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I vari tipi di legato, legge Falcidia, la revoca, capacità di fare legato, effetti del legato Pag. 1
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IL LEGATO

Andiamo adesso a parlare del legato.

Esso è diverso dalla successione testamentaria classica, pur essendo all'interno del testamento, in

quanto quest'ultima è una successione universale (trasmette cioè l'intero patrimonio), mentre il

successione particolare un determinato bene

legato è una ; ovvero trasmette .

imperativo

Il legato ha la particolarità di essere un elemento .

Esistono, almeno fino a Giustiniano, quattro tipi di legato:

Legato per vendicationem (per rivendicazione): la formula di questo legato è “io lego a

• effetti reali legatario assume la

Tizio il mio Servo”. Questo è un legato a , in quanto il

proprietà ed il diritto sulla cosa dell'eredità . Questo diritto è difendibile con

azione in rem

un' , ovvero l'azione di rivendicazione. Oggetto di questo legato possono

possesso del testatore al

essere tutte le cose, tranne quelle fungibili, che siano in

momento della sua morte . inefficace

Qualora il legato non rispettasse queste caratteristiche sarebbe ; quindi nullo.

Nerone, tramite una riforma su questa materia, fece in modo che, seppur contenesse forme

scorrette o errori vari, questo tipo di legato fosse comunque valido come legato per

damnazione; soprattutto se l'oggetto del legato era una cosa non di sua proprietà.

Legato per damnazione (per obbligazione): la formula è “il mio erede sia obbligato a dare

• effetti obbligatori erede è obbligato

il servo a Tizio”. Questo è un legato a , in quanto l'

a trasmettere l'oggetto al legatario tramite un atto di trasmissione della proprietà.

un'actio in

Vediamo come il legatario acquisti un diritto di credito, difendibile con

personam , ovvero l'actio ex testamento. di proprietà dell'erede o di una

Oggetto di questo legato possono essere cose anche

terza persona . In quest'ultimo caso, per adempiere alla sua obbligazione, l'erede dovrà

procurarsi il bene; se non ci riuscisse dovrà adempiere al suo obbligo pagando al legatario

una cifra in danaro equivalente al valore del bene.

Legato per obbligazione di permettere: la formula è “il mio erede sia obbligato a

• permettere che Tizio prenda il mio servo”. Con questo legato l'erede è obbligato a

permettere al legatario di assumere il possesso dell'oggetto.

Il non adempimento a quest'obbligo è sanzionabile con l'actio ex testamento.

Alcuni giuristi affermarono che l'obbligo poteva essere espanso al fatto che l'erede doveva,

eventualmente, perfino trasmettere tramite un atto apposito l'oggetto al legatario.

Legato per precapienza: la formula è “Tizio prenda prima il servo”.

• prendere, di prelevare prima

Con questo legato il testatore “permetteva” al legatario di

della sua morte (e anche prima di altri) l'oggetto.

Questo è un legato molto discusso nel mondo dei giuristi romani; secondo alcuni era un

legato inefficace, secondo altri era valido solamente se il legatario non era stato istituito

come erede all'interno del testamento e di conseguenza questo veniva inteso come legato per

vendicationem o per damnazione. in via di aggiudicazione

Sta di fatto che questo aveva attuazione da parte dell'arbitrio

(del giudice) nel giudizio di divisione ereditaria.

Giustiniano unificandoli ed

Nel 592 apportò una profonda riforma alla materia dei legati,

abolendo quindi la differenza tra legati ad effetti reali e legati ad effetti obbligatori .

avvicinò molto il legato al fedecommesso

Una successiva riforma (la principale differenza

stava nel fatto che il primo era una affermazione imperativa, il secondo era invece una richiesta

sotto forma di preghiera). Tutto questo accadde quando si fece in modo di abolire il formalismo in

favore della totale volontà del testatore.

Andiamo adesso a vedere gli oggetti che potevano essere inseriti nel legato.

cose commerciabili e patrimoniali

Oggetto del legato potevano essere tutte le e non le cose

extrapatrimoniali (come le chiese, le cose sante, sacre e pubbliche). future

Potevano essere oggetto del legato non solo le cose presenti ma anche quelle (per esempio

un bambino che dovrà nascere, degli alimenti, del vino). E' importante precisare quest'ultimo

elemento, quello del vino, per vedere come i giuristi interpretavano in modo diverso i legati. Se per

esempio il legato fosse stato “Obbligo il mio erede, ogni anno, a dare 10 anfore di vino del suo

fondo a Tizio”.

In questo caso, secondo alcuni, se il fondo non produceva viti per fare il vino l'erede era obbligato a

darli quello dell'anno precedente, secondo altri, invece, non doveva darli nulla, neanche

l'equivalente valore in somma pecuniaria.

oggetti gravati di pegno e ipoteca

Per quanto riguarda gli , il legatario poteva esigere dall'erede

che fosse quest'ultimo a sanare il debito con il creditore.

schiava e il figlio

Per quanto riguarda la , qualora la prima fosse morta, il legato non diventava

inefficace ma si restringeva al figlio; diversamente il legato poteva annullarsi quando aveva come

schiavo con peculio o un fondo

oggetto uno , in caso di morte o di alienazione di quest'ultimi.

gregge

Per quanto riguarda un , esso poteva essere oggetto del legato anche se si riduceva ad una

pecora sola; così come erano considerati oggetti del legato anche quelle pecore inserite all'interno

del gregge in seguito alla stesura del testamento.

i fatti, i comportamenti e le azioni

E' bene ricordare che anche possono essere oggetto del

legato, affinchè non siano turpi o illecite; in questo caso il legato viene annullato.

condizione, termine e modo.

Anche i legati potevano essere sottoposti a

Questo è un argomento che andremo ad analizzare meglio più avanti, per ora facciamo un esempio

con la condizione: es:“Il mio erede dia 10 anfore di vino a Tizio se quest'ultimo aliena la sua casa”.

legato di pena

In questo caso abbiamo un cosiddetto , in quanto all'erede non gli viene attribuito

un onere vantaggioso ma una obbligazione per un certo tipo di comportamento.

E' bene precisare che, nell'epoca più antica, i legati sottoposti a clausole e ad elementi accidentali

non erano considerati validi.

Giustiniano, con la sua costituzione del 529, abolì questa regola, facendo sì che la condizione e gli

altri elementi accidentali venissero presi in considerazione all'interno del legato.

Se la condizione fosse stata illecita o turpe, non era lo stesso legato ad essere

annullato ma semplicemente veniva tolta solo la condizione.

diritto di accrescimento.

Anche all'interno del legato è presente il

Se il legatario è solo uno, e quest'ultimo vi rinunciasse, il legato decade e il bene va ad accrescere

l'eredità (quindi coloro che sono stati istituiti eredi). Se i legatari sono più di uno,

indipendentemente che siano stati nominati tali congiuntamente o disgiuntamente, se uno dei due

rinuncia, si va ad accrescere il diritto del colegatario.

In alcuni casi, la situazione può diventare più complessa, ed è importante se i legatari sono stati

nominati congiuntamente o disgiuntamente (quest'ultima cosa andare a vedere sul libro: prime righe

pag. 254).

Veniamo adesso a chi poteva fare e ricevere un legato.

Tutti coloro che potevano fare e ricevere testamento erano in grado di fare e di ricevere un legato

(in quanto il legato è una disposizione all'interno del testamento).

E' di fondamentale importanza sottolineare il fatto che il legatario, per far si che il legato fosse

persona certa, determinata e conosciuta dal testatore.

valido, doveva essere una

In alcuni casi era ammessa la possibilità di nominare una persona sì incerta ma che rientra in un

ambito ristretto (per esempio “lego il mio servo al mio primo familiare che arriva al funerale; in

questo caso è valido).

Giustiniano, con la costituzione del 529, fece in modo che il legato fosse valido anche se il legatario

nominato al suo interno era una persona incerta; tutto questo per favorire, ancora una volta, la

volontà del testatore sul formalismo.

Ricordiamo che con Giustiniano il legato può essere inserito anche prima disposizione del

testamento.

Andiamo adesso a vedere su chi gravava il legato ed i suoi effetti.

Il legato gravava sempre sull'erede e mai sul legatario.

L'efficacia del legato dipendeva dalla qualità dell'erede (già vista in precedenza).

Quando un erede era necessario o suo e necessario abbiamo visto che acquistava direttamente

l'eredità; ciò vuol dire che immediatamente il legatario poteva esigere da esso la trasmissione del

legato, come abbiamo già detto tramite l'actio ex testamento o l'azione di rivendicazione.

Quando un erede era estraneo o volontario aveva invece la possibilità o meno di accettare l'eredità.

per rientrare nel patrimonio del legatario, l'erede doveva accettare l'eredità

Ovvero, (e

di conseguenza anche il legato stesso).

Questo comportava il fatto che, se tramite il “diritto di decidere” l'erede ci mettesse troppo tempo ad

accettare l'eredità, il testatore nel frattempo poteva morire e questo comportava l'annullamento del

legato (in quanto abbiamo detto che il legato era valido se il suo oggetto era ancora appartenente al

testatore). dies cedens

Per ovviare a questo problema nacque la dottrine del ; ovvero il testatore dava il legato

direttamente al legatario, quest'ultimo alla morte del testatore lo trasmetteva all'erede, cosicchè esso

potesse adempiere agli eventuali obblighi sorti tramite il legato.

Ricordiamo che finchè il legato è sottoposto ad una condizione pendente o finchè non scada il

termine, il legatario non può pretendere la sua acquisizione; per far si che il legatario si tutelasse da

un eventuale inadempimento da parte dell'erede, era di prassi far fare una promessa a quest'ultimo.

Per quanto riguarda un legato sottoposto al modo, il legatario doveva promettere con cauzione al

testatore, di eseguire la sua volontà.

L'erede poteva anche rinunciare all'eredità; in questo caso il legato andava ad accrescere il

patrimonio e l'eredità degli altri coeredi (qualora ce ne fossero).

revoca.

Arriviamo, adesso, alla

Il testatore, qualora cambiasse volontà o idea, poteva revocare il legato.

forma solenne con un frase del testatore

Nell'epoca più antica la revoca doveva avvenire in

opposta a quella con cui si costituisce un legato ; ovvero “non lego, non do”.

Successivamente la forma di revoca non doveva più essere solenne; l'important

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Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.