Il sistema accusatorio vigente
I caratteri generali
La scelta del sistema accusatorio è espressamente proclamata dall’articolo 2 della legge di delega al Governo per l’emanazione del nuovo codice e nelle relazioni della Commissione redigente, presieduta dal prof. Pisapia, al progetto preliminare e al testo definitivo di essa.
I caratteri del rito accusatorio sono costituiti da:
- Massima semplificazione e celerità nello svolgimento del processo.
- Metodo orale.
- Parità dell’accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento.
- Garanzie per la libertà del difensore.
- Garanzie e diritti per l’imputato.
Il sistema in vigore è ispirato al rito accusatorio, ma con taluni temperamenti, per cui coerentemente viene definito di natura prevalentemente accusatoria.
Caratteri
Dialettica paritaria tra accusa e difesa. L’avvenuta soppressione della figura del giudice istruttore, prevista dal codice Rocco, eliminando la figura del giudice – inquisitore, ha ora reso possibile la partecipazione dell’accusa, impersonata dal Pubblico Ministero, e alla difesa al procedimento su basi di parità.
Nella fase delle indagini preliminari, la parità dialettica tra accusa e difesa è sminuita, a danno della difesa, configurandosi una somma di poteri in testa al Pubblico Ministero, tali da ricordare taluni caratteri del sistema inquisitorio. Oltre alla forma scritta, segreta, il Pubblico Ministero ha un ruolo determinante in tutta la fase investigativa, ponendosi quale dominus di questa e formando taluni atti con rilevanza probatoria, avvalendosi anche dell’ausilio della Polizia Giudiziaria.
In ossequio al sistema accusatorio, il Pubblico Ministero è privato dei poteri di coercizione personale o limitativi della libertà di comunicazione, né può adottare misure cautelari reali, quali i sequestri di natura conservativa o preventiva, spettando tali potestà al giudice delle indagini preliminari. Solo di recente tale situazione è stata riequilibrata attraverso la legge 7 dicembre 2000 n. 397, che ha introdotto la possibilità per i difensori di svolgere investigazioni difensive.
Il GIP interviene nelle indagini quale garante della loro legittimità, per gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria; opera quale soggetto investito di poteri giurisdizionali, per gli atti direttamente da lui compiuti o innanzi a lui posti in essere. Innanzi a lui prende vita la dialettica paritaria. Nel dibattimento tale parità dialettica è piena e completa, essendo immanente e connaturale. In presenza di un giudice, il Pubblico Ministero perde ogni potere decisionale e ogni capacità potestativa verso l’imputato.
Espressione assai sintomatica di siffatta posizione paritaria sono quei procedimenti speciali, che hanno a loro fondamento un accordo tra Pubblico Ministero e imputato. Nel patteggiamento l’applicazione della pena concordata richiede il consenso di entrambe le parti, potendo la richiesta partire indifferentemente da una di esse ed occorrendo sempre l’assenso dell’altra. Singolare, in proposito, è che il giudice dibattimentale, allorché ritenga ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero e congrua la pena richiesta dall’imputato, può egualmente applicare lo sconto di pena con la sentenza di condanna.
La parità di posizioni si appalesa in tutta la sua pienezza nel dibattimento sotto tre diversi profili:
- Preminenza delle prove formate nel contraddittorio.
- Parità nella deduzione delle fonti e dei mezzi di prova.
- Uguale soggezione ai poteri decisionali del giudice.
Oralità. Sta ad indicare che il giudice dibattimentale, all’inizio del processo, non avrà conoscenza di tutte le fonti di prova scritte raccolte dal Pubblico Ministero e dalle altre parti nel corso delle indagini; ciò perché la prova si deve formare innanzi a lui oralmente ed in contraddittorio. Quindi nel fascicolo in cui sono raccolti gli atti del dibattimento non sono contenuti gli atti compiuti nel corso delle indagini e che, invece, sono conservati dal Pubblico Ministero. Solo eccezionalmente nel fascicolo dibattimentale rifluiscono atti compiuti nelle indagini (prova scritta precostituita) in particolare gli atti dell’incidente probatorio.
Affluiscono, pure, taluni atti scritti precostituiti, raccolti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria: atti originariamente non ripetibili o divenuti tali successivamente, ovvero atti raccolti dagli inquirenti in particolari contesti di tempo, di luogo o di circostanze. Perfino le dichiarazioni rese dall’imputato al Pubblico Ministero o al GIP prima del dibattimento sono suscettibili di lettura ed acquisizione dibattimentale a determinate condizioni. Tutte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria possono essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni allo stesso dichiarante, ma con efficacia probatoria limitata. Tanto basta per dedurne che l’oralità non è affatto una nota permanente e costante.
Potere di accusa. Tipica del sistema accusatorio è la sottrazione al giudice di ogni potere di iniziativa di incriminazione penale e di ricerca delle prove. Il codice Vassalli rispetta i canoni, affidando al Pubblico Ministero l’esercizio dell’azione penale e la funzione investigativa. Il giudice non ha poteri di ricerca e di scelta delle prove, l’allegazione di esse è rimessa alle parti. Ma una siffatta demarcazione di poteri non è assoluta.
Circa l’iniziativa penale, in caso di richiesta di archiviazione, il giudice, se dissidente, dopo aver fissato un’apposita udienza, dispone che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione. In tal caso, l’esigenza del controllo giurisdizionale sull’operato del Pubblico Ministero, superando il principio ne procedat iudex ex officio, affida al magistrato giudicante il potere di accusa, sicché al Pubblico Ministero non resta che l’esecuzione tecnica della formulazione dell’incolpazione (atto dovuto).
Circa la ricerca delle prove, il giudice ha il ruolo di terzo impassibile spettatore dello scontro giudiziario, che si svolge innanzi a lui, tranne in taluni casi particolari. In sede di udienza preliminare, allorché è investito dal Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice, alla fine della discussione, allorché non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, può ingerirsi nell’attività di ricerca delle prove, ordinando al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini, ovvero disponendo in udienza un’attività di integrazione probatoria.
In mancanza di previsione di siffatti poteri propulsivi, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ovvero decreto di citazione a giudizio. Nel corso del giudizio abbreviato, può disporre un’integrazione probatoria. In fase di istruzione dibattimentale è data al giudice una duplice attività. In primo luogo può provocare la ricerca di nuove prove, sia a favore sia a danno dell’imputato o delle altre parti private, indicando alle stesse e al Pubblico Ministero temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame delle parti stesse o dei testimoni.
In secondo luogo, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. In tale ipotesi, il giudice abbandona il ruolo di arbitro imparziale, concorre all’acquisizione delle prove che dovrà valutare, sopperendo così all’inerzia delle parti. Un analogo ruolo propulsivo il giudice svolge allorché, in dissenso sulla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, indica a costui le indagini ulteriori da svolgere, ritenute necessarie. Tali indagini possono risolversi nella raccolta di nuovi elementi a carico dell’imputato, idonei a sostenere il rinvio a giudizio; ovvero di elementi a favore dell’imputato, che potrà così beneficiare dell’archiviazione in sede di udienza preliminare. Trattasi, in entrambi i casi, di intromissione nell’attività investigativa, istituzionalmente estranea alla sfera del giudice, in un sistema accusatorio puro.
Principio di collaborazione delle parti. È questo un principio di controversa esistenza, la cui presenza comincia a farsi strada nella giurisprudenza. Una traccia si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite 11 gennaio 2001 n. 1021, la quale, nello stabilire che un impedimento del difensore o dell’imputato che comporti l’allungamento dei tempi del processo, determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato, ha affermato che tale soluzione è una ricaduta del passaggio.
-
Diritto processuale penale - il sistema sanzionatorio
-
Sistema accusatorio e inquisitorio Procedura penale - Schema per comprensione delle differenze
-
Il Parlamento
-
Neurologia - Il sistema uditivo