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3. FAMIGLIA E SERVIZI: RETI E LIVELLI

Quanto disposto dal legislatore in materia e in tutela della famiglia, trova,

talvolta per approssimazione, la realizzazione nei servizi e negli interventi

del sistema welfare. Qui di seguito cercheremo di tracciare uno sguardo sui

vari livelli di welfare che interessano la famiglia, nonché la tutela del minore

e del suo diritto ad avere, appunto, una famiglia.

3.1 Livello nazionale: la L. 328/2000 e il sostegno alla genitorialità

Con la 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali", dopo centodieci anni dalla Legge Crispi del 1980,

finalmente, si riforma, con una legge quadro, il sistema assistenziale

nazionale. Tale assenza ha determinato negli anni una geografia della

cittadinanza sociale con notevoli differenziazioni locali in termini di qualità

ma anche in negazione del diritto all’accesso. Anche se la legge quadro, ad

oggi, per molti è stata svuotata di senso dalla riforma del Titolo V della

Costituzione, rappresenta comunque un quadro culturale di riferimento in

materia socio-assistenziale. Fondamentalmente la legge propone un nuovo

approccio culturale: dall’intervento di riparazione per le situazioni di disagio,

alla promozione del benessere, realizzato attraverso una rete integrata di

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competenze e servizi, sia pubblici (statuali), in primo luogo i Comuni, sia

privati. La 328 sancisce:

“Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema

integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,

difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con

gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”

“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza

mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori

della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo

familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di

percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse,

impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione

delle risposte. Le leggi regionali, secondo i modelli

organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale,

tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e

rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a)

servizio sociale professionale e segretariato sociale per

informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b)

servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di

emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d)

strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con

fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a

carattere comunitari. Livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Quello che preme evidenziare è che all’Art. 16 della 328/2000 si esplicita

il principio della Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari. Il

sistema, infatti: 10 25

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“riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e

nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel

perseguimento della coesione sociale […] i livelli essenziali delle

prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale e i progetti

obiettivo, tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la

corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le

responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la

condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere

l’autonomia di ciascun componente della famiglia”.

Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno

priorità:

“l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della

maternità e della paternità responsabile; da realizzare in collaborazione

con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima

infanzia; b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di

cura; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità; d)

prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di

carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono

compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di

altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; e) servizi

di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la

famiglia; f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati

interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie

interessate. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e

agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie

giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico

soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea

difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che

presentino gravi difficoltà di inserimento sociale; prestiti sull’onore”.

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3.2 Riforma del Titolo V della Costituzione

Com’è noto il Titolo V della Costituzione (Art. 114 al 133) è stato

recentemente novellato. La riforma costituzionale ha determinato un’ampia

evoluzione della potestà legislativa delle regioni secondo criteri di

sussidiarietà verticale. Infatti, ad oggi, figurano norme che tengono conto del

dilatato potere legislativo regionale, sia esclusive che concorrenti con quelle

statali, mentre rimane di competenza esclusiva dello Stato la determinazione

del quadro degli indirizzi degli ordinamenti programmatici e legislativi di

livello nazionale e la definizione dei livelli essenziali di assistenza. Ai sensi

del nuovo art 117 della Costituzione, infatti, le competenze in materia di

politiche socio-assistenziali, lavoro, formazione professionale e istruzione,

risultano totalmente ridisegnate secondo un modello che vede assegnate alle

Regioni un potere legislativo concorrente in materia di tutela e sicurezza del

lavoro ed istruzione, ad esempio (salvo le norme generali che restano di

competenza esclusivamente statuale); ed una competenza esclusiva in

materia socio-assistenziale e di formazione professionale. 12 25

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3.3 Livello regionale: LRT 41/2005 Sistema integrato di interventi e

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

La Regione Toscana, con la 41/2005, disciplina il sistema integrato di

interventi e servizi sociali (pubblici e privati), volto a promuovere e garantire

i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale,

le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale,

l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Per

interventi e servizi sociali si intende:

“tutte le attività relative alla predisposizione ed alla

erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o

completamente a pagamento, o di prestazioni economiche

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di

difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello

sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di

amministrazione della giustizia.

Il sistema integrato configura il coordinamento e l’integrazione tra i

servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria

alle esigenze di salute della persona; nonché integrazione con le politiche

abitative, dei trasporti, dell’educazione, dell’istruzione, della formazione

professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e

del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati

al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio

sociale 13 25

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Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema

integrato tutte le persone residenti in Toscana e alle seguenti persone,

comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:

a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

b) stranieri con permesso umanitario; e stranieri con permesso di soggiorno.

c) richiedenti asilo e rifugiati

I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della

Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema

integrato.

Modalità per l’accesso al sistema integrato …. i comuni, singoli o

associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, attuano

forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di

assicurare:

a) la presa in carico delle persone;

b) la proposta di progetti integrati di intervento;

c) l’erogazione delle prestazioni.

Si accede alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della

valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di

un percorso assistenziale personalizzato. Per percorso assistenziale

personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad

assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l’accesso informato

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e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in

relazione ai bisogni accertati.

L’assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:

a) effettua la valutazione professionale del bisogno;

b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l’attuazione in

termini di appropriatezza ed efficacia;

c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione

agli obiettivi.

NB. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l’apporto di

più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione

del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di

tutte le professionalità interessate.

Le famiglie tra i soggetti sociali. In attuazione dei principi e delle finalità

dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli

interventi e i servizi:a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie

nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella

promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; b)

sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi

all’assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o

anziani; c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie; d)

valorizza il ruolo atti

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
25 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Locchi Roberto.