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Secondo la definizione giuridica nell’art. 2424 bis n.1) gli elementi patrimoniali destinati ad
essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti nelle immobilizzazioni. Ci deve essere
una scelta dell’amministratore per destinare il bene ad un utilizzo durevole quindi
obbligatoriamente andrà iscritto nelle immobilizzazioni.
Abbiamo 3 tipi di immobilizzazioni:
Materiali – beni di uso durevole e di carattere pluriennale
Immateriali – costituite da beni non tangibili ad utilità pluriennale
Finanziarie – attività finanziarie come partecipazioni a lungo periodo
20. CLASSIFICAZIONE immobilizzazioni MATERIALI + IMMATERIALI + FINANZIARIE
Le immobilizzazioni secondo l’art. 2424 del Codice Civile sono iscritte nello SP nella sezione
dell’attivo patrimoniale alla lettera B.
Sono suddivise in numeri romani: I per le imm. immateriali, II per le imm. materiali e III per le
imm. finanziarie.
Nel CE possiamo trovare gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni per
perite durevoli di valore.
Nella NI abbiamo tabelle che evidenziano nel dettaglio le movimentazioni avvenute
nell’esercizio con le relative motivazioni. Posso anche capire come sono avvenuti gli
ammortamenti. 17
21. La valutazione delle immobilizzazioni materiali in fase di prima iscrizione
Nell’art. 2426 del Codice Civile troviamo i criteri di valutazione per l’iscrizione dei valori in
bilancio.
Nel numero 1) + 2) + 3) viene trattata l’iscrizione delle immobilizzazioni, l’ammortamento e
la possibile svalutazione.
Secondo il numero 1) le immobilizzazioni materiali possono essere iscritte in bilancio o al
costo di acquisto o al costo di produzione.
Il costo di acquisto è quello quando vengono acquistate da terzi. Vengono contati anche
gli oneri accessori cioè tutti quei costi che ho sostenuto solo perché ho acquistato il bene,
oppure non li avrei sostenuti.
Il costo di produzione è quello dato dai costi sostenuti se l’immobilizzazione è stata
prodotta all’interno dell’azienda. Infatti l’azienda destina una parte del processo
produttivo per la realizzazione di un cespite. Il costo di produzione a differenza del costo
di acquisto deve essere calcolato e comprenderà i costi direttamente imputabili e quelli
indiretti purché siano inseriti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativa al
periodo di fabbricazione fino a quando il bene può essere utilizzato(se non si è in grado di
determinare i costi indiretti è meglio non imputarli).
Possono essere aggiunti anche gli oneri relativi al finanziamento, cioè gli oneri finanziari.
Posso capitalizzarli solo nel caso in cui:
ho richiesto un finanziamento per la costruzione di un bene strumentale quindi
dovrà essere un investimento di lungo periodo come per esempio un mutuo
passivo, e il finanziamento ricevuto dovrà essere utilizzato SOLO per la costruzione
di quel bene;
posso imputare solo la quota di oneri finanziari maturata nel periodo di
fabbricazione del bene
I costi sostenuti successivamente all’acquisto come per esempio costi di manutenzione,
riparazione e ammodernamento del bene potranno essere capitalizzati se sono
straordinari, ovvero incrementativi del valore del bene cambiano la sua funzionalità nel
processo produttivo.
I costi invece ordinari, non incrementativi che mantengono il bene nella sua normale
efficienza sono costi che andranno nel CE. 18
22. Il concetto di ammortamento: significato economico e disciplina civilistica
L’ammortamento
Tecnico contabile = ripartizione del costo del fattore produttivo pluriennale sugli
anni della durata della vita utile del bene
Economico finanziario = prevede l’ammortamento come un costo, senza però
un’uscita di denaro, ma che servirà come autofinanziamento dell’azienda.
L’ammortamento è un procedimento economico contabile avente per oggetto beni a
fecondità ripetuta, cioè quei beni che dispiegano la loro utilità lungo più cicli economici.
Attraverso l’ammortamento il costo di tali beni viene ripartito secondo il principio di
competenza in più esercizi secondo la vita utile.
Dal punto di vista economico può essere considerato come la quota del costo che
annualmente grava sul reddito d’esercizio quale contributo fornito da ciascuna
immobilizzazione.
La procedura di ammortamento è disciplinata dall’art. 2626 del codice civile al numero 2)
questo dispone che: il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento è quindi obbligatorio per tutti quei bene che si consumano a causa del
loro utilizzo nel tempo, per questo hanno una durata limitata. Deve essere definito un
piano di ammortamento ex-ante e nel caso in cui venga variato bisogna dare motivazioni
nella nota integrativa.
Ogni anno dopo aver imputato la quota di ammortamento il valore del bene deve
corrispondere alle future quote di ammortamento ( è diverso dal punto 3) che riguarda la
svalutazione).
Per calcolare l’ammortamento dobbiamo calcolare il valore da ammortizzare che è
considerato al netto del valore di dismissione del bene alla fine del processo
produttivo; la vita utile che è quanto durerà il bene tenendo conto del fattore fisico
tecnico ed economico. È una scelta ex ante basata su valori soggettivi con parametri
di riferimento settoriale. La vita utile dipende dall’usura fisica, dall’evoluzione della
tecnologia, dal settore in cui opera l’azienda e dalle sue esigenze. Una norma fiscale
impone dei valor standard per determinare la vita utile.
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Bisogna poi decidere le modalità di ripartizione del costo sulla vita utile: può essere a
quote costanti con le quali si ipotizza di utilizzare il bene sempre allo stesso modo e alla
stessa intensità. È una semplificazione, ma porta alla comparabilità dei bilanci nel
tempo. Può anche essere a quote variabili che sono più ragionevoli, ma è un tipo di
ammortamento tipico della gestione che ha una validità solo interna, non normativa.
23. L’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni materiali secondo l’art. 2426
del Codice Civile: elementi di specificità e di differenziazione.
Le immobilizzazioni materiali sono fattori di produzione a fecondità ripetuta destinati
ad essere utilizzati durevolmente all’interno dell’azienda, per questo il loro costo deve
essere ripartito su più esercizi, appunto per il loro carattere pluriennale.
L’ammortamento è il processo di ripartizione del costo del fattore produttivo
pluriennale sulla durata della sua vita utile.
L’ammortamento è regolato dall’art. 2426 numero 2) che dispone: il costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione
La formula “residua possibilità di utilizzazione” perché ogni anno dopo aver imputato
la quota di ammortamento il valore del bene deve corrispondere alle future quote di
ammortamento. Bisogna tener conto dell’usura fisica, dall’evoluzione della
tecnologia, dal settore in cui opera l’azienda e dalle sue esigenze. Il legislatore
prevede che l’ammortamento avvenga in modo sistematico in ogni esercizio, questo
perché i coefficienti di ammortamento devono essere prestabiliti con un piano ex ante
e non possono essere modificati, se non per casi eccezionali che dovranno essere
motivati nella nota integrativa.
La svalutazione è differente dall’ammortamento ed è prevista dall’art. 2426 numero 3)
che dispone che le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino
durevolmente inferiori al valore di iscrizione queste devono essere svalutate. La
svalutazione quindi è un caso eccezionale che viene applicata quando per cause
straordinarie l’immobilizzazione perde valore rispetto al valore contabile o al valore residuo
del bene. Questo per rappresentare in modo veritiero e corretto il valore del bene nel bilancio.
Se negli anni successivi si verifica la ripresa del valore originario del bene è obbligatorio
ripristinare il valore iniziale di costo. Vengono meno i motivi che hanno portato la svalutraizone.
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24. Le immobilizzazioni immateriali: iscrizione e valutazione nel bilancio d’esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali sono beni la cui utilità economica è estesa a più esercizi.
Possiamo suddividerle in 3 gruppi:
Beni o diritti giuridicamente tutelati, che si trovano nella sezione B – I – numeri 3 +4
dello SP, rappresentati dalle concessioni, brevetti e marchi che si differiscono dalle
immobilizzazioni per il carattere della non tangibilità.
I costi capitalizzati, che si trovano nella sezione B – I – numeri 1 + 2 dello SP,
rappresentati dai costi di ampliamento, di ricerca e di sviluppo e di pubblicità.
Sono meri costi che sono finiti nello SP perché appunto di carattere pluriennale.
L’avviamento, che si trova nella sezione B – I – numero 5 dello SP, che rappresenta il
controvalore che ho pagato per acquistare un’altra impresa.
Per l’iscrizione in bilancio dei costi capitalizzati art. 2426 numero 5) bisogna avere il
consenso esplicito del collegio sindacale, perché sono beni che potrebbero essere inseriti
nello SP per evitare di inserirli nel CE e quindi evitare perdite. Bisogna effettuare
l’ammortamento di questi costi entro 5 anni e non si possono distribuire i dividendi sulla
parte di costo non ammortizzato.
Per l’iscrizione in bilancio dell’avviamento art. 2426 numero 6) devo averlo acquistato a
titolo oneroso e bisogna avere il consenso del collegio sindacale. L’ammortamento deve
essere fatto entro 5 anni e non è presente il vincolo di non distribuibilità degli utili. È
consentita una durata di ammortamento superiore ai 5 anni purché sia giustificata nella
nota integrativa.
Per i beni o diritti giuridicamente tutelati le regole di iscrizione in bilancio sono uguali a
quelle delle immobilizzazioni materiali perché si caratterizzano da queste solo per la non
tangibilità, ma sono però inventariabili e possono essere oggetto di vendita. Bisogna
seguire l’art. 2426 numero 1 che prevede l’iscrizione al costo di acquisto più eventuali
oneri accessori o al costo di produzione se ottenuto dall’impresa stessa. Bisogan segurie
anche num 2 ammortamento e nume