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Giusnaturalismo
Tra le correnti della cultura del Seicento le dottrine del diritto naturale presentano
un’importanza particolare, non solo per la qualità delle idee sviluppate dai suoi
esponenti ma perché la loro influenza sull’evoluzione del diritto successivo fu
determinante.
Non si può parlare di una scuola in senso accademico in quanto ciascuno degli
esponenti di questo indirizzo di pensiero si è formato per proprio conto ed esprime
idee e posizioni specifiche.
I giusnaturalismi volevano identificare i principi e i valori del diritto radicati nella
ragione, considerata come il fondamento della natura umana. I principi base del
diritto trovano il loro fondamento nella ragione che è caratteristica della natura
umana.
Comune a molti esponenti dell’indirizzo giusnaturalistico è la teoria di un contratto
sociale originario, stretto tra gli uomini per raggiungere una condizione di pace e di
sicurezza affidandone la tutela a un sovrano.
Diritto naturale: espressione della ragione pura e costituisce il parametro di
riferimento per tutti gli ordinamenti. Alla concezione giusnaturalistica si contrapporrà
quella giuspositivistica.
Ugo Grozio: (1583-1645) autore dell’opera De iure belli ac pacis, scritta e pubblicata
in Francia nel 1625, dove si era rifugiato dopo aver lasciato l’Olanda, per le sue idee
concorrenti al calvinismo: egli attribuiva la salvezza non solo alla predestinazione ma
anche alle opere. Il fine dell’opera era di identificare una serie di principi e di regole
fondate sulla ragione e per questo in grado di essere condivise da tutti gli uomini.
Per Grozio è importante rispettare i patti (pacta sunt servanda) e da questa deriva
ogni altra regola.
Nel De iure belli ac pacis, veniva espressa l’idea che il fondamento del diritto
naturale risiede nella natura razionale dell’uomo e non nel comando diretto di Dio.
Il pensiero di Grozio fu molto influente sul diritto internazionale pubblico, poiché egli
si pose di individuare “una legge comune tra le nazioni”.
Thomas Hobbes: (1588-1679) scrisse le sue opere principali (De Cive 1642;
Leviatano 1651) in Francia, dove si era rifugiato per non essere perseguitato per le
sue posizioni filo-regaliste. Teorico dello Stato assoluto e del contratto sociale.
John Locke: (1632-1704) autore dei “Due trattati sul governo” 1690 tratta del diritto
naturale, definito come una regola di condotta fissa ed eterna, dettata dalla ragione
stessa, chiara ed intelligibile da tutte le creature razionali. Parla anch’egli del
contratto sociale e teorizza il diritto di resistenza. Il potere fondamentale è quello
legislativo da affidarsi ad un organo rappresentativo, distinto dal potere di governo
proprio del sovrano e la sovranità risiede nel popolo.
Samuel Pufendorf: (1632-1694) fu il primo a ricoprire, nel 1661 ad Heidelberg, la
prima cattedra in Europa di Diritto naturale, antesignana della moderna Filosofia del
diritto. In seguito ad uno scritto in cui criticava il Sacro Romano Impero fu costretto a
cambiare università. Era convinto che il diritto e le scienze umane in genere
potessero ricevere una sistemazione concettuale non meno rigorosa di quella propria
della fisica. Anche per lui come per Grozio il diritto naturale è comune a tutti gli
uomini ma per lui la legge consiste in un comando di un superiore che vincola i
soggetti-sudditi: un comando di Dio.