Il principio di attribuzione delle competenze in ambito UE
Le Istituzioni dell’Unione europea (UE) esercitano le loro competenze in base al principio di attribuzione. Ai sensi di tale principio, l’U.E. agisce soltanto nei limiti delle competenze che le sono espressamente conferite dai paesi membri nei Trattati al fine di raggiungere gli obiettivi ivi contenuti. Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di prerogativa dei paesi dell’UE. Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze fra l’Unione e i paesi dell’UE, conferendo maggiore organicità alla materia. Tali competenze si dividono secondo gli artt.2 ss TFUE in tre grandi categorie:
- Competenze esclusive;
- Competenze concorrenti;
- Competenze per azioni di sostegno.
La funzione di controllo del Parlamento Europeo
Il Parlamento esercita il controllo democratico su tutte le altre istituzioni dell'UE in diversi modi. Prima di tutto, quando deve essere nominata una nuova Commissione, tutti i potenziali nuovi membri e il presidente della Commissione (designati dagli Stati membri) vengono esaminati, nel corso di un colloquio, dal Parlamento. Infatti, essi non possono essere nominati senza l'approvazione del Parlamento.
In secondo luogo, la Commissione è responsabile politicamente dinanzi al Parlamento che può votare contro di essa una "mozione di censura" che comporta le sue dimissioni collettive. Più in generale, il controllo parlamentare si esercita attraverso l'esame regolare delle relazioni che la Commissione sottopone al Parlamento (relazione generale, relazione sull'esecuzione del bilancio, relazione sull'applicazione del diritto comunitario, ecc...). Inoltre, i deputati formulano regolarmente alla Commissione interrogazioni scritte ed orali.
I membri della Commissione assistono alle sessioni plenarie del Parlamento e alle riunioni delle commissioni parlamentari e ciò consente di mantenere un dialogo continuo tra le due istituzioni. Il controllo parlamentare si esercita anche sul Consiglio: gli eurodeputati sottopongono regolarmente interrogazioni scritte o orali e il presidente del Consiglio assiste alle sessioni plenarie e partecipa ai più importanti dibattiti.
Il Parlamento collabora strettamente con il Consiglio in alcuni settori come la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione giudiziaria nonché in talune questioni di interesse comune come le politiche d'asilo e di immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza, le frodi e la criminalità internazionale, temi sui quali il Parlamento viene tenuto regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione.
Il Parlamento esercita il controllo democratico anche esaminando le petizioni presentate dai cittadini e costituendo una commissione temporanea di inchiesta. Infine, il Parlamento apporta il suo contributo a tutti i vertici dell'UE (le riunioni del Consiglio europeo). All'apertura di ciascun vertice, il presidente del Parlamento è invitato a esprimere le idee e le preoccupazioni del Parlamento su temi chiave e problemi all'ordine del giorno del Consiglio europeo.
Principio di sussidiarietà
Il principio è ora ripreso nel Trattato di Lisbona, ma con un chiaro significato restrittivo, ossia è configurato più come limite all’ampliamento delle competenze dell’Unione che come principio generale sulla cui base legittimarne l’espansione. L’art.5, par.3, TUE recita: “in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di esclusiva competenza, l’Unione interviene soltanto se in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione”. Occorre dimostrare che l’azione dell’Unione realizza meglio le finalità, ma anche che gli Stati membri non siano in grado di farlo al loro livello. Il principio di sussidiarietà, incluso tra i principi generali, rappresenta il criterio fondamentale per regolare la ripartizione dell’esercizio delle competenze fra Unione.
Principio di proporzionalità
L’azione dell’UE secondo questo principio non va oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti dal trattato. Il principio è codificato nell’art.5 par.2 del TUE. Esso opera in tutti i settori di sua competenza, anche quando esclusiva. Regola il grado di intensità, la natura dell’azione e la scelta delle misure di intervento. Anche questo principio si pone dunque come un limite all’esercizio dei poteri dell’Unione. Il principio di proporzionalità ha un campo più vasto del principio di sussidiarietà: esso viene in considerazione di un atto già emanato, anche quando relativo a materia di competenza esclusiva e ha lo scopo di valutare la sua adeguatezza e consentire il controllo di conformità con gli obiettivi del trattato. Anche la scelta del tipo di atto di adottare deve rispondere al principio di proporzionalità: ciò comporta, ad esempio, che se l’unione può scegliere tra diversi mezzi di azione nell’esercizio di una sua competenza, dovrà seguire quello che lascia maggiore libertà agli stati e ai singoli (preferendo ad esempio lo strumento delle direttive che quello dei regolamenti) e che la disciplina vincolante emanata non si traduca in un eccesso di regolamentazione.
La Commissione
La Commissione si può considerare come il motore del processo dell’integrazione europea e il garante degli interessi dell’Unione. Si tratta, infatti, di una istituzione “polivalente”, che svolge funzioni diverse, ma tutte essenziali ai fini del corretto andamento delle procedure normative e decisionali in seno alla UE. Il numero dei componenti ha subito nel tempo diverse variazioni. Attualmente la Commissione conta 28 componenti in tutto (uno per ogni stato membro, incluso il presidente). Vicepresidente di diritto è l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ma il presidente può nominare anche ulteriori vicepresidenti. A tutela dell’indipendenza della commissione, è prevista un’incompatibilità assoluta con ogni altra carica o funzione sia in ambito nazionale, sia internazionale. Inoltre, i commissari per il periodo del loro mandato non possono svolgere attività di natura professionale. Durano in carica 5 anni e il loro mandato è rinnovabile. In caso di morte, dimissioni volontarie o di ufficio, la sostituzione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. Le competenze spettanti alla commissione sono strutturate e ripartite fra i vari membri dal Presidente il quale è legittimato a modificarle nel corso del suo mandato, con l’unica eccezione per l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, le cui competenze sono riconosciute direttamente dal Trattati. La Commissione è organizzata in 32 direzioni generali e in 11 servizi, oltre a una serie di agenzie e organi decentrati. Le attribuzioni della commissione si possono suddividere in funzioni normative, esecutive e di controllo; in oltre ha funzioni di rappresentanza. Alla Commissione spetta anzitutto un ruolo fondamentale di impulso nell’ambito dell’attività legislativa propria dell’UE.
Consiglio Europeo
Il Consiglio europeo è un organo che si riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche del processo di integrazione europea. Con il Trattato di Lisbona, è una delle istituzioni dell' Unione (Artt. 13,15 TUE). Il Consiglio europeo è chiamato a pronunciarsi e a deliberare da numerose norme dei Trattati in tutte le materie e politiche da essi contemplate (tuttavia esso non può esercitare funzioni legislative). Le sue funzioni e i suoi poteri sono particolarmente estesi in materia di politica estera e di sicurezza comune. “Esso dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità generali.” (Artt. Di cui sopra) E’ previsto che si riunisca due volte a semestre su convocazione del suo presidente. E’ composto, oltre che dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Partecipa ai lavori anche L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il presidente del Consiglio europeo è eletto dai soli Capi di Stato o di governo a maggioranza qualificata per 2 anni e mezzo (rinnovabile una sola volta). Esso presiede i lavori del Consiglio europeo, assicura la loro preparazione e continuità. Sprovvisto di mandato nazionale, il presidente del Consiglio Europeo è un presidente a tempo pieno, come il presidente della Commissione, nonché con quella semestrale del Consiglio.
Il Consiglio europeo si pronuncia ancora per consensus (Art.15 TUE), cioè secondo una tecnica usata per l’adozione di atti da parte di un organo internazionale intergovernativo classico, tuttavia sono previsti casi in cui esso delibera all’unanimità oppure a maggioranza semplice. Esso decide a maggioranza qualificata nelle ipotesi previste dai Trattati. Viene attribuito al Consiglio europeo il potere di adottare all’unanimità varie decisioni (composizione del Parlamento europeo, sistema di rotazione dei membri della Commissione, recesso di uno Stato membro ecc). Gli atti che esso adotta sono soggetti a un controllo di legittimità da parte della Corte di Giustizia quando sono destinati a produrre effetti nei confronti di terzi.
Il Consiglio
In base all’art. 237 del TFUE, Il Consiglio è un organo tipicamente intergovernativo composto da rappresentanti degli Stati membri ed è quindi diretta espressione dei loro interessi a livello di Unione europea. Il Consiglio è investito della funzione legislativa generale, che esercita congiuntamente con il Parlamento europeo, mediante l’adozione di regolamenti, direttive, decisioni, ed esercita la funzione di bilancio. Inoltre ha il compito di assicurare la definizione e il coordinamento delle politiche generali alle condizioni stabilite nei trattati. Il Consiglio svolge una importante funzione in tema di relazioni esterne all’Unione. Spetta infatti ad esso la conclusione degli accordi con Stati terzi precedentemente negoziati dalla Commissione. L’ultima competenza riguarda il controllo, sia pure indiretto, che può esercitare sul rispetto dei Trattati e degli atti dell’Unione da parte degli Stati membri e degli altri destinatari degli atti stessi, in quanto ha la competenza generale a promuovere i ricorsi in tal senso davanti alla Corte di giustizia. L’Art 16 TUE stabilisce che il consiglio è formato da un rappresentante di ciascun Stato membro a livello ministeriale abilitato a impegnare il governo di detto Stato. La partecipazione è consentita anche a coloro che non fanno parte del governo centrale ma sono membri di organi di governo di enti territoriali (Lander, Regioni), purché giuridicamente in grado di impegnare il governo nazionale. La formazione del Consiglio è variabile essendo composto dai ministri di volta in volta competenti per le materie iscritte all’ordine del giorno. La presidenza è esercitata a turno da ciascun Stato membro per sei mesi.
Parlamento Europeo
Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'Unione europea. Essa svolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini. Insieme al Consiglio dell'Unione europea, costituisce una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Ha propria sede a Strasburgo, ove avvengono quasi tutte le sessioni plenarie, ma si riunisce anche a Bruxelles e in Lussemburgo. Il Parlamento europeo, originariamente, non deteneva il potere legislativo, ma si limitava a svolgere una funzione consultiva ed a esercitare poteri politici di controllo sull’operato delle altre istituzioni. I suoi poteri vennero rafforzati con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Le elezioni si svolgono con il metodo proporzionale, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere proprie regole circa i requisiti di eleggibilità e i modi di scrutinio. I deputati sono eletti per 5 anni e non possono essere soggetti ad alcuna restrizione alla libertà di movimento, non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. Per i membri del Parlamento è stato stabilito un limite massimo di 750 deputati + il presidente. Il Presidente è eletto per due anni e mezzo dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre scrutini ma al quarto è eletto il candidato che ottiene più voti. Esercita funzioni amministrative e disciplinari, dirige i lavori dell’Assemblea e presiede le sedute plenarie. Il Parlamento ha costituito al suo interno delle commissioni permanenti, i cui membri sono eletti per due anni e mezzo e può costituire in ogni momento delle commissioni temporanee (ora speciali le) la cui durata non può superare i 12 mesi. Possono essere costituite anche commissioni temporanee di inchiesta su richiesta di ¼ dei deputati per esaminare i casi di cattiva amministrazione, le denunce di infrazione del diritto.
Funzionamento – La legislatura dura per 5 anni. Il Parlamento tiene una sessione ordinaria annua, può riunirsi anche in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio o della Commissione. Le sedute plenarie si tengono a Strasburgo mentre quelle supplementari a Bruxelles.
Poteri di iniziativa e di controllo – Il potere di iniziativa, che di norma è attribuito solo alla Commissione, è ora riconosciuto anche al Parlamento ma in via indiretta. Esso ha la facoltà di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative su ogni questione per la quale ritenga necessaria l’adozione di un atto dell’Ue. Il Parlamento opera nei confronti della Commissione il controllo sulla sua attività. Quest’ultima è tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull’attività dell’Unione. Un forte strumento di controllo nelle mani del Parlamento è la mozione di censura che può adottare nei confronti della Commissione (mai formalmente approvata). Sulla mozione il Parlamento si pronuncia a scrutinio pubblico non prima che siano trascorsi 3 giorni dal suo deposito, in modo da consentire un periodo di riflessione.
Il Mediatore Europeo
La figura del Mediatore Europeo è stata istituita con il Trattato di Maastricht sull’UE. È eletto all’inizio di ogni legislatura del parlamento europeo a scrutinio segreto e rimane in carica fino all’assunzione del mandato da parte del suo successore. È scelto tra i cittadini dell’Unione ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione. La sua funzione è incompatibile con qualsiasi attività professionale. Riceve denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione, o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organismi e degli organi della Unione.
CO.RE.PER
Il Comitato dei rappresentanti permanenti o COREPER [articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)] è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. È composto da rappresentanti dei paesi dell'UE aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea ed è presieduto dal paese dell'UE che esercita la presidenza del Consiglio. Il suo compito principale è preparare gli incontri a livello ministeriale del Consiglio dell'Unione europea. Il COREPER svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, dato che gran parte dei negoziati tra gli stati membri sulle decisioni da prendere si svolge al suo interno. Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale dell'UE. È al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti). Esso è responsabile dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione).
È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati:
- Il Coreper II, composto dagli ambasciatori, tratta soggetti relativi alle formazioni Affari generali, Affari esteri, Affari economici e finanziari, Giustizia e Affari interni all'interno del Consiglio;
- Il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, prepara tutte le altre formazioni del Consiglio.
Comitato economico e sociale
Il Comitato economico e sociale (sede a Bruxelles) è un organo consultivo dell'Unione Europea. Rappresenta a livello dell’Unione gli interessi delle diverse componenti economico-sociali nazionali. È composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile. Essi devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri. Sono nominati a titolo personale per cinque anni, rinnovabili, dal Consiglio stesso che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione con la Commissione, su una lista presentata da ciascuno stato membro. Ha un suo presidente per due anni e mezzo.
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