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Il suicidio e il diritto musulmano Pag. 1
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Algeria, qui si applica solo il diritto di famiglia.

Diritto penale musulmano: nasce nel Corano, nel VII sec d.C. E’ caduto l’impero

romano d’occidente, quello d’oriente (bizantino) è rimasto in piedi, ha convissuto con gli

arabi ed è stato eroso dalla diffusione dei musulmani di origine turca. C’è stata quindi

una coabitazione tra valori musulmani e cristiani.

Reati della sharia: adulterio, commissione di atti impuri, furto, rapina, il bere alcolici,

bestemmia, apostasia (una persona musulmana si converte ad un’altra religione).

In Arabia il furto viene considerato un danno a tutta la comunità. Viene punito con il

taglio della mano destra. Il Corano dispone che questo taglio sia una sorta di operazione

chirurgica, il soggetto non deve morire o avere delle conseguenze fisiche. Se si continua

a rubare, si procede con il taglio anche degli altri arti. Nell’antichità era la norma, adesso

avviene nei paesi dove si applica il diritto penale della sharia (penisola arabica,

Pakistan, Iran, Indonesia, Malaysia, Egitto, Nigeria). Il diritto musulmano non dà rilievo

alle aggravanti o alle attenuanti, c’è una grandissima semplificazione. Le sentenze della

sharia non sono appellabili. Non viene neanche considerato se una cosa è stata fatta di

proposito o no. Gli elementi soggettivi fanno parte della valutazione dei nostri giudici.

Adulterio: nella storia dell’uomo è spesso stato considerato un reato, quindi con delle

conseguenze penali. Per quanto riguarda l’adulterio in generale, è sempre stata punita

più severamente la donna. Quando è in flagrante, la pena è minore o inesistente. Anche

due non sposati compiono adulterio, perché assimilato all’atto impuro pre-matrimoniale.

La donna viene punita più gravemente perché concepisce il figlio di un altro. L’adulterio

viene punito anche a Grecia e a Roma. Secondo la sharia viene punito con la

lapidazione o la detenzione a vita o frustate. Da qualche decennio in Italia l’adulterio non

è più un reato, e potrebbe anche non avere più rilevanza civile.

3 giovedì 2 marzo 2017

L’adulterio si chiama zina; per dimostrare che è stato commesso atto impuro i due

devono essere stati visti da quattro testimoni e in modo che un capello non potrebbe

dividere i due. Dato che è un reato molto grave, il Corano prevede dei mezzi di prova

molto difficili.

La testimonianza è la prova principe, e ancora superiore è la confessione. La

testimonianza femminile vale la metà di quella maschile.

Già nel Corano si era capito che era possibile la calunnia (persone si mettevano

d’accordo per accusare una persona); la pena prevista per coloro che asseriscono il

falso è la stessa della zina. La pena tradizionale è la lapidazione, che deve avere

determinate caratteristiche: le pietre devono essere non troppo piccole e non troppo

grandi, il condannato non deve morire subito, deve morire con tante pietre quindi la

condanna deve essere collettiva. L’uso è quello di seppellire la persona fino alle spalle e

poi colpirla.

Molti paesi islamici non hanno delle situazioni statali, ma tribali. Anche negli stati dove la

sharia non è applicata, possono avvenire lapidazioni in zone periferiche.

E’ il marito che porta la dote, quindi se non dà la dote promessa la donna può chiedere

il divorzio. Ha inoltre molti obblighi: deve mantenere la moglie, allo stesso livello di

reddito in cui vive lui; se è abbiente deve garantire alla moglie personale di servizio,

deve pagare le sue spese sanitarie, deve mantenere i figli. La residenza viene scelta dal

marito, e se questo viaggia spesso la moglie lo deve seguire solo se vuole. Quindi se il

marito non segue queste regole, la moglie può chiedere il divorzio.

Il ripudio è solo maschile: se la moglie non lo soddisfa o non si comporta nel modo

adatto. La moglie deve però valutare che questo ripudio sia lecito.

Comunque aumentano sempre più i casi di divorzio consensuale.

Dal punto di vista del diritto di famiglia, la donna ha una posizione minoritaria. In caso di

divorzio, i figli rimangono col padre, c’è la patria potestà. Tutto però discende

dall’accordo tra le parti, diventa una sentenza nel momento in cui c’è litigio; ad esempio

il padre può scegliere che i figli stiano con la madre.

Possibile poligamia maschile: la donna non può avere più mariti, l’uomo può avere più

mogli (4 mogli + concubine). L’Islam proibisce la contraccezione.

Parificata ad adulterio e atti impuri pre-matrimoniali c’è la sodomia (omosessualità).

Se un musulmano con due mogli viene in occidente, viene considerata moglie solo

quella sposata per prima. Molti paesi occidentali considerano la bigamia un reato o un

illecito, quindi la seconda e terza moglie non vengono tutelate per niente.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martins444 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Biavaschi Paola.