Corpo elettorale
Corpo elettorale è una parte del popolo la cui parte attiva è appunto il corpo elettorale, che è un organo costituzionale vero e proprio e per di più stabile. C'è sempre, anche se si presenta solo in determinate occasioni. Le sue manifestazioni non sono quindi continuative.
Manifestazioni del corpo elettorale
Le manifestazioni del corpo elettorale sono due: elezioni degli organi amministrativi a livello statale e locale, nonché istituti di democrazia diretta. La prima disposizione costituzionale che analizziamo è l'articolo 48, che è la traduzione in atto del principio democratico ed è il diritto di voto.
Articolo 48 della Costituzione
Art. 48 ci mostra il suffragio universale.
- Comma 1: Universalità. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Ci sono due requisiti per il diritto di voto: la cittadinanza e la maggiore età, che non è fissata positivamente dalla costituzione ma dalla legge. La corte costituzionale nella sentenza del 43 afferma che il diritto di voto attiene all'esercizio della sovranità che l'articolo 1 della costituzione dichiara appartenente al popolo. Dal che deriva, altresì, la rilevanza costituente delle forme e i limiti di quell'esercizio.
- Comma 2: Il voto è personale (personalità), eguale (uguaglianza), libero (libertà di voto) e segreto (segretezza). Gli elettori non possono farsi rappresentare, non esiste il voto per procura. Per votare si vota ad un seggio previa identificazione dell'elettore. Il voto assistito per ciechi, amputati e altri non è la delega.
Principi di personalità ed eguaglianza
Personalità: Sembrerebbe dire una testa un voto, divieto di voto plurimo.
Eguaglianza: Che è rimasto in Inghilterra, ad esempio, fino alla fine degli anni '40 del Novecento. Divieto di voto plurimo. Si tratta di eguaglianza in uscita (il peso dei voti) e di eguaglianza in entrata. Premesso che sicuramente l'uguaglianza di cui l'articolo 48 parla è quella del primo tipo, ci si è chiesti se il principio di eguaglianza dell'articolo 48 sia anche in uscita e che quindi vada ad operare sul risultato.
Esempio: Gli inglesi, quando vanno a votare i deputati, dividono il territorio in piccole porzioni chiamate collegi che eleggono un solo parlamentare. Il partito che vince prende solo uno e uno solo sarà eletto. Ma se un partito vince solo con il 20% e gli altri 80% sono divisi in tanti piccoli partiti, gli altri voti sono buttati. Se l'eguaglianza fosse un'eguaglianza in uscita, la nostra costituzione avrebbe determinato e scelto anche un sistema di voto elettorale.
Il sistema elettorale
Non vige il sistema maggioritario come in Inghilterra, né il premio di maggioranza. La corte costituzionale ha sempre negato che il principio di uguaglianza operi anche in uscita. Eguaglianza vuol dire solo una testa e un voto. Il principio di eguaglianza non si applica al risultato della votazione.
La costituzione non dice nulla sui metodi di elezioni di parlamento, regioni e altro. Questo non vuol dire che il legislatore è libero di scegliere il sistema che vuole perché dei limiti ci sono. La corte costituzionale, citando la sentenza del 61, lo ha ribadito nella 429/1995.
L'assemblea costituente discusse riguardo al fatto di inserire direttamente in costituzione un riferimento alla necessità che i sistemi elettorali futuri fossero di tipo proporzionale. L'assemblea costituente scelse di non far dire nulla in maniera elettorale. La Spagna invece ha scritta in costituzione il sistema elettorale proporzionale. Anche questo elemento è stato utilizzato dalla corte costituzionale per dire che l'eguaglianza è solo in entrata.
Lo ribadisce infine con la sentenza 1/2014 dichiarando il porcellum incostituzionale. Anche in questa sentenza si ribadisce il concetto di eguaglianza in entrata e silenzio sui sistemi elettorali, ma aggiunge un tassello dicendo che il sistema elettorale è fissato dalle leggi elettorali. Ma il sistema elettorale, pur costituendo espressione di un'ampia discrezionalità legislativa, non è insindacabile. Quindi può la corte costituzionale anche dichiarare incostituzionale una legge elettorale quando risulti manifestamente irragionevole.
La corte ha aggredito due previsioni: il fatto di ottenere un premio di maggioranza non collegato ad una soglia minima di voti o seggi e ha dichiarato incostituzionale il fatto che l'elettore non potesse scegliere i candidati. L'eguaglianza è solo in entrata, non si riferisce alle scelte in materia elettorale, ma queste scelte non sono soltanto una decisione politica insindacabile. Infatti, la corte può sindacarle quando risultano manifeste.
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