Pitaccolo Lorenzo I: disciplina della cittadinanza
Definizione e importanza della cittadinanza
Per cittadinanza si intende uno o meglio, quel legame formale che accomuna un gruppo di individui, detto Popolo, a cui la Costituzione, all’articolo 1, riconosce la sovranità. Il possesso della cittadinanza consegue una serie di diritti, quale quello di partecipare alle elezioni nazionali e regionali, sia attivamente sia passivamente, ed altri ancora.
Legislazione e modalità di acquisizione della cittadinanza
La cittadinanza è regolata all’interno dell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n° 91 del 1992 e dai relativi decreti attuativi. In tal materia è poi intervenuto un decreto legislativo del 2013, riguardo all’acquisto della iure soli.
Oggetto di un lungo dibattito politico e di accesi scontri è stato il disegno di legge, approvato alla Camera dei Deputati, ma bocciato al Senato della Repubblica recentemente, che avrebbe modificato l’acquisto della cittadinanza ius culturae. Con lo ius culturae sarebbe stato sufficiente avere frequentato per cinque anni una scuola italiana, per coloro trasferitisi in Italia entro i dodici anni di età, oppure avere concluso un corso di studi con conseguimento del relativo titolo, per coloro stabilitisi in territorio italico entro il diciottesimo anno di età.
Modalità di acquisizione della cittadinanza
Lo status di cittadino può essere ottenuto per nascita (iure sanguinis o iure soli), per matrimonio o per naturalizzazione. L’ordinamento giuridico italiano contempla tutte e tre le modalità per l’acquisto di esso. Si è, dunque, cittadini italiani se si è figli di un cittadino italiano (iure sanguinis); lo si è anche se si è nati in suolo italiano da genitori stranieri, in seguito a richiesta effettuata entro l’anno dal compimento della maggiore età; se il comune di residenza non notifica un avviso all’interessato, quest’ultimo può effettuare la sua richiesta anche dopo un anno dal compimento dei diciotto anni.
La cittadinanza italiana può altresì essere acquisita contraendo nozze con un cittadino italiano. Infine essa può essere ottenuta per naturalizzazione, mediante specifiche concezioni, fatte in taluni casi, in presenza di determinati requisiti, quali legami di parentela in linea retta con un cittadino italiano, residenza legale in Italia da un certo numero di anni, prestazione del servizio militare nell’esercito italiano, etc.
Cittadinanza multipla e apolidia
In taluni casi la cittadinanza può essere plurima, ossia un individuo può essere cittadino di più Stati. Mentre, si dice apolide colui che non è cittadino di alcuno Stato.
I cittadini italiani, così come anche ogni altro cittadino dei Paesi dell’Unione Europea, possiedono anche la cittadinanza europea, che determina una serie di diritti, quali quello di spostarsi e stabilirsi liberamente negli Stati dell’Unione, di partecipare attivamente e passivamente alle elezioni per il Parlamento europeo, di usufruire dei servizi e della tutela delle ambasciate e dei consolati di un altro Stato comunitario qualora ci si trovi in un Paese extracomunitario; e, ancora, quello di presentare petizioni al Parlamento europeo, quello di usufruire del Mediatore europeo e altri ancora.
Perdita della cittadinanza
Ogni cittadinanza, come può essere acquistata, può anche essere persa. La perdita della cittadinanza italiana avviene in caso di acquisto di altra cittadinanza o di incompatibilità delle condizioni personali con i requisiti necessari al mantenimento di essa.
Coloro che si trovano in Paese straniero e non possono tornare nel Paese d’origine per motivi legati alla propria incolumità, possono, pur non essendo cittadini dello Stato in cui si trovano, godere di una serie di diritti, tutele e aiuti, prevista dai trattati internazionali: nello specifico, possono usufruire del diritto di asilo o della protezione sussidiaria.
Gli istituti di democrazia diretta
Democrazia rappresentativa e diretta
La Costituzione italiana contempla sia una forma di democrazia rappresentativa, sia una forma di democrazia diretta. La prima si realizza con l’elezione di rappresentanti, regolata da un sistema elettorale. La funzione legislativa, svolta dal Parlamento, è un esempio di tale forma di democrazia: i cittadini eleggono dei parlamentari (deputati e senatori) i quali in rappresentanza degli elettori svolgono la funzione legislativa e altre.
Istituti di democrazia diretta
La Costituzione agli articoli 50, 71 comma 2, 75 comma 2, 123 comma 3, 132 comma 2 e 138 comma 2 prevede una serie di istituti che coinvolgono direttamente il Popolo in materia legislativa.
- L’articolo 50 garantisce ai cittadini il diritto di petizione per chiedere al Parlamento provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le petizioni possono essere firmate anche da minorenni, in quanto non specificato diversamente.
- L’articolo 71, al comma 2, parla di iniziativa legislativa popolare, ossia cinquantamila elettori possono presentare ad una delle due Camere una proposta di legge redatta in articoli.
- L’articolo 75, comma 2, istituisce il referendum abrogativo, l’istituto di democrazia diretta a cui più si è ricorso nella nostra storia repubblicana. Il quesito posto agli elettori è quello se intendano o no volere abrogare una o più leggi o atti aventi forza di legge, o comunque una o più parti di essi. Il referendum abrogativo è valido solamente se partecipano alla votazione referendaria il 50% più uno degli elettori nazionali. Tale consultazione popolare può essere richiesta da cinquecentomila elettori o da cinque consigli regionali.
- È poi previsto, eventualmente, all’articolo 123 comma 3, un referendum per l’approvazione dello statuto regionale.
- È obbligatorio, invece, il referendum propositivo (proposto ai soggetti interessati) per spostare comuni e provincie da una regione ad un’altra (articolo 132, comma 2).
- L’articolo 138, al comma 2, contempla il referendum popolare per l’approvazione di revisioni della Costituzione o la modifica di leggi costituzionali.
- Infine è previsto, in virtù di un decreto legislativo, un referendum consultivo locale.
Le immunità parlamentari
Tipi di immunità
Lo status di parlamentare comporta una serie di immunità, volte a tutelare e a garantire la piena funzionalità e libertà del Parlamento e non tanto a conferire una sorta di privilegio ai parlamentari in quanto tali; tant’è che esse sono irrinunciabili.
Esistono tre tipi diversi di immunità, tutte e tre contemplate dall’articolo 68 della Costituzione: l’insindacabilità dell’opinione e dei voti espressi, l’immunità verso le limitazioni della libertà personale e verso le restrizioni della libertà e della segretezza delle comunicazioni.
Insindacabilità delle opinioni e dei voti
L’insindacabilità dell’opinione e dei voti espressi garantisce al parlamentare la piena libertà nell’esercizio delle proprie funzioni. Occorre, tuttavia, specificare che l’opinione espressa è insindacabile solo se strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni parlamentari. Un deputato o un senatore può, quindi, esprimere giudizi e opinioni anche al di fuori di Montecitorio o di Palazzo Madama, solo se necessario allo svolgimento del proprio ruolo di parlamentare. Dunque, qualsiasi opinione lesiva non legata in termini rigorosi all’attività di parlamentare non è coperta da insindacabilità.
Estensioni e limiti dell'insindacabilità
La legge n° 140 del 2003 ha esteso l’ambito di applicazione dell’insindacabilità ad ogni denuncia, critica ed opinione espressa non necessariamente connessa ad un atto parlamentare. Tuttavia la Corte costituzionale, nel 2004, ha ribadito che, conformemente all’articolo 68, comma 1, sono insindacabili solamente le opinioni, le denunce e le critiche legate alle funzioni di parlamentare.
Qualora il giudice ordinario ritenga che l’eccezione di insindacabilità sia inapplicabile al caso a lui sottoposto, deve rivolgersi alla Camera a cui il parlamentare appartiene e trasferire gli atti ad essa. Il processo viene sospeso per non più di centoventi giorni; se la camera delibera che sussiste l’insindacabilità, il giudice deve definire il processo; se non condivide la pronuncia della Camera, può rivolgersi alla Corte costituzionale e sollevare un caso di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Immunità a restrizioni della libertà personale
L’articolo 68, al comma 2, garantisce al parlamentare l’immunità a restrizioni della libertà personale; di conseguenza perquisizioni personali e domiciliari, arresto e altre forme di detenzione devono essere autorizzati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (composta da ventuno deputati a Montecitorio e da ventitré senatori a Palazzo Madama). L’autorizzazione a procedere fa sì che nei confronti del parlamentare non sia compiuta un’attività persecutoria a fini politici (evita il cosiddetto fumus persecutionis).
L’autorizzazione non è, invece, necessaria in caso di sentenza di condanna irrevocabile e nel caso di flagranza di reato che richiede l’arresto immediato. Prima della legge n° 3 del 1993, l’immunità parlamentare impediva alla magistratura anche solo di avviare qualsiasi procedimento penale e civile nei confronti del parlamentare senza l’autorizzazione a procedere della Giunta della camera a cui egli apparteneva.
Libertà e segretezza delle comunicazioni
La terza immunità è quella che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni di qualsiasi tipo; dunque è necessaria l’autorizzazione del Parlamento per intercettare le comunicazioni telefoniche e la corrispondenza di un membro dell’Assemblea. Nel caso un parlamentare sia oggetto di intercettazione indiretta, ossia se vengono intercettate comunicazioni telefoniche di un altro soggetto sottoposto ad indagine e vengono registrate anche telefonate con il parlamentare, occorre chiedere autorizzazione al Parlamento e poi distruggere le parti irrilevanti della comunicazione.
La struttura del Parlamento
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Il Parlamento italiano è articolato in due rami: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Vigendo in Italia una forma di bicameralismo perfetto, entrambe le camere hanno egual peso e le medesime funzioni, ossia quelle di rappresentanza della Nazione, di indirizzo politico, di legislazione, di elezione del Presidente della Repubblica e di nomina di altre cariche, e di controllo sul Governo attraverso il rapporto di fiducia.
Bicameralismo perfetto
Come detto, entrambe le camere rappresentano la Nazione, cioè tutti i cittadini viventi, ma anche quelli già morti e quelli che ancora devono nascere, poiché la funzione legislativa necessariamente si riflette anche sulle generazioni future. Negli Stati federali il bicameralismo ha la funzione di rappresentare con una camera lo Stato federale e con l’altra i singoli Stati federati. Medesimo principio in Stati unitari e centrali come la Francia, ove una camera rappresenta la Nazione e un’altra le singole autonomie territoriali.
Storia e funzioni del bicameralismo
In passato la presenza di due camere aveva il fine di rappresentare diverse classi sociali: così, ad esempio, in Inghilterra la House of Lords era di nomina regia e rappresentava il clero e l’aristocrazia, mentre la House of Commons rappresentava la borghesia e i suoi membri erano eletti a suffragio censitario; modello simile sarà adottato dallo Statuto Albertino del 1848. Ebbene, in Italia, oggi, seppure il Senato sia eletto a base regionale (diversamente dalla Camera dei deputati che viene eletta su base circoscrizionale) rappresenta come l’altra camera l’intera Nazione.
Caratteristiche delle due Camere
Il bicameralismo perfetto, per cui occorre che una legge, per essere emanata, abbia l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento, era stato pensato dai Padri costituenti come una forma di rallentamento dell’iter legislativo per far sì che una legge, prima di entrare in vigore, subisse una sorta di raffinamento e soprattutto perché fosse approvata da un maggior numero di rappresentanti del Popolo. Oggi, tuttavia, il bicameralismo risulta anacronistico a causa della celerità nel legiferare e nel prendere provvedimenti richiesta dalla globalizzazione.
Differenze tra Camera e Senato
Le due camere, oltre alla denominazione e al fatto che siano elette una a base circoscrizionale e l’altra a base regionale, presentano altre differenze. La Camera dei Deputati è composta da seicentotrenta deputati, mentre il Senato della Repubblica da trecentoquindici senatori, a cui vanno sommati i senatori a vita di diritto, ossia gli ex Presidenti della Repubblica, e quelli nominati dal Capo dello Stato.
Senatori a vita
Occorre soffermarsi brevemente sulla figura dei senatori a vita di nomina presidenziale: l’Assemblea costituente aveva pensato ad essi come a delle figure di rilievo nel capo sociale, scientifico, artistico e letterario, esterne alla politica, che avrebbero potuto contribuire in modo positivo ai dibattiti parlamentari. Nella carta costituzionale è scritto che i senatori a vita di nomina presidenziale possono essere cinque; fino alla presidenza Leone si è ritenuto che in Senato non vi potessero essere più di cinque senatori a vita (esclusi quelli di diritto); con le presidenze Pertini e Cossiga si è, invece, cominciato ad interpretare la disposizione costituzionale come se intendesse che ogni Presidente potesse nominare cinque senatori a vita. A partire dalla presidenza Scalfaro si è nuovamente tornati alla vecchia interpretazione.
Durata e sistema di elezione
Entrambe le Camere hanno una durata di cinque anni (fino al 1963 il Senato aveva durata di sei anni). Altra differenza rilevante, è che la Camera dei Deputati può essere eletta da tutti gli elettori e possono diventare deputati gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni; il Senato, invece, può essere eletto dagli elettori che abbiano almeno venticinque anni di età e possono diventare senatori coloro che hanno compiuto quarant’anni.
Struttura e regolamenti delle Camere
La struttura, i compiti e il funzionamento delle Camere è regolato in parte dalla Costituzione e in parte dai Regolamenti che esse hanno adottato. Il Parlamento si può riunire in seduta comune: la Costituzione prevede ciò per l’elezione del Presidente della Repubblica (con la presenza anche dei delegati regionali), per la nomina di un terzo dei giudici del Consiglio Superiore della Magistratura, per la nomina di cinque dei giudici della Corte costituzionale e per la compilazione dell’elenco dei cittadini, dal quale verranno sorteggiati i giudici che verranno aggiunti a quelli della Corte costituzionale per giudicare il Capo dello Stato; infine le due camere si possono riunire per mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica per i reati di cui all’articolo 90.
Presidenti e ufficio di presidenza
Entrambe le Camere hanno un Presidente e un Ufficio di Presidenza. Il Presidente viene eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi e solitamente appartiene all’opposizione. Egli ha funzioni di rappresentanza, di direzione dei lavori, di porre le questioni, di far rispettare il regolamento e di condurre il dibattito. L’attuale Presidente della Camera dei Deputati è Laura Boldrini, mentre l’attuale Presidente del Senato è Pietro Grasso. Il Presidente, rispettando la composizione della Camera, nomina l’Ufficio di Presidenza, costituito da: quattro vicepresidenti, che hanno la funzione di sostituire il Presidente, tre questori, che hanno il compito di predisporre il bilancio della Camera, di mantenere l’ordine e di occuparsi del cerimoniale, e otto segretari che affiancano il presidente e controllano che le operazioni di voto avvengano nella maniera corretta.
Gruppi parlamentari e giunte
Le singole camere si articolano poi in gruppi. Ogni parlamentare deve appartenere ad un gruppo, che normalmente corrisponde ad un partito (dunque si può dire che un gruppo parlamentare sia un organo del Parlamento cui corrisponde un partito). Ma non sempre è così: ad esempio esiste un gruppo misto al quale aderiscono i parlamentari che non vogliano aderire ad alcun gruppo. I parlamentari possono poi, durante il mandato, cambiare il gruppo di appartenenza, non avendo essi alcun vincolo di mandato.
I regolamenti stabiliscono che alla Camera dei Deputati il numero minimo di deputati per formare un gruppo è di venti, mentre al Senato il numero minimo di senatori per formare un gruppo è di dieci. Ogni gruppo elegge un Presidente, il quale lo rappresenta in seno alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
Esistono poi le Giunte, organi collegiali composti in modo da rispettare la composizione numerica del Parlamento. Esiste la Giunta per il regolamento, costituita dal Presidente dell’Assemblea e da dieci parlamentari da lui nominati; essa ha il compito di pronunciarsi circa la corretta applicazione del regolamento e di proporne le modifiche. Presso la Camera dei deputati ci sono poi la Giunta per le Elezioni e la Giunta per le autorizzazioni a procedere; le medesime funzioni di queste due sono assunte da un’unica Giunta in Senato.
Commissioni parlamentari
Il Parlamento si articola anche in Commissioni bicamerali e monocamerali. La Costituzione prevede una sola commissione bicamerale, quella per le questioni regionali, e due tipi di commissioni monocamerali, quelle per il procedimento legislativo e quelle di inchiesta. I regolamenti delle Camere contemplano quattordici commissioni permanenti, competenti per materia, e contemplano la possibilità di istituire commissioni speciali monocamerali o bicamerali. Le commissioni vengono costituite dal Presidente della Camera rispettando la composizione politico-numerica dell’Assemblea e scegliendo i parlamentari designati dai Presidenti dei gruppi.
La forma di governo parlamentare e presidenziale
Innanzitutto per forma di governo si intende come all’interno di uno Stato sono ripartiti i pubblici poteri e le loro relazioni. La distinzione tra governo parlamentare e presidenziale è fondamentale per comprendere il funzionamento delle istituzioni e la distribuzione dei poteri tra diversi organi dello Stato.
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