Domain names
Cos'è il domain name?
Il nome a dominio è un indirizzo alfanumerico (che può essere composto da lettere, numeri e dal segno dash (-)) che consente di identificare il computer (host) al quale collegarsi. Il Domain name system (DNS) è quindi un sistema di nomi a dominio che permette di tradurre gli indirizzi IP (Internet Protocol Address), espressi in cifre, in una serie di lettere.
In particolare, il domain name è composto da tre parti:
- Il cd Top Level Domain (TLD), che serve ad individuare la nazione di origine del sito (es: .it/ .uk/.fr/ .eu) ovvero ad identificare la tipologia del sito (es: .com/ .info/ .biz/ .aero/ .coop/ .museum).
- Il cd Second Level Domain (SLD), che consiste in una parola scelta liberamente dal titolare del sito e che ne consente l’individuazione da un punto di vista telematico; la libertà di scelta dell’utente ha un limite consistente nell'impossibilità di utilizzare una parola già scelta da altro titolare; è questo livello, quindi, quello che ha creato più problemi.
- La formula “www.”.
Qual è la funzione del DNS?
Questo sistema facilita l’individuazione e la memorizzazione dell’indirizzo dell’utente desiderato; in questo modo, esso incentiva lo scambio di dati tra i cibernauti.
A chi è affidato il governo del DNS?
Attualmente il governo del sistema è esercitato dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); si tratta di un'organizzazione no profit che provvede al controllo e alla verifica degli standard tecnici relativi ai domini di primo livello (TLD).
A livello europeo opera poi l’EURID (European Registry of Internet Domain names), organizzazione che si occupa di gestire i nomi a dominio.eu di primo livello.
In Italia: fino al 2004, erano due enti: la Registration Authority (RA), responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio con codice .it, e la Naming Authority (NA) che regolamentava le procedure secondo cui doveva operare la RA. Dal 2004, la RA è divenuta parte del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di modo che oggi l’intera competenza sia in materia di registrazione che in materia di regolamentazione dei nomi a dominio è affidata al cd IIT-CNR (Istituto di Informatica e Telematica del CNR).
Inoltre, con l’ingresso del codice delle comunicazioni elettroniche, adottato con d.lgs. 259/2003, sono state attribuite una serie di competenze in materia di nomi a dominio anche al Ministro delle Comunicazioni (il quale, ai sensi dell’art 15 del decreto, è chiamato a vigilare sull’assegnazione dei nomi a dominio e sull’indirizzamento) e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che è chiamata a varare il piano nazionale di numerazione e a stabilire le procedure di assegnazione della numerazione al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico).
Quali sono i criteri per l'assegnazione dei nomi a dominio?
Sia in Italia che in Europa, l’assegnazione dei domini .it e .eu è regolata dalle regole di naming; si tratta di regole di buona condotta, a base pattizia, elaborate da organismi privati, e in particolare, dalle singole Authority, con cui si definiscono le condizioni e le procedure di registrazione dei nomi a dominio all’interno dei vari TLD.
Queste regole accolgono come principio generale quello della priorità cronologica delle richieste, cioè il principio cd del “first come first served”. Sicuramente questo principio, assicurando l’unicità dell’assegnazione (cioè garantendo che il nome registrato non sia identico a quello già registrato da altro richiedente), garantisce la facile individuazione dell’indirizzo Internet; d’altro canto però esso è di ostacolo alla realizzazione dell’interesse dell’eventuale omonimo che voglia anch’esso registrarsi in Rete.
Ci si è ben presto accorti, quindi, dell’inidoneità del principio “first come first served” a risolvere da solo i conflitti relativi all’uso del nome a dominio, come quelli relativi alla corsa all’accaparramento dei marchi rinomati. Ecco perché nel 2002 sono state introdotte, nelle regole di naming, nuove regole anti-accaparramento, comportanti anche la possibilità di una rassegnazione del nome a dominio. In particolare, due sono i fenomeni di accaparramento che queste nuove misure sono andate a colpire:
- Il fenomeno del “cybersquatting” (o “domain grabbing”), che consiste nella registrazione di nomi a dominio identici a nomi famosi non ancora registrati in Rete (es: caso Armani) allo scopo poi di rivenderli per trarne profitto oppure per calamitare un maggior traffico sul proprio sito web sfruttando l’avviamento del marchio rinomato oppure al fine di danneggiare l’immagine del titolare del nome famoso.
- Il fenomeno del “tipesquatting”, che consiste nella registrazione di un nome a dominio quasi identico (affini) a quello utilizzato come marchio da un’impresa famosa allo scopo di intercettare una parte del traffico indirizzato al sito ufficiale dell’impresa; questa forma di accaparramento sfrutta la circostanza che spesso gli utenti commettono errori nella digitazione degli indirizzi Internet.
Per fronteggiare questi fenomeni si è prevista la possibilità di attivare la procedura di rassegnazione, la quale consente, in casi ben determinati, la rassegnazione del dominio .it contestato, dall’originario assegnatario (resistente) al ricorrente. Per poter esperire tale procedura sono necessari tre requisiti (alternativi):
- Rischio di confusione, ossia il nome a dominio registrato dev’essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio sul quale il ricorrente vanti dei diritti.
- Uso illegittimo del nome a dominio contestato, ossia l’assegnatario del nome a dominio contestato non deve avere nessun diritto o titolo in ordine al dominio; con riferimento a questo secondo requisito si pone il problema dell’omonimia: l’utilizzo del nome a dominio da parte dell’omonimo, infatti, non può ritenersi uso illegittimo dato che il diritto all’uso del proprio nome e cognome è protetto dall’ordinamento in quanto espressione della personalità umana; ebbene, in caso di omonimia la regola è sempre quella del principio del first come first served: ne deriva che chi per primo ha ottenuto l’assegnazione vanta un diritto ad utilizzare il proprio nome e cognome come nome a dominio, anche per scopi commerciali; tuttavia, qualora il nome venga utilizzato a scopi commerciali, questa regola deve fare i conti, nel nostro sistema, col divieto di utilizzare un segno identico o confondibile, divieto previsto oggi, anche con riferimento ai nomi a dominio, dall’art 22, co1 del codice della proprietà industriale, d.lgs. 30/2005. Quindi il conflitto tra omonimi si risolve nel senso che la parte che abbia registrato prima può chiedere l’inibitoria una volta dimostrato o l’identità dei prodotti commercializzati o l’ontologica affinità tra gli stessi.
- Mala fede del primo assegnatario.
-
Ingegneria del software - esercitazione system domain model
-
Diritto dell'informatica
-
Appunti di Diritto privato dell'informatica
-
Diritto penale dell'informatica