Diritto costituzionale
Marilisa D’Amico e Giuseppe D’Elia
Capitolo 1
Stato e costituzione: un’introduzione
Cos’è il diritto?
Il diritto è l’attitudine dell’essere umano a creare delle regole con le quali vincolare la vita collettiva, detta anche “socialità”. In altre parole, il diritto è un insieme di regole che disciplinano il comportamento dell’uomo all’interno di una comunità.
Le funzioni fondamentali del diritto
- Dare ordine alla collettività (es. codice della strada).
- Ridurre l’insorgenza di conflitti (es. codice civile: norme sul condominio).
- Vieta i comportamenti anti-sociali (es. codice penale: comportamenti che danneggiano la proprietà altrui o la persona stessa).
- Consente il perseguimento di scopi collettivi e li coordina (es. servizio sanitario).
Il diritto nasce se e solo se ci sono rapporti tra due o più persone. L’uomo che vive da solo non crea diritto (norme non giuridiche).
Esempi di norme non giuridiche
- Galateo
- Morali
- Religiose: disciplina sia i comportamenti delle persone che le loro intenzioni (es. non desiderare la roba d’altri).
Come si distinguono le norme giuridiche da quelle non giuridiche?
I caratteri differenziali delle norme giuridiche (caratteri tendenziali) sono:
- Generalità: la norma è valida per chiunque, senza eccezioni.
- Astrattezza: prefigurano una situazione che potrebbe crearsi e ne determinano le conseguenze. Le situazioni sono ripetibili e il solo caso non ne determina l’esaurirsi della norma.
- Novità: modifica una norma già esistente o integra una disciplina precedente o disciplina un nuovo oggetto (legge sulla privacy).
- Esteriorità: disciplina le azioni e i comportamenti dei soggetti ma non disciplina le loro intenzioni (es. pagamento delle tasse).
- Bilateralità: disciplina i rapporti tra più persone, creando situazioni di vantaggio e svantaggio (es. ad ogni diritto del lavoratore corrisponde uno svantaggio per il datore di lavoro).
- Imperatività: potere di imperio (es. applicazione di sanzioni qualora si contravvenga ad una legge).
Esistono norme giuridiche che sono considerate tali anche se non presentano uno dei seguenti caratteri:
- Generalità e astrattezza
- Eccezionali: chi ha subito danni da catastrofi naturali non paga le tasse per tot. anni (si applicano a gruppi di cittadini).
- Novità
- Norma scritta che riproduce il contenuto di una norma non scritta (consuetudine: consultazioni del capo dello Stato dopo la caduta del governo).
- Esteriorità
- Distinzione tra i tre diversi tipi di omicidio (intenzionale/doloso, preterintenzionale, colposo).
- Bilateralità
- Norme organizzative dei poteri dello Stato.
- Imperatività
- Facoltà di non rispondere (chi se ne avvale non può essere sanzionato).
Differenza tra diritto pubblico e diritto privato
- Il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti privati (aziende, persone,...).
- Il diritto pubblico disciplina i rapporti tra soggetto privato e soggetto pubblico e disciplina l’ordinamento statale.
La costituzione
La Costituzione di uno Stato è, al tempo stesso, una fonte del diritto, ovvero un insieme di regole e principi giuridici, e un manifesto politico, ovvero un’enunciazione di principi filosofici e politici relativi alla società.
Con le rivoluzioni Francese e Americana si afferma una concezione prescrittiva di Costituzione, quale «atto normativo fondamentale che regge la collettività politica e la sua organizzazione».
Con questo tipo di filosofia si stabilisce che non tutte le costituzioni regolino solo i rapporti tra Stato e cittadini e l’organizzazione dei pubblici poteri (concezione descrittiva) e che non tutti gli Stati possano dirsi “costituzionali”. Affinché uno Stato possa essere definito tale esso deve essere un’organizzazione politica sovrana che riconosce i diritti dell’uomo e li garantisce praticando la separazione dei poteri.
Tra i paesi del mondo si possono distinguere due ordinamenti
- Civil law: proclamazione scritta dei diritti.
- Common law: i diritti emergono attraverso progressive evoluzioni del pensiero giuridico e si affermano come consuetudini.
Si definisce stato di diritto quello stato che è composto da
- Concreta divisione dei poteri.
- Affermazione del principio di legalità.
- Tutela dei diritti, tra cui assumono particolare importanza quelli di libertà e uguaglianza.
Concreta divisione dei poteri
La separazione dei poteri garantisce la limitazione delle attività dello Stato, ma non va intesa come precetto assoluto poiché, al fine di migliorare l’attività dei pubblici poteri sono necessarie la coordinazione e le interferenze funzionali, ovvero quelle relazioni tra i tre poteri che potrebbero portare a conflitti. La Costituzione italiana, a tal proposito, ha istituito due organi di garanzia: la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica, i quali da una posizione neutrale garantiscono il rispetto della Costituzione.
Principio di legalità
L’esercizio di un pubblico potere è limitato da vincoli giuridici ed è legittimo solo se previsto e disciplinato dalla legge. La legge è la massima espressione della volontà popolare e, dunque, garanzia delle libertà fondamentali (“no taxation without representation”).
Processo di introduzione delle costituzioni
Per tutto l’Ottocento nel continente europeo fu introdotto il modello di Stato liberale. Le novità introdotte da questa forma di governo erano:
- Centralità del Parlamento, il cui potere derivava dai cittadini attraverso un suffragio censitario.
- Primato della legge: implicava l’assenza di limiti, poiché essa era concepita come la più alta espressione della libertà poiché in grado di vincolare l’autorità del sovrano. La legge godeva di due caratteri rilevanti:
- Generalità: eguale applicazione della legge nei confronti di tutti i cittadini.
- Astrattezza: la norma può essere applicata a molteplici situazioni simili ripetute all’infinito.
- Il sovrano autolimita i propri poteri, pur rimanendo formalmente titolare della sovranità. Il Re esercitava comunque un grande peso in ciascuno dei tre poteri e in particolare in quello esecutivo poiché il Governo era un organo alle dipendenze del Re che nominava i suoi ministri.
Il modello liberale entra in crisi con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando il Governo sente l’esigenza di assumere anche il potere legislativo.
Con la fine della Grande Guerra, scoppiano le rivendicazioni da parte dei neo-formati partiti di massa. La conseguenza di tale mutamento è lo sviluppo di una nuova concezione di Costituzione, il cui modello sociale è dato dalla Costituzione di Weimar del 1919, nella quale si affermano nuovi diritti dal contenuto marcatamente sociale, come l’affermazione di obiettivi di equità sociale ed uguaglianza sostanziale sul piano economico, determinando quindi l’intervento dello Stato nell’economia e nel mercato.
Lo Stato costituzionale, dunque, nasce in risposta alla crisi dello Stato liberale e attribuisce alla Costituzione il primato nella gerarchia delle fonti del diritto.
La nascita della Costituzione italiana
Il regime liberale
In Italia, lo Statuto Albertino, concesso (ottriato) dal Re Carlo Alberto di Savoia nel 1848 si ispira al modello della monarchia costituzionale francese. Lo Statuto è sopravvissuto alle mutevoli condizioni del tempo grazie a due caratteristiche: elasticità e flessibilità.
Il sistema costituzionale subì una certa evoluzione quando lo Statuto venne esteso fino a formare una forma di governo monarchica parlamentare. Il Governo si configura come organo a sé stante è separato dalla Corona e il ruolo del Sovrano si riduce notevolmente.
Il regime fascista
Tra il 1922 e il 1939 vennero emanate le cosiddette riforme fasciste:
- Venne istituito il Gran Consiglio del Fascismo che assunse un ruolo centrale.
- Nel 1923 venne emanata la Legge Acerbo che riformava il sistema elettorale, introducendo la formula maggioritaria con collegio uninominale nazionale.
- Vennero emanate una serie di riforme che garantivano al Capo dello Stato pieni poteri legislativi.
- Il potere esecutivo venne liberato dal vincolo fiduciario con il Parlamento, ma venne sottoposto a rigidi controlli da parte del Capo dello Stato.
- Nel 1939 la Camera dei Deputati venne sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, così che i rappresentati in Parlamento rappresentassero gli interessi delle categorie economiche e sociali.
Il regime costituzionale
Il regime costituzionale ha inizio nel 1943 con la revoca di Mussolini dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In questo periodo si forma il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) composto da tutti i partiti anti-fascisti, che si pose alla guida di un rivoluzionario processo politico-istituzionale, chiamato “questione istituzionale”. Nel 1944 venne firmato il Patto di Salerno con cui si disponeva l’allontanamento del Re dalla carica e le disposizioni per risolvere la “questione istituzionale”.
Con la liberazione del territorio nazionale, il popolo fu chiamato ad eleggere un’Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. Con il decreto legislativo del 1946 n. 98, si dispose che il popolo sarà inoltre chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato: Repubblica o Monarchia.
Il 2 giugno 1946 ha luogo, contestualmente all’elezione dei 556 membri dell’Assemblea Costituente, il referendum istituzionale, il quale sancì la vittoria della Repubblica. Il 13 giugno 1946 il Presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi, assunse le funzioni di Capo provvisorio dello Stato.
Il 25 giugno 1946 si riunisce per la prima volta l’Assemblea Costituente, composta principalmente da tre partiti: Democrazia cristiana, Partito socialista e Partito comunista. È per questa ragione che la nostra Costituzione ha la caratteristica di essere compromissoria.
I primi adempimenti dell’Assemblea furono le elezioni del proprio Presidente, Giuseppe Saragat, e del Capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola.
Il 15 giugno 1946 venne decisa la nomina di una commissione ad hoc, la cosiddetta Commissione dei 75, che elaborasse un Progetto di Costituzione da presentare all’assemblea entro tre mesi. Il progetto fu presentato e votato il 31 gennaio 1947. Fu poi eletto un Comitato di redazione che presentasse il testo definitivo del progetto all’assemblea, che venne approvato a scrutinio segreto il 22 dicembre 1947.
La Costituzione italiana, promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948 presenta alcune caratteristiche:
- È elastica.
- È programmatica, in quanto non si limita a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i rapporti interni ma stabilisce alcuni indirizzi ai quali deve essere orientata l’azione pubblica. Il carattere programmatico è conseguenza della natura compromissoria della Carta.
- È lunga, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti costituzionali, predisponendo un’ampia “tavola di valori” da concretizzare.
La struttura della Costituzione italiana
- Principi fondamentali (artt. 1 -12)
- Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)
- Parte II - Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
- Disposizioni transitorie e finali
I principi fondamentali della Costituzione italiana
«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»
- Principio democratico (art. 1): la struttura dei pubblici poteri è formata secondo questo principio. Gli organi titolari dell’indirizzo politico sono strumenti della volontà popolare e, di conseguenza, devono trovare la legittimazione, diretta o indiretta, nel popolo.
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]»
- Principio personalista (art. 2): il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo comportano la centralità, nell’impianto costituzionale, della persona umana considerata sia nella sua individualità che nelle formazioni sociali di cui fa parte.
Questo principio è riconosciuto anche in altri articoli della Costituzione:
- Art. 3: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»
- Art. 32: «rispetto della persona umana»
Importante innovazione considerata nell’articolo 2 è l’accostamento dei diritti ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», che di fatto limitano la posizione del singolo in ragione delle esigenze della collettività in generale.
- Principio pluralista (art. 2): l’attenzione, di stampo democratici-sociale, verso le formazioni sociali ammette la presenza, tra l’individuo e la collettività statale, di organizzazioni sociali quali mezzi indispensabili per lo svolgimento della personalità umana. L’introduzione di questo principio è ammessa al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona anche all’interno di “poteri privati”.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto le libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
- Principio di eguaglianza (art. 3): se non è assicurata l’oggettiva parità nei diritti non può essere garantita la pari dignità delle persone e deve essere, quindi, la Repubblica ad eliminare gli ostacoli che minano l’uguaglianza tra individui.
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendevano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»
- Principio lavorista (art. 4): gli unici trattamenti differenziali consentiti tra individui sono quelli relativi al lavoro. Il lavoro non è inteso quale semplice mezzo per la sussistenza, bensì quale realizzazione della personalità del singolo che comporti benefici per la società.
«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [...].»
«L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»
- Principio internazionalista (artt. 10-11): esso consente l’apertura dell’ordinamento verso altri valori e fini esterni, in funzione di garanzia sia dei diritti dei cittadini che del carattere democratico dello Stato. Gli articoli riconoscono le fonti del diritto internazionale e del diritto nazionale pattizio.
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. [...]»
- Principio garantistico (art. 104): la giurisdizione è esercitata in posizione di indipendenza dagli altri poteri dello Stato e di terzietà rispetto agli interessi coinvolti, al fine di realizzare una genuina tutela dei diritti.
Domande
- La Costituzione di uno Stato è:
- A. Una fonte del diritto
- B. Un manifesto politico
- C. Sia una fonte del diritto sia un manifesto politico
- D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta
- Secondo la concezione prescrittiva, la Costituzione è:
- A. L’atto normativo fondamentale che regge la collettività politica e la sua organizzazione, espressione di dati principi e norme fondamentali dell’ordinamento statale
- B. Il complesso delle regole fondamentali sull’organizzazione dei pubblici poteri e i rapporti fra di essi è gli individui, a prescindere dal contenuto
- C. Un mero manifesto d’intenti
- D. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette
- Secondo la concezione descrittiva, la Costituzione è:
- A. L’atto normativo fondamentale che regge la collettività politica e la sua organizzazione, espressione di dati principi e norme fondamentali dell’ordinamento statale
- B. Il complesso delle regole fondamentali sull’organizzazione dei pubblici poteri e i rapporti fra di essi è gli individui, a prescindere dal contenuto
- C. Un mero manifesto d’intenti
- D. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette
- Lo Stato di diritto è caratterizzato:
- A. Dalla applicazione della divisione dei poteri
- B. Dall’affermazione del principio di legalità
- C. Dalla tutela dei diritti dell’uomo
- D. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette
- Nello Stato di diritto liberale/borghese, il primato della legge comportava:
- A. L’assenza di limiti alla legge
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