Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 1 Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impianti industriali e organizzazione d'impresa Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

O Velocità di traslazione orizzontale e verticale delle forche del carrello

Si ha: P STVT s = +=TF +TV [ ] , con CSCS CS CS V VO V

Si determina infine la potenzialità di movimentazione effettiva, considerando il fattore di utilizzazione del carrello (FU): 3600PM FU CS= [ /h ] CAR T CS

Attraverso quest'ultima, considerando la potenzialità richiesta, si ricava il numero di carrelli necessari per la soddisfazione di quest'ultima: PM RICHIESTAN = CAR PM

DIRITTO SOCIETARIO E FORME GIURIDICHE (Impresa)

Finora si è parlato di IMPRESA sottintendendo un complesso di attività organizzate al fine di produrre beni o servizi; tuttavia l'ordinamento giuridico italiano non da alcuna definizione di tale concetto, bensì di quello di "IMPRENDITORE". Secondo l'articolo 2082 del codice civile, esso è definito come "colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine".

dalla produzione di beni o servizi". È evidente che, di conseguenza, l'impresa è da intendersi come l'attività esercitata dall'imprenditore. Il codice civile, articolo 2055, definisce, invece, L'AZIENDA come "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"; essa è caratterizzata da unitarietà di indirizzo fisico, proprietà dei beni, sia di natura materiale che immateriale, ben definita. È dunque evidente che, sebbene giuridicamente distinti, i termini "impresa" e "azienda" sono usati come sinonimi nella pratica. Quando si parla di impresa, intesa come sistema complesso di interdipendenze tra parti - persone o beni - che operano interagendo con l'esterno, è necessario identificare chi esercita tale impresa, ovvero chi ne è il TITOLARE. In genere, un'impresa può essere esercitata individualmente, dall'imprenditore.

il quale rischia il proprio capitale, esercita poteredecisionale in modo esclusivo e si accolla tutti i diritti vantati da soggetti terzi nei confronti dell'impresa. Concettualmente,sono di questo tipo le imprese familiari e coniugali. Oppure l'esercizio d'impresa può essere affidato, giuridicamente, ad uninsieme di persone -esercizio collettivo.Un'impresa che è esercitata collettivamente prende il nome di SOCIETÀ. L'articolo 2247 del codice civile definisce quello cheviene detto CONTRATTO DI SOCIETÀ:"Contratto in base a cui due o più persone conferiscono bene o serviziper l'esercizio in comune di un'attività economica con lo scopo di dividerne gli utili"Tale definizione mette in risalto i tre elementi principali di una società:• CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI, un atto traslativo a titolo oneroso che conferisce beni in proprietà ogodimento alla società per la costituzione

Di un patrimonio sociale, ovvero di un complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, per spostare il rischio sull'istituzione stessa, allo scopo di tutelarsi e di ottenere lo status di SOCIO - shareholder. Il valore finanziario conferito va a far parte del cosiddetto CAPITALE SOCIALE, ovvero dell'entità del valore in denaro dei conferimenti operati secondo i criteri valutativi indicati nell'atto costitutivo della società;

  • ESERCIZIO IN COMUNE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA, ovvero la gestione per la creazione di valore aggiunto può essere ricondotta alla volontà dei soci. Inoltre, secondo l'articolo 1343 del codice civile, l'attività deve essere lecita, possibile, determinata o determinabile;
  • SCOPO DI DIVIDERE GLI UTILI, dunque procurare ai soci un vantaggio patrimoniale o risparmio di spesa - ne sono esempi le cooperative - o migliore remunerazione dell'attività svolta.
La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite è requisito essenziale della società, pur se può non essere proporzionale al conferimento di ognuno, salvo il caso di divieto di patto leonino [art. 2265 c.c.]. Esistono diversi tipi di società; l'ordinamento italiano, in particolare, prevede la distinzione tra due tipologie di società: - SOCIETÀ DI PERSONE: - Società semplice (S.s.); - Società in nome collettivo (S.n.c.); - Società in accomandita semplice (S.a.s.). - SOCIETÀ DI CAPITALI: - Società a responsabilità limitata (S.r.l.); - Società per azione (S.p.a.); - Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Ciò che distingue le società di persone è un'autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero il patrimonio sociale e il patrimonio individuale non sono assolutamente separabili; questo significa che i soci rispondono illimitatamente e

solidalmente agli obblighi della società. In questa classe sono solitamente inserite società di piccole dimensioni, visto che, intervenendo direttamente il patrimonio personale, i soci tenderanno a preferire una gestione diretta dell'impresa, evitando impegni rischi troppo grandi.

Nelle società di capitali si ha invece un'autonomia patrimoniale perfetta, con una ben definita distinzione soggettiva tra società e soci, i quali sono responsabili limitatamente del solo capitale investito. Solitamente esse sono di grandi dimensioni, per la maggior facilità nel reperire soci a cui è richiesto di mettere in gioco il solo capitale conferito e non quello personale; per questa la gestione è spesso professionale e affidata a dei MANAGER.

Il primo tipo di società che si presenta è quello di SOCIETÀ SEMPLICE (S.s). Essa viene solitamente gestita dall'imprenditore titolare per l'esercizio di attività non-commerciali.

In questo caso, per la semplicità dell'impresa, il ruolo diretto del socio e la parte finanziaria relativamente bassa, il contratto costitutivo non richiede forme particolari, eccetto quelle richieste per la natura dei beni conferiti. Nelle S.s. è diritto del socio di partecipare alla gestione sociale, ivi compresa la nomina e la revoca degli amministratori; è invece dovere dello stesso di rispettare la destinazione dei beni sociali e non servirsene per fini estranei al contratto sociale. Infine, la gestione di questo tipo di società può presentarsi in due modalità: disgiuntiva, ovvero la condizione standard che prevede che ogni amministratore può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto preventivo per un singolo atto; congiuntiva, la quale costituisce un'eccezione da prevedersi in sede di statuto e che prevede che per il compimento di ogni atto sia necessario il consenso di tutti gli.

amministratori salvo, incasi di emergenza, il potere di ogni amministratore; affidata a uno o più soci.

Salvo diversamente specificato, ogni qualvolta si costituisce una società con oggetto avente natura commerciale, si presume chesia una SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.n.c.); dunque questo è il "modello normale".

La costituzione di una S.n.c.avviene per iscritto, con un atto informale che deve essere formalizzato perché sia regolare: esso deve riportare il nome dellasocietà, il nome e il domicilio dei soci, la sede della società, una descrizione dell'attività e le quote sociali.

Per quanto riguarda i soci, essi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non sono soggetti alle rivendicazioni dei creditori sociali, se non dopo che questi abbiano escusso il patrimonio sociale -responsabilità sussidiaria.

Il socioamministratore può compiere tutti gli atti che rientrano

nell'oggetto sociale ma, a differenza della società semplice, la rappresentanza spetta solo ai soci espressamente indicati nell'atto costitutivo. Riguardo l'amministrazione, è uguale alla società semplice, con alcuni obblighi in più, tra i quali quello di tenere libri e scritture contabili. Simili alle S.n.c. sono le SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.), con alcune particolarità. In esse, infatti, i soci sono distinti in SOCI ACCOMANDATARI, ovvero responsabili solidalmente ed illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali, e SOCI ACCOMANDANTI, obbligati solo al conferimento del promesso; i primi sono i gestori, i secondi i finanziatori della società. È bene evidenziare che esiste un vincolo per cui la quota di capitale controllata dai soci accomandatari deve essere superiore al 50% del capitale sociale totale. Nella costituzione dello statuto, simile a quello delle S.n.c., devono essere indicati e distinti

accomandatari e accomandanti e la ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari, ma non quello degli accomandanti. Il prototipo delle società di capitali è la SOCIETÀ PER AZIONI (S.p.a.), nella quale i soci sono limitatamente responsabili a quanto contribuito e nelle quali il capitale sociale deve essere maggiore o uguale a 120'000€. Per la loro costituzione sono necessari: la sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale sociale; il versamento del 25% dei conferimenti; la presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale, se vi sono conferimenti di beni e crediti; l'iscrizione nel registro delle imprese ed eventuali autorizzazioni governative o altre condizioni richieste da leggi speciali. Complessivamente, il contratto associativo è costituito da un ATTO COSTITUTIVO, redatto per atto pubblico a pena di nullità - il codice civile elenca tutti gli elementi che devono comparire.

nell'atto costitutivo, importante è la dichiarazione di voler eseguire i conferimenti promessi-e uno STATUTO, ovvero una disposizione sull'organizzazione e il funzionamento della società. Nelle S.p.a. Il capitale sociale è suddiviso in AZIONI, ciascuna rappresentata da un documento, un titolo, che attesta la qualità di socio e che pertanto ha una duplice funzione di legittimazione dell'esercizio dei diritti del socio e di trasferimento di tale qualità. Le azioni sono di egual valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti:
  • di ripartizione degli utili: all'azionista spetta una quota di dividendi proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta
  • di opzione: l'azionista può esercitare l'opzione di sottoscrivere o meno nuove azioni quando queste vengono emesse (in occasione cioè di aumenti di capitale)
  • di partecipazione al voto: l'azionista può votare nelle assemblee

Il peso del voto è proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta (one share - one vote).

Di liquidazione: in caso di fallimento l'azionista ha diritto alla restituzione del conferimento.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
35 pagine
1 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LGaravelli96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Impianti e organizzazione d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Kotlar Josip.