Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Elementi essenziali ed accidentali del contratto Pag. 1 Elementi essenziali ed accidentali del contratto Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Elementi essenziali ed accidentali del contratto Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

OGGETTO:

3) la nozione di oggetto della dichiarazione di volontà negoziale può

essere assunta in un’accezione materialistica, ossia come le cose alle quali si

riferisce la dichiarazione di volontà. La nozione di oggetto viene a determinarsi in

relazione all’interesse a conseguire un certo tipo di utilizzazione di un bene

(interesse programmato dalle parti), poiché se si pensasse all’oggetto solo

nella sua materialità, allora si avrebbero moltissimi atti senza oggetto.

Causa ed oggetto non sono 2 cose distinte: la causa controlla la compatibilita tra

dichiarazione di volontà e ordinamento giuridico, mentre l’oggetto ne controlla la

fattibilita.

L’oggetto possiede dei REQUISITI: esso deve essere POSSIBILE, LECITO,

DETERMINATO e DETERMINABILE (art. 1346).

a) Possibilita: fa riferimento al fatto che l’oggetto possa realizzarsi o meno.

L’inesistenza della cosa al momento della stipulazione del contratto

preclude la possibilità di poter formare l’oggetto.

b) Liceita: Il contratto sarà nullo per ILLECEITÀ DELL'OGGETTO se

quest'ultimo individua un bene sul quale si appunta un giudizio di

disvalore da parte dell'ordinamento (ad es. compravendita di armi da

guerra).

c) Determinatezza e determinabilita: riguarda il fatto che l’oggetto deve

essere specifico, determinato, individuabile, poiché l’indeterminatezza

potrebbe essere fonte di litigi. L’oggetto può essere determinato dalle

parti al momento del compimento dell’atto o in un momento successivo.

Inoltre, la legge consente alle parti di rimettere ad un terzo

(arbitratore) la determinazione dell’oggetto (art. 1349).

OGGETTO ≠ CONTENUTO: per contenuto si intende l’insieme di tutte le pattuizioni

delle parti (clausole contrattuali).

FORMA

4) (quando prescritta dalla legge, sotto pena di nullita): è la

modalità di esteriorizzazione della volontà interna (segni, documenti con cui la

volontà diviene percepibile ai consociati), il mezzo attraverso il quale si manifesta

la volontà delle parti.

Vige la liberta di forma, ma rispetto a dichiarazioni di volontà negoziali

specificatamente indicate si richiede per la produzione dell’efficacia negoziale una

particolare forma.

Le FORME NECESSARIE affinché le dichiarazioni di volonta sia valide, sono quelle

PRESCRITTE DALLA LEGGE: l’art. 1350 indica gli atti che devono farsi per ATTO

PUBBLICO o per SCRITTURA PRIVATA, sotto pena di nullita dell’atto (es. contratti

aventi ad oggetto beni immobili).

SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA AUTENTICATA: è redatta dalle parti, ma le

 firme sono poste dinanzi ad un pubblico ufficiale, il quale accerta la

provenienza della dichiarazione e l’identità di chi abbia posto la firma.

ATTO PUBBLICO: è un atto ricevuto da un pubblico ufficiale, il quale non si

 limita ad accertare la provenienza della dichiarazione, ma accerta anche i

fatti indicati nel contratto.

La FORMA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ (in che modo viene espressa) può

essere costituita da:

- comportamento di carattere dichiarativo: tale comportamento del soggetto

dichiara una certa volontà negoziale (discorso orale, scrittura privata, atto

pubblico).

- particolare comportamento del soggetto: comportamento privo di

carattere dichiarativo, al quale la legge specificatamente collega un

determinato effetto negoziale: comportamento concludente (es. lacerazione

del testamento interpretata dalla legge come revoca).

forme giudiziali: per particolarissime dichiarazioni di volonta, la legge richiede

che il volere negoziale venga manifestato davanti al giudice (es. separazione o

divorzio: la forma giudiziale di tali dichiarazioni ha la funzione di far riflettere sulle

conseguenze dei propri atti).

FORMA AD SUBSTANTIAM: quando è richiesta ai fini della validita del contratto;

FORMA AD PROBATIONEM: quando è richiesta ai fini della prova dell’esistenza

del contratto.

DIRITTO DI OPZIONE: consiste in un contratto mediante il quale una delle

 parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria

dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto

consentendo all'altra di accettarla, o meno, entro un determinato periodo

di tempo (art. 1331).

Si differenzia dalla proposta irrevocabile in quanto questo ha natura di negozio

bilaterale: in entrambi i casi vi è una proposta irrevocabile, ma, mentre

nell’opzione l'irrevocabilità dipende da un contratto tra le parti, nella proposta

irrevocabile l’irrevocabilità discende esclusivamente dall'impegno unilaterale

del contraente.

OPZIONE ≠ CONTRATTO PRELIMINARE: L'opzione è un contratto mediante il

quale una delle parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria

dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto consentendo

all'altra parte di accettarla, o meno, entro un determinato periodo di tempo:

l’opzione offre flessibilita decisionale, consentendo all'acquirente di decidere se

procedere o meno.

Il contratto preliminare è vincolante e impegna entrambe le parti a concludere

un contratto definitivo in futuro: il contratto preliminare è un impegno vincolante.

OPZIONE ≠ PATTO DI PRELAZIONE: L'opzione è un contratto mediante il quale

una delle parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria

dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto consentendo

all'altra parte di accettarla, o meno, entro un determinato periodo di tempo:

l’opzione offre flessibilita decisionale, consentendo all'acquirente di decidere se

procedere o meno.

Il patto di prelazione, invece, conferisce a una parte il diritto di avere la

precedenza (diritto di prelazione) nell'acquisto di un bene o nel contratto, nel caso

in cui il proprietario decida di venderlo o stipulare l'accordo con terzi: il patto di

prelazione fornisce un diritto di priorita nell'acquisto o nella stipula di un contratto.

PATTO DI PRELAZIONE ≠ CONTRATTO PRELIMINARE: Il patto di prelazione

conferisce a una parte il diritto di avere la precedenza (diritto di prelazione)

nell'acquisto di un bene o nel contratto, nel caso in cui il proprietario decida di

venderlo o stipulare l'accordo con terzi: il patto di prelazione fornisce un diritto di

priorita nell'acquisto o nella stipula di un contratto.

Il contratto preliminare è un accordo vincolante che impegna entrambe le

parti a concludere un contratto definitivo in futuro, stabilendo i principali termini e

condizioni dell'accordo: il contratto preliminare non garantisce automaticamente

un diritto di prelazione ma costituisce una base per l'esecuzione del contratto

finale. PATTO DI PRELAZIONE : è il contratto con il quale una parte

 (promittente) concede ad un'altra il diritto ad essere preferito (diritto

di prelazione) a parità di condizioni, rispetto ai terzi, qualora il promittente

decida di concludere un determinato contratto.

In tal caso, il patto di prelazione ha natura obbligatoria quindi non si

trascrive (al contrario del contratto preliminare).

PRELAZIONE VOLONTARIA: l'eventuale violazione del vincolo da parte

 del promittente (caso di inadempimento), consente al prelazionario (chi

subisce la prelazione) di ottenere il risarcimento del danno subito a causa

della mancata esecuzione del contratto, mentre nessuna azione è

esperibile nei confronti del terzo che conserva il diritto che abbia

eventualmente acquistato;

PRELAZIONE LEGALE: nel caso in cui la prelazione sia prevista dalla legge,

 se si viola questo patto, il titolare della prelazione può esercitarla anche

in danno del terzo acquirente; oppure nel caso di comunione ereditaria,

l’art. 732 riconosce ai coeredi il diritto di prelazione e dunque il titolare

della prelazione potrà acquistare (retratto successorio) il diritto

eventualmente acquistato dal terzo.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Tramite gli ELEMENTI ACCIDENTALI le parti sono libere di apporre al negozio delle

CLAUSOLE che condizionano l'efficacia, il tempo o il modo dell'adempimento. La

mancanza di tali elementi non comporta invalidita.

1) TERMINE: Avvenimento FUTURO e CERTO, DAL QUALE o FINO AL QUALE si

producono gli effetti di un negozio giuridico. Vi è un termine INIZIALE e FINALE che

stabilisce la data di inizio e di fine del diritto.

Indica la data o il periodo nei quali deve essere soddisfatto l’interesse negoziale

programmato. A differenza della condizione, se manca la determinazione

temporale, questa è operata dalla legge in via di integrazione .

 DIFFERENZE CON LA CONDIZIONE: Il termine differisce dalla condizione

perchè:

- Fa riferimento ad un evento CERTO, mentre la condizione fa riferimento ad un

evento INCERTO;

- Il termine NON HA EFFICACIA RETROATTIVA.

1) CONDIZIONE: È un avvenimento FUTURO ed INCERTO dal cui verificarsi le

parti fanno dipendere l'inizio o la cessazione degli EFFETTI di un negozio giuridico.

 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:

- La condizione produce i suoi EFFETTI sull'EFFICACIA del negozio, e non sulla

sua validità;

- L'efficacia del negozio è subordinata al verificarsi di un EVENTO;

- L'EVENTO deve essere FUTURO e INCERTO.

- La condizione ha EFFICACIA RETROATTIVA nel senso che gli effetti

dell'avveramento retroagiscono sino al MOMENTO IN CUI È STATO CONCLUSO IL

CONTRATTO.

- La CONDICIO IURIS si ha quando gli effetti di un contratto sono sottoposti al

verificarsi di UN EVENTO VOLUTO DALLA LEGGE.

Es: i contratti saranno EFFICACI solo a seguito di un'AUTORIZZAZIONE dagli

organi degli enti pubblici.

TIPI DI CONDIZIONI:

 A. CONDIZIONE SOSPENSIVA: gli effetti si producono SE SI verifica la

condizione.

Es: ti darò 100 SE arriva la nave dall'Asia.

B. CONDIZIONE RISOLUTIVA: gli effetti si producono FINO AL verificarsi della

condizione.

Es: occuperò l'appartamento FINO A quando mi sposerò.

C. CONDIZIONE AFFERMATIVA: la situazione si MODIFICHERÀ in seguito

all'AVVERAMENTO della condizione.

Es: ti darò 100 SE ARRIVA la nave dall'Asia.

D. CONDIZIONE NEGATIVA: la situazione rimarrà INVARIATA in seguito

all'AVVERAMENTO della condizione.

Es: ti darò 100 SE NON partirai.

E. CONDIZIONE CASUALE: il fatto dipende dal CASO o da TERZI.

F. CONDIZIONE POTESTATIVA: il fatto dipende dalla VOLONTÀ DI UNA DELLE

PARTI.

G. CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA: una delle 2 parti è indifferente

che la condizione si avveri, l’atto è privo di effetti difettando di una volontà.

H. CONDIZIONE MISTA: il fatto dipende dalla VOLONTÀ DI UNA

DELLE PARTI e dal CASO.

- CONDIZIONE IMPOSSIBILE: Sono quelle condizioni che NON HANNO NESSUNA

POSSIBILITÀ DI REALIZZARSI. Queste condizioni rendono NULLO l'intero

contratto

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giughi8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Terranova Giuseppe.