Diritto tributario - fonti
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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
b) regolamenti attuativi o integrativi;
c) regolamenti autonomi o indipendenti;
d) regolamenti delegati (in materie non coperte da riserva assoluta di legge ed in
virtù di specifica legge di autorizzazione).
In diritto tributario non possono esservi regolamenti autonomi o indipendenti, ma solo
regolamenti esecutivi o attuativi-integrativi.
Esempi: decreti ministeriali che approvano i modelli per le dichiarazioni dei redditi e
le istruzioni per la relativa compilazione.
Dai regolamenti vanno differenziati gli ATTI GENERALI.
Sono atti amministrativi che regolano, con riferimento a fattispecie particolari,
l’attuazione della norma tributaria o il modo di porsi dell’Amministrazione chiamata a
darvi attuazione.
Esempi: a) il Decreto Ministeriale che fissa le quote di ammortamento dei beni
strumentali; b) il Decreto Ministeriale (c.d. redditometro) che predetermina il reddito
derivante dalla disponibilità di beni o servizi considerati rilevanti.
LE FONTI LOCALI
Sono fonti promananti da Comuni, Province e Regioni.
EVOLUZIONE STORICA
RIFORMA MINGHETTI DEL 1865
Criterio di tendenziale separazione della finanza locale dalla finanza statale.
TESTO UNICO DEL 1931
Riconosciuto uno spazio alla potestà tributaria degli Enti locali (v. l’imposta sui
consumi). – –
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RIFORMA DEGLI ANNI SETTANTA
Riduzione dello spazio operativo degli Enti locali (soppressi i tributi istituiti nel
1931).
Devoluzione ad essi solo di quote di tributi erariali o del gettito di alcuni di essi (c.d.
FINANZA DERIVATA).
Facoltà di intervenire sulle aliquote.
LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
Art. 54: riconosciuta agli enti locali una potestà impositiva autonoma in materia di
imposte, tasse e tariffe.
LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.
3/2001
I punti salienti della disciplina:
- ai sensi del novellato art. 117 Cost., il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario rientra tra le materie di legislazione corrente, mentre prima era
riservato allo Stato.
L’art. 119 Cost., prevede che
- a) le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
b) tali enti dispongono di risorse autonome stabilendo ed applicando
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. “Delega al Governo in
Sul federalismo fiscale si rinvia alla L. 5 maggio 2009, n. 42
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”.
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LE FONTI COMUNITARIE
Si tratta di norme operanti nell’ordinamento tributario interno di uno Stato che però
derivano da un ordinamento autonomo distinto.
Quale, dunque, il fondamento costituzionale di operatività di tali norme?
Secondo una parte della dottrina:
L’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
Art. 10 Cost.:
generalmente riconosciute.
Secondo la prevalente dottrina:
L’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle
Art. 11 Cost.:
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia tra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo. FONTI COMUNITARIE PRIMARIE
Disposizioni elaborate direttamente dagli Stati membri e contenute nel Trattato e negli
atti che lo modificano o integrano.
TRATTATO DI ROMA
include nell’ambito della “Politica della
del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE,
Comunità”, alcune norme in materia di fiscalità:
a) divieto di discriminazione fiscale (art. 90 - ex art. 95): divieto di applicare a
prodotti degli Stati membri imposizioni maggiori di quelle applicate ai prodotti
nazionali similari;
b) divieto di beneficiare i prodotti esportati di un ristorno di imposizioni interne
superiore a quelle ad essi applicate direttamente o indirettamente (art. 91 - ex art.
96); – –
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imposta sulla cifra d’affari
c) obbligo di istituire in ciascuno Stato membro una
(art. 92 - ex artt. 97 e 98);
d) adozione da parte del Consiglio, delle disposizioni che riguardano
l’armonizzazione delle legislazioni relative all’imposta sulla cifra d’affari, alle
imposte di consumo ed ad altre imposte indirette, nelle misura in cui detta
sia necessaria per l’instaurazione ed il funzionamento del
armonizzazione
mercato interno (art. 93 - ex art. 99).
N.B.: l’art. 93 dispone solo in merito all’armonizzazione dei tributi indiretti.
trova giustificazione nel contesto storico in cui l’art.
Tale limite 93 ha assunto la sua
l’art. 17 dell’Atto
più recente formulazione (con Unico Europeo del 1986
modificativo del Trattato di Roma), cioè in occasione del passaggio dal mercato
comune (zona di libero scambio) al mercato interno (area economica integrata in
direzione di un’unione economica e monetaria).
Tale innovazione rendeva necessaria, dal punto di vista fiscale, la creazione di uno
attraverso l’eliminazione
spazio senza frontiere interne delle barriere doganali e
l’introduzione di un sistema di tassazione sui consumi quanto più neutrale possibile.
all’ di ricorrere all’uso delle direttive
Sempre in merito armonizzazione, possibilità
per favorire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
un’incidenza diretta sull’instaurazione
amministrative degli Stati membri che abbiano
o sul funzionamento del mercato comune (art. 94 - ex art. 100).
L’art. 94 del Trattato, sebbene abbia una portata generale, rappresenta la base
giuridica dei principali provvedimenti comunitari di armonizzazione fiscale in materia
di imposte dirette. – –
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Salento - Unisalento o del prof Girelli Giovanni.
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