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PERSONA GIURIDICA
Nella persona giuridica quattro aspetti fondamentali riguardano:- Persona giuridica pubblica/privata
- L'acquisto della personalità giuridica
- L'autonomia patrimoniale
- La sede della persona giuridica
- (Associazioni e Fondazioni) che si legano al discorso della persona giuridica poiché in queste è necessario ve ne sia una
Persona giuridica pubblica/privata
La persona giuridica si distingue in:
- Persona giuridica pubblica: le quali hanno per scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici (regioni, comuni...)
- Persona giuridica privata: caratterizzati da fini di interesse privato o particolare
L'acquisto della personalità giuridica
Le istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. L'iscrizione ha validità costitutiva. L'acquisto della personalità giuridica
avviene mediante il meccanismo del silenzio-assenso secondo il quale, trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda presso la prefettura, la persona giuridica può dirsi iscritta. I modi di acquisto della personalità giuridica sono quindi due:
- riconoscimento da parte della pubblica autorità
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture.
L'autonomia patrimoniale
Il patrimonio della persona giuridica si distingue da quello dei soggetti che la costituiscono. Le persone giuridiche rispondono con il proprio patrimonio e nei limiti del proprio patrimonio. Le persone fisiche che compongono la persona giuridica non rispondono delle obbligazioni assunte da quest'ultima.
La sede della persona giuridica
La persona giuridica ha:
- sede legale
- sede effettiva luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente.
Associazioni E Fondazioni
L'Associazione è un ente con
personalità giuridica, costituita da un'organizzazione e da un complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo. Si costituisce stipulando un atto costitutivo ed uno statuto (insieme delle norme volute dai fondatori che regolano la vita dell'associazione). L'assemblea è la riunione degli associati in funzione deliberante. Deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno per approvare il bilancio. Gli associati sono coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo e sono ammessi secondo le norme indicate nello statuto. L'associazione si estingue per:
- cause previste dall'atto costitutivo
- scopo raggiunto
- morte di tutti i soci
- delibera di scioglimento votata dai 3/4 degli associati.
La Fondazione è un ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo. È un negozio giuridico unilaterale perché si perfeziona con la
giuridica permette alla persona di essere titolare di diritti e obblighi. Questa capacità viene acquisita al momento della nascita, secondo l'articolo numero 1 del Codice civile. Ogni persona fisica, quindi, possiede questa capacità semplicemente per il fatto di esistere, indipendentemente dalla durata della sua esistenza. La capacità di agire, invece, è l'abilità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere obblighi. Questa capacità viene acquisita al raggiungimento della maggiore età, che in Italia è fissata a 18 anni. Prima di tale età, la persona è considerata incapace di agire e necessita di un rappresentante legale per compiere determinati atti giuridici. INCAPACITÀ LEGALE NATURALE L'incapacità legale naturale riguarda le persone che, a causa di una condizione fisica o mentale, non sono in grado di comprendere e di volere. Queste persone sono considerate incapaci di agire e necessitano di un tutore che agisca per loro. L'incapacità legale naturale può essere temporanea o permanente, a seconda della situazione della persona.Agire invece è l'idoneità del soggetto a esercitare, con il proprio volere, i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Si acquista con il compimento del 18° anno di età ma, a differenza della capacità giuridica, può subire delle limitazioni. Alcune eccezioni:
- Capacità di contrarre matrimonio: 18 anni o meno con il permesso dei genitori
- Esercizio di un'impresa: il minore può essere autorizzato
- Diritto d'autore: 16 anni
- Lavoro: 14 anni per lavori agricoli, 16 anni per lavori pericolosi
INCAPACITÀ
L'incapace è colui che non ha capacità di agire e di curare i propri interessi; giuridicamente consiste nella mancanza di capacità di agire ovvero nella mancanza di idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, ad esercitare, da solo con il proprio volere, i propri diritti e ad assumere obblighi.
L'incapacità può essere di due tipi:
a)
Incapacità naturale = quando un capace legale si trova in situazione di incapacità Incapacità legale = quando l'incapacità è dovuta dalla legge (esempio minore di età) Esistono diversi gradi dell'incapacità: Incapacità assoluta = Minore età, interdizione Incapacità relativa = Emancipazione, inabilitazione a. Incapacità legale assoluta: - Minore età: i minori si trovano in uno stato di incapacità legale assoluta, da ciò ne consegue quindi che essi siano incapaci di porre in essere atti giuridici (contratti), ma possono porre in essere fatti giuridici (acquisti). Il minore, essendo incapace, è soggetto alla potestà dei genitori ed in mancanza da un tutore. - Interdizione: l'interdizione può essere di due tipi, interdizione giudiziale o interdizione legale. Ha un'interdizione giudiziale il maggiorenne con infermità mentale accertata.giudizio; questa durerà sino a che non sarà revocata. L'interdetto giudiziale è affiancato da un tutore. L'Interdizione Legale deriva invece dalla legge, quando un soggetto viene condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni). L'interdetto è privato della capacità di agire.
b. Incapacità relativa:
- Emancipazione= il minore che abbia compiuto 16 anni, e per gravi motivi è stato autorizzato al matrimonio, si è emancipato, acquistando così la capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione.
- Inabilitazione= Il maggiore di età, infermo mentale ma non grave, può essere inabilitato ed affiancato da un curatore. L'inabilitato conserva la capacità di agire ma limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Ai sensi dell'art. 414 il maggiore di età, ma anche il minorenne emancipato, i quali si trovano in situazioni abituali
diinfermità mentale, possono essere affiancati da un amministratore di sostegno, oppure, per la loro protezione, possono essere interdetti. 3. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO e CURATORI/TUTORI L'amministratore di sostegno è l'istituto previsto a tutela dei soggetti che hanno patologie che li mettono (temporaneamente o permanentemente) nella situazione di non essere in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali. L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare. Il tutelato ha capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione ha necessità dell'assistenza dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno, inoltre, deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere.Il curatore è un istituto, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, di assistenza di una persona fisica o giuridica inabilitata. Il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè non sostituisce, ma integra la volontà dell'emancipato/inabilitato e cura solo gli interessi di natura patrimoniale. (curatore affiancato all'inabile o all'emancipato)
Il tutore è preferibilmente la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà. Il compito del tutore è curare e proteggere l'interdetto, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dunque, deve provvedere anche all'amministrazione del patrimonio dell'interdetto. (il tutore è quindi affiancato al minore o all'interdetto)
4. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
I diritti della personalità proteggono
l'uomo come individuo e come membro della società civile. I diritti dell'uomo sono diritti soggettivi assoluti. La Costituzione individua e riconosce come diritti inviolabili la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di espressione e divulgazione del pensiero, la libertà di associazione. I diritti della personalità sono: - assoluti possono essere esercitati erga omnes, ovvero nei confronti di tutti - inviolabili godono di protezione costituzionale - indisponibili il titolare non ne può disporre - intrasmissibili non possono essere trasmessi - inalienabili non hanno contenuto patrimoniale - imprescrittibili non si perdono per non uso Tra questi diritti rientrano: - Il diritto alla vita e all'integrità fisica - Il diritto di nome e pseudonimo - Il diritto all'immagine e al ritratto - Il diritto all'identità personale - Il diritto all'onore e allareputazione; diritto alla riservatezza. 5. IL NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici, che l'ordinamento riconosce come meritevole di tutela. Esso è espressione di autonomia privata e cioè della facoltà che l'ordinamento riconosce all'uomo di regolare nel modo voluto i rapporti giuridici tra soci. Il negozio è configurabile in differenti categorie: - Negozio giuridico unilaterale: negozio costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte (testamenti...) - Negozio giuridico bilaterale: negozio costituito dalla dichiarazione di volontà di 2 parti (contratto, matrimonio) - Negozio giuridico plurilaterale: negozio costituito dalla di volontà di più parti (contratto di associazione ...) Purché vi sia un negozio (bilaterale e plurilaterale) occorre che si incontrino le volontà convergenti delle parti. LeDue manifestazioni di volontà si chiamano proposta ed accettazione. In base a ciò i negozi si distinguono in: