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CAPACITA’

La saturazione virtuale delle reti è una problematica oggi molto nota. Secondo i dati AEEG, solo

una parte dei preventivi di connessione alle reti di distribuzione, sono relativi ad impianti già

connessi; la maggior parte di essi sono relativi ad impianti ancora da autorizzare, ma che

comunque prenotano e bloccano capacità di rete, generando il problema della saturazione virtuale.

Da questa problematica ne derivano dei costi che possiamo definire espliciti. Per far fronte a

questa problematica, l’AEEG già nel 2010 aveva adottato una delibera che prevedeva la

prestazione di garanzie (es. deposito cauzionale) al momento della presentazione del preventivo,

da escutere nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa. Tale delibera in seguito a vari ricorsi

fu sospesa, così nel 2011 l’Autorità diede vita ad una consultazione urgente al termine della quale

fu adottata la delibera n.187/2011, la quale in sintesi prevede:

-pagamento di un corrispettivo pari a euro 20,25 per ogni MW di potenza all’atto di accettazione

del preventivo, nel caso di impianti da connettersi in aree critiche o linee critiche;

-il pagamento del corrispettivo è condizione necessaria per l’accettazione del preventivo;

-il corrispettivo va restituito entro due mesi dalla data di completamento dell’impianto;

-il corrispettivo va restituito qualora il richiedente rinunci all’iniziativa o l’iniziativa decada, ma solo

se la rinuncia avviene entro due anni dalla data di accettazione del preventivo (altrimenti vengono

trattenuti).

Il massiccio accesso al mercato delle energie rinnovabili genera altri tipi di costi che possiamo

definire impliciti.

Secondo i dati AEEG, nel 2010, il 76% dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di GD

(generazione distribuita, impianti sino a 10Mva sia alimentati da ER sia da fonti tradizionali) è di

origine rinnovabile, e la gran parte di essa deriva da fonti non programmabili (eolico e

fotovoltaico), strutturalmente intermittenti e aleatorie. La produzione di energia da impianti non

programmabili genera dei costi dovuti alla gestione in sicurezza del sistema (gestire in sicurezza il

sistema significa evitare blackout, intermittenza che causerebbe danni nei servizi, ecc).

Quando l’energia elettrica effettivamente immessa in rete differisce da quella prevista, il sistema

elettrico subisce una perturbazione che deve essere corretta in tempo reale dal dispacciatore,

ovvero TERNA. I costi di questa attività di bilanciamento, invece di essere posti a carico di chi li

genera, vengono socializzati; ne deriva che, in assenza di penalizzazioni, i dispacciatori di

rinnovabili non programmabili non sono stimolati a curare la previsione e la programmazione

dell’energia immessa in rete. In considerazione di questo, l’ Aeeg ha introdotto una regolazione

“cost reflective”, cioè sostenibile, con l’introduzione di penalizzazione per gli sbilanciamenti e

maggiore disciplina nelle previsioni di immissioni in rete. Anche perché, la non programmabilità di

queste fonti non consiste nella impossibilità di prevedere l’energia prodotta e immessa in rete, ma

nella difficoltà di controllare e modificare la quantità di energia immessa in rete.

12) LO SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che

consente , al produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete

l’energia elettrica prodotta ma non direttamente consumata, per poi prelevarla in un momento

differente da quello in cui avviene la produzione (per soddisfare i propri consumi elettrici).

Lo scambio sul posto trova la sua base normativa nella legge n.133 del 1999 la quale riconosce il

diritto all’autoproduzione e ne incentiva l’esercizio con misure di carattere fiscale. Nell’ambito delle

fonti primarie, lo scambio sul posto trova menzione in 2 atti normativi:

-D.lgs 387/2003 che favoriva lo sviluppo di impianti di rinnovabili, sanciva l’esclusività dello

scambio sul posto, vietando la vendita dell’energia prodotta da questi impianti;

-D.lgs 20/2007 che si occupa della cogenerazione da impianti ad alto rendimento con potenza non

superiore a 200kw e rimettendo all’AEEG (come anche le due leggi sopra citate) il compito di

disciplinare le condizioni tecnico economiche del servizio di scambio sul posto.

L’utente che sceglie lo scambio sul posto, è orientato alla produzione di energia per soddisfare i

propri consumi: quindi, dal momento che non vi è attività di vendita del bene prodotto, non può

essere considerata attività d’impresa, né tantomeno l’utente va considerato un imprenditore.

Lo scambio sul posto può essere applicato ai seguenti tipi di impianto:

-impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20Kw;

-impianti ad energia alternativa da 20Kw a 200Kw entrati in esercizio dopo il 31/12/2007;

-impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza fino a 200Kw.

E’ condizione preliminare, per poter accedere a questo servizio, che l’utente dello scambio sia il

cliente finale: l’utente deve avere la titolarità o la disponibilità degli impianti (o ne è proprietario o

ha il diritto di gestire gli impianti).

Chi desidera accedere al beneficio dello scambio sul posto deve fare apposita istanza online sul

portale del GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in servizio dell’impianto. Il contratto stipulato

con il GSE ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Nel contratto vi sono clausole

determinate dall’Autorità di settore e delegate dalla legge; si considerano, quindi, atti normativi e

non sottoposti a vessatorietà*, in base all’art.34 del c.con.( non sono vessatorie le clausole che

riproducono disposizioni di legge; ci può essere vessatorietà solo se ci sono disposizioni inserite

dal GSE).

Per quanto riguarda gli obblighi delle parti: l’utente deve comunicare la quantità di energia

immessa, il GSE è tenuto a calcolare il contributo in conto cambio.

Per quanto riguarda le reciproche prestazioni: l’utente deve corrispondere un contributo per le

spese di gestione amministrativa, il GSE il contributo in conto cambio.

* si considerano vessatorie quelle clausole che determinano uno squilibrio di diritti e obblighi a

carico del consumatore.

13) IMPATTO AMBIENTALE E RESPONSABILITA’ CIVILE

Ogni impianto di attività produttiva,nel momento in cui viene installato e chiamato a produrre, ha un

certo effetto sull’ambiente stesso, trasforma cioè la realtà materiale circostante; questo è anche

quello che accade per le energie rinnovabili.

I danni causati all’ambiente(deposito di enormi quantità di biossido di carbonio nell’atmosfera

terrestre che impediscono alle radiazioni solari di sfuggire dal pianeta, causando innalzamento

della temperatura con conseguenze disastrose) dall’ingente consumo di combustibili fossili, che tra

l’altro sono in fase di progressivo esaurimento, hanno spinto i paesi del mondo verso uno sviluppo

sostenibile, basato su energie da fonti rinnovabili, chiamato terza rivoluzione industriale. Le

politiche dell’UE, così come l’ordinamento nazionale, tendono a tutelare l’ambiente ma anche a

promuovere lo sviluppo delle rinnovabili; la produzione di energia rientra nell’ambito della attività

economica e come tale è tutelata dalla Costituzione, la quale tutela la libertà d’impresa e la

proprietà privata. Queste finalità (tutela ambientale e sviluppo rinnovabili), anche se perseguono lo

stesso scopo, possono essere configgenti tra di loro e richiedono, quindi, un inevitabile

bilanciamento che si svolge con tecniche assolutamente nuove e del tutto diverse da quelle del

passato.

Nel passato la contrapposizione era tra diritti proprietari ed iniziative economiche private; pertanto

si ricorreva all’art. 844c.c. (il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni del fondo del

vicino se queste non superano una determinata soglia) e, in presenza di alcuni presupposti, all’art.

2043c.c., cioè il ricorso alla responsabilità civile, obbligando al risarcimento colui che arrecava

danno. Vi era anche una tutela del territorio che consisteva soprattutto nell’espletare le relative

autorizzazioni, ma non si poneva quel problema che noi oggi chiamiamo <<ambiente>>.

L’Art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE è dedicato alla tutela dell’ambiente, secondo il

quale un livello elevato di tutela ambientale e il miglioramento della sua qualità, devono essere

integrati e garantiti dalle politiche UE; in base alla logica della Carta, quindi, gli interessi ambientali

devono essere mediati con altri interessi quali la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, intesi però

non come posizioni di vantaggio assolute e incondizionate. Il diritto comunitario realizza questa

prospettiva con diverse direttive, mentre il diritto interno attraverso il Codice dell’ambiente, adottato

con il D.lgs n.152 dell’aprile 2006.

Il Codice dell’ambiente è un codice di settore, promuove la qualità della vita umana da realizzare

attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, con un uso razionale delle

risorse naturali e non attraverso il loro sfruttamento. L’ambiente viene tutelato come bene unitario,

oggetto di un autonomo diritto inviolabile; in tal modo viene superata la dimensione di una tutela

indiretta dell’ambiente attraverso norme che tutelano la salute, il paesaggio, l’urbanistica e altro. Le

esigenze dell’ambiente vengono però, a volte, in conflitto con le esigenze dello sviluppo

economico.

L’art. 3 quater di tale Codice sancisce il <<Principio dello sviluppo sostenibile>> in base al quale

ogni attività umana deve uniformarsi a questo principio, e deve quindi garantire il soddisfacimento

dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la qualità della vita delle generazioni

future. Come ricorda il già citato art. 3 del Codice dell’ambiente, la tutela dell’ambiente e degli

ecosistemi naturali, oltre che del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici

e privati, dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante il sistema della moderna

responsabilità civile (la responsabilità civile in senso tradizionale ammette solo la funzione

risarcitoria a danno avvenuto), che ammette nuove funzioni:

-funzione preventiva che nel nostro ordinamento si realizza attraverso il ricorso ai provvedimenti

d’urgenza atipici;

-afflittivo-punitiva che si realizza in sede di risarcimento del danno non patrimoniale;

-risarcitoria in senso proprio che è quella tra

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AAAiutostudio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle fonti ed energie rinnovabili e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Giurisprudenza Prof..
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