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Giusnaturalismo

Tra le correnti della cultura del Seicento le dottrine del diritto naturale presentano

un’importanza particolare, non solo per la qualità delle idee sviluppate dai suoi

esponenti ma perché la loro influenza sull’evoluzione del diritto successivo fu

determinante.

Non si può parlare di una scuola in senso accademico in quanto ciascuno degli

esponenti di questo indirizzo di pensiero si è formato per proprio conto ed esprime

idee e posizioni specifiche.

I giusnaturalismi volevano identificare i principi e i valori del diritto radicati nella

ragione, considerata come il fondamento della natura umana. I principi base del

diritto trovano il loro fondamento nella ragione che è caratteristica della natura

umana.

Comune a molti esponenti dell’indirizzo giusnaturalistico è la teoria di un contratto

sociale originario, stretto tra gli uomini per raggiungere una condizione di pace e di

sicurezza affidandone la tutela a un sovrano.

Diritto naturale: espressione della ragione pura e costituisce il parametro di

riferimento per tutti gli ordinamenti. Alla concezione giusnaturalistica si contrapporrà

quella giuspositivistica.

Ugo Grozio: (1583-1645) autore dell’opera De iure belli ac pacis, scritta e pubblicata

in Francia nel 1625, dove si era rifugiato dopo aver lasciato l’Olanda, per le sue idee

concorrenti al calvinismo: egli attribuiva la salvezza non solo alla predestinazione ma

anche alle opere. Il fine dell’opera era di identificare una serie di principi e di regole

fondate sulla ragione e per questo in grado di essere condivise da tutti gli uomini.

Per Grozio è importante rispettare i patti (pacta sunt servanda) e da questa deriva

ogni altra regola.

Nel De iure belli ac pacis, veniva espressa l’idea che il fondamento del diritto

naturale risiede nella natura razionale dell’uomo e non nel comando diretto di Dio.

Il pensiero di Grozio fu molto influente sul diritto internazionale pubblico, poiché egli

si pose di individuare “una legge comune tra le nazioni”.

Thomas Hobbes: (1588-1679) scrisse le sue opere principali (De Cive 1642;

Leviatano 1651) in Francia, dove si era rifugiato per non essere perseguitato per le

sue posizioni filo-regaliste. Teorico dello Stato assoluto e del contratto sociale.

John Locke: (1632-1704) autore dei “Due trattati sul governo” 1690 tratta del diritto

naturale, definito come una regola di condotta fissa ed eterna, dettata dalla ragione

stessa, chiara ed intelligibile da tutte le creature razionali. Parla anch’egli del

contratto sociale e teorizza il diritto di resistenza. Il potere fondamentale è quello

legislativo da affidarsi ad un organo rappresentativo, distinto dal potere di governo

proprio del sovrano e la sovranità risiede nel popolo.

Samuel Pufendorf: (1632-1694) fu il primo a ricoprire, nel 1661 ad Heidelberg, la

prima cattedra in Europa di Diritto naturale, antesignana della moderna Filosofia del

diritto. In seguito ad uno scritto in cui criticava il Sacro Romano Impero fu costretto a

cambiare università. Era convinto che il diritto e le scienze umane in genere

potessero ricevere una sistemazione concettuale non meno rigorosa di quella propria

della fisica. Anche per lui come per Grozio il diritto naturale è comune a tutti gli

uomini ma per lui la legge consiste in un comando di un superiore che vincola i

soggetti-sudditi: un comando di Dio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Ferrari Zumbini Romano.