professionali per infermiere e di scuole specializzate di medicina, igiene pubblica e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.

1955: Nascita dei Collegi e la Federazione Ipasvi.

L. 124/1971: Estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale e non abrogazione dell’obbligo di internato.

L. 795/1973: Accordo di Strasburgo (Istruzione e formazione infermieristica)

  • Definizione dei punti essenziali per una revisione dei programmi d’insegnamento e della funzione educativa del tirocinio pratico per gli allievi.
  • 4600 ore di insegnamento.
  • Durata dei corsi da due a tre anni.

D.P.R. 225/1974: Introduzione del “mansionario”

  • Definizione del campo delle attività e delle competenze degli infermieri generici e professionali: attività infermieristica regolamentata, ruolo esecutivo con poca formazione, arte ausiliaria.
  • Il mansionario:
    • Strumento con cui le organizzazioni rigide standardizzano i comportamenti degli operatori definendo nel dettaglio le procedure da compiere (metodo tecnico).
    • Non si addice alle professioni intellettuali: fornisce indicazioni rigide e restrittive, anacronistiche e incomplete.
    • Le attribuzioni assistenziali sono all’assoluta dipendenza del medico.
    • La logica mansionariale è antitetica rispetto ai bisogni di integrazione di una organizzazione complessa.

1978: Nascita del Servizio Sanitario Nazionale.

D.lgs 502/1992: Istituzione delle lauree brevi

  • Fino al 1992, la formazione rimane nell’ambito del SSN gestita dalle regioni (formazione non omogenea e diversificata), quindi c’è la definizione delle competenze dell’Università, delle Regione e delle Aziende dal SSN in materia di formazione infermieristica.
  • L’accesso alle scuole e ai corsi presuppone il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

D.M. 739/1994: Profilo professionale

  • È un atto normativo che ha attribuito in modo ampio competenza alla professione infermieristica ed una responsabilità totale dell’infermiere nei confronti dell’A.I.
  • Non pone dei limiti all’attività del professionista e descrive gli ambiti in cui la sua competenza può e deve esprimersi mediante prestazioni e funzioni.
  • Il profilo indica l’articolazione dei settori che costituiscono il potenziale operativo del sanitario.
  • Esiste solo l’infermiere (non si parla più di infermiere generico e infermiere professionale).
  • Ha portato l’applicazione del problem solving all’assistenza infermieristica (conferma anche nella Legge 251/2000).
  • Ma, pur avendo innovato i criteri per l’esercizio professionale ha conservato un rapporto di convivenza con il mansionario.

Art.1, Comma 1: È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

  • Operatore sanitario: superamento della definizione di infermiere come operatore che esercita una professione ausiliaria.
  • Diploma Universitario abilitante: formazione in università con titolo idoneo all’esercizio professionale.
  • Iscrizione all’Albo professionale: obbligatoria come garanzia di competenza (al cittadino ed allo Stato).
  • Responsabile dell’assistenza generale infermieristica: nell’ambito dell’assistenza sanitaria, esiste un campo specifico di intervento che è quello dell’Assistenza infermieristica in cui l’infermiere risponde direttamente delle azioni che pone in essere per erogare tale assistenza.

Precisazione della natura degli interventi, gli ambiti operativi, la metodologia specifica e peculiare di intervento, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo e le cinque aree della formazione specialistica.

L’infermiere ha riconosciute funzioni proprie come la prevenzione, l’assistenza e l’educazione sanitaria e ha la possibilità di svolgere la sua attività anche in regime libero professionale.

  • L’infermiere è un professionista intellettuale competente a cui vengono riconosciute autonomia e responsabilità professionale:
  • Competenza: nel definire obiettivi intesi come risultato da raggiungere per ottenere il soddisfacimento del bisogno.
  • Professionista intellettuale e autonomia: nel definire priorità di intervento, scegliendo fra più ipotesi, individua strumenti e risorse necessarie, attuando le azioni, verificandone il risultato.
  • Responsabilità: nell’essere direttamente responsabile del risultato.

In particolare:

  • Riconoscimento dell’assistenza infermieristica nell’ambito delle cure palliative e della natura relazionale della professione.
  • Precisazione dell’interazione tra i diversi operatori sanitari (“si avvale del personale di supporto”) e del lavoro di equipe.
  • L’infermiere opera in ambito intra ed extra ospedaliero.
  • Riconoscimento della funzione didattico-formativa ed il concorso alla ricerca, che può essere orientata allo sviluppo delle conoscenze professionali e dei servizi e svolta anche in collaborazione con altre figure.
  • La formazione specialistica e complementare perché l’infermiere si occupa della persona nella sua globalità e viene preparato per erogare le sue peculiari prestazioni assistenziali non in uno specifico reparto, ma ovunque ci siano persone/pazienti che abbiano bisogni legati a fasce di età (pediatrica e geriatrica), ad instabilità e/o criticità (area critica), ecc.
  • Percorso formativo universitario, delineato dal Ministero della Salute ed è omogenea su tutto il territorio nazionale.
  • Viene confermato il D.U.I. e iscrizione all’albo professionale e l’equipollenza dei diplomi conseguiti nelle scuole convitto (regionale).

D.M. 24/7/1996

Cambia il corso da scienze infermieristiche (DUSI) in diploma universitario per infermiere (DUI).

L. 92/1999: Disposizioni in materia di professioni sanitarie

  • Abolizione del mansionario:
    • Se il mansionario indicava dei limiti, ora il criterio ispiratore dell’attività professionale è quello del dover fare, tutto ciò che è contemplato da queste norme, aggiornandosi per raggiungere questo obiettivo.
    • Maggiore flessibilità, con un’interpretazione dei ruoli e delle funzioni in modo non precostituito, ma destinato a letture di carattere storico-evolutivo (evoluzione delle conoscenze per compiere determinati atti).
  • Abolita la denominazione di “professione sanitaria ausiliaria”: la professione infermieristica passa dalla denominazione “professione sanitaria ausiliaria” a “professione sanitaria”.
  • Per individuare il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica vengono indicati dai criteri guida e dai limiti:
    • CRITERI: profilo professionale, diploma universitario (cioè la formazione di base, costituita dagli ordinamenti didattici), formazione post-base e aggiornamento ECM, codice deontologico.
    • LIMITI: le competenze previste per le professioni mediche e per le competenze previste per le altre professioni del ruolo sanitario.
  • L’infermiere è il professionista dell’assistenza con una propria specifica identità, non ci sono più soggetti dipendenti dal medico né sotto il profilo funzionale, né sotto il profilo sanitario.

L. 251/2000: Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

  • Art. 1, Comma 1: Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
  • Art. 1, Comma 2: lo stato e le regioni promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche-ostetriche.
  • Art. 1, Comma 3: il Ministero emana Linee Guida per:
    • Attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.
    • Revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.
  • Riconoscimento dell’autonomia professionale per i 22 profili professionali.

Art. 5, Istituzione nell’ordinamento didattico:

  • Individuazione di criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari.
  • Definizione della formazione universitaria supplementare: Laurea Specialistica, oggi Laurea Magistrale.
  • Istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie: possibilità per le regioni di istituire la nuova qualifica di dirigente sanitario per le aziende ospedaliere capacità e competenza nel coniugare le istanze del gruppo professionale con quelle dell’organizzazione sanitaria che produce il servizio e quella dei destinatari dello stesso servizio sanitario.

2002: Conversione in legge del decreto legge n. 402/2001

  • Riconoscimento agli infermieri dipendenti dal SSN la possibilità di svolgere attività libero-professionale all’interno delle strutture della loro amministrazione.
  • Definizione delle funzioni dell’operatore socio-sanitario che svolge le sue attività conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
  • Valorizzazione della formazione complementare e attribuzione di titolo valutabile ai fini della carriera ai Master e agli altri corsi post-base.

2004: Laurea specialistica o magistrale

  • 9 Luglio: MIUR fissa le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche.
  • 27 luglio: definizione dei posti per le immatricolazioni.
  • Nell’anno accademico 2004-2005: La laurea specialistica diventa una realtà concreta e i corsi partono in 15 Atenei Italiani.
  • Non è obbligatorio, ma è un’opportunità per gli infermieri che intendano acquisire un livello professionale adeguato nell’area clinico-assistenziale, nella gestione, nella formazione e nella ricerca.

Legge 43/2006: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche-sanitarie e della prevenzione

  • Non ci sono ancora decreti attuativi, di fatto la legge non può ancora essere messa in atto.
  • Art.1, Comma 1: sono professioni sanitarie infermieristiche i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
  • Art.2, Comma 1: titolo universitario rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutte o in parte presso le aziende e le strutture del SSN. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.
  • Comma 4: l’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.
  • Art. 3, Comma 1: al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti la professione in ambito sanitario, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini e albi.
  • Art. 6, Comma 1: il personale laureato è articolato come segue:
    • In realtà nella nostra professione non c’è carriera orizzontale ed è poco riconosciuto il percorso di maturazione personale che ogni infermiere fa.
    • Comma 4: l’esercizio della funzione di coordinatore è espletato da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
      • Master di primo livello in management o per il coordinamento nell’area di appartenenza.
      • Esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

2009: Codice deontologico

L'esercizio professionale infermieristico: autonomia, competenza e responsabilità

Il professionista sanitario è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, assumendo non più la responsabilità del mero atto individuato da un mansionario nei confronti del medico, ma assumendo la responsabilità del percorso sanitario nei confronti del paziente.

Responsabilità

  • Si delinea una situazione per cui un soggetto giuridico (l’infermiere) può essere chiamato a rispondere di una azione o di una omissione (dolosa o colposa) o di un inadempimento di un obbligo precedentemente assunto davanti ad un giudicante.
  • NORMATIVA:
    • D.M 14/9/1994 n° 739, art. 1: “L’infermiere è l’operatore… responsabile dell’assistenza generale infermieristica”
    • Legge 26/2/1999 n° 42, art.1, comma 2: “… Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie … è determinato dai contenuti … dei relativi profili professionali … degli ordinamenti didattici.. nonché degli specifici codici deontologici”
    • Ordinamenti didattici di base e post base.
    • Codice Deontologico: “l’infermiere è operatore sanitario… responsabile dell’assistenza infermieristica”
    • Legge 10/8/2000 n° 251, art. 1: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area scienze infermieristiche … svolgono con autonomia professionale”

OTTICA POSITIVA - OTTICA NEGATIVA

  • Impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto e coscienza degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico.
  • Impegno dell’operatore sanitario ex ante.
  • Obiettivo: tutela della salute.
  • Centralità dell’assistito.
  • Conoscenze scientifiche aggiornate.
  • Professione ispirata alla solidarietà con l’assistito.
  • Valorizzazione degli aspetti sostanziali.
  • Attitudine ad essere chiamati a rispondere di una condotta professionale.
  • Valutazione da parte di un giudicante ex post.
  • Obiettivo: prevenzione di sanzioni.
  • Centralità del professionista.
  • Sentenze della magistratura come guida e appiattimento della cultura scientifica.
  • Professione espletata in modo difensivo e possibili danni all’assistito da omesso intervento qualificato.
  • Esasperazione dei formalismi.

Quindi:

  • Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
  • L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti e ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.
  • Riconosce che l'integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito e l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
  • L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza.

La responsabilità infermieristica riguarda:

  • Formativa: assunzione di comportamento responsabile per l’assistenza diretta, la delega, l’organizzazione dell’assistenza infermieristica.
  • Clinica/assistenziale: processo assistenziale e decisionale.
  • Organizzativa: direzione.
  • Gestionale: coordinamento.

Competenza

  • È il risultato della conoscenza, delle abilità, dei giudizi, del pensiero critico, della creatività e della personalità.
  • La conoscenza (sapere) si traduce attraverso le abilità, la percezione, l’intuito in competenza: pertanto, la competenza è il saper mettere in pratica “il sapere”.
  • Si acquisisce progressivamente attraverso conoscenze di carattere generico e specifico.
  • Deve essere plasmata, esercitata e sviluppata: è frutto dell’esperienza e dell’aggiornamento.
  • Il livello di competenza si osserva nelle abilità cliniche, educative della professione/del professionista.
  • È l’interfaccia dell’autonomia e della responsabilità.

Il professionista ha:

  • Competenza operativa: capacità di effettuare una prestazione.
  • Competenza di servizio: capacità di distinguere ‘ciò che si deve fare’ e realizzarlo.
  • Competenza gestionale: capacità di far fare a se stessi e agli altri.

Autonomia

“La capacità di pensare e agire liberamente, in modo indipendente” S. Tonelli “Piccolo Dizionario della Qualità”

  • È una delle caratteristiche principali, con la responsabilità, delle professioni.
  • Si nutre del dialogo con la responsabilità in un dualismo particolare:
    • Non ci si può dichiarare autonomi se, contestualmente, non si accetta la condizione di dover rispondere, in modo completo e pertinente, del proprio operato.
    • Non può essere responsabili se non si può esercitare con autonomia.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher c.mirk91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marcellini Elena.
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