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OGGETTO:
3) la nozione di oggetto della dichiarazione di volontà negoziale può
essere assunta in un’accezione materialistica, ossia come le cose alle quali si
riferisce la dichiarazione di volontà. La nozione di oggetto viene a determinarsi in
relazione all’interesse a conseguire un certo tipo di utilizzazione di un bene
(interesse programmato dalle parti), poiché se si pensasse all’oggetto solo
nella sua materialità, allora si avrebbero moltissimi atti senza oggetto.
Causa ed oggetto non sono 2 cose distinte: la causa controlla la compatibilita tra
dichiarazione di volontà e ordinamento giuridico, mentre l’oggetto ne controlla la
fattibilita.
L’oggetto possiede dei REQUISITI: esso deve essere POSSIBILE, LECITO,
DETERMINATO e DETERMINABILE (art. 1346).
a) Possibilita: fa riferimento al fatto che l’oggetto possa realizzarsi o meno.
L’inesistenza della cosa al momento della stipulazione del contratto
preclude la possibilità di poter formare l’oggetto.
b) Liceita: Il contratto sarà nullo per ILLECEITÀ DELL'OGGETTO se
quest'ultimo individua un bene sul quale si appunta un giudizio di
disvalore da parte dell'ordinamento (ad es. compravendita di armi da
guerra).
c) Determinatezza e determinabilita: riguarda il fatto che l’oggetto deve
essere specifico, determinato, individuabile, poiché l’indeterminatezza
potrebbe essere fonte di litigi. L’oggetto può essere determinato dalle
parti al momento del compimento dell’atto o in un momento successivo.
Inoltre, la legge consente alle parti di rimettere ad un terzo
(arbitratore) la determinazione dell’oggetto (art. 1349).
OGGETTO ≠ CONTENUTO: per contenuto si intende l’insieme di tutte le pattuizioni
delle parti (clausole contrattuali).
FORMA
4) (quando prescritta dalla legge, sotto pena di nullita): è la
modalità di esteriorizzazione della volontà interna (segni, documenti con cui la
volontà diviene percepibile ai consociati), il mezzo attraverso il quale si manifesta
la volontà delle parti.
Vige la liberta di forma, ma rispetto a dichiarazioni di volontà negoziali
specificatamente indicate si richiede per la produzione dell’efficacia negoziale una
particolare forma.
Le FORME NECESSARIE affinché le dichiarazioni di volonta sia valide, sono quelle
PRESCRITTE DALLA LEGGE: l’art. 1350 indica gli atti che devono farsi per ATTO
PUBBLICO o per SCRITTURA PRIVATA, sotto pena di nullita dell’atto (es. contratti
aventi ad oggetto beni immobili).
SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA AUTENTICATA: è redatta dalle parti, ma le
firme sono poste dinanzi ad un pubblico ufficiale, il quale accerta la
provenienza della dichiarazione e l’identità di chi abbia posto la firma.
ATTO PUBBLICO: è un atto ricevuto da un pubblico ufficiale, il quale non si
limita ad accertare la provenienza della dichiarazione, ma accerta anche i
fatti indicati nel contratto.
La FORMA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ (in che modo viene espressa) può
essere costituita da:
- comportamento di carattere dichiarativo: tale comportamento del soggetto
dichiara una certa volontà negoziale (discorso orale, scrittura privata, atto
pubblico).
- particolare comportamento del soggetto: comportamento privo di
carattere dichiarativo, al quale la legge specificatamente collega un
determinato effetto negoziale: comportamento concludente (es. lacerazione
del testamento interpretata dalla legge come revoca).
forme giudiziali: per particolarissime dichiarazioni di volonta, la legge richiede
che il volere negoziale venga manifestato davanti al giudice (es. separazione o
divorzio: la forma giudiziale di tali dichiarazioni ha la funzione di far riflettere sulle
conseguenze dei propri atti).
FORMA AD SUBSTANTIAM: quando è richiesta ai fini della validita del contratto;
FORMA AD PROBATIONEM: quando è richiesta ai fini della prova dell’esistenza
del contratto.
DIRITTO DI OPZIONE: consiste in un contratto mediante il quale una delle
parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria
dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto
consentendo all'altra di accettarla, o meno, entro un determinato periodo
di tempo (art. 1331).
Si differenzia dalla proposta irrevocabile in quanto questo ha natura di negozio
bilaterale: in entrambi i casi vi è una proposta irrevocabile, ma, mentre
nell’opzione l'irrevocabilità dipende da un contratto tra le parti, nella proposta
irrevocabile l’irrevocabilità discende esclusivamente dall'impegno unilaterale
del contraente.
OPZIONE ≠ CONTRATTO PRELIMINARE: L'opzione è un contratto mediante il
quale una delle parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria
dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto consentendo
all'altra parte di accettarla, o meno, entro un determinato periodo di tempo:
l’opzione offre flessibilita decisionale, consentendo all'acquirente di decidere se
procedere o meno.
Il contratto preliminare è vincolante e impegna entrambe le parti a concludere
un contratto definitivo in futuro: il contratto preliminare è un impegno vincolante.
OPZIONE ≠ PATTO DI PRELAZIONE: L'opzione è un contratto mediante il quale
una delle parti si impegna a mantenere ferma (e irrevocabile) la propria
dichiarazione rivolta alla conclusione di un determinato contratto consentendo
all'altra parte di accettarla, o meno, entro un determinato periodo di tempo:
l’opzione offre flessibilita decisionale, consentendo all'acquirente di decidere se
procedere o meno.
Il patto di prelazione, invece, conferisce a una parte il diritto di avere la
precedenza (diritto di prelazione) nell'acquisto di un bene o nel contratto, nel caso
in cui il proprietario decida di venderlo o stipulare l'accordo con terzi: il patto di
prelazione fornisce un diritto di priorita nell'acquisto o nella stipula di un contratto.
PATTO DI PRELAZIONE ≠ CONTRATTO PRELIMINARE: Il patto di prelazione
conferisce a una parte il diritto di avere la precedenza (diritto di prelazione)
nell'acquisto di un bene o nel contratto, nel caso in cui il proprietario decida di
venderlo o stipulare l'accordo con terzi: il patto di prelazione fornisce un diritto di
priorita nell'acquisto o nella stipula di un contratto.
Il contratto preliminare è un accordo vincolante che impegna entrambe le
parti a concludere un contratto definitivo in futuro, stabilendo i principali termini e
condizioni dell'accordo: il contratto preliminare non garantisce automaticamente
un diritto di prelazione ma costituisce una base per l'esecuzione del contratto
finale. PATTO DI PRELAZIONE : è il contratto con il quale una parte
(promittente) concede ad un'altra il diritto ad essere preferito (diritto
di prelazione) a parità di condizioni, rispetto ai terzi, qualora il promittente
decida di concludere un determinato contratto.
In tal caso, il patto di prelazione ha natura obbligatoria quindi non si
trascrive (al contrario del contratto preliminare).
PRELAZIONE VOLONTARIA: l'eventuale violazione del vincolo da parte
del promittente (caso di inadempimento), consente al prelazionario (chi
subisce la prelazione) di ottenere il risarcimento del danno subito a causa
della mancata esecuzione del contratto, mentre nessuna azione è
esperibile nei confronti del terzo che conserva il diritto che abbia
eventualmente acquistato;
PRELAZIONE LEGALE: nel caso in cui la prelazione sia prevista dalla legge,
se si viola questo patto, il titolare della prelazione può esercitarla anche
in danno del terzo acquirente; oppure nel caso di comunione ereditaria,
l’art. 732 riconosce ai coeredi il diritto di prelazione e dunque il titolare
della prelazione potrà acquistare (retratto successorio) il diritto
eventualmente acquistato dal terzo.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Tramite gli ELEMENTI ACCIDENTALI le parti sono libere di apporre al negozio delle
CLAUSOLE che condizionano l'efficacia, il tempo o il modo dell'adempimento. La
mancanza di tali elementi non comporta invalidita.
1) TERMINE: Avvenimento FUTURO e CERTO, DAL QUALE o FINO AL QUALE si
producono gli effetti di un negozio giuridico. Vi è un termine INIZIALE e FINALE che
stabilisce la data di inizio e di fine del diritto.
Indica la data o il periodo nei quali deve essere soddisfatto l’interesse negoziale
programmato. A differenza della condizione, se manca la determinazione
temporale, questa è operata dalla legge in via di integrazione .
DIFFERENZE CON LA CONDIZIONE: Il termine differisce dalla condizione
perchè:
- Fa riferimento ad un evento CERTO, mentre la condizione fa riferimento ad un
evento INCERTO;
- Il termine NON HA EFFICACIA RETROATTIVA.
1) CONDIZIONE: È un avvenimento FUTURO ed INCERTO dal cui verificarsi le
parti fanno dipendere l'inizio o la cessazione degli EFFETTI di un negozio giuridico.
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
- La condizione produce i suoi EFFETTI sull'EFFICACIA del negozio, e non sulla
sua validità;
- L'efficacia del negozio è subordinata al verificarsi di un EVENTO;
- L'EVENTO deve essere FUTURO e INCERTO.
- La condizione ha EFFICACIA RETROATTIVA nel senso che gli effetti
dell'avveramento retroagiscono sino al MOMENTO IN CUI È STATO CONCLUSO IL
CONTRATTO.
- La CONDICIO IURIS si ha quando gli effetti di un contratto sono sottoposti al
verificarsi di UN EVENTO VOLUTO DALLA LEGGE.
Es: i contratti saranno EFFICACI solo a seguito di un'AUTORIZZAZIONE dagli
organi degli enti pubblici.
TIPI DI CONDIZIONI:
A. CONDIZIONE SOSPENSIVA: gli effetti si producono SE SI verifica la
condizione.
Es: ti darò 100 SE arriva la nave dall'Asia.
B. CONDIZIONE RISOLUTIVA: gli effetti si producono FINO AL verificarsi della
condizione.
Es: occuperò l'appartamento FINO A quando mi sposerò.
C. CONDIZIONE AFFERMATIVA: la situazione si MODIFICHERÀ in seguito
all'AVVERAMENTO della condizione.
Es: ti darò 100 SE ARRIVA la nave dall'Asia.
D. CONDIZIONE NEGATIVA: la situazione rimarrà INVARIATA in seguito
all'AVVERAMENTO della condizione.
Es: ti darò 100 SE NON partirai.
E. CONDIZIONE CASUALE: il fatto dipende dal CASO o da TERZI.
F. CONDIZIONE POTESTATIVA: il fatto dipende dalla VOLONTÀ DI UNA DELLE
PARTI.
G. CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA: una delle 2 parti è indifferente
che la condizione si avveri, l’atto è privo di effetti difettando di una volontà.
H. CONDIZIONE MISTA: il fatto dipende dalla VOLONTÀ DI UNA
DELLE PARTI e dal CASO.
- CONDIZIONE IMPOSSIBILE: Sono quelle condizioni che NON HANNO NESSUNA
POSSIBILITÀ DI REALIZZARSI. Queste condizioni rendono NULLO l'intero
contratto