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Processo come rapporto giuridico giurisdizionale

Siffatte definizioni hanno in comune la costruzione del processo come rapporto giuridico. Il rapporto giuridico consiste in una relazione intercorrente tra almeno due soggetti, regolata dal diritto, con attribuzione di diritti soggettivi, potestà e facoltà e, per converso, di doveri, soggezioni, oneri.

Vero è che il giudice non è una parte, ma è super partes, essendo la terzietà la sua nota caratteristica, ma ciò significa che egli non è parte del rapporto giuridico. Il giudice decide il rapporto processuale sottoposto alla sua cognizione del Pubblico Ministero, mediante l'azionamento della pretesa punitiva a carico dell'imputato.

Non pare esatta quella costruzione dogmatica che raffigura il processo come un rapporto trilaterale tra Pubblico Ministero, imputato e giudice e conferisce alle parti Pubblico Ministero e imputato un diritto nei confronti del giudice alla decisione.

come procedimento. Il procedimento è l'insieme delle attività e delle fasi che si svolgono nel contesto di un processo giudiziario. Esso comprende l'individuazione delle parti coinvolte, la presentazione delle domande e delle difese, la produzione delle prove, l'interrogatorio dei testimoni, le argomentazioni delle parti e la decisione del giudice. Nel codice Vassalli, il procedimento è caratterizzato dal contraddittorio tra le parti e dalla centralità del giudice nel prendere decisioni. Il giudice non ha la funzione di accusa, ma svolge un ruolo neutrale e imparziale nel valutare le prove e pronunciare una sentenza. Il procedimento si basa sulla ricerca delle fonti di prova da parte delle parti e sull'incrocio delle argomentazioni presentate da esse. La presenza del giudice e i suoi poteri decisionali conferiscono al procedimento una natura giurisdizionale, conferendo dignità e rango di processo alla vicenda che si svolge davanti a lui. Il procedimento è quindi il mezzo attraverso il quale si realizza la giustizia, garantendo il rispetto dei diritti delle parti e la corretta applicazione delle norme giuridiche.come procedimento. Nel codice non è mai impiagata l'endiadi "procedimento e processo", utilizzandosi solo il primo termine per indicare anche lo stadio del processo. L'uso di quest'ultimo termine implica l'esclusione della fase investigativa, che è precedente all'esercizio dell'azione penale. Può dirsi che la fase del procedimento inizia con l'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale, momento in cui inizia la fase del processo. La distinzione emerge nei seguenti casi esemplificativi, in cui si utilizza la terminologia di procedimento: - Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati. - Connessione di procedimenti. - Incompetenza del giudice e casi di sua astensione nel procedimento. - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato. - Diritti della persona offesa in ogni stato e grado del procedimento. - Incompatibilità della

difesa di più imputati nello stesso procedimento.

Uso della lingua negli atti del procedimento.

Richiesta di copia di atti di procedimento.

Diritto delle parti di presentare memorie e richieste in ogni stato e grado del procedimento.

Rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado del procedimento.

La tendenziale omnicomprensività del termine procedimento ne comporta l'impiego anche quando la significazione non riflette la materialità del rapporto processuale, ossia la procedura da seguire. In tal senso, nell'ambito del processo si parla di procedimento in camera di consiglio.

Lo schema di procedimento.

La terminologia di autorità giudiziaria indica sia il soggetto giudice, sia il soggetto Pubblico Ministero. La funzione giudiziaria ha una significazione più ampia di quella giurisdizionale; quest'ultima attiene solo all'attività del giudice, che interpreta ed applica la legge.

L'attività giudiziaria è quella che si svolge nel giudizio, anche ad opera di soggetti non muniti di giurisdizione. Il termine autorità concerne i soggetti detentori di un pubblico potere. Ne consegue che autorità giudiziaria sono i soggetti che esercitano un potere nel giudizio, inteso in senso amplissimo, come sinonimo di procedimento.

La presenza dell'Autorità Giudiziaria è indefettibile in qualsiasi stato e grado del procedimento giacché qualsiasi atto è compiuto direttamente o in presenza del magistrato, del Pubblico Ministero o del giudice. È da premettere che in proposito la nozione di stato e grado del procedimento. Lo stato indica, nella dimensione dinamica del procedimento, il momento nel quale esso è giunto.

Ciò può essere rilevante in relazione al maturarsi di preclusioni processuali. Per grado del procedimento deve intendersi il suo eventuale sviluppo verticale, che può articolarsi,

dopo un primo grado, in uno successivo di controllo del precedente. A tal proposito, il rito penale è articolato in tre gradi di giudizio: primo grado, appello e ricorso per Cassazione. È questa un'operazione del legislatore che va oltre la previsione costituzionale, che indica solo due gradi di giudizio. Nell'ambito di ogni grado, orizzontalmente, il procedimento si articola in singole fasi. La fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, di natura e rilevanza preprocessuale, è condotta dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di un soggetto che non è ancora imputato. Al termine della fase investigativa, il Pubblico Ministero si determina in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale. In caso negativo, chiede l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari. In caso positivo, si dà inizio al processo, formulando l'imputazione a carico dell'indagato che diventa così imputato. Segue,

Di norma, l'udienza preliminare innanzi al giudice dell'udienza preliminare, che esamina l'accusa, definendo il corso del processo con sentenza di non luogo a procedere o facendolo proseguire innanzi al giudice dibattimentale, disponendo la celebrazione del giudizio.

Si svolge quindi l'udienza pubblica dibattimentale (giudizio in senso stretto) innanzi al giudice, monocratico o collegiale. Il giudizio contempla le formalità degli atti introduttivi, della costituzione delle parti (formazione del contraddittorio), delle questioni preliminari.

Inizia poi l'istruzione dibattimentale, con l'esame incrociato delle parti e dei testimoni (cross examination), seguono la discussione e la deliberazione della sentenza.

La sequela dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale è ricca di alternative, abbreviazioni o semplificazioni mediante l'adozione di uno dei procedimenti speciali: giudizio abbreviato e patteggiamento della pena.

che rendono inutile l'udienza dibattimentale; giudizio immediato e giudizio direttissimo, che evitano l'udienza preliminare; procedimento per decreto penale di condanna, che elude sia l'udienza preliminare che quella dibattimentale. Il giudizio di secondo e quello di terzo grado riguardano il grado dell'appello e del ricorso per Cassazione, che costituiscono i mezzi ordinari di gravame e che si risolvono, di norma, nella celebrazione di un'udienza dibattimentale pubblica o in camera di consiglio. La revisione è un mezzo straordinario di gravame, eccezionalmente previsto avverso le sentenze già divenute irrevocabili. In ultimo, vi è il procedimento di esecuzione penale, che presuppone un iter procedurale già concluso con la formazione del giudicato. Soggetti e parti. Le persone e gli enti che partecipano alla vicenda processuale possono essere divise in una triplice ripartizione: - Persone che non sono soggetti del procedimento. Trattasi deiconsulenti tecnici del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, dei periti del giudice, delle persone informate dei fatti indagati, dei testimoni, degli ausiliari tecnici della Polizia Giudiziaria, delle persone sottoposte ad atti di perquisizione o ispezione. Tutti costoro non sono annoverati tra i soggetti processuali. Il difetto di soggettività è da rapportarsi alla circostanza che essi non hanno un'autonoma posizione nel procedimento penale, non essendo titolari di poteri e diritti in ordine all'oggetto del procedimento stesso. Tutte le persone sopra indicate si trovano in posizione subordinata, strumentale e secondaria rispetto ai soggetti processuali; non hanno un interesse proprio da far valere nella ricerca della verità; non hanno potere per inserirsi nella vicenda processuale, ma sono chiamati dai soggetti per compiti serventi alle finalità istituzionali di costoro. Soggetti. Il termine soggetti è una novità.del codice Vassalli, essendosi sempre limitata la previsione alle parti. I soggetti sono il giudice, il Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria, l'imputato, il danneggiato da reato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, l'offeso dal reato, il difensore. Loro comune caratteristica è la titolarità soggettiva di poteri e facoltà sia nella fase delle indagini preliminari sia nei vari stati e gradi del processo in senso stretto. Ognuno di tali soggetti è portatore di propri interessi, personali o istituzionali, nella dialettica processuale. A tal fine, agisce direttamente e si avvale anche delle persone non soggetti, servendosene in funzione strumentale ai propri interessi o alla propria funzione. Accanto ai soggetti, vi è un'ampia categoria di figure processuali, costituita dalle persone che nell'iter procedurale sono chiamate a svolgere dei compiti accessori rispetto ai soggetti ed alle.

Parti processuali. È parte il soggetto nei cui confronti verrà assunta la decisione giurisdizionale.

Innanzi al giudice, investito della cognizione del rapporto processuale, sono parti necessarie il Pubblico Ministero, l'imputato (parte sostanziale) e il suo difensore (parte formale). Dal punto di vista cronologico, la qualità di parte si assume, per le parti necessarie, sin dal momento in cui sorge il processo; e cioè da quando il Pubblico Ministero formula a carico dell'imputato l'incolpazione, in uno dei modi di cui all'articolo 60, investendo del rapporto processuale il giudice.

Per tali parti, la qualità permane fino alla formulazione della sentenza irrevocabile, salva l'ipotesi di revisione, a meno che in precedenza avvenga la loro esclusione dal processo.

In dottrina si è a lungo discusso se nel processo vi siano due parti (imputato e Pubblico Ministero) o una parte sola (imputato).

ro, che rappresenta l'interesse della società nel perseguire la giustizia, e quello dell'imputato, che ha il diritto di difendersi e di essere considerato innocente fino a prova contraria. Il processo penale è quindi un confronto tra queste due parti, in cui il giudice ha il compito di garantire l'equilibrio tra i diritti delle parti e di assicurare una decisione imparziale e giusta. Durante il processo, vengono raccolte le prove e ascoltate le testimonianze, al fine di stabilire la verità dei fatti e la responsabilità dell'imputato. La costruzione dogmatica del processo penale si basa su principi fondamentali come la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il contraddittorio e la pubblicità delle udienze. Questi principi sono volti a garantire un processo equo e a tutelare i diritti delle persone coinvolte.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.
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