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LE MISURE DI SICUREZZA E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
IL PUNTO DI VISTA DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE
LE RESTRIZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI INTERESSE PER LA SALUTE MENTALE TERRITORIALE
Parleremo di:
- misure di sicurezza
- misure alternative alla detenzione
Per quanto riguarda i servizi delle dipendenze in aggiunta vi sono le misure di sicurezza provvisorie e le custodie cautelari.
Non tratteremo il tema delle misure di protezione delle persone prive, in tutto od in parte, di autonomia ex art.404 e ss. c.c. nonostante talvolta si intersechino con le precedenti misure creando non poca confusione nei clinici.
In particolare ci si riferisce in questo contesto al coinvolgimento del DSM nella progettazione di interventi a favore di:
- soggetti con infermità psichica, pericolosi e destinatari di misura di sicurezza
- condannati con necessità di trattamento di una patologia psichiatrica destinatari di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai...)
servizi sociali, detenzione domiciliare)imputati/indagati con necessità di trattamento di una patologia psichiatrica in stato di arresti domiciliari
DOPO LA LEGGE 81/2014
LA CHIUSURA DEGLI OPG E L'APERTURA DELLE REMS: LUCI E OMBRE
Molti meno posti, aumento costante persone in LV (libertà vigilata), situazione relativamente sotto controllo per le persone in lista d'attesa (che è un nuovo paradigma nell'esecuzione penale). Ombre per le permanenze in carcere dei provvisori, soprattutto dove non ci sono ATSM se non c'è posto, in caso di misure alternative, restano in carcere, nelle sezioni di ATSM, che sono quelle per la salute mentale in carcere (posti dove sono monitorati sul piano clinico, ma sempre sezioni carcerarie). Non tutte le regioni le hanno.
Le REMS non sostituiscono le OPG, sia nelle funzioni che svolgevano sia nell'organizzazione.
LE CRITICHE PIÙ SIGNIFICATIVE (IANNUCCI & BRANDI, 2018)
Posti letto per
l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive insufficienti
minore ricorso ad accertamenti peritali e riduzione nell'applicazione di misure di sicurezza detentive
si concede la libertà vigilata→permanenza in carcere dei prosciolti con responsabilità che ricade su operatori penitenziari (sanitari e non)trasferimento e permanenza in SPDC a norma dell'art. 286 c.p.p. con problemi di gestione all'interno dei reparti e impossibilità (condivisibile) di rientro in istituto
applicazione di misura di sicurezza non detentiva con progetto definito dal perito senza la collaborazione del Servizio (refrattario o non interpellato)
anche quando è decretato il ricorso all'art. 111 DPR 230/2000 (minorazione psichica che non ha eliminato la capacità di intendere e di volere) o all'art. 148 CP (infermità sopravvenuta nel condannato)
vi è il problema della disomogenea diffusione delle sezioni
psichiatriche penitenziarie
I DISTURBI PSICHICI NELLA POPOLAZIONE CARCERARIA
Fra i circa 60.000 detenuti/e delle carceri italiane al 31/12/2017, secondo una stima fondata su vari studi, ben 5.000 sarebbero affetti da psicosi e circa 30.000 soffrirebbero di depressione e ansia. Per tacere di tossicodipendenze e disturbi di personalità (Fazel et al 2016, Burki 2017; Iannucci & Brandi 2018).
Su 21 regioni e prov. aut. (dati 2019):
9 ROP - reparti di osservazione psichiatrica (ex. art. 112 del DPR n. 230/00) per 44 p.l.;
13 ATSM - Articolazioni per la tutela della salute mentale per 346 p.l.
PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E INTERVENTI NORMATIVI
Cassazione, SS.UU. penali, sentenza 08.03.2005 n. 9163. Gravi disturbi di personalità e incapacità di intendere e di volere.
Recenti proposte di riforma della disciplina delle misure di sicurezza:
2015-16 Stati generali dell'esecuzione penale (tavolo 11);
36 2017-18 Commissione Pelissero per la riforma del sistema normativo
delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PELISSEROMISURE DI SICUREZZA
In caso di vizio totale di mente, si propone di concedere una vigilanza terapeutica con periodi limitati in strutture residenziali, oppure la libertà vigilata che deve essere scontata in una struttura residenziale o in residenza terapeutica giudiziaria.
In caso di vizio parziale, non sono previste misure di sicurezza specifiche. Gli interventi a carattere terapeutico e riabilitativo si attuano principalmente attraverso misure alternative alla detenzione dirette al superamento delle condizioni di minore capacità (proposta art.47-septies ord. penit.).
Quando non ricorrono i presupposti per applicare dette misure, la pena viene eseguita all'interno di sezioni speciali degli istituti penitenziari per i detenuti con
infermità.AMPLIAMENTO DELL'AREA DI APPLICABILITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA
art. 47-septies ord. pen.: Affidamento in prova di condannati con infermità psichica
applicabile a persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale
● →in passato andavano in OPG
applicabile nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 del codice penale
● che, riformulato, avrebbe integrato anche la grave patologia psichica come motivo di differimento pena.
Nessuna misura di sicurezza in caso di delitti non gravi Nessuna misura di sicurezza (o meglio nessuna →misura terapeutica) per i delitti puniti con la pena detentiva inferiore nel massimo a tre anni (né libertà vigilata né REMS). In tal caso, il giudice segnala comunque al dipartimento di salute mentale competente il soggetto che ha commesso il fatto, per la presa in carico della persona che necessiti di cure eriabilitazione.
Nessuna modifica introdotta con i tre decreti legislativi del 2018
IL SUPERAMENTO DELL'ART. 148 c.p.
La sentenza della corte costituzionale del 19 aprile 2019 n. 99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.
Senza le innovazioni esaminate e nella condizione di funzionamento attuale dei Servizi siamo molto lontani da un netto cambiamento di rotta, anzi senza almeno una minima attenzione alla programmazione, si rischiano ulteriori criticità: nel solo Piemonte, per quanto noto ai DSM, da 304 a giugno 2017, 330 ad aprile 2019 e oltre 350 a inizio 2020 di cui oltre l'80% in struttura. Il sistema non è in
equilibrio neanche a livello nazionale in quanto le LV stanno costantemente aumentando.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Permane vecchia distinzione tra "Folli rei" e "rei folli"
● Il binomio cura e controllo resta un tema (giustamente) molto delicato
● La valutazione è riservata ai periti che sono terzi (almeno formalmente, perché la maggior parte lavora nei servizi) e che non si occupano di trattamenti
In assenza di chiare definizioni, le REMS che hanno preso una forma di struttura sanitaria non riescono a gestire persone con spiccati tratti antisociali oltre un certo numero. Dove si riescono a gestire diventa problematico realizzare progetti terapeutico-riabilitativi per l'utenza più tipica dei servizi di salute mentale.
COSA SI STA FACENDO ORA
GOVERNO DELLE MISURE DI SICUREZZA DA PERICOLOSITÀ CONNESSA A VIZIO DI MENTE
Riguarda l'utenza più sovrapponibile a quella tipica dei DSM.
● Prevede la formazione di liste d'attesa:
Applicazione di criteri prioritari e di rating scale: valutazioni secondarie o alternative a quelle peritali.
Diversion: attraverso interventi precoci è possibile favorire prese in carico territoriali che rendano non necessario l'inserimento in REMS.
PROSSIMI PASSI A NORMATIVA INVARIATA
Presa in carico delle persone senza fissa dimora, senza documenti, senza radici. Queste persone rischiano lunghi periodi di internamento in REMS quando in molti casi potrebbero essere assistite adeguatamente sul territorio (ma necessità di programmazione e forse di risorse).
Coordinamento tra servizi territoriali e servizi psichiatrici penitenziari per la presa in carico dei seminfermi finalizzata a favorire esecuzione esterna della pena in continuità con la successiva esecuzione della misura di sicurezza.
L'ATTIVITÀ PSICOLOGICA
Nei servizi di salute mentale: valutazione bisogni e fattori di rischio, progettazione trattamenti, interventi
terapeutico-riabilitativi miratiNelle REMS e nelle strutture residenziali: per la realizzazione dei trattamenti
Negli UEPE: possibilità di applicare metodi di risk assessment e risk management (benché i requisiti formali pesino molto nelle valutazioni del Giudice di Sorveglianza)
Negli istituti penitenziari
TAKE-HOME MESSAGE AND CLOSING REMARKS
I casi potrebbero aumentare costantemente sia dentro che fuori dagli istituti penitenziari: necessaria programmazione
Innovare sulla scorta di quanto è stato variamente proposto nelle numerose commissioni che si sono succedute: veri propri sistemi di diversion e sperimentazione di mental health court per limitate casistiche di autori di reato
Necessario che i servizi si dotino di personale competente, compresi psicologi, e che la psichiatria forense venga coinvolta nell'esecuzione delle misure di sicurezza superando l'attuale ruolo unicamente valutativo
39L’ASSESSMENT DEL RISCHIO DI RECIDIVA CAUSA
MAIORANO E ALTRI c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 15 dicembre 2009 (ricorso n.28634/06)
L'art. 2 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) impone agli Stati membri non solo di astenersi dal provocare la morte in modo intenzionale e illecito, ma anche di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione; in particolare, incombe sullo Stato l'obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli eventuali comportamenti criminali di individui condannati per crimini violenti se rilascia una persona che in seguito compirà atti violenti, la responsabilità ricadrà su di esso.
RISK ASSESSMENT
Il processo di valutazione di un individuo volto a specificare la probabilità che commetta atti violenti e sviluppare interventi per gestire o ridurre tale probabilità (Hart, 1998) la