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Il contratto di mutuo

DANARO AL MUTUATARIO, CHE SI OBBLIGA A RESTITUIRE ALTRETTANTE COSE DELLASTESSA SPECIE E QUALITÀ.

E’ un contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa

Ha effetti reali: il mutuatario acquista la proprietà delle cose

E’ a titolo oneroso: il mutuatario dovrà corrispondere anche gli interessi nella misura del tasso legale, ovenon pattuito diversamente, e se superiori a tali allora andrà determinata per iscritto a pena di nullità. Nel casodi interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti.

IL FATTO ILLECITO

#Art 2043: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona adaltri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fattoa risarcire il danno”

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE=RESPONSABILITÀ CIVILE O AQUILANA(Interferenza tra due sfere giuridiche le quali non siano legate da preesistente rapporto obbligatorio

FUNZIONI

• Soddisfare il diritto a ricevere una prestazione a chi abbia subito una

perdita rilevante (danno ingiusto) ponendo in capo al danneggiante un’obbligazione risarcitoria

Scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi

COS'È IL DOLO? LA COLPA

DOLO: presuppone la precisa intenzione di commettere un reato

COLPA: stato psicologico di colui che non vuole compiere un reato ma, per uno sbaglio dovuto a negligenza o a imprudenza, lo realizza comunque

Colpa omissiva: non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.

L'ordinamento giuridico accolla al responsabile le sole conseguenza immediate e dirette del suo illecito.

Il danno non patrimoniale (inteso come perdita di utilità non suscettibile di immediata valutazione di denaro) è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. (art. 2059).

L'OBBLIGAZIONE

#RAPPORTO OBBLIGATORIO

Caratterizzato dalla presenza di due parti: il creditore (titolare della pretesa chiamata "titolo di

credito” – è illato attivo del rapporto) ed il debitore (su di lui grava il dovere, chiamato “obbligazione”, di agire in modoconforme all’interesse del creditore – individua il lato passivo del rapporto).

OBBLIGAZIONI AMBULATORI

Passano da un soggetto ad un altro in dipendenza del trasferimento della situazione giuridica. Ne fanno partele obbligazioni reali nelle quali il debito è collegato al diritto di proprietà o ad un altro diritto reale digodimento.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

E

(art. 1173)”le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ognialtro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONE

1. Chi deve eseguire la prestazioneDebitore, ausiliari (danno la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio), soggetti terziestranei.

(Creditore può opporsi se:

1 Infungibilità prestazione

2 Opposizione debitore

2. Chi

Può ricevere la prestazione Ausiliari (rappresentante o soggetto ad hoc), creditore (La riceve per:

  1. adempimento
  2. provvedimento del giudice
  3. legge

Oggetto della prestazione può consistere in una prestazione avente ad oggetto un dare, un fare o un non fare.

Regole della prestazione:

  1. Prestazione in luogo dell'adempimento (art 1197): al debitore, previo consenso del creditore, è permesso di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella inizialmente pattuita. (novazione: il mutamento dell'oggetto è accompagnato dalla sostituzione con una nuova obbligazione)
  2. Il creditore può ricevere un adempimento parziale, anche quando la prestazione sia divisibile. (Art 1181)
  3. Se la prestazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinata, il debitore è tenuto a custodire la cosa sino al momento della consegna. (Art 1177)
  4. Se la prestazione ha ad oggetto una quantità di cose generiche, il debitore deve dare cose di qualità

noninferiore alla media.

4. Quando e dovLuogo dell'adempimento (art 1182):

  1. Se consiste in consegnare una cosa certa e determinata, vada eseguita nello stesso luogo dove si trovava quando è sorta l'obbligazione.
  2. Se consiste nel consegnare somma di denaro, vada eseguita nel domicilio del creditore.
  3. In tutti gli altri casi, nel domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Tempo del adempimento

  1. Se non è stato previsto un termine, il creditore può esigere l'adempimento anche immediatamente.
  2. Se è stato previsto un termine
    • Se stabilito a favore del debitore, il creditore non può chiedere l'adempimento prima della scadenza.
    • Se stabilito a favore del creditore, il creditore può chiedere l'adempimento prima della scadenza.
  3. Se stabilito a favore di entrambi, allora entrambi possono decidere quanto esigere (il creditore) o eseguire (il debitore).

5. Come

deve essere eseguita nella misura in cui è ancora possibile. MODI SATISFATTORI: - Adempimento (art. 1256): il debitore esegue la prestazione dovuta al creditore. - Pagamento (art. 1250): il debitore soddisfa il proprio debito mediante consegna di denaro o altro mezzo di pagamento accettato dal creditore. - Compensazione (art. 1241): il debitore e il creditore si estinguono reciprocamente le rispettive obbligazioni fino alla concorrenza delle somme dovute. - Confusione (art. 1242): il creditore e il debitore diventano la stessa persona, estinguendo così l'obbligazione. - Estinzione per causa di morte (art. 1260): l'obbligazione si estingue con la morte del debitore o del creditore, a meno che l'obbligazione non sia trasmissibile agli eredi. La remissione del debito è un modo non soddisfacente di estinzione dell'obbligazione, in quanto il creditore rinuncia al suo diritto di credito nei confronti del debitore. La remissione del debito produce effetto solo quando viene comunicata al debitore, a meno che quest'ultimo non dichiari entro un congruo tempo di non volerne beneficiare. La compensazione, invece, è un modo soddisfacente di estinzione dell'obbligazione, in quanto il debitore e il creditore si estinguono reciprocamente le rispettive obbligazioni fino alla concorrenza delle somme dovute.

si libera eseguendo la parte ancora possibile. In tutti questi casi, comunque, il debitore perde il diritto alla controprestazione o parte di essa relativa alla parte di prestazione divenuta impossibile.

MODI SATISFATTORI

  • Compensazione: quando due persone sono obbligate tra di se, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente. Esistono tre tipi di compensazione
    1. Legale: per il suo verificarsi è necessario solo quanto previsto dalla legge: che i due debiti siano omogenei (oggetto somma di denaro o cose fungibili), esattamente determinati nel solo ammontare ed esigibili (non sottoposti a termine o già scaduti)
    2. Giudiziale: si verifica quando, nell'ambito di un giudizio, il debitore convenuto eccepisca l'esistenza di un suo credito nei confronti del creditore attore. Il debitore dovrà sempre sollevare l'eccezione poiché non può essere rilevata d'ufficio.
    3. Volontaria: può avere luogo, per volontà delle parti,

Anche quando non sussistano i requisiti della compensazione legale (omogeneità, esigibilità e liquidità).

  • Confusione: quando la qualità di debitore e creditore si riunisce nella stessa persona.

LA CESSIONE DEL CREDITO (MODIFICAZIONE DEL LATO ATTIVO)

Consiste nel trasferimento del diritto di credito dall'attuale titolare (cedente) all'acquirente (cessionario).

È un contratto con effetti reali: ha per oggetto il trasferimento di un diritto. La cessione del credito prescinde dal consenso del debitore; ma comunque, ai fini della sua efficacia, è richiesto che gli venga notificata.

Pro solvendo: tramite la garanzia di solvenza il cedente risponderà nei limiti di quanto ha ricevuto, a condizione che il cessionario abbia prima escusso il debitore ceduto e che la mancata realizzazione non sia dovuta a sua negligenza.

Pro soluto: il vecchio creditore non risponderà dell'insolvenza del debitore.

MODIFICAZIONE DEL LATO PASSIVO

(DEBITOREfi .
fi fi fi .
a
:
.
.
fi :
fi ;
)
fi )
.
)
?

Delegazione: il debitore (delegante) assegna al suo creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato) che si obbliga nei confronti del creditore. Richiede tre manifestazioni di volontà:
1 l’ordine impartito dal delegante al delegato,
2 la promessa del delegato al delegatario
3 l’accettazione da parte del delegatario.
Rapporto di provvista: delegante+delegato
Rapporto di valuta: delegante+delegatari
Delegazione privativa: il delegatario libera il delegante (estinzione obbligazione precedente)
Delegazione cumulativa: il delegatario non libera il delegante che rimane obbligato in solido con il delegato
Espromissione: si distingue dalla delegazione in quanto l’iniziativa viene assunta non dal debitore ma da un terzo. Il terzo (espromittente) assume l’obbligazione del debitore (espromesso) nei confronti del creditore (espromissario)
Accollo: è un accordo tra il debitore originario (accollato) ed

un terzo (accollante), in forza del quale quest'ultimo assume l'obbligazione nei confronti del creditore (accollatario).

E OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, PARZIARIE E SOLIDALI

Esistono vari tipi di obbligazioni e le possiamo distinguere:

  1. Sotto il profilo dei soggetti (pluralità di soggetti)
    • Solidali: l'obbligazione si estingue a seguito di un'unica prestazione. (Solidarietà passiva = più debitori; solidarietà attiva = più creditori). (bene cioè d'ordine: questo caso ricorre quando il creditore debba necessariamente rivolgersi per primo ad uno dei debitori in solido; bene cioè di escussione: questo caso ricorre quando il creditore non possa rivolgersi ad uno dei debitori senza prima sottoporre ad esecuzione forzata il patrimonio dell'altro)
    • Parziarie: l'obbligazione si estingue a seguito di una pluralità di prestazioni corrispondenti al numero di debitori o creditori coinvolti.
  2. Sotto il profilo dell'oggetto

Obbligazioni alternative: ci sono due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendo una sola delle prestazioni. (Facoltà di scelta; Impossibilità della prestazione)

  • Obbligazioni divisibili e indivisibili: nel caso in cui questa sia indivisibile non vi potrà essere alternativa tra solidarietà e parziarietà, in quanto non potrà essere adempiuta pro quota come prevede la parziarietà.
  • Obbligazioni pecuniarie: il motivo della sua specifica attenzione dal codice civile è rinvenuto nella natura del bene: il denaro. Due regole
  1. “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento.” (Art. 1277)
  2. L'ammontare del debito pecuniario è dato dal valore nominale della moneta (principio nominalistico)
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mccorgiolu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cristofari Riccardo.