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FIFO.
Nella valutazione fiscale l’impresa assume come valore minimo il minore tra il valore normale
medio dell’ultimo mese dell’esercizio e il valore normale risultate nel CMP o FIFO o LIFO. Per
valore normale di intende il prezzo medio delle merci della stessa specie o simili.
Per quanto riguarda l’ammortamento dei beni immateriali si prevede che:
- Rispetto ai diritti di utilizzazione di opere d’ingegno, brevetti ecc.. si prevede una deducibilità
fiscale delle quote di ammortamento non superiore al 50% del costo, per i marchi non superiore a
1/18 del suo costo.
- le quote di ammortamento dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto
- le quote di ammortamento di avviamento sono deducibili se non superiori a 1/18 del costo.
Rispetto alle spese relative a + esercizi bisogna fare delle distinzioni tra spese relative a studi e
ricerche (deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute in quote costanti nell’esercizio stesso
e in quelli successivi ma non oltre il quarto), spese di pubblicità (deducibili nell’anno in cui sono
state sostenute e nei 4 successivi) e spese di rappresentanze (deducibili interamente nell’anno in
cui sono state sostenute)
Rispetto ai beni materiali sono previsti 2 tipi di ammortamento fiscale:
- ammortamento ordinario (si applicano i coefficienti previsti dalla normativa)
- ammortamento immediato (beni non superiori a circa 515 euro che possono essere ammortizzati
interamente nell’anno di acquisto)
Per calcolare invece le quote deducibili dell’ammortamento dei fabbricati si tiene conto del valore
al netto delle aree occupate dal bene.
Le plusvalenze concorrono a formare il reddito fiscale o nell’anno stesso o, a scelta del
contribuente, in quote costanti e nei 4 anni successivi.
In questo caso nei 4 anni successivi il reddito subirà una variazione in aumento pari a 1/5 della
plusvalenza.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono fiscalmente
deducibili entro il 5% del costo del bene stesso. L’eccedenza può essere ridotta nei 5 anni
successivi in quote costanti.
I dividendi e gli utili distribuiti sono già tassati al netto dell’imposta sul reddito, tuttavia essi
subiscono un’ulteriore tassazione in base al soggetto che li percepisce e alla partecipazione
posseduta:
- nel caso delle persone giuridiche i dividendi sono tassati per un importo pari al 5% del dividendo
stesso
- nel caso di persone fisiche possono verificarsi 2 situazioni:
1)le partecipazioni sono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, quindi nel caso di partecipazioni
qualificate il dividendo percepito è tassato a una quota pari al 54.6% del dividendo stesso, nel caso
di partecipazioni non qualificate il dividendo viene tassato del 12.5%