CAPACITA’
La saturazione virtuale delle reti è una problematica oggi molto nota. Secondo i dati AEEG, solo
una parte dei preventivi di connessione alle reti di distribuzione, sono relativi ad impianti già
connessi; la maggior parte di essi sono relativi ad impianti ancora da autorizzare, ma che
comunque prenotano e bloccano capacità di rete, generando il problema della saturazione virtuale.
Da questa problematica ne derivano dei costi che possiamo definire espliciti. Per far fronte a
questa problematica, l’AEEG già nel 2010 aveva adottato una delibera che prevedeva la
prestazione di garanzie (es. deposito cauzionale) al momento della presentazione del preventivo,
da escutere nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa. Tale delibera in seguito a vari ricorsi
fu sospesa, così nel 2011 l’Autorità diede vita ad una consultazione urgente al termine della quale
fu adottata la delibera n.187/2011, la quale in sintesi prevede:
-pagamento di un corrispettivo pari a euro 20,25 per ogni MW di potenza all’atto di accettazione
del preventivo, nel caso di impianti da connettersi in aree critiche o linee critiche;
-il pagamento del corrispettivo è condizione necessaria per l’accettazione del preventivo;
-il corrispettivo va restituito entro due mesi dalla data di completamento dell’impianto;
-il corrispettivo va restituito qualora il richiedente rinunci all’iniziativa o l’iniziativa decada, ma solo
se la rinuncia avviene entro due anni dalla data di accettazione del preventivo (altrimenti vengono
trattenuti).
Il massiccio accesso al mercato delle energie rinnovabili genera altri tipi di costi che possiamo
definire impliciti.
Secondo i dati AEEG, nel 2010, il 76% dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di GD
(generazione distribuita, impianti sino a 10Mva sia alimentati da ER sia da fonti tradizionali) è di
origine rinnovabile, e la gran parte di essa deriva da fonti non programmabili (eolico e
fotovoltaico), strutturalmente intermittenti e aleatorie. La produzione di energia da impianti non
programmabili genera dei costi dovuti alla gestione in sicurezza del sistema (gestire in sicurezza il
sistema significa evitare blackout, intermittenza che causerebbe danni nei servizi, ecc).
Quando l’energia elettrica effettivamente immessa in rete differisce da quella prevista, il sistema
elettrico subisce una perturbazione che deve essere corretta in tempo reale dal dispacciatore,
ovvero TERNA. I costi di questa attività di bilanciamento, invece di essere posti a carico di chi li
genera, vengono socializzati; ne deriva che, in assenza di penalizzazioni, i dispacciatori di
rinnovabili non programmabili non sono stimolati a curare la previsione e la programmazione
dell’energia immessa in rete. In considerazione di questo, l’ Aeeg ha introdotto una regolazione
“cost reflective”, cioè sostenibile, con l’introduzione di penalizzazione per gli sbilanciamenti e
maggiore disciplina nelle previsioni di immissioni in rete. Anche perché, la non programmabilità di
queste fonti non consiste nella impossibilità di prevedere l’energia prodotta e immessa in rete, ma
nella difficoltà di controllare e modificare la quantità di energia immessa in rete.
12) LO SCAMBIO SUL POSTO
Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che
consente , al produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete
l’energia elettrica prodotta ma non direttamente consumata, per poi prelevarla in un momento
differente da quello in cui avviene la produzione (per soddisfare i propri consumi elettrici).
Lo scambio sul posto trova la sua base normativa nella legge n.133 del 1999 la quale riconosce il
diritto all’autoproduzione e ne incentiva l’esercizio con misure di carattere fiscale. Nell’ambito delle
fonti primarie, lo scambio sul posto trova menzione in 2 atti normativi:
-D.lgs 387/2003 che favoriva lo sviluppo di impianti di rinnovabili, sanciva l’esclusività dello
scambio sul posto, vietando la vendita dell’energia prodotta da questi impianti;
-D.lgs 20/2007 che si occupa della cogenerazione da impianti ad alto rendimento con potenza non
superiore a 200kw e rimettendo all’AEEG (come anche le due leggi sopra citate) il compito di
disciplinare le condizioni tecnico economiche del servizio di scambio sul posto.
L’utente che sceglie lo scambio sul posto, è orientato alla produzione di energia per soddisfare i
propri consumi: quindi, dal momento che non vi è attività di vendita del bene prodotto, non può
essere considerata attività d’impresa, né tantomeno l’utente va considerato un imprenditore.
Lo scambio sul posto può essere applicato ai seguenti tipi di impianto:
-impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20Kw;
-impianti ad energia alternativa da 20Kw a 200Kw entrati in esercizio dopo il 31/12/2007;
-impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza fino a 200Kw.
E’ condizione preliminare, per poter accedere a questo servizio, che l’utente dello scambio sia il
cliente finale: l’utente deve avere la titolarità o la disponibilità degli impianti (o ne è proprietario o
ha il diritto di gestire gli impianti).
Chi desidera accedere al beneficio dello scambio sul posto deve fare apposita istanza online sul
portale del GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in servizio dell’impianto. Il contratto stipulato
con il GSE ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Nel contratto vi sono clausole
determinate dall’Autorità di settore e delegate dalla legge; si considerano, quindi, atti normativi e
non sottoposti a vessatorietà*, in base all’art.34 del c.con.( non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge; ci può essere vessatorietà solo se ci sono disposizioni inserite
dal GSE).
Per quanto riguarda gli obblighi delle parti: l’utente deve comunicare la quantità di energia
immessa, il GSE è tenuto a calcolare il contributo in conto cambio.
Per quanto riguarda le reciproche prestazioni: l’utente deve corrispondere un contributo per le
spese di gestione amministrativa, il GSE il contributo in conto cambio.
* si considerano vessatorie quelle clausole che determinano uno squilibrio di diritti e obblighi a
carico del consumatore.
13) IMPATTO AMBIENTALE E RESPONSABILITA’ CIVILE
Ogni impianto di attività produttiva,nel momento in cui viene installato e chiamato a produrre, ha un
certo effetto sull’ambiente stesso, trasforma cioè la realtà materiale circostante; questo è anche
quello che accade per le energie rinnovabili.
I danni causati all’ambiente(deposito di enormi quantità di biossido di carbonio nell’atmosfera
terrestre che impediscono alle radiazioni solari di sfuggire dal pianeta, causando innalzamento
della temperatura con conseguenze disastrose) dall’ingente consumo di combustibili fossili, che tra
l’altro sono in fase di progressivo esaurimento, hanno spinto i paesi del mondo verso uno sviluppo
sostenibile, basato su energie da fonti rinnovabili, chiamato terza rivoluzione industriale. Le
politiche dell’UE, così come l’ordinamento nazionale, tendono a tutelare l’ambiente ma anche a
promuovere lo sviluppo delle rinnovabili; la produzione di energia rientra nell’ambito della attività
economica e come tale è tutelata dalla Costituzione, la quale tutela la libertà d’impresa e la
proprietà privata. Queste finalità (tutela ambientale e sviluppo rinnovabili), anche se perseguono lo
stesso scopo, possono essere configgenti tra di loro e richiedono, quindi, un inevitabile
bilanciamento che si svolge con tecniche assolutamente nuove e del tutto diverse da quelle del
passato.
Nel passato la contrapposizione era tra diritti proprietari ed iniziative economiche private; pertanto
si ricorreva all’art. 844c.c. (il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni del fondo del
vicino se queste non superano una determinata soglia) e, in presenza di alcuni presupposti, all’art.
2043c.c., cioè il ricorso alla responsabilità civile, obbligando al risarcimento colui che arrecava
danno. Vi era anche una tutela del territorio che consisteva soprattutto nell’espletare le relative
autorizzazioni, ma non si poneva quel problema che noi oggi chiamiamo <<ambiente>>.
L’Art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE è dedicato alla tutela dell’ambiente, secondo il
quale un livello elevato di tutela ambientale e il miglioramento della sua qualità, devono essere
integrati e garantiti dalle politiche UE; in base alla logica della Carta, quindi, gli interessi ambientali
devono essere mediati con altri interessi quali la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, intesi però
non come posizioni di vantaggio assolute e incondizionate. Il diritto comunitario realizza questa
prospettiva con diverse direttive, mentre il diritto interno attraverso il Codice dell’ambiente, adottato
con il D.lgs n.152 dell’aprile 2006.
Il Codice dell’ambiente è un codice di settore, promuove la qualità della vita umana da realizzare
attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, con un uso razionale delle
risorse naturali e non attraverso il loro sfruttamento. L’ambiente viene tutelato come bene unitario,
oggetto di un autonomo diritto inviolabile; in tal modo viene superata la dimensione di una tutela
indiretta dell’ambiente attraverso norme che tutelano la salute, il paesaggio, l’urbanistica e altro. Le
esigenze dell’ambiente vengono però, a volte, in conflitto con le esigenze dello sviluppo
economico.
L’art. 3 quater di tale Codice sancisce il <<Principio dello sviluppo sostenibile>> in base al quale
ogni attività umana deve uniformarsi a questo principio, e deve quindi garantire il soddisfacimento
dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la qualità della vita delle generazioni
future. Come ricorda il già citato art. 3 del Codice dell’ambiente, la tutela dell’ambiente e degli
ecosistemi naturali, oltre che del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e privati, dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante il sistema della moderna
responsabilità civile (la responsabilità civile in senso tradizionale ammette solo la funzione
risarcitoria a danno avvenuto), che ammette nuove funzioni:
-funzione preventiva che nel nostro ordinamento si realizza attraverso il ricorso ai provvedimenti
d’urgenza atipici;
-afflittivo-punitiva che si realizza in sede di risarcimento del danno non patrimoniale;
-risarcitoria in senso proprio che è quella tra
-
Materiale esame Generazione ed Accumulo di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili
-
Riassunto esame Politiche del territorio e sostenibilità, libro adottato Geografia delle fonti rinnovabili, Puttili
-
Energie rinnovabili e risparmio energetico
-
Riassunto esame diritto pubblico