Il diritto e le sue fonti
Fonti del diritto
Con il termine fonti del diritto vengono indicati gli atti (fonti-atto) normativi o i fatti (fonti-fatto) che producono, modificano o abrogano determinate norme giuridiche.
Fonti del diritto di produzione
Fonti-atto: Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie, atti aventi forza di legge (Decreti legge e Decreti legislativi), Regolamenti.
Fonti-fatto: Usi e consuetudini, Fonti extra ordinam, norme di diritto internazionale, norme dell'ordinamento comunitario (regolamenti, direttive, trattati).
Fonti del diritto di cognizione
Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale delle regioni, G.U.C.E., Albo Comunale.
Norme giuridiche
Le norme giuridiche costituiscono regole del diritto positivo ed hanno carattere precettivo e sanzionatorio, ossia stabiliscono che certi comportamenti possono/devono o non possono/non devono tenersi. Si compongono di due parti:
- Precetto: secondo cui un determinato comportamento è lecito o meno (divieto nei reati commissivi).
- Sanzione: cioè la minaccia di una pena in caso di violazione del precetto.
Norme imperfette: sono norme giuridiche prive di sanzione.
Caratteri essenziali delle regole giuridiche
- Generalità: si applicano a tutti quelli che si trovano in una situazione da esse disciplinata.
- Astrattezza: prevedono in astratto la disciplina di situazioni eguali in quelle in esse contenute.
- Novità: devono innovare l’ordinamento giuridico.
- Imperatività o cogenza: contengono un precetto la cui attuazione è garantita da un sistema sanzionatorio che ne prevede un’applicazione coattiva da parte dell’autorità pubblica.
- Derogabilità o relatività: la loro applicazione può anche essere disattesa dagli interessati.
- Esteriorità: oggetto della loro disciplina è l’esterno operare degli individui.
- Bilateralità: prevedono un’interdipendenza tra situazioni soggettive di vantaggio e situazioni soggettive di svantaggio.
Ordinamento giuridico
Insieme delle norme poste da un’autorità sovraordinata che determina, oltre ad un sistema di garanzie, anche vincoli e limiti per le libertà individuali.
Diritto oggettivo
È il complesso di regole create dalle norme giuridiche per disciplinare la vita di una comunità e si suddivide in due rami fondamentali: il diritto pubblico e il diritto privato.
Diritto soggettivo
Posizione giuridica tutelata dall’ordinamento, cioè tutelata dal diritto oggettivo.
Diritto pubblico
L’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti giuridici in cui almeno una parte è rappresentata da un ente pubblico che agisce con potestà d’imperio.
Diritto privato
L’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i privati, ovvero tra privati ed autorità pubbliche quando queste ultime non ricorrono alla loro potestà d’imperio ma operano su di un piano paritario con i privati.
Situazioni giuridiche soggettive
Potere, dovere, l’onere, il diritto soggettivo, l’interesse legittimo.
Criteri di gerarchia delle fonti
Secondo il quale le fonti del diritto appartengono a gradi diversi, prevale la fonte sovraordinata, le norme di grado inferiore non possono mai modificare o abrogare quelle di grado superiore, né tantomeno contenere norme in contrasto con esse e sussiste il controllo di validità rispetto alla fonte sovraordinata, ad opera della Corte Costituzionale.
Criteri di competenza delle fonti
In base al quale le fonti appartengono al medesimo grado ma si attribuisce una materia ad ogni fonte e prevale la fonte competente per materia.
Criterio temporale
In base al quale le fonti appartengono al medesimo grado e sono entrambi competenti per materia e la fonte emanata in una fase successiva abroga quella precedente (lex posterior derogat legi priori). Tale abrogazione può essere espressa o implicita.
Criterio di specialità
In base al quale le fonti appartengono al medesimo grado e sono entrambe competenti per materia, ma una è generale e l’altra è speciale, e la fonte speciale prevale sulla fonte generale.
Fonti del nostro ordinamento giuridico
Costituzione della Repubblica italiana, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, comprese quelle di approvazione degli statuti speciali (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta).
Fonti primarie: trattato UE, TFUE, direttive e regolamenti comunitari, regolamenti degli organi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legge.
Fonti subprimarie: leggi regionali delegate, decreti delegati del Governo.
Fonti secondarie: regolamenti, ordinanze.
Circolari: contengono istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare l’attività di tali enti o organi inferiori.
Fonti fatto: consuetudine e usi.
Contratti collettivi di diritto comune: stipulati dalle associazioni sindacali.
Equità o giustizia del caso concreto: fonte indiretta.
Giurisprudenza: fonte indiretta.
Dottrina (fonte indiretta): interpretazioni e opinioni elaborate dai giuristi in opere letterarie o nel corso di convegni o dibattiti.
Le leggi, i regolamenti e gli usi
Costituzione: è la norma primaria di più alto grado. Riveste un carattere rigido perché modificabile solo attraverso un procedimento speciale e mediante leggi costituzionali (Articolo 138 Costituzione).
Legge: Con il termine legge identifichiamo: la legge costituzionale che ha il medesimo rango e stessa competenza della Costituzione repubblicana, che è un atto normativo approvato dal Parlamento, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La legge regionale approvata dal Consiglio regionale, ha validità per il solo territorio regionale e opera nel rispetto degli articoli 117 Costituzione, la legge provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Governo: non ha potere legislativo ma in determinati casi stabiliti dalla Costituzione (Art 76 e 77 Costituzione) può emanare atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).
Atti aventi forza di legge:
- (Art 76 Costituzione: Decreti legge): sono emessi in casi di necessità ed urgenza con efficacia immediata, ma che vanno convertiti in legge entro 60 giorni dall’emanazione, pena la loro decadenza.
- Art 77 Costituzione: Decreti legislativi: sono deliberati dal Governo su delega legislativa del Parlamento che ne fissa anche i criteri di applicabilità. La Corte Costituzionale ha il potere di accertare la sussistenza in concreto dei presupposti della necessità ed urgenza previsti dall’art. 77 Costituzione.
Regolamenti: sono norme giuridiche adottate dagli organi del potere esecutivo che non possono contenere disposizioni in contrasto con le leggi ma, pur qualificandosi come fonti secondarie, innovano l’ordinamento giuridico, nei limiti stabiliti dalla legge. I regolamenti governativi sono emanati nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
- Regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi
- Regolamenti delegati o di deroga
- Regolamenti indipendenti
- Regolamenti interni e di organizzazione
- Regolamenti di recepimento di accordi collettivi di lavoro
Regolamenti comunitari: Sono atti normativi emanati dall’Unione europea aventi contenuto normativo generale, al pari delle leggi statali, direttamente applicabili all’interno degli Stati membri e immediatamente vincolanti per questi e per i loro cittadini senza necessità di norme di adattamento o recepimento.
Riserva di legge: è un principio secondo il quale esistono alcune materie che non possono essere disciplinate dal potere esecutivo mediante regolamenti perché la Costituzione ha stabilito che queste vanno disciplinate unicamente mediante la legge. Lo scopo di tale principio è quello di garantire che alcune materie debbano essere legiferate solo dal Parlamento, che rappresenta l’organo di espressione della sovranità popolare.
Legalità: Affianca il principio di riserva di legge ed è un principio che da un lato sancisce la prevalenza della legge rispetto agli altri atti dei pubblici poteri e dall’altro fa sì che ogni provvedimento sia espressione di un potere riconosciuto agli organi pubblici da una specifica norma giuridica.
Usi normativi (norme consuetudinarie): si formano sulla base di due elementi essenziali.
- Quello di carattere oggettivo, ossia la ripetizione costante nel tempo (diuturnitas) di un dato comportamento da parte di un gruppo sociale.
- Quello di carattere soggettivo o psicologico, ossia l’opinione generalmente condivisa di osservare, agendo in tal modo, una norma giuridica sia pure di rango terziario (opinio iuris ac necessitatis).
Le norme consuetudinarie assumono la veste di fonte sussidiarie del diritto nelle materie in cui è assente una disciplina legislativa (praeter legem). Viceversa, nelle materie regolate dalle leggi o regolamenti, assume efficacia solo se espressamente chiamato (secundum legem) (Art 1182 c.c.). Non è ammesso l’uso contra legem o abrogativo, per desuetudine della legge.
L'applicazione della legge
Entrata in vigore: L’entrata in vigore dei provvedimenti normativi è stabilita al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Risulteranno da quel momento efficaci anche per coloro che non ne conoscono l’esistenza (ignorantia legis non excusat).
Vacatio legis: Lasso di tempo che va dalla data di pubblicazione in Gazzetta alla sua entrata in vigore. Serve a consentire a tutti i cittadini di prendere conoscenza dell’esistenza della nuova disciplina normativa.
Efficacia nel tempo delle norme
Irretroattività (relativa e assoluta): è un principio generale dell’ordinamento giuridico in forza del quale ciascun fatto è assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui si è verificato (tempus regit actum). Si parla in questo caso di irretroattività relativa, in quanto il precetto che la sostiene si limita a indicare un criterio interpretativo della “normale irretroattività”, senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione, espressa o tacita, secondo indagine riservata dal giudice.
Nel caso di irretroattività assoluta materia penale, si ha in come sancito dall’articolo 25 della Costituzione in base al quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e dell’art 2 del Codice penale secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. La legge penale ha efficacia limitatamente ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, non di quelli ad essa antecedenti.
Interpretazione delle norme
L’attività interpretativa delle norme giuridiche consiste nel:
- Ricercarne il significato
- Comprenderne il valore e la portata nel nostro ordinamento
- Comprenderne la loro finalità, ossia la loro applicazione al caso concreto.
Esistono tre tipologie di interpretazione, a seconda:
- Dei soggetti che la compiono: In tal caso distinguiamo ulteriormente tra interpretazione dottrinale, ossia quella fatta dagli studiosi del diritto, che può influenzare anche l’attività giurisdizionale e legislativa. L’interpretazione giudiziale, ossia quella fatta dai giudici, che non ha efficacia obbligatoria al di fuori del caso concreto oggetto di giudicato, non vincola gli altri giudici. L’interpretazione autentica, ovvero quella effettuata dallo stesso organo che ha prodotto la norma.
- Dei criteri di interpretazione: In tal caso distinguiamo ulteriormente tra interpretazione letterale o grammaticale, finalizzata a valutare il significato effettivo delle parole nel loro insieme e interpretazione logica, ovvero quella finalizzata a stabilire la ragionevole intenzione del legislatore.
- Dei risultati che si raggiungono: In tal caso distinguiamo ulteriormente tra interpretazione dichiarativa (lex tam dixit quam voluit). Riconosce che l’interpretazione letterale (disposto normativo) coincide con la volontà del legislatore (interpretazione logica). L’interpretazione estensiva (lex minus dixit quam voluit), l’interprete si accorge che il disposto normativo non coincide con la volontà del legislatore, con un impatto inferiore alle aspettative. L’interpretazione restrittiva (lex plus dixit quam voluit), ovvero l’interprete riconosce che il disposto normativo fa riferimento a questioni che voleva escludere. L’interpretazione analogica, secondo la quale l’interprete affronta casi concreti non espressamente disciplinati da norme giuridiche (lacune del diritto).
Applicazione delle norme penali ed eccezionali
Leggi penali: Sono sottoposte al divieto di estensione analogica che deriva dal principio (nullum crimen sine lege) stabilito nell’art. 25 Costituzione. In pratica il giudice non può applicare la legge penale fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico. Inoltre il divieto di analogia non è di natura assoluta in quanto il ricorso a casi simili è ammesso se produce effetti favorevoli nei confronti della persona che ha commesso il reato (analogia in bonam partem).
Abrogazione, deroga e disapplicazione delle norme
Abrogazione: cessazione dell’efficacia di una norma giuridica. Perdendo vigore giuridico essa non potrà più essere applicata. L’abrogazione viene decisa dal legislatore. Esistono diversi tipi di abrogazione:
- Abrogazione espressa: Se entra in vigore una norma all’interno della quale si dichiara la soppressione o la cessazione di efficacia di una disposizione normativa precedente.
- Abrogazione tacita: Vi è incompatibilità fra una norma nuova ed una o più norme precedenti, quando la norma posteriore disciplina una o più materie già regolate da quella anteriore.
- Abrogazione totale: Se si ripercuote sull’intera norma.
- Abrogazione parziale: Se si ripercuote su una parte della norma.
- Abrogazione a seguito di referendum: Quando lo richiedono cinque consigli regionali o 500.000 elettori.
- Abrogazione intrinseca: Nel caso in cui una nuova normativa produce effetti per un determinato periodo di tempo (materia di bilancio).
- Abrogazione per determinare circostanze: Per il caso di calamità pubbliche.
- Abrogazione generalizzata per la disciplina dell’intera materia: Quando la nuova norma abroga espressamente tutte le norme con essa incompatibili.
Si può ricorrere al criterio di gerarchia o al criterio temporale.
Deroga: si ha quando una norma fa eccezione a regole contenute in altre norme (diversa dall’abrogazione).
Disapplicazione: prevista nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, sollecitando il Parlamento, sia ad emanare norme sostitutive in armonie con i principi della Costituzione, sia ad abrogare quella dichiarata illegittima.
Suffragio universale
È il principio secondo il quale tutti i cittadini e le cittadine di età superiore a diciotto anni, dunque maggiorenni, senza restrizioni di alcun tipo, possono esercitare il diritto di voto e partecipare alle elezioni politiche, amministrative e ad altre consultazioni pubbliche, come i referendum.
Fine prima parte
Domande per l’autovalutazione
- Quali sono i caratteri della norma giuridica?
- Come si definiscono il diritto privato e il diritto pubblico?
- Quali sono le caratteristiche dei decreti legge?
- Quali sono le caratteristiche delle leggi regionali?
- Cosa sono i regolamenti?
- Sai dire cos’è la consuetudine?
- Quali sono le tipologie di interpretazione della norma?
Le situazioni giuridiche soggettive
Rapporto giuridico
Relazione regolata dal diritto oggettivo, che si instaura tra due o più soggetti o tra questi ed i beni, viene definita rapporto giuridico.
Situazione giuridica soggettiva
È la posizione in cui viene a trovarsi un soggetto del rapporto giuridico.
Situazione giuridica soggettiva attiva
È la posizione in cui viene a trovarsi un soggetto del rapporto giuridico, inerente all’interesse protetto del rapporto. Si distinguono in:
- Diritto soggettivo
- Facoltà
- Potestà
- Diritto potestativo
- Aspettativa
- Interesse legittimo
Diritto soggettivo
È la posizione di chi può tenere o pretendere che altri tenga un determinato comportamento per soddisfare un proprio interesse tutelato dall’ordinamento. (Diritto di proprietà su di un’auto)
Diritto soggettivo pubblico
Riconosciuti dall’ordinamento ai soggetti privati nei rapporti che questi hanno con lo Stato e gli enti pubblici.
Diritto soggettivo privato
Riconosciuti dall’ordinamento nell’ambito dei rapporti privati, per tutelare interessi di carattere privato.
Diritti assoluti
Si dicono diritti assoluti quando possono essere esercitati nei confronti di qualsiasi soggetto, perché l’ordinamento riconosce al titolare un potere d’azione verso chiunque. A riguardo ci sono i diritti reali che sono quei diritti che si esercitano su di una cosa.
Diritti relativi
Quando possono essere opposti solo a uno o più soggetti determinati del rapporto giuridico.
Diritti patrimoniali
Quando corrispondono a interessi di tipo economico, cioè valutabili in denaro. Esempio: diritti reali su cosa propria (diritto di proprietà) e su cosa altrui (diritto di uso e di abitazione).
Diritti non patrimoniali
Quando non corrispondono a interessi di natura economica, ma morale, sociale o culturale.
Diritti trasmissibili
Quando possono essere trasmessi.
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