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Economia aziendale - il rendiconto finanziario nel bilancio d'esercizio Pag. 1
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La redazione del rendiconto finanziario secondo la legislazione civilistica

Nei capitoli precedenti si è affrontato, con un'ottica sostanzialmente aziendalistica, il tema di come elaborare il rendiconto finanziario in modo esatto e significativo, anche al fine di impostare uno strumento utile per prendere le decisioni future.

Nel seguito del lavoro si esamina quanto è previsto dalla legislazione civilistica, in tema di redazione di tale documento, al fine di illustrare come gli schemi proposti siano compatibili con i principi civilistici e con la dottrina contabile vigente. Si deve avere a tale proposito riguardo, oltre che alle previsioni del codice civile, al contenuto del Principio contabile nazionale n. 12 e del Principio contabile internazionale IAS 7.4.1.

Le previsioni del codice civile

Le imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare riferimento, per l'argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile, che operano un richiamo alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria.

dell'impresa: l'articolo 2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società; l'articolo 2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale debba essere indicato anche l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, al fine di permettere di leggere ed apprezzare le variazioni intervenute; l'articolo 2427 che, elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa, prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura.dell'esercizio il punto 4) dell'articolo 2427, che prescrive di indicare nella Nota Integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni. Si tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi dall'imporre la redazione di un vero e proprio Rendiconto finanziario strutturato. Tale fatto è sottolineato anche dal Principio Contabile 12, il quale prende atto che la mancata presentazione del rendiconto finanziario non viene considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. In tale documento si osserva però che, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite, tale mancanza è oggi accettabile solo per le aziende amministrativamente meno dotate.acausa delle minori dimensioni (indicativamente, quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata,ai sensi dell'articolo 2435-bis).Per le imprese più strutturate è invece opportuno, al fine di osservare quanto prescrivono i principi contabili,redigere un vero e proprio rendiconto finanziario, da presentare nella nota integrativa. A tale riguardo,trova generale applicazione la regola per cui nella nota integrativa, in alternativa all'espressione delle cifre inunità di euro, esse possono essere indicate in migliaia di euro, arrotondando al migliaio superiore le frazionipari o superiori a 500 euro.Regole particolari si applicano per taluni soggetti:le banche di maggiori dimensioni – che presentano cioè un totale di bilancio di almeno 10 miliardi di euro,inclusi garanzie ed impegni – possono redigere la nota integrativa in milioni di eurole società finanziarie e le società di intermediazione mobiliare possono

Redigere la nota integrativa in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni. Le società quotate possono in generale redigere la nota integrativa in milioni di euro, invece che in migliaia, purché venga garantita la significatività, comparabilità e chiarezza del bilancio.

4.2 Le previsioni dei Principi contabili

Il Principio contabile nazionale n. 12 sottolinea che lo scopo, per cui si deve elaborare il Rendiconto finanziario, è di ottenere informazioni di natura finanziaria non ricavabili dal semplice stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico: tale stato patrimoniale non mostra infatti chiaramente né le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali, né le cause che le hanno determinate.

In tale ottica, il rendiconto finanziario diventa un importante strumento dell'informazione complessiva sulla situazione patrimoniale, finanziaria.

ed economica dell'impresa in funzionamento: esso ha infatti un contenuto informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo stato patrimoniale di inizio e di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da questi prospetti.

Il Principio contabile suggerisce di redigere il rendiconto finanziario tenendo conto delle variazioni delle aree di gestione finanziaria determinatesi per effetto:

  • dell'attività produttiva di reddito svolta dall'impresa nell'esercizio (l'area equivale indicativamente a quella definita come A - Flussi di circolante della gestione corrente, nello schema presentato nel secondo capitolo)
  • dell'attività di finanziamento dell'impresa (l'area definita come E - Area dei finanziamenti nel citato schema)
  • dell'attività di investimento (area D - Area degli investimenti nello schema).

Tali elementi devono essere forniti in modo tale, da

Il principio contabile n.12 prevede che nel rendiconto finanziario si debbano evidenziare:

  • le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima
  • le assunzioni e i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari
  • il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente
  • gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende inoltre necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti, ecc.)
  • i dividendi

Pagabile variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni. Come si può osservare, vi è una identità di fondo tra la suddivisione delle aree finanziarie, suggerita dalla dottrina aziendale, e quanto viene previsto dal Principio Contabile. Una differenza è data dall'ampiezza attribuita al concetto di gestione corrente: mentre la dottrina aziendale include in tale area i soli flussi inerenti l'attività caratteristica di acquisto - produzione - vendita, il Principio contabile allarga il suo ambito ad altre componenti reddituali. Un esempio al riguardo è costituito dagli interessi passivi, che alla luce del metodo suggerito devono essere inclusi nell'area dei finanziamenti, mentre negli schemi elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità vengono fatti rientrare nella gestione corrente. Tale seconda impostazione rende il Rendiconto

finanziario meno significativo, in quanto adottandola non si fanno rientrare taluni movimenti nelle aree decisionali loro proprie: si ricorda al riguardo l'esempio del mutuo acceso dal rag. Rossi, i cui esborsi per interessi passivi devono essere ricondotti all'area dei finanziamenti, non venire confusi nell'area della gestione corrente (lo stipendio).

Una seconda differenza consegue dal fatto che il Principio contabile, non facendo alcun cenno agli esborsi tributari, li imputa di fatto all'area della gestione corrente.

Si ricorda che, per le ragioni illustrate nell'analisi svolta in precedenza, gli esborsi tributari possono in realtà essere trattati come segue: imputando gli effetti tributari, propri di una determinata area di gestione, alla stessa. Tale soluzione, oltre che complessa, non permette però di evidenziare a saldo gli effetti delle politiche tributarie seguite dall'impresa in alternativa, evidenziando tale area a parte, come

specifica area di gestione, con il procedimento suggerito nel secondo capitolo da ultimo, imputando tutte le voci tributarie alla gestione corrente. Tale via è convenientemente percorribile solo nei casi in cui non si determinino sostanziali conseguenze tributarie, nella altre aree digestione: non sarebbe ad esempio corretta qualora, in relazione all'alienazione di un ramo aziendale, emergessero rilevanti plusvalenze tassabili. In tale caso gli effetti tributari dell'operazione dovrebbero infatti essere imputati all'area dei disinvestimenti, non alla gestione corrente.

Una terza differenza concerne il concetto di capitale circolante netto: si è illustrato in precedenza che, per l'analisi in oggetto, esso è costituito dalle poste che riguardano la gestione corrente dell'impresa, in una accezione che è quindi diversa da quella, propria delle analisi di bilancio, secondo la quale il capitale circolante netto è la somma algebrica

delle attività a breve o correnti e delle passività a breve o correnti. Il Principio contabile 12 definisce invece il capitale circolante netto proprio come eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti: si tratta però di una differenza più terminologica che sostanziale, come è testimoniato dal fatto che, negli esempi proposti in tale documento, le variazioni dei debiti bancari a breve vengono incluse nell'area dei finanziamenti, non in quella del capitale circolante. Un altro argomento nel quale possono sorgere differenze è quello che concerne gli eventi finanziari di rilievo, che non provocano materiali esborsi od introiti di liquidità: per le considerazioni in merito a tale punto si rimanda al paragrafo 3.4.4 del terzo capitolo.

4.3 I metodi di elaborazione del rendiconto

Da quanto esposto emerge che vi è una sostanziale identità di fondo tra la dottrina aziendale ed i principi contabili.

n merito alla necessità di individuare distinte aree di gestione ai fini della redazione del Rendiconto finanziario, con differenze tutto sommato marginali in merito a come tale suddivisione debba avvenire. Ciò è fondamentale per garantire una corretta analisi e valutazione delle performance aziendali.
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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Lazzaro Fabrizio.