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Domande diritto internazionale

Fonti e norme generali del diritto internazionale

Per norma generale del diritto internazionale si intende una norma che vincola tutti i membri della comunità internazionale. In questa categoria rientrano la consuetudine e lo ius cogens, restano invece esclusi il diritto pattizio e le fonti previste da accordo, in quanto produttori di solo diritto particolare, che vincola cioè solo gli Stati parte.

La consuetudine viene definita come pratica generale accettata quale diritto, definizione da cui si ricavano i suoi due elementi costitutivi. Il primo, di natura materiale, è la diuturnitas, cioè la ripetizione costante e uniforme di un comportamento da parte della generalità degli Stati. Si noti che generalità non significa totalità, anche se, talvolta, è importante tenere conto del comportamento degli Stati i cui interessi sono specificamente toccati. L’altro elemento, di natura psicologica, è l’opinio iuris ac necessitatis: gli Stati devono essere convinti che la pratica in questione sia resa obbligatoria dall’esistenza di una norma di diritto. L’opinio iuris circa l’esistenza della norma non è attribuibile a quegli Stati che si siano persistentemente opposti alla sua formazione, ciò non toglie tuttavia che essi siano comunque tenuti ad osservarla.

L’idoneità della consuetudine a produrre norme generali non esclude che vi possano essere norme consuetudinarie soltanto una ristretta cerchia di soggetti, come una determinata area geografica o geopolitica (cd. consuetudini particolari).

Lo ius cogens comprende le norme di diritto internazionale generale inderogabile, che occupano quindi il vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale. In altre parole, una norma imperativa è una norma riconosciuta ed accettata dalla comunità degli Stati nel suo insieme come regola alla quale non può essere apposta alcuna deroga. Poiché l’unica fonte idonea a produrre norme generali è la consuetudine, ne consegue che le norme di ius cogens, a loro volta produttrici di obblighi erga omnes, sono necessariamente norme di fonte consuetudinaria. Il diritto cogente dell’ordinamento protegge principi e valori fondamentali internazionali e, per questo motivo, può essere modificato solo da una norma successiva avente uguale valore, dal momento che le norme imperative prevalgono sulle semplici consuetudini ed invalidano o estinguono contrari accordi. Tra questi cosiddetti principi e valori fondamentali delle nazioni civili si annoverano: il divieto di aggressione, di genocidio, di apartheid, di tortura, di mantenimento di una dominazione coloniale con la forza, di negazione del diritto di autodeterminazione, di crimini di guerra e contro l’umanità. Data la natura di questi obblighi, si esclude che possa esistere uno ius cogens particolare o regionale.

Norme imperative: natura e rilevanza

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati riconosce all’art. 53 l’esistenza delle cosiddette norme imperative del diritto internazionale, anche conosciute come ius cogens, le quali hanno un rango superiore a quelle poste mediante accordo e consuetudine. Lo ius cogens viene indicato quale norme di diritto internazionale generale che sono riconosciute ed accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme come inderogabili. Da qui emergono i due criteri identificativi di tale diritto. Il primo è la generalità: per poter essere qualificata come imperativa, una determinata norma deve appartenere al diritto internazionale generale, che vincola cioè tutti gli Stati membri della comunità internazionale. A questo riguardo, è fondamentale notare che, poiché l’unica fonte idonea a produrre norme generali è la consuetudine, le norme di ius cogens sono necessariamente di fonte consuetudinaria. Il secondo elemento identificativo è l’accettazione e il riconoscimento quale norma inderogabile da parte della comunità internazionale nel suo insieme, cioè da tutte le sue componenti essenziali.

È pertanto possibile affermare che le norme imperative sono norme di diritto generale internazionale sorrette da una particolare opinio iuris: gli Stati sono convinti non solo dell’universale applicabilità di queste norme, ma anche della loro inderogabilità. Tali caratteristiche sono dovute al fatto che questi obblighi siano posti a tutela di valori e principi fondamentali condivisi da tutti gli Stati. Rientrano quindi in questa categoria: le norme che vietano l’aggressione, il genocidio, l’apartheid, la tortura, il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale, la negazione del diritto all’autodeterminazione, i crimini di guerra e contro l’umanità.

In quanto dotate di cogenza, le norme imperative prevalgono sulle semplici norme consuetudinarie e invalidano o estinguono contrari accordi. Lo ius cogens impedisce la formazione di norme consuetudinarie contrarie e, comunque, la consuetudine cede sempre al diritto cogente posteriore. Una norma imperativa può essere modificata solo da una norma successiva avente eguale valore ed è difficilmente ammissibile che si estingua per desuetudo.

Obblighi erga omnes

Solitamente le norme di diritto internazionale creano vincoli bilaterali, ovvero rapporti reciproci fra due parti, oppure multilaterali, che sono però sempre intesi come fasci di rapporti bilaterali fra le diverse parti contraenti. Tuttavia, la Corte Internazionale di Giustizia, nel parere sulle riserve alla Convenzione sul genocidio (1951), ha posto le basi per la definizione di norme di diritto internazionale che istituiscono i cosiddetti obblighi erga omnes. Quest’ultimi vincolano ogni Stato nei confronti dell’intera comunità internazionale, o comunque nei confronti di tutti gli altri Stati parte di un dato trattato multilaterale e in questo caso si parla più propiziamente di obblighi erga omnes partes, al fine di tutelare interessi collettivi e comunitari. Ne consegue che la loro violazione leda un interesse giuridico di tutti gli altri Stati, i quali hanno quindi diritto a far valere la violazione dell’obbligo.

Nell’ottica della responsabilità dello Stato, la solidarietà dell’obbligo comporta soprattutto un’estensione degli Stati che sono legittimati ad invocare la responsabilità dello Stato autore della violazione. Ovviamente esclusivamente gli Stati direttamente lesi possono far valere tutte le conseguenze derivanti dalla fattispecie dell’illecito internazionale, mentre gli Stati non direttamente lesi possono solo far valere la cessazione dell’illecito e le garanzie ed assicurazioni di non ripetizione, nonché la riparazione, ma solo nei confronti dello Stato leso.

Si può quindi ritenere che in materia di responsabilità degli Stati per violazione di obblighi erga omnes sia stata estesa la sfera di Stati legittimati ad agire contro tali violazioni, ma siano anche limitate le misure di reazione che tali Stati possano intraprendere. La solidarietà dell’obbligo può derivare sia da una norma pattizia che da una norma consuetudinaria, così come da una norma imperativa, tenendo conto che le norme di ius cogens sono sempre istitutive di obblighi erga omnes. Tra i più importanti esempi di obblighi erga omnes vi sono: il divieto di aggressione e genocidio e quelli derivanti dai principi concernenti i diritti fondamentali della persona umana e dal principio di autodeterminazione dei popoli.

Fonti previste da accordo

Un accordo può prevedere che, attraverso l’adozione di un determinato atto, o mediante un determinato procedimento, vengano create norme giuridiche vincolanti nei rapporti tra le parti. In tal caso si è in presenza di una fonte prevista da accordo, la quale può essere inserita in un semplice trattato o anche in un trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale. Le norme così prodotte possono essere atti vincolanti o non vincolanti ed avere valenza interna o esterna rispetto alle parti.

Parte della dottrina colloca le fonti previste da accordo anche le sentenze internazionali, sia quelle dispositive, pronunciate ex aequo et bono, sia quelle di puro accertamento. Infatti, in entrambi i casi, è l’accordo che conferisce al tribunale internazionale il potere di risolvere la controversia tra le parti in lite. Per quanto riguarda l’Unione Europea, il Trattato di Lisbona attribuisce agli organi preposti il potere di emanare sia atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) che non vincolanti (raccomandazioni e pareri).

Nell’ambito delle Nazioni Unite, l’Assemblea Generale ha solo potere di raccomandazione. Invece, il Consiglio di Sicurezza può emanare sia risoluzioni semplicemente esortative sia decisioni vincolanti per gli Stati membri. Quest’ultime sono prese nel quadro del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (“Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”), ovvero quando il Consiglio di Sicurezza abbia determinato l’esistenza di una minaccia alla pace, una violazione di essa o un atto di aggressione. Le istituzioni specializzate dall’ONU non hanno solitamente poteri normativi. Fa però eccezione l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, i cui regolamenti entrano in vigore per tutti gli Stati parte del trattato istitutivo; tuttavia, lo Stato che ne rifiuti l’applicazione, non è da essi vincolato.

L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale

Ordinamento interno e ordinamento internazionale sono ordinamenti giuridici separati ed originari (teoria dualista), e non fanno quindi parte di un unico ordinamento giuridico, come pretende invece la teoria monista, per cui il diritto internazionale sarebbe direttamente applicabile nel diritto interno. Pur essendo separati, essi comunicano tuttavia mediante appositi meccanismi, in primis il rinvio, da distinguere in formale e materiale.

Con il rinvio formale, un ordinamento rinvia alle norme di un altro nella loro qualità formale e di norme giuridiche. Pertanto, nell’ordinamento richiamante la norma giuridica segue la “vita” che essa ha nell’ordinamento richiamato. A sua volta, il rinvio formale si divide in ricettizio e non ricettizio. Nel primo caso, la norma dell’ordinamento richiamato viene immessa in quello richiamante; nel secondo, la norma dell’ordinamento richiamato costituisce solo il presupposto per l’applicazione delle norme dell’ordinamento richiamato. Con il rinvio materiale, invece, l’ordinamento richiamante rinvia alle norme giuridiche dell’ordinamento richiamato nel loro contenuto materiale. Ciò significa che un’eventuale variazione della norma nell’ordinamento richiamato non produrrà effetti in quello richiamante.

Ogni ordinamento giuridico nazionale procede autonomamente all’adattamento del diritto interno al diritto internazionale. Nell’ordinamento italiano si distingue tra adattamento al diritto internazionale consuetudinario (e imperativo) e a quello pattizio. Nel primo caso, il procedimento è disciplinato dall’art. 10, 1° comma; nel secondo caso, invece, manca una disciplina dell’adattamento sia a livello costituzionale che di legge ordinaria.

L’adattamento del diritto nazionale non rappresenta l’adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne l’osservanza mediante i provvedimenti necessari per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.

Le norme, la validità e le fasi dei trattati nella costituzione italiana

Gli articoli della Costituzione Italiana che riguardano i trattati internazionali sono i seguenti: l’art. 11; l’art. 72, 4° comma; l’art. 75, 2° comma; l’art. 80; l’art. 87, 8° comma; l’art. 117, 1° e ultimo comma.

L’art. 11, nonostante non abbia espressamente per oggetto la stipulazione di trattati internazionali, pone dei limiti al loro contenuto. Infatti, ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e come strumento di offesa, rende nulli tutti i trattati contenenti una potenziale violazione alla norma imperativa del divieto di aggressione. Tale articolo consentirebbe anche la ratifica di trattati comportanti le limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, purché in condizioni di parità con gli altri Stati.

Secondo l’art. 87, 8° comma, è il Presidente della Repubblica a ratificare i trattati internazionali, previa, qualora occorra, l’autorizzazione delle Camere. La legge di autorizzazione emanata dal Parlamento, in base all’art. 80, è richiesta per i trattati di natura politica, per quelli che prevedono arbitrati regolamenti giudiziari, per quelli che comportano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze e modificazioni di leggi. Esistono, tuttavia, anche trattati per cui è necessaria solo la ratifica del Presidente della Repubblica o la sola sottoscrizione da parte dell’esecutivo.

Un trattato può produrre effetti nel nostro ordinamento solo quando venga in esso recepito; non esiste però alcuna norma che disciplini l’adattamento, né a livello costituzionale né di legge ordinaria. Nella prassi si sono quindi affermati due procedimenti, uno speciale e uno ordinario. Mediante il primo, si dà piena ed intera esecuzione al trattato nella sua forma originale nell’ordinamento interno tramite un atto normativo ad hoc. Si parla in questo caso di rinvio formale all’ordinamento internazionale. Il secondo procedimento, quello ordinario, consiste, invece, nel riformulare le norme stesse del trattato, tramite un cosiddetto rinvio materiale. Nella prassi è andata inoltre affermandosi una procedura mista.

La legge di esecuzione del trattato non può essere sottoposta a referendum abrogativo, ma può comunque essere soggetta al sindacato di costituzionalità o ad emendamenti, i quali però possono riguardare esclusivamente la parte relativa all’ordine di esecuzione e non quella relativa all’autorizzazione della ratifica. Le norme immesse mediante ordine di esecuzione non sono suscettibili di abrogazione o modificazione da parte di una legge ordinaria e un eventuale contrasto deve essere risolto dando prevalenza alle prime in virtù della loro specialità, la quale deriva dall’avere fondamento nella volontà dello Stato di rispettare il diritto internazionale. La materia è stata recentemente disciplinata dalla modifica dell’art. 117, il quale però non attribuisce il rango costituzionale alle norme di un trattato internazionale immesse nel nostro ordinamento. Il giudice interno deve, pertanto, interpretare la norma interna in conformità con le disposizioni internazionali, le quali svolgono quindi una funzione integrativa del diritto nazionale rimanendo, tuttavia, ad un livello subcostituzionale.

Diritto dei trattati

La materia del diritto dei trattati è disciplinata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), la quale ha ricevuto però un basso numero di ratifiche. Generalmente la stipulazione di un accordo internazionale consta di diverse fasi. La procedura inizia con i negoziati condotti tra i plenipotenziari degli Stati per accordarsi su un testo; seguono firma e ratifica, la quale, quest’ultima, impegna lo Stato ad osservare il trattato. Vi è poi il deposito delle ratifiche, le quali devono ammontare ad un certo numero affinché il trattato possa entrare in vigore, e, a conclusione, la redazione dell’Atto Finale.

Sono titolari dello ius contrahendi, innanzitutto, gli Stati, ma anche altri soggetti di diritto internazionale, quali: le organizzazioni internazionali, gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale (con le dovute limitazioni previste dal diritto). Gli organi competenti a stipulare trattati, che sono solitamente individuati dal diritto interno, sono persone che devono essere appositamente investite dei pieni poteri, oppure persone i cui pieni poteri sono presunti in virtù della posizione occupata nell’ordinamento interno.

Il diritto prevede la possibilità di apporre riserve ad un accordo, ovvero dichiarazioni fatte da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso cui esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Per essere ammissibili, le riserve devono rispettare le procedure preposte (sia in generale che, eventualmente, nello specifico del trattato stesso) e non essere incompatibili con lo scopo e l’oggetto dell’accordo.

Per interpretare un trattato si segue il criterio obiettivo, procedendo con l’interpretazione testuale, cioè attribuendo alle parole il loro senso ordinario, alla luce del loro contesto e delle finalità e dell’oggetto del trattato e le circostanze che hanno portato alla sua stipulazione. A fini interpretativi, sono fondamentali anche tutti quegli strumenti, quali accordi correlati, allegati, lavori preparatori, prassi, che concorrono alla formazione del contesto.

Di norma, il trattato non produce effetti nei confronti di uno Stato terzo senza il suo consenso, anche se in merito esistono delle eccezioni. Le cause di invalidità dei trattati, invocabili dagli Stati parte che ne abbiano interesse, sono:

  • Violazione d’importanza fondamentale delle norme interne sulla competenza a stipulare;
  • Errore;
  • Dolo;
  • Corruzione;
  • Violenza nei confronti dell’individuo organo stipulante;
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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