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LA NATURA RELATIVA DELLA RISERVA DI LEGGE

Da tale caratteristica discende che la legge deve provvedere alla disciplina diretta soltanto degli elementi essenziali della fattispecie impositiva, potendo rimettere a fonti diverse e subordinate la regolamentazione degli elementi non essenziali o secondari.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE IMPOSITIVA:

  1. il soggetto passivo
  2. il presupposto
  3. i criteri di determinazione della base imponibile

Si ritiene, invece, che siano suscettibili di integrazione mediante fonte diversa dalla legge:

  1. la disciplina dell'aliquota dell'imposta
  2. la disciplina delle procedure di accertamento o di riscossione

Tuttavia, anche in questi casi si ritiene necessario porre un limite a possibili forme di arbitrio da parte del potere esecutivo attraverso:

  • la fissazione con norma primaria dei principi e criteri direttivi in base a cui completare la disciplina normativa del tributo, nonché degli strumenti di dell'esito e del corretto operato

degli organi amministrativi, controllo- la fissazione con norma primaria di limiti minimi e massimi per la determinazione delle aliquote, ovvero l'ancoraggio al fabbisogno finanziario dell'ente beneficiario della prestazione, ovvero l'affidamento ad un organo tecnico. alcuni principi costituzionali "minori", quali: Alla legge tributaria sono dedicati- il divieto di referendum abrogativo in materia tributaria (art. 75, secondo comma, Cost.), – – Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 32–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli- il divieto di introduzione di nuovi tributi nella legge di bilancio (art. 81, terzo comma, Cost.). LA LEGGE ORDINARIA Rappresenta lo strumento di migliore realizzazione della garanzia insita nel principio costituzionale dell'art. 23 Cost.. Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, l'art. 2 della legge 212/2000 (c.d.

(Statuto dei diritti del contribuente) prevede che:

  • le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute;
  • le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima;
  • i richiami di altre disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria richiedono l'indicazione sintetica della disposizione cui si fa rinvio;
  • le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

DECRETI LEGISLATIVI

ART. 76 COST.:

  • emanabili dal Governo su delega delle Camere;
  • la delega deve contenere la determinazione di criteri e principi direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato nell'esercizio della delega;
  • deve essere rilasciata soltanto per tempi limitati ed
oggetti definiti.– –Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 33–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girellidell’elevatoAmpia attuazione in campo tributario, in conseguenza tecnicismogiuridico, che contraddistingue la costruzione della fattispecie impositivadell’esecutivo nei casi in cui la legge delega risulti tale daPossibili rischi di abusolasciare ampi margini di discrezionalità normativa.In tal caso, soccorre il rimedio della denuncia di incostituzionalità del decretolegislativo per eccesso di delega.

DECRETI LEGGE
ART. 77 COST.:- assunti sotto la responsabilità del Governo;- in casi di necessità e di urgenza; stesso dell’emanazione alle Camere per la- devono essere presentati il giornoconversione;- perdono di efficacia se non convertiti in legge entro 60 gg. dalla pubblicazione.

La materia tributaria si presta all’utilizzo del decreto

legge. Necessità di intervenire con sollecitudine ed impedire la possibilità di manovre speculative (soprattutto nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo). L'art. 4 della legge n. 212/2000 ha tuttavia limitato il ricorso al decreto legge in materia tributaria, stabilendo che: decreto legge l'istituzione di nuovi tributi - non si può disporre né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

I REGOLAMENTI

Varie categorie di regolamenti:

  1. regolamenti esecutivi;
  2. regolamenti attuativi o integrativi;
  3. regolamenti autonomi o indipendenti;
  4. regolamenti delegati (in materie non coperte da riserva assoluta di legge ed in virtù di specifica legge di autorizzazione).

In diritto tributario non possono esservi regolamenti autonomi o indipendenti,

ma solo regolamenti esecutivi o attuativi-integrativi. Esempi: decreti ministeriali che approvano i modelli per le dichiarazioni dei redditi e le istruzioni per la relativa compilazione. Dai regolamenti vanno differenziati gli ATTI GENERALI. Sono atti amministrativi che regolano, con riferimento a fattispecie particolari, l'attuazione della norma tributaria o il modo di porsi dell'Amministrazione chiamata ad darvi attuazione. Esempi: a) il Decreto Ministeriale che fissa le quote di ammortamento dei beni strumentali; b) il Decreto Ministeriale (c.d. redditometro) che predetermina il reddito derivante dalla disponibilità di beni o servizi considerati rilevanti.

LE FONTI LOCALI

Sono fonti promananti da Comuni, Province e Regioni.

EVOLUZIONE STORICA

RIFORMA MINGHETTI DEL 1865

Criterio di tendenziale separazione della finanza locale dalla finanza statale.

TESTO UNICO DEL 1931

Riconosciuto uno spazio alla potestà tributaria degli Enti locali (v. l'imposta sui consumi).

–Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 35–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

RIFORMA DEGLI ANNI SETTANTARiduzione dello spazio operativo degli Enti locali (soppressi i tributi istituiti nel1931).Devoluzione ad essi solo di quote di tributi erariali o del gettito di alcuni di essi (c.d.FINANZA DERIVATA).Facoltà di intervenire sulle aliquote.

LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

Art. 54: riconosciuta agli enti locali una potestà impositiva autonoma in materia diimposte, tasse e tariffe.

LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001

I punti salienti della disciplina:- ai sensi del novellato art. 117 Cost., il coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario rientra tra le materie di legislazione corrente, mentre prima erariservato allo Stato.L’art. 119 Cost., prevede che- a) le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hannoautonomia finanziaria di

entrata e di spesa, b) tali enti dispongono di risorse autonome stabilendo ed applicando tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. "Delega al Governo in Sul federalismo fiscale si rinvia alla L. 5 maggio 2009, n. 42 materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione". - Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 36 - Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

LE FONTI COMUNITARIE

Si tratta di norme operanti nell'ordinamento tributario interno di uno Stato che però derivano da un ordinamento autonomo distinto.

Quale, dunque, il fondamento costituzionale di operatività di tali norme?

Secondo una parte della dottrina:

L'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale Art. 10 Cost.: generalmente riconosciute.

Secondo la prevalente

dottrina: L'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle Art. 11 Cost.: limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

FONTI COMUNITARIE PRIMARIE

Disposizioni elaborate direttamente dagli Stati membri e contenute nel Trattato e negli atti che lo modificano o integrano.

TRATTATO DI ROMA

Include nell'ambito della "Politica della del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, Comunità", alcune norme in materia di fiscalità:

  1. divieto di discriminazione fiscale (art. 90 - ex art. 95): divieto di applicare a prodotti degli Stati membri imposizioni maggiori di quelle applicate ai prodotti nazionali similari;
  2. divieto di beneficiare i prodotti esportati di un ristorno di imposizioni interne superiore a quelle ad essi applicate direttamente o indirettamente (art. 91 - ex art. 96);

–Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 37–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

imposta sulla cifra d'affari

c) obbligo di istituire in ciascuno Stato membro una(art. 92 - ex artt. 97 e 98);

d) adozione da parte del Consiglio, delle disposizioni che riguardanol'armonizzazione delle legislazioni relative all'imposta sulla cifra d'affari, alleimposte di consumo ed ad altre imposte indirette, nelle misura in cui dettasia necessaria per l'instaurazione ed il funzionamento delarmonizzazionemercato interno (art. 93 - ex art. 99).

N.B.: l'art. 93 dispone solo in merito all'armonizzazione dei tributi indiretti.

trova giustificazione nel contesto storico in cui l'art.Tale limite 93 ha assunto la sual'art. 17 dell'Attopiù recente formulazione (con Unico Europeo del 1986modificativo del Trattato di Roma), cioè in occasione del passaggio dal

mercatocomune (zona di libero scambio) al mercato interno (area economica integrata in direzione di un’unione economica e monetaria). Tale innovazione rendeva necessaria, dal punto di vista fiscale, la creazione di uno spazio senza frontiere interne attraverso l’eliminazione delle barriere doganali e l’introduzione di un sistema di tassazione sui consumi quanto più neutrale possibile. All’ armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno un’incidenza diretta sull’instaurazione di un mercato interno, si è provveduto mediante l’uso delle direttive.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Girelli Giovanni.