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Donazioni

Donazioni. Negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto, od obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.

Età preclassica e classica

Era sconosciuto ai Lex Cincia. Nel 204 a.C. proibì le donazioni eccedenti la misura di 1.000 assi, in analogia con quanto era stabilito dalla lex Romana un negozio di donatio, che si effettuava Furia per i legati. Tale restrizione cadde in età giustinianea, quindi adattando altri schemi concettuali tipici. La lex Cincia era una lex imperfecta: vietava le donazioni alla causa donationis ultra modum tra estranei, ma non stabiliva l'invalidità di quelle effettuate contro il divieto, e neanche prevedeva sanzioni contro i trasgressori.

Caratteri peculiari della donatio

L'incremento del patrimonio del donatario a detrimento di quello del donante. Mentre nell'età classica esso era individuato avendo riguardo al contenuto dell'atto secondo il suo valore sociale, nell'età postclassica si attribuì valore all'animus donandi, ossia alla volontà del donante di spogliarsi di proprie attività patrimoniali a vantaggio di altri. L'assenza di alcun obbligo giuridico o di alcuno scopo di lucro come fondamento dell'atto di disposizione.

Interventi e modifiche

Intervenne il pretore, proponendo nel suo editto l'exceptio legis Ciciae. Come ogni exceptio, anche questa era un mezzo di difesa. Quando si trattava di donazioni in obligando non vietate dalla lex Cinciae, in forza di un rescritto di Antonino Pio giovava al donante, convenuto dal donatario per l'adempimento, il beneficium competentiae. Le ragioni che avevano suggerito l'emanazione della lex Cincia erano in età classica del tutto scomparse, talché la giurisprudenza e le cancellerie imperiali si adoperarono nel senso di ridurne la portata. Si finì per affermare la regola per cui con la morte del donante diveniva comunque irrevocabile, non potendo più tornare utile agli eredi né l'exceptio legis Cinciae né eventuali altri rimedi che avrebbero comportato revoca all'atto di liberalità.

Costantino e le modifiche alla donazione

Costantino. Stabilì che la donatio, in qualunque modo fosse fatta, fosse assoggettata alla forma scritta ad substantiam ed alla insinuatio. La donazione divenne un tipico negozio causale, qualificato contractus, ed ad essa si riconobbe effetto traslativo della proprietà. Si pretesero, pena la nullità, la forma scritta, la consegna.

Beneficium continentiae

Beneficium continentiae. Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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