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IL LEGATO
Andiamo adesso a parlare del legato.
Esso è diverso dalla successione testamentaria classica, pur essendo all'interno del testamento, in
quanto quest'ultima è una successione universale (trasmette cioè l'intero patrimonio), mentre il
successione particolare un determinato bene
legato è una ; ovvero trasmette .
imperativo
Il legato ha la particolarità di essere un elemento .
Esistono, almeno fino a Giustiniano, quattro tipi di legato:
Legato per vendicationem (per rivendicazione): la formula di questo legato è “io lego a
• effetti reali legatario assume la
Tizio il mio Servo”. Questo è un legato a , in quanto il
proprietà ed il diritto sulla cosa dell'eredità . Questo diritto è difendibile con
azione in rem
un' , ovvero l'azione di rivendicazione. Oggetto di questo legato possono
possesso del testatore al
essere tutte le cose, tranne quelle fungibili, che siano in
momento della sua morte . inefficace
Qualora il legato non rispettasse queste caratteristiche sarebbe ; quindi nullo.
Nerone, tramite una riforma su questa materia, fece in modo che, seppur contenesse forme
scorrette o errori vari, questo tipo di legato fosse comunque valido come legato per
damnazione; soprattutto se l'oggetto del legato era una cosa non di sua proprietà.
Legato per damnazione (per obbligazione): la formula è “il mio erede sia obbligato a dare
• effetti obbligatori erede è obbligato
il servo a Tizio”. Questo è un legato a , in quanto l'
a trasmettere l'oggetto al legatario tramite un atto di trasmissione della proprietà.
un'actio in
Vediamo come il legatario acquisti un diritto di credito, difendibile con
personam , ovvero l'actio ex testamento. di proprietà dell'erede o di una
Oggetto di questo legato possono essere cose anche
terza persona . In quest'ultimo caso, per adempiere alla sua obbligazione, l'erede dovrà
procurarsi il bene; se non ci riuscisse dovrà adempiere al suo obbligo pagando al legatario
una cifra in danaro equivalente al valore del bene.
Legato per obbligazione di permettere: la formula è “il mio erede sia obbligato a
• permettere che Tizio prenda il mio servo”. Con questo legato l'erede è obbligato a
permettere al legatario di assumere il possesso dell'oggetto.
Il non adempimento a quest'obbligo è sanzionabile con l'actio ex testamento.
Alcuni giuristi affermarono che l'obbligo poteva essere espanso al fatto che l'erede doveva,
eventualmente, perfino trasmettere tramite un atto apposito l'oggetto al legatario.
Legato per precapienza: la formula è “Tizio prenda prima il servo”.
• prendere, di prelevare prima
Con questo legato il testatore “permetteva” al legatario di
della sua morte (e anche prima di altri) l'oggetto.
Questo è un legato molto discusso nel mondo dei giuristi romani; secondo alcuni era un
legato inefficace, secondo altri era valido solamente se il legatario non era stato istituito
come erede all'interno del testamento e di conseguenza questo veniva inteso come legato per
vendicationem o per damnazione. in via di aggiudicazione
Sta di fatto che questo aveva attuazione da parte dell'arbitrio
(del giudice) nel giudizio di divisione ereditaria.
Giustiniano unificandoli ed
Nel 592 apportò una profonda riforma alla materia dei legati,
abolendo quindi la differenza tra legati ad effetti reali e legati ad effetti obbligatori .
avvicinò molto il legato al fedecommesso
Una successiva riforma (la principale differenza
stava nel fatto che il primo era una affermazione imperativa, il secondo era invece una richiesta
sotto forma di preghiera). Tutto questo accadde quando si fece in modo di abolire il formalismo in
favore della totale volontà del testatore.
Andiamo adesso a vedere gli oggetti che potevano essere inseriti nel legato.
cose commerciabili e patrimoniali
Oggetto del legato potevano essere tutte le e non le cose
extrapatrimoniali (come le chiese, le cose sante, sacre e pubbliche). future
Potevano essere oggetto del legato non solo le cose presenti ma anche quelle (per esempio
un bambino che dovrà nascere, degli alimenti, del vino). E' importante precisare quest'ultimo
elemento, quello del vino, per vedere come i giuristi interpretavano in modo diverso i legati. Se per
esempio il legato fosse stato “Obbligo il mio erede, ogni anno, a dare 10 anfore di vino del suo
fondo a Tizio”.
In questo caso, secondo alcuni, se il fondo non produceva viti per fare il vino l'erede era obbligato a
darli quello dell'anno precedente, secondo altri, invece, non doveva darli nulla, neanche
l'equivalente valore in somma pecuniaria.
oggetti gravati di pegno e ipoteca
Per quanto riguarda gli , il legatario poteva esigere dall'erede
che fosse quest'ultimo a sanare il debito con il creditore.
schiava e il figlio
Per quanto riguarda la , qualora la prima fosse morta, il legato non diventava
inefficace ma si restringeva al figlio; diversamente il legato poteva annullarsi quando aveva come
schiavo con peculio o un fondo
oggetto uno , in caso di morte o di alienazione di quest'ultimi.
gregge
Per quanto riguarda un , esso poteva essere oggetto del legato anche se si riduceva ad una
pecora sola; così come erano considerati oggetti del legato anche quelle pecore inserite all'interno
del gregge in seguito alla stesura del testamento.
i fatti, i comportamenti e le azioni
E' bene ricordare che anche possono essere oggetto del
legato, affinchè non siano turpi o illecite; in questo caso il legato viene annullato.
condizione, termine e modo.
Anche i legati potevano essere sottoposti a
Questo è un argomento che andremo ad analizzare meglio più avanti, per ora facciamo un esempio
con la condizione: es:“Il mio erede dia 10 anfore di vino a Tizio se quest'ultimo aliena la sua casa”.
legato di pena
In questo caso abbiamo un cosiddetto , in quanto all'erede non gli viene attribuito
un onere vantaggioso ma una obbligazione per un certo tipo di comportamento.
E' bene precisare che, nell'epoca più antica, i legati sottoposti a clausole e ad elementi accidentali
non erano considerati validi.
Giustiniano, con la sua costituzione del 529, abolì questa regola, facendo sì che la condizione e gli
altri elementi accidentali venissero presi in considerazione all'interno del legato.
Se la condizione fosse stata illecita o turpe, non era lo stesso legato ad essere
annullato ma semplicemente veniva tolta solo la condizione.
diritto di accrescimento.
Anche all'interno del legato è presente il
Se il legatario è solo uno, e quest'ultimo vi rinunciasse, il legato decade e il bene va ad accrescere
l'eredità (quindi coloro che sono stati istituiti eredi). Se i legatari sono più di uno,
indipendentemente che siano stati nominati tali congiuntamente o disgiuntamente, se uno dei due
rinuncia, si va ad accrescere il diritto del colegatario.
In alcuni casi, la situazione può diventare più complessa, ed è importante se i legatari sono stati
nominati congiuntamente o disgiuntamente (quest'ultima cosa andare a vedere sul libro: prime righe
pag. 254).
Veniamo adesso a chi poteva fare e ricevere un legato.
Tutti coloro che potevano fare e ricevere testamento erano in grado di fare e di ricevere un legato
(in quanto il legato è una disposizione all'interno del testamento).
E' di fondamentale importanza sottolineare il fatto che il legatario, per far si che il legato fosse
persona certa, determinata e conosciuta dal testatore.
valido, doveva essere una
In alcuni casi era ammessa la possibilità di nominare una persona sì incerta ma che rientra in un
ambito ristretto (per esempio “lego il mio servo al mio primo familiare che arriva al funerale; in
questo caso è valido).
Giustiniano, con la costituzione del 529, fece in modo che il legato fosse valido anche se il legatario
nominato al suo interno era una persona incerta; tutto questo per favorire, ancora una volta, la
volontà del testatore sul formalismo.
Ricordiamo che con Giustiniano il legato può essere inserito anche prima disposizione del
testamento.
Andiamo adesso a vedere su chi gravava il legato ed i suoi effetti.
Il legato gravava sempre sull'erede e mai sul legatario.
L'efficacia del legato dipendeva dalla qualità dell'erede (già vista in precedenza).
Quando un erede era necessario o suo e necessario abbiamo visto che acquistava direttamente
l'eredità; ciò vuol dire che immediatamente il legatario poteva esigere da esso la trasmissione del
legato, come abbiamo già detto tramite l'actio ex testamento o l'azione di rivendicazione.
Quando un erede era estraneo o volontario aveva invece la possibilità o meno di accettare l'eredità.
per rientrare nel patrimonio del legatario, l'erede doveva accettare l'eredità
Ovvero, (e
di conseguenza anche il legato stesso).
Questo comportava il fatto che, se tramite il “diritto di decidere” l'erede ci mettesse troppo tempo ad
accettare l'eredità, il testatore nel frattempo poteva morire e questo comportava l'annullamento del
legato (in quanto abbiamo detto che il legato era valido se il suo oggetto era ancora appartenente al
testatore). dies cedens
Per ovviare a questo problema nacque la dottrine del ; ovvero il testatore dava il legato
direttamente al legatario, quest'ultimo alla morte del testatore lo trasmetteva all'erede, cosicchè esso
potesse adempiere agli eventuali obblighi sorti tramite il legato.
Ricordiamo che finchè il legato è sottoposto ad una condizione pendente o finchè non scada il
termine, il legatario non può pretendere la sua acquisizione; per far si che il legatario si tutelasse da
un eventuale inadempimento da parte dell'erede, era di prassi far fare una promessa a quest'ultimo.
Per quanto riguarda un legato sottoposto al modo, il legatario doveva promettere con cauzione al
testatore, di eseguire la sua volontà.
L'erede poteva anche rinunciare all'eredità; in questo caso il legato andava ad accrescere il
patrimonio e l'eredità degli altri coeredi (qualora ce ne fossero).
revoca.
Arriviamo, adesso, alla
Il testatore, qualora cambiasse volontà o idea, poteva revocare il legato.
forma solenne con un frase del testatore
Nell'epoca più antica la revoca doveva avvenire in
opposta a quella con cui si costituisce un legato ; ovvero “non lego, non do”.
Successivamente la forma di revoca non doveva più essere solenne; l'important