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Estratto del documento

Programma

  1. Economia degli scambi internazionali
    • Norme, istituzioni e regolamenti che caratterizzano gli scambi con l'estero
    • La struttura dell'ordinamento valutario italiano

      • disciplina valutaria degli scambi con l'estero
        • principi normativi
        • aspetti evolutivi
        • processo di liberalizzazione
      • regolamento dei flussi e rapporti finanziari con l’estero
        • modalità, adempimenti, sanzioni
        • le operazioni invisibili: mov. di cap. e i.c.v.s.
      • le forme di controllo e le segnalazioni obbligatorie
        • conclusioni e prospettive in materia di adeguamento della normativa comunitaria in Europa dei mercati internazionali
    • Aspetti fiscali delle operazioni con l'estero

      • l'imposizione fiscale delle operazioni con l'estero (DPR 917/86 e successive modifiche)
      • disciplina fiscale societaria
      • IVA intracomunitaria
  2. Tecnica degli scambi internazionali
    • Il mercato dei cambi

      • tecnica dei cambi
        • operazioni a pronti
        • operazioni a termine
        • i ribatti di cambi
      • il mercato delle eurodivise e la formazione dei prezzi a termine
      • gestività dei cambi e rischi connessi: punto di vista banca e impresa
      • elementi di economia dei mercati dei cambi
    • La copertura dei rischi di cambio

      • definizione e misurazione del rischio di cambio
      • strumenti e tecniche di copertura
        • contratti a termine
        • futures
        • options
        • currency swaps
      • confronto fra diversi strumenti
      • tecniche di previsione

Fonti normative

Dpr n. 148 del 31.3.1988 «Testo unico delle norme di legge in materia valutaria»

  • DM 106/89 attuazione dell'ART. 20 verifica di regolarità delle operazioni con l'estero valutare e incambi
  • D.LG n. 822 del 6.9.1989 sanzioni commesse agli adempimenti previsti da tu

D.interm. del 27.4.1990 attuazione della DIR. CEE 88/361 completa la liberalizzazione valutaria

Entrato in vigore il 14 maggio '90 per le op. di apertura e 1 giugno '90 per le op. cambi e le compensazioni

  • D.M. del 4.5.1990 direttive del CICR informazioni e dati richiedibili agli operatori
  • RV n. 1990/1 del 9.5.1990 Istruzioni dell'UIC in merito alle segnal per la nucleo mc dualistica

DL n. 91 del 27.4.1990 c.d. «norme di accompagnamento»

Entrato in vigore il 27 aprile 1990

L'ordinamento valutario (o legislazione valutaria) è quel complesso di norme volte a regolare le operazioni con l'estero.

Termini quindi che regolano quelle invisibili ma tutte le operazioni in una determinata nazione ha dei riflessi altrove sono riconosciuti.

Con la liberalizzazione totale dell'ordinamento valutario completo totalmente si passa dalla attuale regolamentazione e controllo delle operazioni con l'estero ad un sistema che prevede, dal totale liberalizzazione, l'autorizzazione che non è immediata.

  • PRIMA -> tutto è vietato tranne quello che è concessso
  • DOPO -> tutto è concesso astenite quello che è vietato

Questo si distingue, salvo obblighi, dettati dal riflesso non mercato, nell'ambito delle autorizzazioni delle operazioni cumulative che prevedono una libera circolazione, lì merit, servizi capitale e stabilito.

Con il Decreto sul monitoraggio delle op. di investimento estero (D. 306/8/3), il processo di liberalizzazione in base all'evoluzione e autorizzativa sempre operativa che prevede il rilascio dei permessi:

  • procedura snellite
  • permesso automatico

Gli operatori con l'estero hanno visto facilitato il loro lavoro, ma sono sempre comunque sotto un certo rispetto:

  • mercantiled'] -> vigila le transazioni resi (quando la raccolta la tipologia natura supera determinati valori entro aumentando ed escono di totalità
  • competenza -> export-import per operazioni extra CEE (sdoganamento della)

ART. 24

L'UIC, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero, può chiedere ai soggetti abilitati l'invio di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e monetaria e le operazioni con l'estero svolte in campo reale ovvero con qualsiasi titolo avvenute.

L'UIC può chiedere le informazioni ed i dati direttamente ad operatori ed auditori soggetti, interessando in base a direttive del CICR.

Le informazioni e i dati raccolti sono elaborati per banca, classi di operazioni e categorie, senza indicazione dei nominativi, e quindi in sede al trattamento di bilancio, il Ministero può accedere limitatamente alle esigenze connesse al servizio dei suoi compiti.

I membri dell'UIC e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati e sono comunque forniti al Min. delle Tes. e, su richiesta, al Min. del Com. con l'Estero.

Per chi non fornisce le informazioni sono previste sanzioni di natura amministrativa:

  • persone fisiche -> da 40 mila a 4 milioni
  • enti e società -> da 1 milione a 10 milioni

Circolare dell'ABI

Decreto Interministeriale 27 aprile 1990

L'art. 1 del decreto, nell'abrogare gli ultimi vincoli valutari esistenti, ha di fatto sancito la fine del monopolio dei cambi.

Ciò in applicazione rispettosa alla scadenza fissata dai recenti impegni comunitari sulla piena mobilità dei capitali. Sono state aperte le frontiere valutarie con una portata storica al punto di annullare le frontiere nel senso che i residenti potranno operare con l'estero di diritto verso tutti i Paesi, non solo quelli comunitari.

In base delato (concesse ai residenti nei confronti dell'estero) possano essere sanate anche nello stesso ambito nazionale.

Sotto il profilo tecnico, vengano concesse le seguenti autorizzazioni e deroghe:

  1. Libera disponibilità di valute e titoli esteri
    • I residenti possono detenere in Italia e all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere e altri valori mobiliari esteri.
    • Non bisogna cedere o versare le valute estere, entro i termini di legge, presso banche abilitate e di depositarle presso di esse, i titoli o valori mobiliari.
  2. Conti e depositi all'estero
    • I residenti possono:
      • Detenere e detenere all'estero conti e depositi in valute estere presso banche e presso gli Uff. Credito Estero che presso qualsiasi altro soggetto abilitato.
      • Mantenere tali conti secondo la disciplina e le norme contabili, che valgono nei Paesi in cui sono istituiti gli uffici estero.
      • Non sono soggetti ad alcuni adempimenti di ordine statistico (sezione centrale CIS), vedi R.V. 1981.
  3. Linee di credito
    • Rimozione del divieto di concedere linee di credito a non residenti sia in lire che in valute.
  4. Op. in cambi con l'estero
    • Sono le operazioni relative alla trasformazione di una valuta, comprese la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.
    • I res. possono porle in essere direttamente con contropartita estera.
    • Era fissata solo la segnalazione fornite CIS.
  5. Conti e depositi in valuta in Italia
    • È possibile operare solo presso il sistema di banche abilitate. I rapporti valutario e di deposito in valute estere possono essere utilizzati con le stesse modalità previste per gli ordinari rapporti in lire.
    • Non sono soggetti al CVS in quanto già residenti.
  6. Op. in valuta tra residenti
    • I res. possono:
      • Utilizzare le valute estere anche per il regolamento di transazioni riferibili in essere con altri residenti (al riguardo dimostrate).
      • Effettuar corso a qualsiasi atto di disposizione di valute estere anche cambiandole in lira e negoziare valute estera contro lire, purché non si ricada nell'ipotesi di divieto di cambi esercitata professionalmente.
      • Non sono soggetti di CVS.
Dettagli
Publisher
A.A. 2001-2002
56 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher STEp77 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli scambi internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Fronzoni Fausto.