Indice
- Premessa
- Diritto e famiglia e diritto di famiglia
- Ordinamento giuridico e famiglia: tra tutela e disciplina
- Evoluzione e temi emergenti del diritto di famiglia
- Famiglia e servizi: reti e livelli
- Livello nazionale: la L. 328/2000 e il sostegno alla genitorialità
- Riforma del Titolo V della Costituzione
- Livello regionale: LRT 41/2005 sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- Politiche sociali integrate regionali
- L'Europa raccomanda
- La rete cittadina
- Notizia bibliografica
Premessa
Come abbiamo visto nell’incontro dedicato alla sociologia della famiglia, definire la famiglia è compito, se non altro, arduo. In primo luogo, il significato cambia a seconda della disciplina con la quale la si intende definire. In secondo luogo, la famiglia è in continua evoluzione; ricordate il concetto di morfogenesi delle e nelle famiglie, della pluralizzazione delle forme familiari, discusso nel modulo della sociologia della famiglia?
Queste dispense non intendono certo essere un compendio giuridico puntuale sul diritto di famiglia ma toccarne alcune questioni. Inizieremo con definire il diritto di famiglia e le questioni emergenti. Con la prima finestra e la seconda finestra di approfondimento, inoltre, daremo uno sguardo sulla fitta articolazione normativa posta in essere a tutela della famiglia e delle persone come, ad esempio, la riforma del 1975 e gli istituti giuridici dell’affidamento familiare e dell’adozione, nonché il concetto di bigenitorialità intrinseco nella riforma dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi o dei genitori naturali.
Dopo un rapido sguardo all’insieme del diritto di famiglia passeremo a considerare quelle norme che fondano la rete di servizi rivolte alla famiglia e alla persona in senso lato. In particolare ci occuperemo del sistema di welfare disciplinato e organizzato nei e dai vari livelli territoriali (locali e centrali). Sarà la volta, dunque, della legge quadro sull’assistenza la 328/2000 e della legge toscana 41/2005 che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e indica le politiche sociali integrate di settore. Inevitabile trattare la riforma del Titolo V della Costituzione che ridefinisce le competenze regionali in materia.
Con la terza finestra di approfondimento tratteggeremo la situazione della rete di servizi assistenziali pubblici della città di Firenze. Concluderemo il ragionamento riferendo delle recenti raccomandazioni comunitarie sulla promozione e sul sostegno delle responsabilità genitoriali. La dispensa si chiude con alcune notizie bibliografiche forse utili ad apprendimenti ulteriori.
Diritto e famiglia e diritto di famiglia
Ordinamento giuridico e famiglia: tra tutela e disciplina
Evidentemente la definizione giuridica di famiglia è destinata a mutare nel tempo così come si modifica la sua regolazione da parte del diritto. La nostra Costituzione (Art.29) definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". È innegabile che tale famiglia non sia più l’unico modello di convivenza familiare; nell’attuale società coesistono diversi modi di fare famiglia, per questo è opportuno parlare di famiglia al plurale.
Si pensi alla necessità di definire/riconoscere/regolare le famiglie di fatto; alla questione delle coppie miste (interetniche/interreligiose); alle famiglie monoparentali/monogenitoriali; alle cd. famiglie ricostruite/ricomposte/complesse; ancora si pensi all’aumento di separazioni/divorzi che portano sempre di più in primo piano il tema dell’affidamento dei figli e il loro diritto (formale/sostanziale) alla bigenitorialità, cioè mantenere un legame (continuativo/significativo) con entrambi i genitori anche quando l’unione coniugale o di fatto finisce.
Un aspetto dell’attuale dibattito giuridico sulla famiglia osserva il passaggio dal modello di famiglia istituzione basata sullo status (soggetti sono tenuti ad agire sulla base di precisi diritti/doveri stabiliti in relazione al genere, all’età, con rapporti gerarchici di potere prefissati) ad un modello di famiglia centrata sulle relazioni affettive di natura interpersonale, di impronta individualistica, nella quale, sulle aspirazioni alla felicità della coppia, tenderanno a prevalere le aspirazioni alla felicità dei singoli nella coppia. Il diritto di famiglia, infine, è quella parte del diritto privato che regolamenta i rapporti coniugali, di filiazione, di parentela e di affinità nei loro aspetti di carattere personale e di carattere patrimoniale.
Finestra 1: l’ordinamento un insieme complesso
Il diritto di famiglia è quella parte del diritto privato che regolamenta i rapporti coniugali, di filiazione, di parentela e di affinità nei loro aspetti di carattere personale e di carattere patrimoniale. L’ordinamento giuridico in materia di diritto di famiglia rappresenta, dunque, un complesso insieme di norme che disciplinano i rapporti familiari (filiazione, matrimonio); tale regolamentazione è fortemente correlata alla tutela dei minori.
La prima fonte del diritto di famiglia è l’articolo 29 della Costituzione nel quale si definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". Nel Libro Primo del Codice Civile, denominato “delle persone e delle famiglia” gli articoli vanno dal 1 al 455. Anche il Codice Penale comprende, nel titolo XI, fattispecie di reati denominati “delitti contro la famiglia”, così come la famiglia si ritrova, evidentemente, nei codici di procedura civile e penale.
Nel 1975 è la volta della riforma del diritto di famiglia. La novella del 75 ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di evoluzione degli istituti familiari che ha portato a privilegiare la libertà e la solidarietà all’interno dei rapporti familiari rispetto a una concezione autoritaria e gerarchica, basata sulla potestà del marito sui figli e, perfino, sulla propria moglie. In tal senso, si può sostenere che solo con la riforma si è dato completa attuazione ai principi costituzionali in tema di famiglia, come quello sancito dall’articolo 29, che stabilisce la piena uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, entrambi esercitanti di comune accordo la potestà genitoriale.
Nel 1970 viene introdotto in Italia il divorzio (L898/70 disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). Nel 2001 con la 154 si introducono misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Non sembra improprio ricordare la L 194 del 1978 che disciplina la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Con la L 53/2000 si intende tutelare il diritto dei genitori attraverso le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città.
Sembra opportuno ricordare tutta una serie di norme in materia di diritto dei minori di età: L40/01 misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto fra detenute e figli minori per terminare questo breve excursus legislativo ricordando la L 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
Questo approfondimento, seppur generico, non può che trattare, in sintesi, due istituti giuridici importanti per il diritto del minore di avere una famiglia, quali: l’affidamento familiare e l’adozione entrambi regolamentati dalla L 184/83, modificata dalla L 149/01 “diritto del minore ad una famiglia”. L’affidamento del minore ad un’altra famiglia, rispetto alla famiglia di origine, quando questo sia “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” (consensuale o giudiziario).
La famiglia affidataria dovrebbe configurarsi come soggetto a servizio momentaneo sia del minore accolto sia dei servizi socio-sanitari territoriali che dovrebbero intervenire affinché le condizioni dei genitori biologici ritornino idonee. L’affidamento viene disposto attraverso procedure definite dai servizi sociali e dall’autorità giudiziaria. A Firenze, ad esempio, in ottemperanza della normativa, è attivo il Centro Affidi del Comune.
L’istituto dell’adozione, invece, nasce dal diritto romano per offrire a chi non aveva discendenza propria, la possibilità di tramandare il cognome e il patrimonio, costituendosi una discendenza a seguito di un atto giuridico. Nel tempo la sterilità oppure la tensione di solidarietà diffusi in occidente ha determinato una diffusione dell’adozione, anche internazionale, consentita a coniugi uniti in matrimonio ritenuti idonei in seguito ad una procedura gestita dai servizi sociali territoriali e omologata dall’Autorità Giudiziaria. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni in seguito all’accertamento della situazione di abbandono in quanto privi, in modo non transitorio, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Evoluzione e temi emergenti del diritto di famiglia
I quadri sociologici contemporanei e la morfogenesi della famiglia portano in primo piano alcuni temi emergenti e complessi in ambito di diritto di famiglia. In primo luogo, sembra urgente nel dibattito giuridico, nonché politico, l’esigenza di disciplinare le cosiddette nuove convivenze. Alcuni autori includono nella categoria nuove convivenza, oltre alle convivenze more uxorio, quelle omosessuali e quelle di mera compagnia e di solidarietà.
Evidentemente la questione convivenza include la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ereditari ecc. Il tema dell’affidamento dei figli è oggetto di dibattito da un decennio. Con l’entrata in vigore della L 54/06 disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. La finestra 2 è totalmente dedicata a questo tema in quanto attraversato dal principio di bigenitorialità. Un altro tema controverso e complesso sotto vari punti di vista bioetici e giuridici, è quello della procreazione assistita, della maternità di sostegno.
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