Terzo Settore
Il terzo settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra
lo Stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di
natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative
sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non
governative, ONLUS, ecc.). Il terzo settore (TS) si differenzia dal Primo, lo Stato, che eroga beni e servizi
pubblici, e dal Secondo, il mercato o settore for profit, che produce beni privati, e va a colmare quell'area
tra Stato e Mercato nella quale si offrono servizi, si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a
bisogni personali o a categorie deboli secondo approcci che non sono originariamente connotati dagli
strumenti tipici del mercato, né da puro assistenzialismo. La legislazione italiana ha finora disciplinato
alcuni aspetti del Terzo Settore ma non li ha definiti unitariamente dal punto di vista giuridico. Esistono
differenti definizioni attribuite al non profit riconducibili ai diversi ambiti disciplinari, tuttavia studi recenti
hanno evidenziato delle caratteristiche comuni che definiscono i criteri ai quali dovrebbe sottostare
l’organizzazione operante nel TS:
l'assenza di distribuzione dei profitti;
l'avere natura giuridica privata (anche se alcune organizzazioni, come le IPAB (Istituzione
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza che hanno tradizionalmente perseguito nei secoli scorsi
l'opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e a quanti versavano in condizioni di
difficoltà), hanno ancora un forte controllo pubblico;
il disporre di un atto di costituzione formale;
l'essere basata sull’autogoverno;
il disporre di una certa quota di lavoro volontario;
l'essere un'organizzazione con una base democratica (elezione delle cariche e partecipazione
effettiva degli aderenti).
Casse di Risparmio
La cassa di risparmio è una tipologia di istituto di credito nato con la finalità di raccogliere il
piccolo risparmio, remunerandolo tramite l’esercizio del credito ipotecario e fondiario, o tramite
investimenti poco rischiosi, come quelli nei titoli di stato; alla funzione creditizia si associa inoltre
l’erogazione di prestazioni di previdenza individuale e l’attività di beneficenza. Generalmente, almeno in
origine, le casse di risparmio erano istituzioni senza fini di lucro, e che quindi si differenziavano
dalle banche private. L’evoluzione della legislazione bancaria ha portato le casse di risparmio ad essere
sostanzialmente equiparate alle altre banche; nel caso italiano, molte casse di risparmio sono state
coinvolte in processi di fusione ed acquisizione. Le prime casse di risparmio furono costituite
nell’Ottocento in Veneto e in Lombardia; a promuoverne la fondazione furono in alcuni casi gruppi di privati
cittadini, in altri i Comuni, nella maggior parte dei casi i Monti di Pietà od altre istituzioni di beneficenza
esistenti nelle località dove le casse furono istituite. La diffusione e la crescita delle casse di risparmio
spinsero il governo a regolamentarne in modo più chiaro l’istituzione ed il funzionamento con una legge
del 1888 che distingueva e chiariva la definizione giuridica di “cassa di risparmio”. Tale legge considerava
quindi le casse di risparmio come istituzioni ben definite e distinte, anche per la loro funzione sociale, dalle
altre aziende di credito. Una successiva legge del 1926 avrebbe poi provocato una riduzione nel numero
delle casse di risparmio, inducendo le casse di più piccole dimensioni a fondersi con la cassa di risparmio del
rispettivo capoluogo di provincia. La legge bancaria del 1936 infine classificò le casse di risparmio assieme
agli altri Istituti di Credito Ordinario, abilitati ad esercitare esclusivamente il credito a breve termine. Fu la
legge Amato 218/90 a modificare gli assetti giuridici delle casse di risparmio, imponendo lo scorporo delle
casse tra azienda bancaria in forma di Società per Azioni (Cassa di Risparmio S.p.a.), con funzione creditizia,
e Fondazione Cassa di Risparmio. con finalità morali e benefiche; si vennero così a separare le due
originarie finalità (creditizia e benefica) delle casse di risparmio.
Monti di Pietà
Il Monte di Pietà è una istituzione finanziaria senza scopo di lucro nata verso la fine del XV secolo in Italia su
iniziativa di alcuni frati Francescani, per erogare prestiti di limitata entità (microcredito) a condizioni
favorevoli rispetto a quelle di mercato in cambio di un pegno. I clienti dovevano presentare un pegno che
valesse almeno un terzo in più di quanto volevano fosse concesso in prestito. La funzione del Monte di
Pietà era quella di finanziare persone in difficoltà fornendo loro la necessaria liquidità. er questa loro
caratteristica si rivolgevano alle popolazioni delle città, dove tanti vivevano in condizioni di pura
sussistenza. Da un punto di vista storico, i Monti di Pietà possono essere inquadrati nella tradizione delle
fondazioni religiose nel Medioevo che, attraverso gli ordini militari (in primo luogo i Templari), non aveva
soltanto sperimentato la combinazione inedita di esercizio della fede e di azioni civili e militari, ma avevano
avviato la prima attività bancaria dell'Occidente. In epoca moderna, quindi, i Monti di Pietà cominciarono
ad evolversi per divenire delle vere Casse di risparmio. Questo processo fu interrotto dall'arrivo
in Italia di Napoleone (1796) che, in nome del diritto di conquista, si appropriò dei loro beni come di tutti
quelli degli ordini religiosi. Nel 1807, a seguito della Restaurazione, i Monti ottennero nuovamente
l'autonomia, ma ormai era troppo tardi per loro e lo sviluppo di servizi finanziari uniti all'impegno sociale
passarono alle Casse di Risparmio. La legge 753 del 3 agosto 1862 trasformò i Monti in Opere Pie
(istituzioni di assistenza e/o beneficenza tipica dell'Italia, che si incarica di prestare assistenza ai poveri,
tanto in stato di sanità quanto di malattia), modificandone la natura e l'operatività. Provvedimenti
successivi resero di fatto impossibile la continuazione dell'attività di credito dei Monti.
Fondazione
La fondazione è un complesso di beni finalizzati ad uno scopo, avente personalità giuridica e senza
perseguire lo scopo di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente (in Italia
necessariamente) da un patrimonio. L'assenza di scopo di lucro deve intendersi come divieto di
appropriazione individuale dei risultati economici, anche in sede di liquidazione finale del patrimonio, con
implicito divieto tassativo di distribuzione dell'utile. Secondo il diritto civile una fondazione è una stabile
organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi
scopi statutari. E' lo scopo l'elemento caratteristico della fondazione, elemento di unione fra patrimonio e
organizzazione. Quest'ultimo può essere cambiato solo nei limiti del vincolo che il fondatore, con la
costituzione dell'ente, ha posto sul patrimonio. La fondazione è quindi un'organizzazione collettiva, formata
dagli amministratori e voluta dal fondatore mediante la devoluzione dei beni vincolati al perseguimento di
uno scopo di pubblica utilità, gli amministratori non possono modificare lo scopo ma sono liberi di scegliere
come in concreto perseguirlo. Esistono due tipi di fondazione:
la fondazione operativa (operating foundation) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi
della propria organizzazione;
la fondazione di erogazione (grant-making foundation) che persegue il suo scopo indirettamente,
finanziando altri soggetti che lo perseguono.
La fondazione può essere costituita con atto pubblico o con testamento. All'atto costitutivo è normalmente
allegato lo statuto della fondazione. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
della fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e
sull'amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le
norme relative all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla
sua trasformazione. Nell'ordinamento italiano la fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con
il riconoscimento; in mancanza non dispone di alcuna autonomia patrimoniale (grado di separazione
del patrimonio di un soggetto di diritto, diverso da una persona fisica, rispetto a quello di altri soggetti).
Unico organo necessario della fondazione èl'organo di amministrazione; mancando l'assemblea, prevista
invece per le associazioni, si possano concentrare in esso tutti i poteri. Lo statuto può stabilire liberamente
le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere vitalizia. La
fondazione, a differenza dell'associazione, non dispone di un organo come l'assemblea in grado di
controllare l'operato degli amministratori, sostituirli o deliberare un'azione di responsabilità nei loro
confronti. Lo stesso organo di controllo, oltre a non essere obbligatorio, risulta meno efficace dell'omologo
organo di un'associazione o società, in mancanza di un'assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate.
Queste considerazioni hanno indotto il legislatore ad affidare la vigilanza sulle fondazioni all'autorità
governativa. L'autorità di vigilanza è la stessa che ha riconosciuto la fondazione, quindi il dirigente
dell'ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il prefetto. Essa:
esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le loro deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; l'annullamento non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione;
può sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della
legge;
autorizza le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità;
può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o addirittura l'unificazione della loro
amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà dei fondatori. finalizzato ad
accrescere l'efficacia e l'efficienza dell’ operato delle fondazioni evitando duplicazioni e sprechi.
Fondazioni Bancarie
Una fondazione bancaria è una persona giuridica mista pubblico-privata senza fini di lucro, introdotte
nell'ordinamento italiano dalla legge n. 218 del 1990, la cosiddetta "legge-delega Amato-Carli", per
consentire la privatizzazione delle istituzioni pubbliche (soprattutto casse di risparmio) che fino ad allora
avevano caratterizzato il sistema bancario italiano, scorporando dalle attività bancarie-imprenditoriali
propriamente dette, affidate a società per azioni, quelle di utilità sociale nei confronti delle comunità di
riferimento, affidate a fondazioni (enti conferenti) aventi come patrimonio le azioni delle società
(dette conferitarie). Le fondazioni bancarie hanno origine dalle antiche casse di
risparmio, associazioni private nate nell'Europa centrale ed affermatesi in Italia agli inizi del XIX secolo,
quando si manifestò il bisogno di sostenere lo sviluppo produttivo dei ceti medio-piccoli dopo le
disastrose guerre napoleoniche e di raccogliere i flussi di liquidità derivanti dalla nascente Rivoluzione
industriale. L'attività delle casse di risparmio (nate su iniziativa prevalentemente privata) era diversa
dall'attività bancaria vera e propria:
raccoglievano capitali con una sottoscrizione iniziale e poi con successivi depositi, mentre le banche
nascono su iniziativa di gruppi ristretti ed hanno fini commerciali e speculativi;
svolgevano attività di assistenza e beneficenza mediante elargizione di beni indirizzati
gratuitamente verso i ceti più umili, mentre le banche raccoglievano e remuneravano il piccolo
risparmio.
L’organizzazione delle fondazioni è disciplinata secondo un modello che ricorda la società per azioni. Sono
infatti previsti:
un organo di indirizzo al quale spettano le scelte fondamentali (approvazione e modifica dello
statuto, nomina e revoca dei componenti degli altri due organi, approvazione del bilancio, scelte
programmatiche ecc.); la sua composizione è stabilita dallo statuto;
un organo di amministrazione (di solito denominato consiglio di amministrazione) cui spetta la
gestione dell'ente nell'ambito di programmi, priorità e obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
un organo di controllo (solitamente denominato collegio sindacale o dei revisori dei conti) che vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto.
Le fondazioni bancarie "in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro
insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale"
(art. 2, comma 2, del D.lgs. 153/1999).
I Settori ammessi sono quelli indicati nell'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.lgs. 153/1999:
famiglia e valori connessi;
crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza;
religione e sviluppo spirituale;
assistenza agli anziani; diritti civili;
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori;
protezione civile;
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
attività sportiva;
ricerca scientifica e tecnologica;
protezione e qualità ambientale;
arte, attività e beni culturali.
I Settori rilevanti sono non più di cinque settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione (art. 1,
comma 1, lettera d del D.lgs. 153/1999).
Sunto Evoluzione Normativa
Le Fondazioni bancarie hanno origine da un processo di riassetto del sistema bancario avviato con la Legge
218/1990 e il successivo D.lgs. n. 356/90 (legge Amato), con lo scopo di adeguare il sistema alle direttive
comunitarie. La Legge 218/90 ha avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale,
incentivando la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto pubblico in
società per azioni e la nascita degli enti conferenti. Nel 1994 sono state emanate la direttiva Dini e la Legge
n. 474/94, che modificano profondamente l’insieme delle norme della legge “Amato” che obbligava gli
allora enti conferenti a mantenere il controllo pubblico delle banche conferitarie. La legge e la relativa
direttiva hanno, quindi, introdotto incentivi fiscali per quegli enti che, nei cinque anni successivi (1994/99)
all’entrata in vigore della legge, avessero ceduto le partecipazioni bancarie, diversificando così il loro
patrimonio. La Legge “Amato” non aveva assicurato un assetto normativo stabile agli enti conferenti, né ne
aveva stabilito gli scopi. Il plesso normativo costituente la cosiddetta Legge “Ciampi” (Legge n. 461/98 e D.
lgs. n. 153/99) ha colmato tale lacuna, definendo compiutamente l’assetto giuridico delle Fondazioni di
origine bancaria, disciplinandole sotto l’aspetto civile e fiscale. Il passo determinante della riforma “Ciampi”
è costituito dal riconoscimento della natura giuridica privata e della piena autonomia statutaria e gestionale
alle Fondazioni. E’ importante sottolineare la nomenclatura utilizzata dal legislatore che parla ora di
Fondazioni e non più di enti conferenti. Il Decreto Legislativo 153/99 vieta alle Fondazioni di origine
bancaria di esercitare il controllo di banche e attività non strumentali. Il Decreto stabilisce che i membri
degli organi direttivi delle Fondazioni non possono essere nominati membri del CdA delle società bancarie
conferitarie e che l’assetto organizzativo delle Fondazioni deve obbligatoriamente presentare organi distinti
per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. La Legge 448/01 (legge Tremonti) ha
apportato profonde modificazioni alla riforma “Ciampi”, intaccando, solamente nelle intenzioni, l’essenza
della natura privatistica e dell’autonomia statutaria delle Fondazioni. Tutto ciò non poteva non suscitare la
legittima opposizione delle Fondazioni che a più riprese hanno impugnato la nuova norma davanti al TAR
del Lazio. Questo ha ravvisato la sussistenza di profili di illegittimità dell’intervento legislativo e, con
l’ordinanza n. 803/2003, ne ha disposto la remissione alla Corte Costituzionale per verificarne la coerenza
con il dettato costituzionale. Le contingenti vicende giudiziarie si sono concluse con le sentenze nn. 300 e
301 del 29/09/2003, con le quali la Corte Costituzionale ha configurato in maniera risolutiva l’identità delle
Fondazioni bancarie come appartenenti a “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, privati e
autonomi. Le decisioni della Corte Costituzionale sono state poi interamente recepite nel D.M. 150/2004,
regolamento attuativo della legge di riforma delle Fondazioni di origine bancaria, pubblicato il 16 giugno
2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 139.
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