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3. FAMIGLIA E SERVIZI: RETI E LIVELLI
Quanto disposto dal legislatore in materia e in tutela della famiglia, trova,
talvolta per approssimazione, la realizzazione nei servizi e negli interventi
del sistema welfare. Qui di seguito cercheremo di tracciare uno sguardo sui
vari livelli di welfare che interessano la famiglia, nonché la tutela del minore
e del suo diritto ad avere, appunto, una famiglia.
3.1 Livello nazionale: la L. 328/2000 e il sostegno alla genitorialità
Con la 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", dopo centodieci anni dalla Legge Crispi del 1980,
finalmente, si riforma, con una legge quadro, il sistema assistenziale
nazionale. Tale assenza ha determinato negli anni una geografia della
cittadinanza sociale con notevoli differenziazioni locali in termini di qualità
ma anche in negazione del diritto all’accesso. Anche se la legge quadro, ad
oggi, per molti è stata svuotata di senso dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, rappresenta comunque un quadro culturale di riferimento in
materia socio-assistenziale. Fondamentalmente la legge propone un nuovo
approccio culturale: dall’intervento di riparazione per le situazioni di disagio,
alla promozione del benessere, realizzato attraverso una rete integrata di
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competenze e servizi, sia pubblici (statuali), in primo luogo i Comuni, sia
privati. La 328 sancisce:
“Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con
gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”
“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di
percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse,
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione
delle risposte. Le leggi regionali, secondo i modelli
organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale,
tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e
rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a)
servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b)
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di
emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d)
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con
fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitari. Livelli essenziali delle prestazioni sociali.
Quello che preme evidenziare è che all’Art. 16 della 328/2000 si esplicita
il principio della Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari. Il
sistema, infatti: 10 25
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“riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e
nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale […] i livelli essenziali delle
prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale e i progetti
obiettivo, tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le
responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la
condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere
l’autonomia di ciascun componente della famiglia”.
Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
“l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile; da realizzare in collaborazione
con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima
infanzia; b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di
cura; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità; d)
prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di
carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono
compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di
altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; e) servizi
di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la
famiglia; f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati
interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie
interessate. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e
agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie
giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico
soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea
difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che
presentino gravi difficoltà di inserimento sociale; prestiti sull’onore”.
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3.2 Riforma del Titolo V della Costituzione
Com’è noto il Titolo V della Costituzione (Art. 114 al 133) è stato
recentemente novellato. La riforma costituzionale ha determinato un’ampia
evoluzione della potestà legislativa delle regioni secondo criteri di
sussidiarietà verticale. Infatti, ad oggi, figurano norme che tengono conto del
dilatato potere legislativo regionale, sia esclusive che concorrenti con quelle
statali, mentre rimane di competenza esclusiva dello Stato la determinazione
del quadro degli indirizzi degli ordinamenti programmatici e legislativi di
livello nazionale e la definizione dei livelli essenziali di assistenza. Ai sensi
del nuovo art 117 della Costituzione, infatti, le competenze in materia di
politiche socio-assistenziali, lavoro, formazione professionale e istruzione,
risultano totalmente ridisegnate secondo un modello che vede assegnate alle
Regioni un potere legislativo concorrente in materia di tutela e sicurezza del
lavoro ed istruzione, ad esempio (salvo le norme generali che restano di
competenza esclusivamente statuale); ed una competenza esclusiva in
materia socio-assistenziale e di formazione professionale. 12 25
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3.3 Livello regionale: LRT 41/2005 Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
La Regione Toscana, con la 41/2005, disciplina il sistema integrato di
interventi e servizi sociali (pubblici e privati), volto a promuovere e garantire
i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale,
le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale,
l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Per
interventi e servizi sociali si intende:
“tutte le attività relative alla predisposizione ed alla
erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o
completamente a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello
sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
Il sistema integrato configura il coordinamento e l’integrazione tra i
servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria
alle esigenze di salute della persona; nonché integrazione con le politiche
abitative, dei trasporti, dell’educazione, dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e
del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati
al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio
sociale 13 25
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Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema
integrato tutte le persone residenti in Toscana e alle seguenti persone,
comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:
a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
b) stranieri con permesso umanitario; e stranieri con permesso di soggiorno.
c) richiedenti asilo e rifugiati
I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della
Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema
integrato.
Modalità per l’accesso al sistema integrato …. i comuni, singoli o
associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, attuano
forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di
assicurare:
a) la presa in carico delle persone;
b) la proposta di progetti integrati di intervento;
c) l’erogazione delle prestazioni.
Si accede alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della
valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di
un percorso assistenziale personalizzato. Per percorso assistenziale
personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad
assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l’accesso informato
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e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in
relazione ai bisogni accertati.
L’assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:
a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l’attuazione in
termini di appropriatezza ed efficacia;
c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione
agli obiettivi.
NB. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l’apporto di
più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione
del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di
tutte le professionalità interessate.
Le famiglie tra i soggetti sociali. In attuazione dei principi e delle finalità
dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli
interventi e i servizi:a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie
nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella
promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; b)
sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi
all’assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o
anziani; c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie; d)
valorizza il ruolo atti