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Donazioni a Roma Pag. 1
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Estratto del documento

Donazioni. Negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il

donatario, disponendo di un proprio diritto, od obbligandosi a disporne, senza conseguire un

corrispettivo.

Età preclassica e classica. Era sconosciuto ai Lex Cincia. 204 a.C. Proibì le donazioni eccedenti la misura

di 1.000 assi, in analogia con quanto era stabilito dalla lex

romani un negozio di donatio, che si effettuava Furia per i legati. Tale restrizione cadde in età giustinianea.

quindi adattando altri schemi concettuali tipici La lex Cincia era una lex imperfecta: vietava le donazioni

alla causa donationis. ultra modum tra estranei, ma non stabiliva l’invalidità di

Caratteri peculiari della donatio erano: quelle effettuate contro il divieto, e neanche prevedeva

sanzioni contro i trasgressori.

L’incremento del patrimonio del donatario a Intervenne il pretore, proponendo nel suo editto l’exceptio

detrimento di quello del donante. Mentre nell’età legis Ciciae. Come ogni exceptio, anche questa era un

classica esso era individuato avendo riguardo al mezzo di difesa.

contenuto dell’atto secondo il suo valore sociale, Quando si trattava di donazioni in obligando non vietate

dalla lex Cinciae, in forza di un rescritto di Antonino Pio

nell’età postclassica si attribuì valore all’animus giovava al donante, convenuto dal donatario per

donandi, ossia alla volontà del donante di l’adempimento, il beneficium competentiae.

spogliarsi di proprie attività patrimoniali a Le ragioni che avevano suggerito l’emanazione della lex

vantaggio di altri. Cincia erano in età classica del tutto scomparse, talché la

L’assenza di alcun obbligo giuridico o di alcuno giurisprudenza e le cancellerie imperiali si adoperarono nel

senso di ridurne la portata.

scopo di lucro come fondamento dell’atto di Si finì per affermare la regola per cui con la morte del

disposizione. donante diveniva comunque irrevocabile, non potendo più

tornare utile agli eredi né l’exceptio legis Cinciae né

eventuali altri rimedi che avrebbero comportato revoca

all’atto di liberalità.

Costantino. Stabilì che la donatio, in qualunque modo fosse

fatta, fosse assoggettata alla forma scritt ad substantiam ed

alla insinuatio.

La donazione divenne un tipico negozio causale, qualificato Beneficium continentiae. Beneficio spettante ai

contractus, ed ad essa si riconobbe effetto traslativo della soggetti ai quali era riconosciuto il favore di

proprietà. ottenere la limitazione di una condanna entro le

Si pretesero, pena la nullità, la forma scritta, la consegna loro reali possibilità economiche di soddisfare

della cosa in presenza dei vicini e la registrazione presso un

ufficio pubblico. La donazione così effettuata si disse l’attore: si è, in dottrina, osservato che la

perfectta, come tale in via di principio non più revocabile. concessione del beneficium continentiae non

sempre fu prestabilita da provvedimenti di

governo, ma fu, il più delle volte, rimessa alla

valutazione discrezionale del magistrato

giusdicente.

Giustiniano. Codificò la donazione come pactum Il beneficium continentiae riguardava solo la

donationis, prevedendo quindi un’autonoma figura condanna e non l’obbligazione; per tale motivo

contrattuale, e stabilendo l’insinuatio solo per la se le condizioni patrimoniali del debitore

donazione a carattere obbligatorio. miglioravano, quello era tenuto a pagare anche

Pretese la traditio per il passaggio della proprietà. la restante parte del debito.

Godevano di tale privilegio, ad esempio, il marito

rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto

giustinianeo anche i militari, il socio ed il donante

nei confronti del donatario.

Dettagli
A.A. 2015-2016
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Luigi Piero.