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Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio: applicazioni aziendali e principi contabili

Nei capitoli precedenti si è affrontato, con un'ottica sostanzialmente aziendalistica, il tema di come elaborare il rendiconto finanziario in modo esatto e significativo, anche al fine di impostare uno strumento utile per prendere le decisioni future. Nel seguito del lavoro si esamina quanto è previsto dalla legislazione civilistica, in tema di redazione di tale documento, al fine di illustrare come gli schemi proposti siano compatibili con i principi civilistici e con la dottrina contabile vigente. Si deve avere a tale proposito riguardo, oltre che alle previsioni del codice civile, al contenuto del Principio contabile nazionale n. 12 e del Principio contabile internazionale IAS 7.

Le previsioni del codice civile

Le imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare riferimento, per l'argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile, che operano un richiamo alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria dell'impresa:

  • Articolo 2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società.
  • Articolo 2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale debba essere indicato anche l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, al fine di permettere di leggere ed apprezzare le variazioni intervenute.
  • Articolo 2427, che elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa, prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
  • Il punto 4) dell'articolo 2427, che prescrive di indicare nella Nota Integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

Si tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi dall'imporre la redazione di un vero e proprio rendiconto finanziario strutturato. Tale fatto è sottolineato anche dal Principio Contabile 12, il quale prende atto che la mancata presentazione del rendiconto finanziario non viene considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

In tale documento si osserva però che, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite, tale mancanza è oggi accettabile solo per le aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni (indicativamente, quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis).

Per le imprese più strutturate è invece opportuno, al fine di osservare quanto prescrivono i principi contabili, redigere un vero e proprio rendiconto finanziario, da presentare nella nota integrativa. A tale riguardo, trova generale applicazione la regola per cui nella nota integrativa, in alternativa all'espressione delle cifre in unità di euro, esse possono essere indicate in migliaia di euro, arrotondando al migliaio superiore le frazioni pari o superiori a 500 euro.

Regole particolari per soggetti specifici

  • Le banche di maggiori dimensioni – che presentano cioè un totale di bilancio di almeno 10 miliardi di euro, inclusi garanzie ed impegni – possono redigere la nota integrativa in milioni di euro.
  • Le società finanziarie e le società di intermediazione mobiliare possono redigere la nota integrativa in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni.
  • Le società quotate possono in generale redigere la nota integrativa in milioni di euro.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Lazzaro Fabrizio.
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