Domande frequenti di diritto del lavoro
Introduzione alle fonti di diritto
Il diritto del lavoro studia quella parte dell’ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, come attività diretta ad un risultato produttivo o che comunque concorra al progresso materiale o spirituale della società ex art. 4.2 cost.; e riguarda essenzialmente il lavoro subordinato, svolto da un soggetto alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto obbligato alla controprestazione retributiva ex art. 2094 cc. Il lavoratore subordinato è soggetto debole, prima sul piano socio-economico poi su quello contrattuale, essendo anche privo di redditi diversi dalla retribuzione corrisposta al suo lavoro. Il diritto del lavoro nasce per proteggere tale soggetto. Data la diseguaglianza delle parti, occorrono interventi esterni a tutela del più debole ex art. 3.2 cost., da cui discende la tradizione tripartizione della materia.
Settori del diritto del lavoro
Primo settore è il diritto del rapporto di lavoro o diritto del lavoro in senso stretto, costituito da norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro fissando a tutela del lavoratore minimi inderogabili di trattamento, pur non mancando norme volte a proteggere l’interesse del datore di lavoro o l’interesse generale. Secondo settore è il diritto sindacale, riguardante il fenomeno delle coalizioni professionali e della loro attività; qui la protezione del singolo lavoratore si realizza in modo meno immediato ma non meno efficace. Terzo settore è il diritto della previdenza sociale, che riguarda l’intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli quali l’infortunio, la malattia, l’invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria ex art. 38.2 e 38.4 cost.
Tale complessa normativa, che comprende anche la disciplina della previdenza privata ex art. 38 cost ultimo comma, rientra nel diritto del lavoro finché le prestazioni siano riservate ai soli lavoratori e il finanziamento del sistema avviene, almeno in prevalenza, tramite una contribuzione collegata al rapporto di lavoro, in tal modo realizzandosi tra i lavoratori una solidarietà più o meno ampia e anche intergenerazionale nei regimi pensionistici a ripartizione; mentre se i beneficiari siano tutti i cittadini bisognosi indipendentemente dalla posizione di lavoratore, e il finanziamento avviene tramite il generale prelievo fiscale, si passa ad un sistema di assistenza ex art. 38.1 cost., o sicurezza sociale, che esula dal diritto del lavoro e si fonda su una solidarietà c.d. universale. Comunque anche la previdenza sociale in senso stretto ha degli aspetti strettamente collegati al rapporto di lavoro.
La disciplina del rapporto di lavoro e del sindacalismo dei dipendenti pubblici (ormai compresa a pieno titolo nel diritto del lavoro a seguito della privatizzazione) non costituisce partizione autonoma della materia. La materia è posta tra diritto pubblico e privato, comprendendo disposizioni di entrambe le specie. L’implicazione della persona del lavoratore in un rapporto che pure conserva un contenuto patrimoniale, colloca il diritto del lavoro tra il diritto dei beni e quelle delle persone, ergo tra la sfera dell’avere e quella dell’essere, il che costituisce, insieme alla disciplina del fenomeno sindacale, il fondamento dell’autonomia scientifica della materia; proprio dal punto di vista di scienza, la materia si distingue da altre scienze, studiandone la disciplina giuridica, ergo non l’essere, ma il dover essere.
Cenni storici del diritto del lavoro
Già nel medioevo i rapporti di lavoro erano sottoposti a una regolamentazione pubblicistica (statuti delle corporazioni) che prevaleva sull’autonomia contrattuale individuale. La vera storia del diritto del lavoro contemporaneo inizia solo con la rivoluzione industriale a partire dalla metà del XVIII, portando a uno sviluppo capitalistico fondato sulla divisione del lavoro, sulla diffusione delle macchine e sul bassissimo costo della manodopera, che consentì un forte accumulo di capitale per nuovi investimenti. La situazione lavorativa era già di per sé pesantissima, per di più vi fu il divieto di associazioni professionali e l’assenza di regolamentazione legale del rapporto di lavoro.
Sorge la questione sociale, o operaia; i lavoratori, riuniti nella fabbrica e quindi compartecipi delle stesse condizioni di lavoro e di vita si sentono spinti ad associarsi per maggiori tutele. Dopo le prime coalizioni episodiche, sorsero le leghe di resistenza, o sindacati, o trade unions, con lo scopo di ottenere dall’imprenditore migliori condizioni di lavoro tramite il rifiuto collettivo, appunto la resistenza, di lavorare fino a quando non fossero state concesse; così alla debolezza del singolo si sostituiva la forza della coalizione che ristabiliva una tendenziale parità tra le parti della contrattazione. Ma i divieti legali collocavano tale lotta nell’area dell’illecito.
Il governo Giolitti ai primi del ‘900 assunse atteggiamento di effettiva neutralità nel conflitto sociale. Il codice penale Zanardelli del 1889 considerò leciti lo sciopero e la serrata se non attuati con violenza o minaccia, pur permanendo la qualificazione civilistica di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Il metodo della contrattazione collettiva cominciò a diffondersi, inizialmente con riferimento alla materia salariale dal che il nome di contratti o concordati di tariffa; nel 1906 i sindacati si riunirono nella Confederazione generale italiana del lavoro fondata sul principio della lotta di classe contro il capitalismo, mentre dopo qualche anno sorse la Confederazione italiana dei lavoratori ispirata alla dottrina sociale della Chiesa (cioè che auspicava nell’interesse della persona umana una collaborazione tra capitale e lavoro, che non poteva prescindere dalla libertà sindacale, e da un intervento diretto dello Stato per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Cominciò a formarsi la legislazione sociale di protezione dei lavoratori con le prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul riposo settimanale e festivo, sulle assicurazioni contro gli infortuni e per l’invalidità e vecchiaia. Di rilievo, l’istituzione con legge dei Collegi dei probiviri, con la funzione di conciliare o, altrimenti, di decidere controversie individuali tra industriali e operai. Le decisioni, mancando una normativa sul rapporto di lavoro, erano adottate secondo equità, orientata in base alla prassi o agli usi del lavoro o alle regole dei contratti collettivi di cui in tal modo veniva estesa l’efficacia.
Dopo la prima guerra mondiale fu introdotto l’ordinamento corporativo con L.563/1926, nel quale per ogni categoria autoritativamente predeterminata era attribuita personalità pubblica a un solo sindacato di lavoratori e a un solo sindacato di imprenditori riuniti nella Corporazione che era organo dello Stato. Tali sindacati avevano la rappresentanza legale esclusiva della categoria e conseguentemente stipulavano tra loro contratti collettivi con efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria medesima a prescindere dall’affiliazione sindacale. I contratti collettivi corporativi erano fonti del diritto in senso formale. L’ordinamento corporativo intendeva superare il conflitto tra capitale e lavoro, che dovevano collaborare nel superiore interesse dell’economia nazionale.
Lo sciopero e la serrata erano, conseguentemente, vietati e puniti come delitti contro l’economia pubblica, mentre l’abbandono collettivo di pubblici impieghi e servizi era considerato reato contro la P.A. Nel caso, assai raro, di mancato accordo per la conclusione del contratto collettivo era previsto l’intervento della Corte d’Appello che risolveva la controversia collettiva economica con una sentenza che non applicava, ma creava la norma secondo equità, tenendo conto dell’interesse superiore della produzione. Di rilievo fu l’incorporazione nel codice civile del ‘42 di importanti disposizioni, artt. 2087, 2094 e ss., 2239 e ss., sul rapporto di lavoro e sulla previdenza, molte delle quali ancora oggi vigenti. L’esigenza di coordinare queste tutele con l’interesse superiore della produzione nazionale sfociava in un sostanziale soffocamento della libertà sindacale e di qualsiasi contropotere dei lavoratori in azienda.
Subito dopo la caduta del fascismo furono soppresse le corporazioni, r.d.l. 721/1943; l’anno dopo furono definitivamente soppressi i sindacati di diritto pubblico, ma vennero lasciati in vigore, fino alle successive modifiche, i contratti collettivi e le altre norme corporative, per continuità di disciplina dei rapporti di lavoro. Non furono espressamente abrogate neanche le norme del cp incriminatrici dello sciopero e della serrata, di cui si sarebbe occupata molti anni dopo la Corte cost., ma di fatto si ristabilì un regime di piena libertà sindacale, ivi compresa la libertà di sciopero e di contrattazione collettiva.
Il diritto del lavoro nella Costituzione
Già all’art. 1.1 cost. indica l’alto valore civile assegnato all’attività dell’uomo diretta alla soddisfazione dei bisogni, tant’è che la Repubblica è fondata sul lavoro, e non a caso tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35.1 cost). Il lavoro è un dovere di ogni cittadino ex art. 4.2 cost. ed è un’attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società; da ciò si capisce che non c’è distinzione, per la Costituzione, tra attività manuale e intellettuale, e neanche tra lavoro subordinato e autonomo o imprenditoriale. L’aspetto comune e qualificante è la funzione sociale, progresso della società, dell’adempimento del dovere del lavoro. Se ne ricava un principio di pari dignità sociale di ogni forma di lavoro.
A conferma, la garanzia di pari dignità sociale e pari trattamento legislativo assicurata a tutti i cittadini, con esclusione di qualsiasi distinzione, oltre che per discriminazioni, anche con riferimento alle condizioni personali e sociali dell’individuo ex art. 3.1 cost. Le diseguaglianze sostanziali sono definite dalla Costituzione come ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ex art. 3.2 cost; e l’esplicito impegno, compito della Repubblica, a rimuovere tali ostacoli ex art. 3.2 cost.
È presente l’obiettivo da raggiungere per la realizzazione della persona e tale idea è insita nell’espressione secondo cui la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto “al” lavoro ex art. 4.1 cost, impegnandosi così nella lotto contro la disoccupazione. I tempi e i modi ergo la gradualità di realizzazione del programma costituzionale sono comunque riservati all’insindacabile discrezionalità del legislatore; ciò vale sia per la misura della tutela previdenziale e assistenziale ex art. 38 cost., sia per la fissazione dei limiti legali all’iniziativa economica.
Il titolo III dedicato ai rapporti economici, oltre alle disposizioni sulla previdenza e assistenza ex art. 38 cost, e sui limiti all’iniziativa economica privata ex art. 41 cost., principia con un articolo contenitore cioè 35 cost., in cui vi è l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 35.1, a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori 35.2, a promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro 35.3.
Ex art. 36.1 cost., al lavoratore è riconosciuto il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ex art. 36 commi 2 e 3 cost., sono elevati al rango di principi costituzionali i diritti al limite massimo dell’orario di lavoro, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, di cui si prevede l’irrinunziabilità. Ex art. 37 cost., tutela del lavoro delle donne e dei minori, ribadendo la necessità della fissazione da parte del legislatore di un limite minimo di età per il lavoro dipendente e sancendo il principio della parità di diritti specie di retribuzione rispetto a quella dell’uomo adulto a parità di lavoro. Ex art. 38 cost. è tutelata la previdenza e l’assistenza sociale per sostenere chi si trova in situazioni di bisogno.
Da un lato vi è il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, che spetta a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, con finanziamento inevitabilmente a carico della fiscalità generale; dall’altro si pone il diritto, spettante ai soli lavoratori, a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita se venga a mancare, temporaneamente o definitivamente, il reddito da lavoro, come in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, con finanziamento prevalentemente tramite contributi collegati al rapporto di lavoro e proporzionati alle retribuzioni.
La differenza tra previdenza e assistenza non riguarda solo i beneficiari delle prestazioni e il sistema di finanziamento, ma anche l’entità delle prestazioni stesse. Si intrecciano istituti assistenziali come l’assegno sociale per gli anziani bisognosi, e istituti previdenziali, es. le prestazioni dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro. Vi è poi la libertà della previdenza privata ex art. 38 cost., come complementare e integrativa, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, mentre la previdenza pubblica è di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost.
Ex artt. 39.1 e 40 cost., vi è la scelta per il modello pluralistico-conflittuale, cioè il riconoscimento della libertà sindacale e del diritto di sciopero. È ferma l’idea che l’equilibrio, sia pure instabile, faticosamente raggiunto tramite un’autonoma composizione privatistica dei conflitti economici collettivi sia comunque preferibile ad un equilibrio che non scaturisca dal libero confronto delle parti sociali; il miglior modo per realizzare l’interesse generale; in caso di contrasto, l’interesse generale comunque prevale su quelli particolari, pur a volte amplissimi, dei gruppi organizzati.
La libertà sindacale e il diritto allo sciopero sono garantiti non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti interprivati, es. divieto di atti discriminatori, o repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. Lo sciopero è riconosciuto come diritto, sicché non è configurabile né come illecito penale, né come illecito civile contrattuale; la Costituzione è rimasta inattuata sia con riferimento al previsto sistema di contrattazione collettiva con efficacia generale ex art. 39.2 cost. e ss., sia con riferimento alla regolamentazione legislativa dello sciopero, poiché la l. 146/1990 riguarda solo i servizi pubblici essenziali, ne consegue la vigenza di un ordinamento sindacale di fatto privo di disciplina legale su aspetti fondamentali e sensibilmente diverso da quello prefigurato dal costituente.
Solo nel settore pubblico sono regolate per legge la rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva. Presupposto indispensabile del pluralismo competitivo è il riconoscimento che l’iniziativa economica privata è libera ex art. 41 cost., derivandone quella contrapposizione tra interessi del capitale e interessi del lavoro composta di volta in volta tramite l’esercizio dell’autonomia privata collettiva; dal comb. disp. degli artt. 41.2 e 3.2 cost., derivano i limiti all’iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, potendo ben dirsi che tutte le disposizioni di tutela del lavoratore nei confronti dell’imprenditore trovano il loro fondamento nella combinazione di tale norma con quella sulla rimozione delle diseguaglianze sostanziali.
Il carattere compromissorio della Costituzione emerge dalla coesistenza delle disposizioni sulla libertà sindacale e sul diritto allo sciopero, con la disposizione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ex art. 46 cost., pur non essendo state emanate le leggi che avrebbero dovuto stabilire i modi e i limiti di tale partecipazione ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro; tuttavia la legge e la contrattazione collettiva hanno introdotto una serie di diritti sindacabili di informazione e consultazione, es. per il trasferimento d’azienda o per il licenziamento collettivo, per consentire un controllo dei sindacati su determinate scelte imprenditoriali tramite il consueto schema del conflitto e dell’accordo, anche se nella sostanza poco a che vedere con la disposizione dell’art. 46 Cost., che riguarda i lavoratori e non i sindacati e si riferisce a una collaborazione e non a un conflitto.
Il lavoro alle dipendenze delle P.A. deve fare i conti col principio che assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, imponendo l’organizzazione degli uffici pubblici secondo disposizioni di legge ex art. 97.1 cost., e l’accesso all’impiego tramite concorso ex art. 97.3 cost. La privatizzazione di rapporti di lavoro con le p.a., 1993, comporta la costituzione del rapporto tramite contratto individuale; l’applicazione, salvo eccezioni, di tutta la disciplina del lavoro coi privati; la stipulazione di contratti collettivi con efficacia diretta sui rapporti regolati; la gestione del rapporto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ergo con atti paritetici non sotto.
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