Famiglia e matrimonio
Il diritto di famiglia e il matrimonio
Con la caduta dell'Impero Romano, l'autorità religiosa rivendica a sé la regolazione della famiglia e la giurisdizione in campo matrimoniale. Infatti nel 1563, con il Concilio di Trento, la disciplina matrimoniale fu completamente assorbita dalla Chiesa. Per la Chiesa il matrimonio è prima Sacramento che istituto giuridico.
La Rivoluzione Francese vide nel matrimonio soltanto un contratto civile, anche se ancora fortemente influenzato dalla tradizione religiosa. (Si è infatti mantenuta la separazione come "divorzio dei cattolici".)
Novità: introduzione del divorzio (inteso come sanzione verso il coniuge colpevole) disciplinato dal Code Napoleon.
In Italia, con la morte di Napoleone, finisce anche la parentesi divorzista e la legge si riconciliò con la disciplina canonica, ponendo alla base il principio di indissolubilità. Con la distinzione tra matrimonio civile e matrimonio religioso, i cattolici si dovevano sposare due volte, ma nel 1929, con i Patti Lateranensi, viene introdotto il matrimonio concordatario: il matrimonio religioso produceva effetti civili. Il Concordato è stato successivamente revisionato.
L’art. 29 e 30 della Costituzione fissa dei principi fondamentali a cui si devono ispirare le norme regolatrici del diritto di famiglia. Siccome c’erano numerosi contrasti tra i principi della Costituzione e le norme (dando luogo a lunghi lavori di revisione), nel 1975 venne attuata la riforma del diritto di famiglia, modificando completamente il vecchio diritto di famiglia e introducendo anche il divorzio.
Per quanto riguarda l’aspetto internazionale, il diritto di famiglia fa riferimento alla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
La famiglia
Art. 29 della Costituzione: "La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio". La Costituzione riconosce solo la famiglia legittima (fondata sul matrimonio) e non anche quella naturale.
Per famiglia, tendenzialmente si intende la famiglia nucleare formata da padre, madre e figli minori. Spesso però l’ordinamento fa riferimento ad un concetto molto più ampio di famiglia ma mai superare le parentele oltre il sesto grado.
Il matrimonio
- Formazione del vincolo (matrimonio come atto e la sua validità)
- Effetti (personali e patrimoniali)
- Crisi (separazione e divorzio)
Il diritto di famiglia regola
- Filiazione legittima e naturale
- Istituti di assistenza ai minori (affidamento e adozione)
È collegato anche alla disciplina delle successioni dei negozi familiari.
Caratteristiche
- Personalissimi: I negozi familiari possono essere perseguiti solo dalla persona alla quale è stato riconosciuto il potere. Si esclude, quindi, la rappresentanza volontaria.
- Formali: La validità dei negozi familiari è condizionata all’uso di una determinata forma.
- Nominati: I privati possono usare esclusivamente le figure negoziali previste specificatamente dalla legge.
Stato di famiglia: pluralità di rapporti
- Legittimi: Familiari che si instaura con il matrimonio. L’autonomia privata non può modificare gli effetti del negozio; è un negozio solenne costitutivo di status e si basa sulla volontà libera e consapevole dei nubendi.
Il matrimonio come negozio di diritto familiare
Il matrimonio è un negozio di diritto familiare formale e solenne, costitutivo di status. Si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi ed è regolato da:
- Titolo VI del codice civile ed è suddiviso in Capi
- Legge 1 dicembre 1970 sul divorzio
- Ordinamento dello Stato civile
- Dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 sulla riforma del diritto internazionale privato
Rendono nullo il matrimonio ostano alla celebrazione, ma se esso è celebrato in loro violazione, il matrimonio resta valido. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a seguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. È il cosiddetto fidanzamento ufficiale che i nubendi sono liberi di rompere, restituendo anche eventuali doni fatti a causa della promessa del matrimonio.
Impedimenti e condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Dirimenti: Impedimenti (situazioni di fatto che ostacolano la celebrazione del matrimonio).
| Condizione | Art. | Contenuto |
|---|---|---|
| Età | 84 | I minori di età non possono contrarre matrimonio (eccezion fatta per l’emancipato). |
| Interdizione per infermità mentale | 85 | Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale. |
| Libertà di stato | 86 | Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. |
| Parentela, affinità e affiliazione | 87 | Non possono contrarre matrimonio fra loro:
|
| Delitto | 88 | Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro. |
| Divieto temporaneo di nuove nozze | 89 | Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. * Il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili. |
La celebrazione del matrimonio
Il matrimonio come atto è un negozio di diritto familiare formale e solenne. È preceduto dalle pubblicazioni ed è celebrato dall'ufficiale di stato civile. L'ufficiale dello stato civile pubblica sulla porta della casa comunale un atto dove si indicano i dati (nome, cognome, cittadinanza, ecc.) e il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto rimane affisso per circa 8 giorni.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile e 2 testimoni. Le opposizioni al matrimonio possono essere fatte da:
- Genitori (in loro mancanza, ascendenti o collaterali entro il 3o)
- Eventuale tutore o curatore
- Coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
- In alcuni casi anche ai parenti del precedente marito
L'atto di matrimonio deve essere immediatamente compilato dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni.
Nel matrimonio concordatario, la celebrazione avviene in Chiesa e il sacerdote officiante redige due originali, uno dei quali viene trasmesso all’ufficiale di stato civile che lo iscrive nel registro dei matrimoni.
Le invalidità matrimoniali
Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi:
- Morte presunta
- Vincolo di parentela
- Delitto
- Incapacità di intendere e di volere
Le invalidità possono essere distinte in:
- Consensuali (vizi del consenso): Errore, violenza, timore di eccezionale gravità, simulazione.
- Età
- Invalidità miste
- Interdizione
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedente matrimonio, altrimenti sarebbe in contrasto con il principio della monogamia. Le invalidità matrimoniali Libertà di stato:
Il divieto è di ordine pubblico e vale anche per lo straniero (se la sua legge nazionale consente la poligamia). La violazione dell’art. 86 comporta sanzioni civili e penali. (La libertà di stato vale solo sotto il profilo civilistico; è irrilevante il matrimonio religioso non trascritto.)
Dopo due anni dalla scomparsa, il Tribunale dichiara l’assenza che ha limitati affetti sui rapporti personali e di famiglia. Il coniuge dell’assente non può dirsi libero di stato e quindi non può contrarre nuovo matrimonio.
Il coniuge del morto presunto può contrarre nuovo matrimonio solo dopo che la sentenza diventa eseguibile. Se la persona di cui fu dichiarata la morte presunta ritorna, il matrimonio è impugnabile. Se il secondo matrimonio viene dichiarato invalido, il primo matrimonio rivive nella sua pienezza come se mai fosse sciolto.
Se il secondo matrimonio viene annullato ma produce effetti del matrimonio putativo.
Secondo l’art. 87, per i vincoli di sangue e di diritto. Durante il primo anno dalla celebrazione il matrimonio può essere impugnato. Trascorso un anno dalla celebrazione, le cose cambiano:
- Il matrimonio diventa inattaccabile se si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione.
- Il matrimonio resta attaccabile nel caso tra ascendenti e discendenti, in linea retta, legittimi o naturali, di matrimonio tra fratelli o fra affini in linea retta.
Il principio è di ordine pubblico e ad esso soggiace anche lo straniero. Se nonostante il divieto, il matrimonio è celebrato esso è invalido.
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