Riassunto cose principali diritto privato
Introduzione al diritto vigente in Italia
Il diritto vigente in Italia è suddiviso in codici, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinato per istituti giuridici. Il diritto italiano è suddiviso in 5 codici: Codice civile, Codice penale, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale, Codice della navigazione.
Struttura del codice civile
Il Codice civile è la fonte primaria del diritto privato. Esso venne redatto nel 1942 (con influenze da parte del codice napoleonico) e si compone di 6 libri:
- Persone e famiglia.
- Successioni per disciplinare la sorte del patrimonio della persona fisica dopo la morte.
- Proprietà.
- Obbligazioni. Contiene la disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti, fissandone i principi generali.
- Lavoro è incentrato sulla figura dell’imprenditore e contiene anche la disciplina del contratto di lavoro, la disciplina della concorrenza e quella delle società.
- Tutela dei diritti. Tratta della trascrizione della pubblicità degli atti giuridici, delle prove, della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione, della tutela giurisdizionale dei diritti, la prescrizione e la decadenza.
Gerarchia delle fonti
In primo luogo, le fonti del diritto vengono classificate in due macro-categorie:
- Le fonti di cognizione (l’insieme dei mezzi materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto).
- Le fonti di produzione (meccanismi di formazione delle norme giuridiche).
La gerarchia delle fonti vede quindi:
- Le Leggi, al primo posto per importanza.
- Regolamenti = norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo.
- Norme corporative (abrogate nel 1944).
- Usi e consuetudini = ripetizioni di un comportamento nella convinzione di obbedire a un obbligo giuridico.
Le fonti di grado superiore possono abrogare quelle inferiori ma non possono essere modificate da queste ultime.
Primo libro - persone e famiglia
Differenza tra persona fisica e giuridica
Persona fisica è l’uomo. Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati a uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. La persona giuridica è titolare di diritti ed obblighi, di un patrimonio di beni e risponde dei propri debiti. Essa gode di capacità giuridica e capacità di agire.
Persona fisica
Nella persona fisica tre aspetti principali riguardano:
- Il suo domicilio/residenza/dimora (luogo).
- La cittadinanza.
- La cessazione della persona fisica.
Luogo
Domicilio: il luogo nel quale la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi. Residenza: il luogo in cui una persona ha la dimora abituale. Dimora: il luogo dove la persona si trova.
La cittadinanza
La cittadinanza italiana si basa sullo jus sanguinis, cioè il figlio nato da padre e/o madre italiano è cittadino italiano. L’acquisto della cittadinanza può avvenire in tre modi:
- Per nascita: è cittadino italiano il figlio di genitori italiani, o di residenti ignoti o apolidi in Italia.
- Per matrimonio: diventa cittadino italiano dopo 3 anni dalla data del matrimonio.
- Per concessione con decreto del presidente della repubblica.
La cessazione della persona fisica
L’ordinamento prende in considerazione la nascita e la morte in relazione al sorgere e cessare dei diritti riferiti alla persona. A riguardo 4 casi:
- Commorienza: morte simultanea di 2 o più persone.
- Scomparsa (art. 48): una persona fisica è considerata scomparsa quando non appare più nella sua ultima residenza e non se ne hanno notizie; l’istituto della scomparsa rileva ai fini conservativi del patrimonio dello scomparso, e si nomina un curatore dei suoi beni.
- Assenza (art. 49): dichiarata con una sentenza del tribunale due anni dopo la dichiarazione di scomparsa; L’istituto dell’assenza tutela gli interessi dell’assente in attesa del suo ritorno, ma si prepara anche alla dichiarazione di morte presunta. Gli eredi sono immessi al possesso temporaneo dei beni, senza però poter procedere alla loro vendita. Per quanto riguarda gli effetti personali il coniuge dell’assente non può dirsi libero di stato, e quindi non può contrarre nuovo matrimonio.
- Morte presunta (art. 58): dichiarata il giorno in cui si compiono 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia. Ciò produce alcuni effetti: coloro che avevano ottenuto il possesso temporaneo dei beni, ora ne possono disporre liberamente. Dopo tale dichiarazione anche il coniuge può contrarre un matrimonio nuovo.
Persona giuridica
Nella persona giuridica quattro aspetti fondamentali riguardano:
- Persona giuridica pubblica/privata.
- L’acquisto della personalità giuridica.
- L’autonomia patrimoniale.
- La sede della persona giuridica.
Persona giuridica pubblica/privata
La persona giuridica si distingue in:
- Persona giuridica pubblica: le quali hanno per scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici (regioni, comuni…).
- Persona giuridica privata: caratterizzati da fini di interesse privato o particolare.
L’acquisto della personalità giuridica
Le istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. L’iscrizione ha validità costitutiva. L’acquisto della personalità giuridica avviene mediante il meccanismo del silenzio-assenso secondo il quale, trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda presso la prefettura, la persona giuridica può dirsi iscritta. I modi di acquisto della personalità giuridica sono quindi due:
- Riconoscimento da parte della pubblica autorità.
- Iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture.
L’autonomia patrimoniale
Il patrimonio della persona giuridica si distingue da quello dei soggetti che la costituiscono. Le persone giuridiche rispondono con il proprio patrimonio e nei limiti del proprio patrimonio. Le persone fisiche che compongono la persona giuridica non rispondono delle obbligazioni assunte da quest’ultima.
La sede della persona giuridica
La persona giuridica ha:
- Sede legale.
- Sede effettiva: luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente.
Associazioni e fondazioni
L’associazione è un ente con personalità giuridica, costituita da un’organizzazione e da un complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo. Si costituisce stipulando un atto costitutivo ed uno statuto (insieme delle norme volute dai fondatori che regolano la vita dell’associazione). L’assemblea è la riunione degli associati in funzione deliberante. Deve essere convocata dagli amministratori una volta all’anno per approvare il bilancio. Gli associati sono coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo e sono ammessi secondo le norme indicate nello statuto. L’associazione si estingue per:
- Cause previste dall’atto costitutivo.
- Scopo raggiunto.
- Morte di tutti i soci.
- Delibera di scioglimento votata dai ¾ degli associati.
La fondazione è un ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo. È un negozio giuridico unilaterale perché si perfeziona con la volontà del fondatore. Si costituisce stipulando un atto costitutivo, in forma pubblica. Lo statuto deve contenere: denominazione dell’ente, scopo, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento, modalità di erogazione delle rendite. Gli amministratori gestiscono e rappresentano la fondazione, mentre il controllo spetta alle autorità governative. Quest’ultime possono trasformare la fondazione (anziché dichiararla estinta) non allontanandosi dalle volontà del fondatore.
Capacità giuridica e capacità di agire e incapacità legale naturale
Capacità giuridica e di agire
La capacità giuridica è l'idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi. Essa si acquista al momento della nascita (articolo numero 1 del Codice civile). Ogni persona fisica quindi possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza. La capacità di agire invece è l'idoneità del soggetto a esercitare, con il proprio volere, i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Si acquista con il compimento del 18° anno di età ma, a differenza della capacità giuridica, può subire delle limitazioni. Alcune eccezioni:
- Capacità di contrarre matrimonio: 18 anni o meno con il permesso dei genitori.
- Esercizio di un’impresa: il minore può essere autorizzato.
- Diritto d’autore: 16 anni.
- Lavoro: 14 anni per lavori agricoli, 16 anni per lavori pericolosi.
Incapacità
L’incapace è colui che non ha capacità di agire e di curare i propri interessi; giuridicamente consiste nella mancanza di capacità di agire ovvero nella mancanza di idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, ad esercitare, da solo con il proprio volere, i propri diritti e ad assumere obblighi. L’incapacità può essere di due tipi:
- Incapacità naturale: quando un capace legale si trova in situazione di incapacità.
- Incapacità legale: quando l’incapacità è dovuta dalla legge (esempio minore di età).
Esistono diversi gradi dell’incapacità:
- Incapacità assoluta: Minore età, interdizione.
- Incapacità relativa: Emancipazione, inabilitazione.
Incapacità legale assoluta
- Minore età: i minori si trovano in uno stato di incapacità legale assoluta, da ciò ne consegue quindi che essi siano incapaci di porre in essere atti giuridici (contratti), ma possono porre in essere fatti giuridici (acquisti). Il minore, essendo incapace, è soggetto alla potestà dei genitori ed in mancanza da un tutore.
- Interdizione: l’interdizione può essere di due tipi, interdizione giudiziale o interdizione legale. Ha un’interdizione giudiziale il maggiorenne con infermità mentale accertata in giudizio; questa durerà sino a che non sarà revocata. L’interdetto giudiziale è affiancato da un tutore. L’interdizione legale deriva invece dalla legge, quando un soggetto viene condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni. L'interdetto è privato della capacità di agire.
Incapacità relativa
- Emancipazione: il minore che abbia compiuto 16 anni, e per gravi motivi è stato autorizzato al matrimonio, si è emancipato, acquistando così la capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione.
- Inabilitazione: Il maggiore di età, infermo mentale ma non grave, può essere inabilitato ed affiancato da un curatore. L’inabilitato conserva la capacità di agire ma limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ai sensi dell’art. 414 il maggiore di età, ma anche il minorenne emancipato, i quali si trovano in situazioni abituali di infermità mentale, possono essere affiancati da un amministratore di sostegno, oppure, per la loro protezione, possono essere interdetti.
Amministrazione di sostegno e curatori/tutori
L’amministratore di sostegno
L’amministrazione di sostegno è l’istituto previsto a tutela dei soggetti che hanno patologie che li mettono (temporaneamente o permanentemente) nella situazione di non essere in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare. Il tutelato ha capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione ha necessità dell’assistenza dell’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno, inoltre, deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere.
Il curatore
Il curatore è un istituto, previsto dall’ordinamento giuridico italiano, di assistenza di una persona fisica o giuridica inabilitata. Il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè non sostituisce, ma integra la volontà dell’emancipato/inabilitato e cura solo gli interessi di natura patrimoniale. (curatore affiancato all’inabile o all’emancipato).
Il tutore
Il tutore è preferibilmente la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà. Il compito del tutore è curare e proteggere l’interdetto, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dunque, deve provvedere anche all’amministrazione del patrimonio dell’interdetto. (il tutore è quindi affiancato al minore o all’interdetto).
I diritti della personalità
I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società civile. I diritti dell’uomo sono diritti soggettivi assoluti. La Costituzione individua e riconosce come diritti inviolabili la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di espressione e divulgazione del pensiero, la libertà di associazione. I diritti della personalità sono:
- Assoluti: possono essere esercitati erga omnes, ovvero nei confronti di tutti.
- Inviolabili: godono di protezione costituzionale.
- Indisponibili: il titolare non ne può disporre.
- Intrasmissibili: non possono essere trasmessi.
- Inalienabili: non hanno contenuto patrimoniale.
- Imprescrittibili: non si perdono per non uso.
Tra questi diritti rientrano:
- Il diritto alla vita e all’integrità fisica.
- Il diritto di nome e pseudonimo.
- Il diritto all’immagine e al ritratto.
- Il diritto all’identità personale.
- Il diritto all’onore e alla reputazione.
- Il diritto alla riservatezza.
Il negozio giuridico
Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici, che l’ordinamento riconosce come meritevole di tutela. Esso è espressione di autonomia privata e cioè della facoltà che l’ordinamento riconosce all’uomo di regolare nel modo voluto i rapporti giuridici tra soci. Il negozio è configurabile in differenti categorie:
- Negozio giuridico unilaterale: negozio costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte (testamenti…).
- Negozio giuridico bilaterale: negozio costituito dalla dichiarazione di volontà di 2 parti (contratto, matrimonio).
- Negozio giuridico plurilaterale: negozio costituito dalla di volontà di più parti (contratto di associazione…).
Purché vi sia un negozio (bilaterale e plurilaterale) occorre che si incontrino le volontà convergenti delle parti. Le due manifestazioni di volontà si chiamano proposta ed accettazione. In base a ciò i negozi si distinguono in:
- Negozio giuridico recettizio: si ha quando per produrre effetti giuridici la manifestazione di volontà deve giungere al determinato soggetto.
- Negozio giuridico non recettizio: si ha quando per produrre effetti giuridici la manifestazione della volontà non necessariamente deve giungere al soggetto.
Classificazione dei negozi giuridici
1. Negozi inter-vivos e mortis causa
- Inter-vivos: a prescindere dal fatto della morte (esempio compravendita).
- Mortis-causa: negozi che disciplinano una determinata situazione dopo la morte di un soggetto (testamento).
2. Negozi patrimoniali e negozi non patrimoniali.
- Patrimoniali: producono immediatamente effetti sul patrimonio.
- Non patrimoniali: attengono a rapporti giuridici non economicamente valutabili.
Gli elementi del negozio giuridico
I negozi giuridici si compongono di elementi essenziali ed elementi non essenziali. Gli elementi essenziali sono quelli che determinano il sorgere del negozio, in mancanza dei quali (anche solo di uno) si determina la nullità del negozio. Gli elementi essenziali sono quindi:
- La volontà: deve essere idonea ad essere percepita; può essere espressa o tacita.
- La forma: la volontà negoziale può esprimersi in forma libera, tuttavia vi sono due forme:
- La forma ad substantiam: o il negozio sorge in tale forma o non viene ad esistere (nullo).
- La forma ad probatoriem: il negozio può essere senza forma alcuna.
- Oggetto.
- Causa.
Gli elementi accidentali sono invece quelli che non sono necessari al sorgere del negozio. Tra questi elementi vi sono:
- La condizione: è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi o non realizzarsi del negozio:
- Condizione sospensiva: gli effetti del negozio non si verificheranno fino all’avverarsi della situazione.
- Condizione risolutiva: gli effetti del negozio si verificheranno subito e cessano al verificarsi della situazione.
- Il termine: è un avvenimento futuro ed incerto che dipende dal caso, e su cui il soggetto non ha alcun potere (sull’avvenimento). Può essere espresso con una data o con un avvenimento.
- Il modo: è il peso che si oppone a una liberalità allo scopo di limitarla.
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