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CLASSIFICAZIONE BASATA SULLE REGOLE CHE PRESIEDONO L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO STESSO
In base alle regole che presiedono l'emissione dell'avviso vi è:
L'ACCERTAMENTO ORDINARIO
È l'accertamento che si basa sulle regole generali, cioè a seguito di una verifica generale effettuata nei confronti di un contribuente viene emesso un avviso di accertamento unico, complessivo, globale.
L'accertamento ordinario, a sua volta, si distingue in:
- Accertamento di rettifica quando è stata presentata la dichiarazione, che viene rettificata/corretta
- Accertamento d'ufficio quando non è stata presentata la dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata
Una volta emesso non si può più emettere un nuovo avviso di accertamento per il principio dell'unicità dell'accertamento, del divieto di doppia imposizione, quindi di doppio accertamento, salvo casi particolari.
Quindi, in altre parole,
L'amministrazione esaurisce la sua azione emettendo l'avviso di accertamento ordinario.
L'ACCERTAMENTO PARZIALE è un accertamento che non presuppone un esame complessivo, ma si basa su dati parziali che provengono da soggetti qualificati. Ad esempio, è parziale un accertamento che si basa su dati che provengono dalla guardia di finanza e che riguarda un aspetto particolare.
La conseguenza principale di questa tipologia è che resta impregiudicata l'ulteriore attività istruttoria dell'ufficio, e quindi vi è la possibilità di emettere un nuovo accertamento, anche in base ad elementi già acquisiti dall'ufficio al momento dell'emissione del primo avviso. Quindi, se viene emesso un accertamento parziale significa che viene emesso un accertamento alla luce, ad esempio, di un rilievo che viene mosso in seguito di una verifica della Guardia di Finanza, ma non è un accertamento complessivo unico, ma
appuntoparziale.Questa dovrebbe, quindi, rappresentare una deroga alla regola generale perché gli accertamenti, come regola generale, devono essere ordinari, e come deroga, quando l'agenzia riceve dei dati parziali da parte di alcuni soggetti qualificati, allora si può emettere l'accertamento parziale.
C. L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO
Rappresenta una deroga all'accertamento unico. L'accertamento integrativo è l'accertamento secondo cui, entro i termini di decadenza, l'ufficio emette un accertamento integrativo o modificativo di un precedente avviso di accertamento. Questo può essere fatto sempre nell'accertamento parziale, cioè all'accertamento parziale può seguire un ulteriore accertamento, purché nei termini di decadenza, mentre nel caso dell'accertamento ordinario può essere emesso un accertamento poi integrativo/modificativo solo nell'ipotesi in cui sopravvenga la
conoscenza di nuovi elementi (n.b. deve trattarsi di elementi non conosciuti né82 di 110Diritto tributario - Giulia Barattini IV annoconoscibili quando è stato emesso il precedente accertamento).
Quindi, se viene emesso un accertamento, adesempio, precedente, e l'Agenzia delle Entrate aveva esaminato tutta la contabilità del contribuente, non può poi accorgersi che all'interno della contabilità c'erano dei documenti a cui non aveva dato importanza ed emettere un accertamento integrativo, perché deve trattarsi di documenti nuovi di cui viene a conoscenza. Adesempio, può accadere nel caso in cui effettui una verifica e durante questa esamini la contabilità, e quindi non c'è nessun nuovo elemento; poi, però, viene a conoscenza di ulteriori nuovi elementi che non potevano essere conosciuti durante la verifica, magari perché il contribuente presso la sua abitazione personale, presso il proprio domicilio.
aveva un brogliaccio di appunti una contabilità in nero che viene rinvenuta in seguito ad un'indagine della Guardia di Finanza, che non c'entra nulla con il diritto tributario, ma viene mandata all'Agenzia delle Entrate, la quale conoscendo quindi un nuovo documento che non era conoscibile nel momento della verifica, può emettere un accertamento integrativo. Quindi, l'accertamento integrativo è l'accertamento che integra quello precedente. Inoltre, viene notificato come accertamento integrativo, anche se dovrebbe essere qualificato come modificativo, quell'accertamento che modifica una determinata qualificazione che viene effettuata, e anche l'accertamento modificativo deve basarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non conosciuti e non conoscibili quando è stato emesso il primo avviso di accertamento. Nulla impedisce di rettificare invece un avviso di accertamento a favore del contribuente, cioè diannullareparzialmente un avviso di accertamento emesso, ovviamente nei limiti della funzione vincolata dell'attività amministrativa: nulla impedisce all'amministrazione finanziaria, nei limiti della funzione vincolata dell'attività amministrativa, di annullare parzialmente o totalmente degli avvisi di accertamento già emessi, anche se definitivi, purché non ci sia quel passaggio in giudicato sotto proprio quel profilo per cui si intende annullare in autotutela. L'unica cosa, però, è che se vi è un errore formale da parte dell'amministrazione finanziaria, entro i termini di accertamento potrebbe sempre annullare e riemettere un avviso di accertamento nei termini (questa è una possibilità che viene generalmente concessa dalla giurisprudenza all'amministrazione finanziaria). D. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Questo non è altro che un avviso di accertamento normale che viene, però,Il formato in contraddittorio tra le parti e firmato contestualmente dalle parti; quindi, è un avviso che nasce definitivo, che non può essere impugnato.
Un accertamento con adesione può essere proposto da entrambe le parti, cioè sia dall'Agenzia delle Entrate sia dal contribuente. In particolare:
- L'Agenzia delle Entrate lo può proporre prima di emettere un avviso di accertamento, perché una volta che ha emesso l'avviso di accertamento non può più proporre l'emissione di un accertamento con adesione (sarebbe in contraddizione la richiesta di emettere l'accertamento con adesione una volta che ha già esercitato il suo potere);
- Il contribuente invece può proporre una procedura, un'istanza di accertamento con adesione sia prima di ricevere l'avviso di accertamento, in particolare al termine di una verifica fiscale, degli accessi, delle ispezioni che vengono effettuate dall'agenzia.
Il contribuente ha la possibilità di impugnare un avviso di accertamento entro 60 giorni dalla sua ricezione. Tuttavia, se durante questi 60 giorni viene presentata un'istanza di accertamento con adesione, i termini di impugnazione vengono sospesi per 90 giorni. Quindi, in totale, il contribuente ha 150 giorni per impugnare l'avviso di accertamento a partire dalla data di ricezione.
Una volta avviata la procedura, i 90 giorni di sospensione non riguardano solo il termine di impugnazione, ma offrono anche alle parti il tempo necessario per trovare un accordo. Dopo la presentazione dell'istanza, l'agenzia delle entrate e il contribuente si incontrano per un contraddittorio e un confronto. In pratica, viene inviato un invito a presentarsi presso l'ufficio e a parlare con un funzionario, dando così inizio a un dialogo tra le parti.
ovviamente il contribuente produrrà dei documenti ulteriori, degli argomenti che non erano stati considerati dall'agenzia delle entrate, e cercherà di trovare una strada intermedia per una definizione parziale, una rideterminazione dell'avviso di accertamento originariamente emesso. Se, invece, non era stato emesso l'avviso di accertamento, si trova un accordo per un accertamento che sia condiviso dalle parti. Se dal contraddittorio esce un accordo che, però, non è un accordo di natura privatistica, perché l'ufficio che redige l'avviso di accertamento ne redige uno che ha lo stesso contenuto, motivazione e dispositivo dell'avviso di accertamento normale, sostituisce il precedente avviso di accertamento, e viene firmato dal contribuente, sempre nei limiti della sua funzione che è una funzione vincolata dalla legge - articolo 23 della Costituzione, quindi non si deroga con.l'adesione al principio secondo cui l'attività amministrativa è vincolata-, cioè quando si attiva un contraddittorio, è un contraddittorio in cui il contribuente porta a conoscenza dell'amministrazione finanziaria una serie di argomenti e documenti, che magari non erano stati considerati e cerca in base a questi di trovare un accordo per una riduzione parziale dell'avviso di accertamento, è come se l'accertamento con adesione in parte annullasse la precedente pretesa. Se c'è un precedente avviso di accertamento, non è un annullamento in autotutela, ma ha un significato relativamente simile, mentre se il procedimento nasce prima dell'emissione di un qualsiasi avviso di accertamento, a questo punto è un procedimento del tutto nuovo, e quindi si tende a trovare una definizione del rapporto tributario in accordo tra le parti. Nel momento in cui nasce questo avviso di accertamento, firmato sia dal
contribuente sia dall'ufficio, si tratta di un avviso di accertamento che nasce definitivo: ciò vuol dire che non è impugnabile da parte del contribuente e, salvo casi rarissimi, non può essere modificato dall'agenzia delle entrate.
Quindi, l'unica differenza rispetto all'avviso di accertamento normale è che non viene notificato, perché è firmato per accettazione del contribuente e non può essere impugnato, cioè nasce definitivo, non ci sono i termini di impugnazione come in un accertamento normale.
L'adesione comporta un evidente sconto sanzionatorio:
- vengono meno le sanzioni accessorie,
- si riducono della metà le pene previste per i reati tributari,
- le sanzioni amministrative si riducono ad 1/3 del minimo (le sanzioni sono calcolate sulla base dell'imposta evasa, sono una percentuale di questa) quindi nel caso di accertamento con adesione si determinano in percentuale all'importo di imposta evasa.
che viene stabilito nell'accertamento con adesione stesso. L'adesione si perfeziona con il versamento e non con la firma: si perfeziona con il versamento delle somme, entro 20 giorni da quando viene firmato l'accertamento.