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Imprenditore Agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre o marine.

Come l'Art. 2135 stabilisce che può prefigurarsi imprenditore chi svolge una tra queste attività:

  1. Coltivazione del fondo
  2. Selvicoltura
  3. Allevamento di animali

Il comma Art. 2135 definisce tali attività: "Attività essenzialmente dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico totale o di una parte di esso che utilizzano o possono utilizzare le acque, le acque dolci salmastre tenendo attenzione alle locazioni:

utilizzano o possono utilizzare le acque: con rb dpr n. 228/2001 viene meglioresa e spiegazione di operazioni:

non più strettamente diretta del fondo ma possibilità di utilizzarlo. [profilo negativo per individuare nell'agrea.] cura e sviluppo del ciclo biologico o di una parte di esso. ciclo biologico si intende processo di trasformazione-combinazione dei fattori naturali aventi ad oggetto la moltiplicazione/allevamento di entità animate/vegetali [profilo positivo per individuare nell'agrea]

Da tale binario ondare emerge che nelle attività di

Imprenditore Agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre o marine.

Come l'Art. 2135 stabilisce che può privilegiarsi imprenditore chi svolge una tra queste attività:

  1. Coltivazione del fondo
  2. Selvicoltura
  3. Allevamento di animali

Il comma Art. 2135 definisce tale attività: "attività mediante attività dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo bianco o di una parte di essa che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre, tenendo attenzione alle locazioni".

[Proprio negativo per individiare nel decreto]. Il ciclo bianco, si intende processo di trasformazione-combinazione di fattori naturali aventi ad oggetto la moltiplicazione/accrescimento di entità animale/vegetale [Proprio positivo per individiare nel decreto]. Da tale sintesi orari emerge che nelle attività di

coltivazione del fondo rientrano non solo le attività che

prevedono lo sfruttamento diretto del terreno, ma anche

le coltivazioni in serra i vivai la floricoltura e l'

attività idroponica (possibilità di esercitarla con

sostanze chimiche non c'è il contatto con il fondo)

Per selvicoltura, invece, si intendono le attività dirette

alla cura del bosco per ricavarne relativi prodotti.

Non può essere considerata attività di selvicoltura la

mera utilizzazione del bosco.

Per esercenti imp. agricola tale attività deve essere

preceduta dalla cura del bosco.

Per allevamento di animali... devono

considerarsi gli allevamenti in batteria, allevamenti

da cortile e imp. ittico, ciò è possibile perché

il d.lgs n. 228/2001 ha sostituito la parola

animale-bestiame che utilizzano o possono

utilizzare il fondo anche per tener presente la

definizione del ciclo biologico e rapporto nel

considerare attività essenziali solo quelle attività

che avvengono in stretto collegamento diretto con

il fondo

Imp. ittico → d.lgs n. 154/2004: ;

è imp. ittico chi svolge attività diretta alla raccolta,

di organismi acquatici in ambienti marini salmastri,

di acque dolci. È imp. ittico per connessione chi

svolge attività di spiricolt, molluschicolt,

conservazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti

del mare che abbiano ad oggetto prevalentemente

i prodotti delle proprie attività essenziali.

Il comma 3 dell'Art. 2135 stabilisce che si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla conservazione, manipolazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge -> es. agriturismo ex n 96/2006.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher drakory di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Rosapepe Roberto.
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