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Elementi accidentali del contratto
Termine: è il momento del tempo a decorrere dal quale (Termine iniziale) fino al quale (Termine Finale) il contratto produce i suoi effetti.
Condizione: La condizione è l'avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi o al cui non verificarsi, le parti collegano la produzione o la cessazione degli effetti del contratto.
Onere (modus): è il peso che l'autore in un atto di liberalità può imporre al beneficiario, sostanzialmente limitando il beneficio.
Contenuto: è la disciplina, è il regolamento del concreto rapporto quale risolta dal contratto nel suo complesso.
Elementi naturali del contratto (Effetti naturali): Gli elementi naturali sono quegli elementi congeniali ad ogni tipo di contratto che la legge prevede con norma derogabile ed operano a meno che le parti specificamente non le escludano.
Negozi di attuazione: Sono quei negozi in cui non c'è alternativa di manifestazione di
volontà espressa o tacita. La volontà della parte non può essere manifestata se non attuandola. Contratti standard, Contrattazione standardizzata, Condizioni generali di contratto, Contratto per adesione: sono forme sinonime che indicano lo stesso fenomeno attraverso cui una parte predispone un testo contrattuale destinato ad essere utilizzato per un numero indefinito di contrattazioni. Clausole vessatorie: Le clausole vessatorie sono clausole che prevedono particolari vantaggi a favore del predisponente, e svantaggi a danno dell'aderente. Patologie del contratto: sono le ipotesi in cui il contratto non produca gli effetti di quella che sembra essere la volontà delle parti perché un qualche elemento soprattutto se essenziale del contratto, sia viziato, cioè sia affetto da qualche patologia. In quel caso il contratto viene ritenuto dall'ordinamento invalido e può non produrre quelli che normalmente sono gli effetti che l'ordinamentocollega aquel particolare modello contrattualeContratto inesistente: è un contratto privo di qualche elemento essenziale e non si può parlare nemmeno di contratto perché sarebbe un pezzo di contratto. (Inesistenza del contratto).La nullità: è un'ipotesi di invalidità del contratto. È la patologia più grave che può affliggere il contratto, ovvero si determina nelle ipotesi in cui un elemento essenziale del contratto sia mancante o sia viziato. (Se manca l'accordo, la causa, la duplicità delle parti). La nullità è disposta dall'ordinamento con riferimento e riguardo alla tutela o di interessi generali o di interessi superiori o diversi o ulteriori, rispetto a quelli delle parti. C'è nullità perché l'ordinamento non prevede annullabilità.La nullità relativa (nullità di protezione): Si tratta di una forma di patologia del contratto che ha percerti versi gli aspetti della nullità, può essere fatta valere anche dal giudice d'ufficio, ma opera solo nell'interesse di una parte del contratto non opera nell'interesse generale, non opera nell'interesse di entrambe le parti, ma opera solo nell'interesse di una parte Pronuncia di nullità: la pronuncia di nullità ha effetto dichiarativo, di mero accertamento: ciò sta a significare che la dichiarazione di nullità, la pronuncia dichiarativa di nullità, non produce tra le parti e nei confronti dei terzi una situazione giuridica diversa da quella preesistente ma si limita a rendere certa la situazione preesistente, che già prima della sentenza esisteva, per questo si parla di sentenza di mero accertamento, o sentenza dichiarativa. Presuppone la lesione di un interesse che può essere anche generale, dell'intera collettività, come può essere di un soggetto diverso dalle parti. Eccezionedi nullità: L'eccezione di nullità potrebbe essere sollevata anche da colui che ha commesso la violenza fisica. Non può farlo la parte che ha subito la violenza morale in quanto il contratto soggetto a violenza fisica è soltanto annullabile e non nullo. Se la parte che ha eseguito la violenza morale si penta del contratto stipulato e ritenga vantaggioso l'annullamento del contratto, non potrebbe agire per annullamento del contratto. L'annullabilità: è l'effetto, è la conseguenza di un vizio meno grave che riguarda la lesione dell'interesse di una delle parti. Annullabilità assoluta: può essere fatta valere non solo da una parte del rapporto contrattuale, ma da chiunque vi abbia interesse. È assoluta l'annullabilità che l'ordinamento prevede quale pena accessoria della condanna alla reclusione per un periodo superiore a 5 anni. Pronuncia di annullamento: è una pronuncia costitutiva.Perché determina la rimozione degli effetti del contratto, li determina con efficacia retroattiva, cioè risalente alla stipula del contratto. Dopo la sentenza questi effetti vengono eliminati, con la sentenza gli effetti del contratto stipulato in precedenza vengono eliminati.
Differenze di disciplina tra nullità e annullabilità: l'annullabilità è la situazione che affligge il negozio dal momento della sua stipula e prima della sentenza. Annullabilità significa contratto che può essere annullato. Ma l'annullamento concreto è il risultato di una sentenza del giudice avente carattere costitutivo e che determina tra le parti una nuova situazione giuridica.
Eccezione di annullabilità: A volte l'annullabilità può essere fatta valere in via di eccezione e questo avviene quando la parte che voglia far valere l'invalidità del negozio non debba recuperare nulla, ma sia chiamata a eseguire in negozio.
Se il contratto è annullabile esse si limiterà a sollevare l'eccezione, che è lo strumento con cui il soggetto convenuto si difende. L'eccezione di annullabilità è imprescrittibile fino a quando possa essere esercitata l'azione di esecuzione del contratto, ovvero in qualsiasi momento una parte sia chiamata ad eseguire il contratto potrà sempre far valere la nullità del contratto, ma anche l'annullabilità del contratto anche se l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. La parte che non ha dato esecuzione al contratto può sempre in via d'eccezione far valere l'annullabilità del contratto stesso. Violenza assoluta: è quella con cui viene costretta una parte a stipulare un contratto che egli non voglia assolutamente stipulare. Violenza morale: è quella con la quale un soggetto viene minacciato di un male per l'eventualità che egli non voglia stipulare.Il contratto. Nella violenza morale incide solo sulla manifestazione della volontà. Nel caso di violenza morale c'è annullabilità del contratto.
Violenza fisica: Nel caso di violenza fisica c'è nullità del contratto.
Negozio inefficacie: il negozio inefficacie è un negozio che non è meritevole di tutela. (Ma non è illecito, non è proibito dall'ordinamento).
Interdizione giudiziale: è l'interdizione pronunciata dal giudice al soggetto con limitate o assenti capacità psichiche. È un provvedimento di tutela del disabile psichico.
Interdizione legale: è l'interdizione che è pena accessoria della reclusione per un periodo superiore a 5 anni. (Oltre la pena del reato subisce anche la pena accessoria).
Norme del diritto internazionale: sono volte ad individuare la disciplina da applicare in diverse situazioni con cui ci si rapporta con operatori economici non italiani.
Diritto
Il diritto internazionale privato identifica quella serie di norme di diritto interno volte a regolare i rapporti giuridici connotati da elementi di estraneità. Si chiama diritto internazionale privato perché è un diritto interno ma è un diritto volto a regolare rapporti caratterizzati da elementi di estraneità. Il diritto internazionale privato ha una funzione indiretta, perché non disciplina direttamente la fattispecie ma aiuta a comprendere quale diritto applicare a quella fattispecie. In questo consiste il carattere strumentale del diritto internazionale privato (Funzione indiretta).
Norme di applicazione necessaria: è un altro limite del diritto internazionale privato. Si tratta di un limite preventivo che impedisce l'applicazione del diritto straniero. Determinano l'applicazione necessaria di alcune norme dell'ordinamento interno che non possono essere ignorate e sono positive perché devono essere applicate.
Legge n°218 del...
1995: La riforma italiana di diritto internazionale è stata introdotta con la legge n°218 del 1995. La legge 218 del 1995 sancisce che in caso di diritti reali (come il diritto di proprietà) si tiene conto del posto in cui è situato l'immobile. Quando le controparti sono due cittadini dell'Unione Europea, prima di applicare la legge 218 del 1995, si applicherà il regolamento dell'Unione Europea che disciplina quella stessa materia. Inoltre permette di individuare i criteri di collegamento.
Criteri di collegamento: sono criteri che consentono di individuare quali sono gli elementi che vanno ricollegati ai singoli ordinamenti e che consentono di applicare il diritto di uno specifico ordinamento. (Ad esempio la cittadinanza del de cuius è un criterio di collegamento nella fattispecie delle successioni). Possono essere presenti differenti criteri di collegamento nella stessa fattispecie. Può accadere che la stessa legge preveda
più criteri di collegamento.
Azione di Rinvio: Il rinvio è uno strumento mediante il quale il giudice italiano rinvia ad un altro ordinamento la disciplina di quella materia.
Rinvio indietro: Consente il passaggio all’ordinamento di partenza.
Rinvio oltre: Determina il passaggio all’ordinamento di un terzo Stato.
Risarcimento del danno (Funzione compensativa): Il risarcimento del danno ha una funzione compensativa: va a soddisfare per equivalente l’interesse di una delle parti. Va a compensare il pregiudizio di una delle parti. Riguarda l’interesse non soddisfatto. Il pregiudizio patito dal soggetto non adempiente, deve essere soddisfatto dal soggetto inadempiente.
Ordine pubblico straniero: è un limite di carattere successivo del diritto internazionale privato.
Lex Mercatoria: Ha differenza dalle altre fonti viste, non è un diritto scritto ma venutosi a formare per via di fatto. È un diritto consuetudinario. La consuetudine è un