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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
LA NATURA RELATIVA DELLA RISERVA DI LEGGE
Da tale caratteristica discende che la legge deve provvedere alla disciplina diretta
soltanto degli elementi essenziali della fattispecie impositiva, potendo rimettere a
fonti diverse e subordinate la regolamentazione degli elementi non essenziali o
secondari.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE IMPOSITIVA
A) il soggetto passivo,
B) il presupposto,
C) i criteri di determinazione della base imponibile.
Si ritiene, invece, che siano suscettibili di integrazione mediante fonte diversa dalla
legge:
a) la disciplina dell’aliquota dell’imposta,
b) la disciplina delle procedure di accertamento o di riscossione.
Tuttavia, anche in questi casi si ritiene necessario porre un limite a possibili forme di
arbitrio da parte del potere esecutivo attraverso:
- la fissazione con norma primaria dei principi e criteri direttivi in base a cui
completare la disciplina normativa del tributo, nonché degli strumenti di
dell’esito e del corretto operato degli organi amministrativi,
controllo
- la fissazione con norma primaria di limiti minimi e massimi per la
determinazione delle aliquote, ovvero l’ancoraggio al fabbisogno finanziario
dell’ente beneficiario della prestazione, ovvero l’affidamento ad un organo
tecnico. alcuni principi costituzionali “minori”, quali:
Alla legge tributaria sono dedicati
- il divieto di referendum abrogativo in materia tributaria (art. 75, secondo
comma, Cost.), – –
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- il divieto di introduzione di nuovi tributi nella legge di bilancio (art. 81, terzo
comma, Cost.). LA LEGGE ORDINARIA
Rappresenta lo strumento di migliore realizzazione della garanzia insita nel principio
costituzionale dell’art. 23 Cost..
Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, l’art. 2
della legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) prevede che:
- le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie
devono menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute;
- le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non
possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima,
- i richiami di altre disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria
richiedono l’indicazione sintetica della disposizione cui si fa rinvio,
- le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
DECRETI LEGISLATIVI
ART. 76 COST.:
- emanabili dal Governo su delega delle Camere;
- la delega deve contenere la determinazione di criteri e principi direttivi cui dovrà
attenersi il legislatore delegato nell’esercizio della delega;
- deve essere rilasciata soltanto per tempi limitati ed oggetti definiti.
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dell’elevato
Ampia attuazione in campo tributario, in conseguenza tecnicismo
giuridico, che contraddistingue la costruzione della fattispecie impositiva
dell’esecutivo nei casi in cui la legge delega risulti tale da
Possibili rischi di abuso
lasciare ampi margini di discrezionalità normativa.
In tal caso, soccorre il rimedio della denuncia di incostituzionalità del decreto
legislativo per eccesso di delega.
DECRETI LEGGE
ART. 77 COST.:
- assunti sotto la responsabilità del Governo;
- in casi di necessità e di urgenza; stesso dell’emanazione alle Camere per la
- devono essere presentati il giorno
conversione;
- perdono di efficacia se non convertiti in legge entro 60 gg. dalla pubblicazione.
La materia tributaria si presta all’utilizzo del decreto legge.
Necessità di intervenire con sollecitudine ed impedire la possibilità di manovre
speculative (soprattutto nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo).
L’art. 4 della legge n. 212/2000 ha tuttavia limitato il ricorso al decreto legge in
materia tributaria, stabilendo che:
decreto legge l’istituzione di nuovi tributi
- non si pu&ogr
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Diritto tributario - le fonti del diritto tributario
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Diritto tributario
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Diritto tributario - Fonti
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Diritto tributario II - Fonti