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SPECIALE DEI SINDACALISTI INTERNI CONTRO IL TRASFERIMENTO E ILLICENZIAMENTO ex artt. 18-22sl
Si tratta di protezioni particolari a favore dei sindacalisti interni, equiparando i dirigenti delle rsa, i candidati e i membri di commissione interna, quindi riservate a chi effettivamente dirige la rsa. Tali tutele speciali si applicano fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico ex art. 22.2sl, onde evitare ritorsioni immediate dell'imprenditore.
La prima garanzia è il trasferimento dall'unità produttiva, consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza ex art. 22.1sl. Quindi, per trasferire il dirigente della rsa non basta il giustificato motivo invece sufficiente per ogni altro lavoratore ex art. 2103cc, ma occorre anche l'assenso del sindacato, il cui interesse a mantenere il sindacalista nell'unità produttiva in cui opera come tale prevale in via assoluta.
insindacabile sull'interesse imprenditoriale ad impiegare il dipendente nel luogo ove risulti obiettivamente più utile per l'organizzazione produttiva. Si tratta del solo trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra e non anche degli spostamenti interni alla stessa unità produttiva; a questi ultimi sono applicabili comunque le disposizioni generali sul divieto degli atti discriminatori e della condotta antisindacale, ove ne ricorrano effettivamente gli estremi. Le altre tutele speciali riguardano il licenziamento, negli ultimi quattro commi dell'art. 18Sl, e si applicano anche ai nuovi assunti solo se c'è il provvedimento di reintegra ex dlgs 23/2015. Vi è una tutela di tipo processuale (tutela sommaria non cautelare), cioè la possibilità per il giudice di disporre reintegrazione del sindacalista interno nel posto di lavoro prima della sentenza, tramite un'ordinanza emessa, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato di appartenenza, allorché risultino irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro. Il presupposto per tale ordinanza è solo il fumus (non anche il periculum in mora) di illegittimità del licenziamento e non anche la sua natura antisindacale, poiché la norma tutela l'interesse sindacale alla permanenza in azienda del sindacalista interno licenziato illegittimamente a prescindere dal tipo di vizio inficiante il recesso. Altra tutela è una misura coercitiva indiretta patrimoniale finalizzata ad ottenere l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordinanza o alla sentenza di reintegrazione in servizio del dirigente sindacale interno illegittimamente licenziato, anche qui a prescindere dalla natura antisindacale del recesso; quindi obbligo a carico del datore di lavoro inottemperante di pagare al Fondo pensioni dell'INPS, per ogni giorno di
ritardo nella reintegrazione, una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. Il dlgs 25/2007 attuativo della direttiva 2002/14 prevede un generale DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE; il sindacato è messo in condizione di conoscere tempestivamente le scelte imprenditoriali e di svolgere la sua azione a difesa degli interessi dei lavoratori coinvolti, sia nella fase di consultazione imposta dalla legge, sia, occorrendo, mediante lo sciopero; in vista di un eventuale accordo, che può riguardare gli aspetti della scelta organizzativa a monte e le ricadute di questa sui rapporti di lavoro. I titolari di tale diritto sono i rappresentanti dei lavoratori nelle aziende con almeno 50 addetti; l'oggetto dell'informazione-consultazione è molto ampio, riguardando l'attività d'impresa, l'occupazione e l'organizzazione del lavoro; per la concessione della integrazione salariale, per il licenziamento collettivo e
Per il trasferimento d'azione sono necessarie apposite procedure di informazione e consultazione sindacale; altri diritti d'informazione riguardano il lavoro intermittente, i c.a.e. (forse comitati aziendali europei), le società europee. Nel settore pubblico è rimessa ai contratti collettivi nazionali l'individuazione delle materie oggetto di partecipazione sindacale e per le quali è esclusa la contrattazione. Altro sostegno previsto ex lege in favore dei sindacati è la riserva della legittimazione a stipulare determinati accordi, prevista a favore dei sindacati in possesso di determinati requisiti di rappresentatività, onde garantire l'adeguatezza di delicate regolamentazioni. Per evitare un eccessivo potere dei sindacati così sostenuti, la legge talvolta prevede, in mancanza di contratti collettivi, l'intervento regolatorio della p.a.; alcuni casi di accordi riservati si hanno in materia di licenziamento collettivo, integrazione salariale,
somministrazione di lavoro, lavoro a tempo parziale, contratti di riallineamento, lavoro a termine, lavoro intermittente, orario di lavoro, minimo retributivo per i soci dipendenti di cooperative; accordi di prossimità per regolazioni adeguate agli specifici contesti territoriali o aziendali anche in deroga alla legge e ai contratti collettivi nazionali. Anche la contrattazione collettiva con le p.a. è riservata ai sindacati rappresentativi.
PARTECIPAZIONE SINDACATI A FUNZIONI PUBBLICHE: può avvenire in vari modi diversi; innanzitutto i sindacati dei lavoratori dipendenti, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi nominano loro rappresentanti del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che ex art. 99 cost. ha funzioni consultive e di iniziativa legislativa; i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale designano loro rappresentanti anche negli organi collegiali ad es. degli enti previdenziali; soppressa invece la rappresentanza
ma è consentito dalla Costituzione italiana che prevede la possibilità di concertazione tra le parti sociali. Per quanto riguarda la partecipazione sindacale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali, essa è regolata dalla legge e prevede la presenza di rappresentanti dei lavoratori all'interno di tali organi decisionali. I sindacati partecipano anche alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro, fornendo informazioni e osservazioni al giudice e designando i propri rappresentanti nelle commissioni di conciliazione. La forma più importante di partecipazione sindacale a funzioni pubbliche avviene attraverso la concertazione sociale dell'economia. Questo modello, noto anche come modello neocorporativo o dello scambio politico, prevede che il Governo si confronti con i sindacati per prendere decisioni rilevanti per il Paese. Queste decisioni vengono poi formalizzate attraverso leggi negoziate o provvedimenti governativi. È importante sottolineare che se questo sistema di partecipazione fosse obbligatorio, sarebbe incostituzionale. Tuttavia, la Costituzione italiana permette la concertazione tra le parti sociali, consentendo così la partecipazione sindacale alle decisioni pubbliche.Poiché il governo dovrebbe godere di una doppia fiducia, rendendosi necessaria oltre a quella del Parlamento anche quella dei sindacati, con eclatante violazione dei principi della democrazia formale o procedimentale; per cui resta una mera scelta di opportunità. Non si può però dimenticare che sin dagli anni '70 le più importanti decisioni di politica economica e sociale sono state sempre negoziate con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; il primo vero accordo trilaterale fu il protocollo Scotti del 1983, sottoscritto da alcuni Ministri, dalle maggiori organizzazioni imprenditoriali e dalle tre confederazioni sindacali cioè CGIL, CISL E UIL, contenente impegni per il Governo per l'adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi sia in materia di lavoro, sia in materie attinenti al consumo e al fisco. Col protocollo Giugni del '93 veniva concordata una politica dei redditi per la riduzione del tasso.
d’inflazione e del deficit pubblico, con un’istituzionalizzazione periodica del confronto tra Governo e parti sociali. Veniva realizzata una ristrutturazione del sistema contrattuale, e prefigurata la disciplina delle rsu. La politica dei redditi, unita al contenimento del deficit pubblico, aveva successo, il taso di inflazione scendeva ai minimi storici e consentiva una notevole riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico con serio beneficio per le finanze dello Stato, ma la disoccupazione cresceva. Per fronteggiare quest’ultimo problema vi fu l’accordo per il lavoro del ‘96, ma i risultati sperati non venivano conseguiti. Col patto sociale del ‘98, voluto dal Governo D’Alema, la concertazione, allargata a 32 associazioni sindacali anche di lavoratori autonomi, veniva istituzionalizzata e sul patto il Governo chiedeva e otteneva con un ordine del giorno il voto di approvazione del Parlamento, tale scostamento dalla Costituzione formale rimane.un coinvolgimento eccessivo dei sindacati. Inoltre, sono state introdotte riforme come il Jobs Act, che ha modificato il mercato del lavoro, e la riforma delle pensioni, che ha aumentato l'età pensionabile. Tuttavia, queste riforme sono state oggetto di controversie e proteste da parte dei sindacati, che hanno criticato la mancanza di consultazione e il presunto peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Nonostante ciò, il governo ha sostenuto che queste misure erano necessarie per favorire la crescita economica e ridurre la disoccupazione.alcun bisogno diconcertazione coi sindacati che possono essere al massimo consultati.• Contratto collettivo e sua efficacia: è un accordo tra un gruppo di lavoratori e un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) per determinare le condizioni applicabili a ciascun rapporto individuale, per cui alla debolezza del singolo lavoratore si sostituisce la forza della coalizione, che riesce ad ottenere dalla controparte imprenditoriale trattamenti migliori di quelli che potrebbe pattuire il lavoratore isolato, con eccezione al divieto comunitario di atti restrittivi della concorrenza. La sua funzione tipica è una funzione normativa di disciplina dei rapporti individuali di lavoro; è stato ricondotto alla figura del contratto normativo, da cui però si discosta, sia perché disciplina non solo rapporti futuri ma anche rapporti già esistenti, sia perché i rapporti disciplinati non intercorrono tra le parti del contratto collettivo, che
È sempre stipulato da soggetti collettivi almeno dal lato dei lavoratori, ma trai singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori. Neanche assimilabile al contratto tipo, che è predisposto da una s