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CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI
È il massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Tra i principali attori del processo di realizzazione delle opere pubbliche troviamo il Consiglio dei L.L.P.P.
È il massimo livello di organizzazione dei lavori pubblici.
Il consiglio superiore dei L.L.P.P. esprime:
- Parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati dallo Stato per almeno il 50% di importo > 25 milioni di €
- Parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano però sempre superiori a 25 milioni di €, ove ne facciano richiesta.
- Per i lavori pubblici di importo < 25 milioni € le competenze del Consiglio Sup. L.L.P.P. sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
- Qualora il lavoro pubblico di importo > 25 milioni di €, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del consiglio superiore.
- Sistemi e opinioni normative tecniche in materia di sicurezza della costruzione e di opere speciali.
- Attività di certificazione, ispezione e vigilanza, attraverso il servizio tecnico centrale, per il raccordo del servizio tecnico unico del testo prodotti e dei sistemi destinati ad opere di riqualificazione strutturale.
- Attività di elaborazione di programmi di qualificazione, ispezione e prove. Rifiuto della concessione ai laboratori di prove materiali e geotecniche.
- Le deliberazioni delle sezioni e dell'assemblea generale del consiglio superiore dei L.L.P.P. sono valide con la presenza di 3 dei componenti e i pareri sono validi quando sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
Il consiglio superiore dei L.L.P.P. esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.
Il consiglio superiore dei L.L.P.P. è articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti.
L’edilizia ordinaria, urbanistica e fondiaria; patrimonio storico e artistico; opere ed impianti; per impianti industriali, esercizi pubblici.
La ripartizione delle materie, di cui all’articolo 6 del decreto del PDR n. 204/2006, è definita dal MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI su proposta del presidente del consiglio sup. dei L.L.P.P. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Questa ripartizione può essere modificata ogni due anni, con la stessa procedura.
È composto da:
-
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE ⇨ nominato dal PDR su proposta del Ministro delle Infrastrutture ed è scelto tra personalità di riconosciute competenze tecniche in materia di lavori pubblici, interni o esterni alle pubbliche amministrazioni.
-
Il presidente convoca e presiede l’ASSEMBLEA GENERALE...
- assegna gli affari all’Assemblea Generale indicandosine la relazione e la consultazione relativa.
- assegna gli affari alle Sezioni.
- propone le sedute dell’Assemblea Generale.
- assegna i componenti e il personale delle Sezioni.
-
IL CONSIGLIO SUPERIORE ⇨ è costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione e dai componenti effettivi. Ha servizio tecnico centrale opera alla dipendenza funzionale del Prefetto consiglio superiore nei settori della certificazione dei materiali, da consultare e autorizzare degli appalti di ispezione, certificazione e prove.
-
L'ASSEMBLEA GENERALE ⇨ È costituita dal Presidente, dai Presidenti di sezione, dal direttore del servizio tecnico centrale, dal segretario generale e dai componenti effettivi. Al suo interno si pongono i progetti di opere a lavori pubblici per relazioni tecniche.
-
LE SEZIONI ⇨ Ciascuna sezione è composta dal Presidente di sezione dai consiglieri e dai componenti effettivi e da eventuali esperti inviati dal Presidente di sezione.
4) LE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
1) PROCEDURA APERTA
(ASTA PUBBLICO INCANTO) Nella procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- La stazione appaltante rende pubblico l'oggetto e le condizioni del contratto. Ogni soggetto interessato, in possesso dei requisiti minimi, può presentare direttamente l'offerta.
- Gli operatori presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
2) PROCEDURA RISTRETTA
- Si basa sulla competizione di un n ristretto di concorrenti selezionati previamente e successivamente invitati a presentare le offerte. È utilizzata quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Gli operatori presentano essa la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal bando e successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.
Tutti i soggetti che hanno in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando possono presentare la richiesta di invito.
3) PROCEDURA NEGOZIATA
Negoziazione delle modalità di espletamento in maniera diretta e pace tra la stazione appaltante e i concorrenti concorrenti (quasi contrattazione privata). Questa può essere:
- con bando quando, in esito ad una procedura di gara tutte le offerte sono irregolari o inammissibili; anche se non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
- senza bando
8 - L’ASTA ELETTRONICA
Con il D. Lgs 163/2006 è entrato in vigore il sistema di e-procurement pubblico che consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati con cui scegliere il contraente.
Tale normativa (d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016) ammette il ricorso ai mezzi elettronici per tutte le comunicazioni, gli scambi e le archiviazioni di informazioni nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
L’ASTA ELETTRONICA non costituisce una procedura di gara vera e propria, ma è uno STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLE OFFERTE ove la relativa valutazione viene eseguita non da una commissione bensì esclusivamente via telematica.
È uno STRUMENTO IDONEO A STIMOLARE attraverso la negoziazione telematica, un’ULTERIORE FASE COMPETITIVA all’interno delle ordinarie procedure.
Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le SPECIFICHE D’APPALTO possono essere fissate in modo preciso e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di ELEMENTI QUANTIFICABILI in modo da essere espressi in CIFRE O PERCENTUALI.
L’asta elettronica riguarda UNICAMENTE I PREZZI, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso.
Prima di procedere con l’asta elettronica le Stazioni Appaltanti effettuano una PRELIMINARE VALUTAZIONE RELATIVA ALL’AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE PERVENUTE.
Vengono quindi simultaneamente invitati per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o valori.
Affinché gli offerenti siano in ogni momento posti in condizione di conoscere la propria classificazione, nel corso dell’asta le Amministrazioni provvedono a comunicare in tempo reale ogni informazione utile.
L’asta elettronica può riguardare:
- solo i prezzi, quando la gara di appalto prevede che per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso;
- il rapporto che esiste fra prezzi/valori, se il criterio di aggiudicazione del contratto di appalto si basa sul metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Così come avviene di consueto in tutti i tipi di aste, gli elementi ed i rilanci devono essere indicati in cifre oppure in valori percentuali.
Limiti:
- non si può utilizzare il metodo dell’asta elettronica per le gare di appalto di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali;
- si può utilizzare questa procedura se le specifiche dell’appalto sono fissate in modo preciso ed in particolare, se la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti siano espressi in cifre o valori percentuali in modo da essere trattati in automatico da un sistema elettronico;
- se gli elementi oggetto dell’appalto possono essere valutati automaticamente dal sistema informatico;
- le stazioni appaltanti non possono utilizzare le aste elettroniche con lo scopo di impedire, distorcere o limitare la partecipazione di alcuni concorrenti così da impedire la libera concorrenza;
- non si possono usare le aste elettroniche in modo da modificare l’oggetto di una gara di appalto già indicato nel bando.
Il bando di gara.
Se è prevista la procedura dell’asta elettronica, il bando di gara deve indicare in modo preciso i criteri di valutazione e più esattamente:
- gli elementi dell’appalto oggetto di una valutazione automatica;
- i valori minimi e massimi che devono avere determinati elementi;
- i termini per avere maggiori informazioni;
- informazioni dettagliate in merito allo svolgimento dell’asta;
- dispositivi elettronici e modalità informatiche di collegamento.
In particolare, devono essere precisate le condizioni alle quali i concorrenti possono praticare rilanci (al ribasso ovviamente) e quali sono gli scarti minimi richiesti per il rilancio.