Domanda esame incidentale
Ogni qual volta rispetto alla procedimento linea retta in cui si svolge idealmente il procedimento, c’è una variazione con un suo autonomo procedimento e sviluppo, si ha un incidente. Il procedimento incidentale è uno sviluppo autonomo di atti che hanno la stessa caratteristica del procedimento (che è quella sequenza di atti per cui dato un atto scatta l’obbligo di compierne un altro) ogni qualvolta nell’ambito di un procedimento principale si sviluppa un’autonoma sequenza di atti, che si innesta sul procedimento principale parliamo di procedimento incidentale. Lo possiamo trovare nelle indagini preliminari, nel dibattimento, in sede di impugnazione, di esecuzione, ogni qualvolta vi è questo autonomo sviluppo di atti parliamo di procedimento incidentale.
Incidente probatorio
Premessa
L’incidente probatorio è disciplinato dagli artt. 392 cpp e ss. Per comprenderne la funzione è necessario ricordare che nel nostro ordinamento abbiamo un sistema processuale di natura prevalentemente accusatoria. Ora, come sappiamo il modello accusatorio realizza una sorta di spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e la fase del processo. Questo comporta che durante la fase delle indagini preliminari P.M. e P.G. non raccolgono prove ma solo elementi di prova, i quali non possono almeno in linea generale confluire nel fascicolo del dibattimento e quindi essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione. Questi potranno confluire solo nel fascicolo del P.M. Ma perché? Perché la sede naturale per l’assunzione delle prove è il dibattimento.
L’art. 111 Cost dispone che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova: la formazione della prova non può che avvenire nel contraddittorio delle parti: un contraddittorio che si svolge tra le parti in condizione di parità e alla presenza di un giudice (terzo e imparziale) che controlla la regolarità dell’atto che viene assunto. Chiaramente quello che confluisce nel fascicolo del P.M., non è che andrà disperso, verrà utilizzato ma non possono mai diventare prova o comunque non direttamente. Questo in linea generale: e quindi fascicolo del P.M. e fascicolo del dibattimento rimangono distinti.
Si può però raccogliere prove all’interno delle indagini preliminari? Fatte queste premesse, dovremmo dire che ciò non è possibile perché appunto la prova si forma solo nel contraddittorio. Nelle indagini preliminari non c’è contraddittorio, non c’è un giudice terzo e imparziale e quindi non ci sono le condizioni per la raccolta di una prova. Ora però il problema qual è? Il problema è che vi possono essere dei casi in cui non si può procrastinare l’acquisizione di una prova; dei casi in cui non è possibile attendere il processo pubblico per raccogliere una prova. (Si pensi ad un testimone importante per la difesa o l’accusa che, colpito da grave malattia, sia a rischio di vita oppure ad un collaboratore di giustizia che venga sottoposto dalla criminalità organizzata a minacce dirette o trasversali) in questi casi vi è il rischio che la prova non possa essere assunta in dibattimento oppure che non sia più genuina.
Ecco che entra in gioco già nelle indagini preliminari il c.d. incidente probatorio. Il codice dà la possibilità alle parti di chiedere un’assunzione anticipata della prova, in modo tale da poterla poi utilizzare nel futuro dibattimento. Per far ciò è necessario aprire nel corso delle indagini un’incidentale parentesi accusatoria celebrando un’apposita udienza, con le formalità del dibattimento, finalizzata però non alla decisione della causa ma all’assunzione della specifica prova richiesta.
Caratteristiche dell'incidente probatorio
L’incidente probatorio è quindi un istituto particolare, eccezionale, proprio perché si inserisce in una sequenza regolare di atti che non gli appartengono, provocando un incidente. (Sappiamo infatti che le prove non si raccolgono durante la fase delle indagini ma in dibattimento). Il verbale che verrà prodotto a seguito di incidente probatorio confluisce dapprima nel fascicolo del P.M. e successivamente direttamente nel fascicolo del dibattimento perché attraverso l’incidente probatorio si producono le prove, non gli elementi di prova (che non arrivano invece al dibattimento). Quando avviene questo passaggio? Chiaramente nel momento in cui si forma il fascicolo del dibattimento che in termini generali si formerà al termine dell’udienza preliminare.
Casi tassativi che consentono l'incidente
Il 392 cpp ci indica i casi tassativi in cui il P.M. e la persona sottoposta alle indagini (nonché l’imputato in sede di udienza preliminare) possono chiedere al giudice che si proceda ad incidente probatorio. Perché i casi sono tassativi? Abbiamo già detto che l’incidente probatorio è un istituto eccezionale, quindi è necessario che il legislatore abbia elencato tassativamente i casi per i quali si può procedere con incidente probatorio.
- Ipotesi in cui l’assunzione della prova non è rinviabile e non si può attendere il dibattimento (art 392 comma 1 lett. a), b), e), f), g).
- Ipotesi in cui l’assunzione della prova viene chiesta dalle parti secondo valutazioni di strategia processuale, in assenza di una non rinviabilità della sua raccolta (art 392 comma 1 lettera c) e d).
- Ipotesi in cui per non allungare i tempi del dibattimento, l’assunzione di una perizia di lunga durata viene anticipata.
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