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SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Autonomia patrimoniale: le società di persone non hanno autonomia patrimoniale perfetta, vuol dire che il patrimonio della società è autonomo e distinto rispetto al patrimonio dei soci. I patrimoni sono distinti, ad esempio il capannone della società non è del socio e il socio non può vendere la quota del capannone. I debiti della società sono suoi, ma nei debiti della società risponde sussidiariamente anche il socio. Uno svantaggio è che i debiti contratti dalla società ne risponde anche il socio personalmente.

Responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria per le società di persone

Responsabilità limitata alle quote sottoscritte per le società di capitali

Personalità giuridica: possibile distinguerle completamente dalle persone dei soci che le compongono

Non riconosciuta per le società di persone (che hanno solo autonomia patrimoniale)

patrimoniale)
Riconosciuta per le società di capitali
Potere di amministrazione: disgiunto dalla qualità di socio solo nelle società di capitale
Imposte:
Irap e ire per le società di persone
Irap e ires per le società di capitali
Controllo
Diretto per le società di persone
Tradizionalmente affidato al collegio sindacale o al tribunale per le società di capitale, oggi diretto anche per le srl
Trasferibilità: delle partecipazioni, nelle società di capitali è tipicamente libera
Nelle società di persone la società non continua autonomamente nemmeno con gli eredi, salvo statuto
SOCIETA' DI CAPITALE E SOCIETA' DI PERSONE
Società di persone (SS, SNC, SAS)
Sono soggetti di diritto ma non persone giuridiche
I loro soci hanno responsabilità illimitata e solidale seppur sussidiaria (prima di pignorare la casa esempio, per recuperare il credito della

socio può agire autonomamente)• SAS: per imprese di medie dimensioni, struttura più complessa, organi di amministrazione econtrollo distinti, responsabilità limitata dei soci alle quote sottoscritte• SRL: per imprese di piccole e medie dimensioni, struttura simile alla SAS ma con menoobblighi formali, responsabilità limitata dei soci alle quote sottoscritte

Il socio amministratore ha sia il potere di gestione sia quello di rappresentanza: ciò significa che è legittimato a compiere tutte le operazioni che ritiene utili nell'interesse della società, da solo e di sua iniziativa, senza bisogno del consenso degli altri, non avendo alcun obbligo di informazione preventiva).

Diritto agli utili ad ogni esercizio, grande rilevanza delle persone dei soci.

  • SAS o Soci accomandati: responsabilità illimitata e amministrazione
  • Soci accomandati: responsabilità limitata e divieto di ingerenza (immistione) dell'amministrazione, se violato si avrà la responsabilità illimitata
  • SPA: società di capitali più tipica per imprese di medie e grandi dimensioni (capitale minimo 50k)
  • Quote rappresentate da azioni: titoli cartacei o dematerializzati
  • Quotazione
  • Conferimenti solo di denaro, crediti o beni in natura (stimati)
  • Principio di uguaglianza delle azioni
  • Struttura corporativa

più compiuta: assemblea, organo gestito e organizzazione di controllo•

SAPA: come SAS, ma è società di capitali, le partecipazioni sono rappresentate da azioni e gliaccomandatari sono sempre tutti amministratori; poco diffusa, quasi esclusivamente “cassaforte difamiglia”•

SRL società di capitali tipicamente più piccola, più vicina alle società di personeo Capitale minimo è di 10ko Non emette azionio Struttura corporativa leggera: minori organi e formalità delle SPAo Rilevanza delle persone dei socio Amplissima liberta statuaria

ORGANI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALICONFRONTO TRA TIPOLOGIE SOCIETARIE3 MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SPASOCIETA’ PER AZIONI: GLI ORGANI SOCIALI sistema tradizionale di governace delleSPA•

Assemblea degli azionisti (formata da soci) può essere:o Ordinaria (almeno una volta l’anno): nomina e revoca gli amministratori e i sindaci,

approva il bilancio d'esercizio e il progetto di gestione Straordinaria: approva le modifiche di statuto, decide l'emissione di obbligazioni, nomina e decide i poteri dei liquidatori

Il consiglio di amministrazione (nominato dall'assemblea dei soci):

  • Ordinariamente delega il potere di amministrazione ordinaria a uno o più amministratori delegati, o a un comitato esecutivo (per le grandi imprese)
  • Nomina un presidente del CdA (anche diverso dall'AD) che lo rappresenta
  • Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per periodo max 3 esercizi (ma rinnovabile), hanno la responsabilità di compilare il bilancio

Il collegio sindacale: organo di controllo composto da 3 o 5 membri effettivi (soci e non). Compiti:

  • controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo
  • accerta la regolarità delle scritture contabili
  • assiste alle adunanze del CdA

  1. Comitato esecutivo e dell'assemblea
  2. Operazioni straordinarie
    • Trasformazione:
      • Omogenea: in altro tipo di società
      • Eterogenea: in un altro tipo di ente
    • Fusione:
      • In senso stretto (d'unione)
      • Per incorporazione
    • Scissione: (i punti sotto sono combinabili assieme)
      • Totale: l'intero patrimonio della scissa è riassegnato ad altro
      • Parziale: parte del patrimonio resta alla scissa, che sopravvive
      • In senso stretto il patrimonio va a società di nuova costituzione
      • Per incorporazione: il patrimonio va a società già esistenti
  3. Gruppo società e responsabilità da direzione e coordinamento
    • Insieme di società soggette a direzione/coordinamento unitari
    • Società controllata (maggioranza dei voti o influenza dominante, direttamente o indirettamente)
    • Società collegata (influenza notevole, che si presume se esercitò 20% voti)
In società non quotata o10% società quotata)RESPONSABILITÀ DA DIREZIONE E COORDINAMENTO Art. 2497 (ss.) c.c.: «Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. [...] Il socio ed il creditore socialepossono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. […]»COME SCEGLIERE LA VESTE GIURIDICA LA SEPARAZIONE FRA PROPRIETÀ E MANAGEMENT FINANZIAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO • Nella società di persone: finanziamenti diretti; entità del capitale iniziale anche molto ridotta (perché in realtà è data dall'intero patrimonio di ciascuno dei soci); assunzione di un rischio diretto e illimitato (salvo: accomodanti) • Nelle S.P.A: limitazione del rischio al capitale iniziale, che deve essere sufficiente a consentire alla società di operare; amplissima capacità di attrarre grandi investimenti da un pubblico indifferenziato di risparmiatori (sono nate per questo): mercato azionario, obbligazioni, strumenti finanziari • Nelle SRL: limitazionedel rischio al capitale iniziale (che dovrebbe essere sufficiente a consentire alla soc. di operare); capacità di raccogliere investimenti presso il pubblico accresciuta da recenti riforme (mini-bond; equity e crowdfunding per le PMI). Elemento di disturbo: le "nuove" s.r.l. a capitale marginale e semplificate. Costo di costituzione ridotto (capitale minimo di 1€) ma probabilità di farsi finanziare; ergo si avrà bisogno di una prestazione di garanzie dai soci (senza beneficio d'escussione) L'EVOLUZIONE TIPICA DELL'IMPRESA NEL TEMPO 1. Fase iniziale come impresa individuale o società di persone, anche di fatto; oggi anche molte s.r.l semplificate (ma non è un buon segno) 2. Fase di consolidamento come s.r.l; base sociale ancora piuttosto ridotta, ingresso eredi... 3. Costituzione di società controllate, "architetture societarie complesse" (oggi anche patrimoni destinati) 4. Trasformazione in S.P.A di una

rete delle società del gruppo (solitamente non la holding che è s.r.l os.a.p.a)5. Bisogno di raccogliere massici finanziamenti presso il pubblico per ottenere una quotazione e poi avere una base azionaria di massa, diffusa (n.b.: le quotate sono sottopose ad una disciplina aparte, esistono anche le società non quotate. "diffuse fra il pubblico in maniera rilevante", anche sottoposte in parte a disciplina speciale, con minori obblighi di trasparenza. Ci sono mini-bond e crowdfunding anche per le S.r.l.)

LEZIONE 21

ASPETTI ORGANIZZATIVO COMPORTAMENTALI NEL PROCESSO DI BUDGETING

Top down: si ha il vertice strategico che impone gli obbiettivi (macro), si occupa anche di tutta la pianificazione con il loro budget. Vantaggi: si ha un numero ristretto di persone per tutta l'azienda che implica un processo più rapido ed efficiente, si ha poi un budget coordinato integrato. Bisogna considerare anche che le

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher suttles di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Verbano Chiara.