vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Donazioni. Negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il
donatario, disponendo di un proprio diritto, od obbligandosi a disporne, senza conseguire un
corrispettivo.
Età preclassica e classica. Era sconosciuto ai Lex Cincia. 204 a.C. Proibì le donazioni eccedenti la misura
di 1.000 assi, in analogia con quanto era stabilito dalla lex
romani un negozio di donatio, che si effettuava Furia per i legati. Tale restrizione cadde in età giustinianea.
quindi adattando altri schemi concettuali tipici La lex Cincia era una lex imperfecta: vietava le donazioni
alla causa donationis. ultra modum tra estranei, ma non stabiliva l’invalidità di
Caratteri peculiari della donatio erano: quelle effettuate contro il divieto, e neanche prevedeva
sanzioni contro i trasgressori.
L’incremento del patrimonio del donatario a Intervenne il pretore, proponendo nel suo editto l’exceptio
detrimento di quello del donante. Mentre nell’età legis Ciciae. Come ogni exceptio, anche questa era un
classica esso era individuato avendo riguardo al mezzo di difesa.
contenuto dell’atto secondo il suo valore sociale, Quando si trattava di donazioni in obligando non vietate
dalla lex Cinciae, in forza di un rescritto di Antonino Pio
nell’età postclassica si attribuì valore all’animus giovava al donante, convenuto dal donatario per
donandi, ossia alla volontà del donante di l’adempimento, il beneficium competentiae.
spogliarsi di proprie attività patrimoniali a Le ragioni che avevano suggerito l’emanazione della lex
vantaggio di altri. Cincia erano in età classica del tutto scomparse, talché la
L’assenza di alcun obbligo giuridico o di alcuno giurisprudenza e le cancellerie imperiali si adoperarono nel
senso di ridurne la portata.
scopo di lucro come fondamento dell’atto di Si finì per affermare la regola per cui con la morte del
disposizione. donante diveniva comunque irrevocabile, non potendo più
tornare utile agli eredi né l’exceptio legis Cinciae né
eventuali altri rimedi che avrebbero comportato revoca
all’atto di liberalità.
Costantino. Stabilì che la donatio, in qualunque modo fosse
fatta, fosse assoggettata alla forma scritt ad substantiam ed
alla insinuatio.
La donazione divenne un tipico negozio causale, qualificato Beneficium continentiae. Beneficio spettante ai
contractus, ed ad essa si riconobbe effetto traslativo della soggetti ai quali era riconosciuto il favore di
proprietà. ottenere la limitazione di una condanna entro le
Si pretesero, pena la nullità, la forma scritta, la consegna loro reali possibilità economiche di soddisfare
della cosa in presenza dei vicini e la registrazione presso un
ufficio pubblico. La donazione così effettuata si disse l’attore: si è, in dottrina, osservato che la
perfectta, come tale in via di principio non più revocabile. concessione del beneficium continentiae non
sempre fu prestabilita da provvedimenti di
governo, ma fu, il più delle volte, rimessa alla
valutazione discrezionale del magistrato
giusdicente.
Giustiniano. Codificò la donazione come pactum Il beneficium continentiae riguardava solo la
donationis, prevedendo quindi un’autonoma figura condanna e non l’obbligazione; per tale motivo
contrattuale, e stabilendo l’insinuatio solo per la se le condizioni patrimoniali del debitore
donazione a carattere obbligatorio. miglioravano, quello era tenuto a pagare anche
Pretese la traditio per il passaggio della proprietà. la restante parte del debito.
Godevano di tale privilegio, ad esempio, il marito
rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto
giustinianeo anche i militari, il socio ed il donante
nei confronti del donatario.