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Algeria, qui si applica solo il diritto di famiglia.
Diritto penale musulmano: nasce nel Corano, nel VII sec d.C. E’ caduto l’impero
romano d’occidente, quello d’oriente (bizantino) è rimasto in piedi, ha convissuto con gli
arabi ed è stato eroso dalla diffusione dei musulmani di origine turca. C’è stata quindi
una coabitazione tra valori musulmani e cristiani.
Reati della sharia: adulterio, commissione di atti impuri, furto, rapina, il bere alcolici,
bestemmia, apostasia (una persona musulmana si converte ad un’altra religione).
In Arabia il furto viene considerato un danno a tutta la comunità. Viene punito con il
taglio della mano destra. Il Corano dispone che questo taglio sia una sorta di operazione
chirurgica, il soggetto non deve morire o avere delle conseguenze fisiche. Se si continua
a rubare, si procede con il taglio anche degli altri arti. Nell’antichità era la norma, adesso
avviene nei paesi dove si applica il diritto penale della sharia (penisola arabica,
Pakistan, Iran, Indonesia, Malaysia, Egitto, Nigeria). Il diritto musulmano non dà rilievo
alle aggravanti o alle attenuanti, c’è una grandissima semplificazione. Le sentenze della
sharia non sono appellabili. Non viene neanche considerato se una cosa è stata fatta di
proposito o no. Gli elementi soggettivi fanno parte della valutazione dei nostri giudici.
Adulterio: nella storia dell’uomo è spesso stato considerato un reato, quindi con delle
conseguenze penali. Per quanto riguarda l’adulterio in generale, è sempre stata punita
più severamente la donna. Quando è in flagrante, la pena è minore o inesistente. Anche
due non sposati compiono adulterio, perché assimilato all’atto impuro pre-matrimoniale.
La donna viene punita più gravemente perché concepisce il figlio di un altro. L’adulterio
viene punito anche a Grecia e a Roma. Secondo la sharia viene punito con la
lapidazione o la detenzione a vita o frustate. Da qualche decennio in Italia l’adulterio non
è più un reato, e potrebbe anche non avere più rilevanza civile.
3 giovedì 2 marzo 2017
L’adulterio si chiama zina; per dimostrare che è stato commesso atto impuro i due
devono essere stati visti da quattro testimoni e in modo che un capello non potrebbe
dividere i due. Dato che è un reato molto grave, il Corano prevede dei mezzi di prova
molto difficili.
La testimonianza è la prova principe, e ancora superiore è la confessione. La
testimonianza femminile vale la metà di quella maschile.
Già nel Corano si era capito che era possibile la calunnia (persone si mettevano
d’accordo per accusare una persona); la pena prevista per coloro che asseriscono il
falso è la stessa della zina. La pena tradizionale è la lapidazione, che deve avere
determinate caratteristiche: le pietre devono essere non troppo piccole e non troppo
grandi, il condannato non deve morire subito, deve morire con tante pietre quindi la
condanna deve essere collettiva. L’uso è quello di seppellire la persona fino alle spalle e
poi colpirla.
Molti paesi islamici non hanno delle situazioni statali, ma tribali. Anche negli stati dove la
sharia non è applicata, possono avvenire lapidazioni in zone periferiche.
E’ il marito che porta la dote, quindi se non dà la dote promessa la donna può chiedere
il divorzio. Ha inoltre molti obblighi: deve mantenere la moglie, allo stesso livello di
reddito in cui vive lui; se è abbiente deve garantire alla moglie personale di servizio,
deve pagare le sue spese sanitarie, deve mantenere i figli. La residenza viene scelta dal
marito, e se questo viaggia spesso la moglie lo deve seguire solo se vuole. Quindi se il
marito non segue queste regole, la moglie può chiedere il divorzio.
Il ripudio è solo maschile: se la moglie non lo soddisfa o non si comporta nel modo
adatto. La moglie deve però valutare che questo ripudio sia lecito.
Comunque aumentano sempre più i casi di divorzio consensuale.
Dal punto di vista del diritto di famiglia, la donna ha una posizione minoritaria. In caso di
divorzio, i figli rimangono col padre, c’è la patria potestà. Tutto però discende
dall’accordo tra le parti, diventa una sentenza nel momento in cui c’è litigio; ad esempio
il padre può scegliere che i figli stiano con la madre.
Possibile poligamia maschile: la donna non può avere più mariti, l’uomo può avere più
mogli (4 mogli + concubine). L’Islam proibisce la contraccezione.
Parificata ad adulterio e atti impuri pre-matrimoniali c’è la sodomia (omosessualità).
Se un musulmano con due mogli viene in occidente, viene considerata moglie solo
quella sposata per prima. Molti paesi occidentali considerano la bigamia un reato o un
illecito, quindi la seconda e terza moglie non vengono tutelate per niente.
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