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L'elusione fiscale (abuso del diritto)
Molti ordinamenti tributari prevedono da molto tempo una clausola generale antielusiva. Prevedono cioè un divieto generale all'elusione fiscale.
Per quanto riguarda l'ordinamento italiano invece si prevedevano poche disposizioni antielusive specifiche. Alcuni esempi:
L'art. 37-bis del DPR nr 600/73 rendeva 'inopponibili al Fisco' una serie di operazioni prive di valide ragioni economiche ed effettuate al scopo di ottenere un vantaggio fiscale altrimenti non dovuto. Questa disposizione si applicava solo alle operazioni straordinarie di impresa (fusioni, scissioni, trasformazioni ecc). Si applicava principalmente alle cd bare fiscali, ovvero società con perdite, che venivano incorporate da altre società così da ottenere una riduzione dell'imponibile (veniva portata in deduzione la perdita della società incorporata).
Tale operazione era elusiva solo
se veniva posta in essere per ottenere un vantaggio fiscale. Non c'era però un annullamento totale dell'operazione, però erano inopponibili al fisco le conseguenze volute dalle parti (non si poteva portare in compensazione la perdita della società incorporata).
L'art. 20 del TU dell'imposta di registro in base al quale la natura sostanziale dell'atto da registrare prevale sul titolo, ovvero si deve fare riferimento al contenuto dell'atto che si registra comporta la tassazione.
Nell'imposta di successione, la donazione di titoli di Stato è imponibile. Nel caso di trasferimento mortis causa, si è esentati dalla tassazione.
Ciò perché in passato, nella programmazione della propria successione era facile aggirare questa imposta vendendo sul mercato azioni, obbligazioni, ecc e investendo la liquidità in titoli di Stato che si donavano ai propri eredi/terzi. Così si trasformavano le azioni.
Tassabili in titoli i Statoconsiderati esenti dalla legge, così da quasi detassare il patrimoniofinanziario.
Tutte le altre operazioni che avessero riguardato altri campi, nelle quali sifossero aggirate le disposizioni tributarie, non erano coperte da alcuna clausolaantielusiva, e quindi erano da considerarsi inattaccabili dal Fisco.
Il passaggio concettuale nasce da una serie di sentenze, le prime delle qualisono della Corte di Giustizia Europea, la prima affrontò tale problemanell’ambito dell’Iva. Per la Corte non importa che il singolo ordinamentopreveda o meno un divieto antielusivo, perché essa considera tale divieto comegenerale, che riguarda tutti gli Stati.
Ciò però non bastava, infatti anche la Corte di Cassazione italiana iniziò adestendere questo principio a tutti i tributi.
Questo orientamento si è poi consolidato. Per la Corte di Cassazione, il principioenucleato a livello europeo deve considerarsi esteso al sistema
tributario nel suo complesso. A questo punto, l'approccio casistico usato fino ad allora non è più sufficiente e occorre prevedere una clausola generale antiabuso. L'art. 10-bis dello Statuto ha finalmente codificato il principio generale del divieto di abuso del diritto in materia tributaria. La nuova formulazione è stata introdotta dal dlgs n.128/2015.
Abuso del diritto → una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Gli elementi fondamentali della definizione sono 3:
- Assenza di sostanza economica
- Rispetto formale delle norme fiscali
- Realizzo di vantaggi fiscali indebiti
1. Assenza di sostanza economica
Questo elemento sussiste non solo se l'operazione è del tutto priva di sostanza economica, ma anche se la sua giustificazione essenziale è di natura fiscale.
Ad esempio:
Società costituita in un paradiso fiscale, che non
si richiede che l'operazione rispetti anche le norme fiscali in modo formale.Il rispetto formale delle norme fiscali è indice di elusione e segna la linea di confine con l'evasione dell'imposta. Nell'evasione, infatti, le norme fiscali vengono infrante in modo evidente, senza rispetto formale. Questa differenza è fondamentale e produce effetti importanti sul procedimento e sul tipo di sanzioni applicabili.
Realizzo di vantaggi fiscali indebiti
Questo elemento segna invece il confine tra elusione e risparmio legittimo di imposta. Questo perché è necessario confrontare 2 comportamenti: quello adottato dal contribuente e quello/i alternativi.
Si ha elusione solo se uno dei modelli impositivi che non vengono adottati è da considerarsi come modello standard (legale), cioè si tratta dello schema che il contribuente avrebbe dovuto adottare.
Non si ha l'elusione se i modelli impositivi sono tutti previsti e disciplinati dalla legge, come alternativi tra loro. In questo caso il contribuente può scegliere l'uno o l'altro.
Esempio: L'imprenditore può decidere di acquistare subito la piena proprietà di un certo bene relativo all'impresa, o di acquistarlo in leasing. Il regime fiscale di deduzione dei canoni di leasing è però più favorevole rispetto a quello previsto per le quote di ammortamento del costo di acquisto di un bene. Quindi, l'imprenditore è libero di optare per l'acquisto immediato della proprietà del bene, o per leasing. Conseguenze dell'abuso del diritto La conseguenza principale è l'inopponibilità ai fini fiscali dell'operazione posta in essere. Ciò significa che queste operazioni non sono radicalmente nulle, ma si ha un'inefficacia relativi ai fini fiscali. Se viene contestato l'abuso del diritto, gli atti di accertamento sono dunque atti speciali di imposizione e prevedono una procedura particolare: - Notifica di un atto in cui il Fisco indica i motivi specifici per cui...ritiene configurabile un abuso del diritto. Richiesta di chiarimenti al contribuente entro 60 giorni (pena nullità). Possibile proroga del termine di decadenza per l'accertamento. Successivo atto di accertamento con motivazione specifica. Prima di emettere l'atto di accertamento si deve stimolare un contraddittorio con il contribuente. Attenzione: - l'onere della prova grava sul contribuente, che dovrà illustrare al Fisco le eventuali ragioni extra-fiscali che giustificano l'operazione - è possibile l'irrogazione delle sole sanzioni amministrative (non penali). Va considerato da un lato che le norme non vengono violate, ma dall'altro lato non vengono violate perché si è fatto ricorso a alternative studiate apposta. - in via preventiva, è possibile presentare istanza di interpello (se ne sussistono le condizioni). Modalità di riscossione dei tributi: La riscossione viene svolta dall'Agenzia delle Entrate.che la esercita attraverso Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex un ufficio interno: Equitalia). In passato tale attività veniva svolta da concessionari della riscossione, però parte della riscossione veniva trattenuta da questi, diventando poco conveniente per il Fisco. Anche il fatto di affidare a soggetti privati una funzione così delicata era un rischio. Nel tempo, infatti, l'attività di riscossione è stata sempre più accentrata. Ciò non vale per alcuni enti locali, che si affidano in alcuni casi, in contesti più piccoli, a società private per la riscossione di imposte di loro competenza. La riscossione dei tributi può avvenire in varie forme, in modalità via coattiva (fisiologica) o in (in seguito ad atti emessi dall'Amministrazione finanziaria). Esistono 4 modalità principali di riscossione: - La ritenuta diretta - Il versamento diretto - L'accertamento esecutivo - Il ruoloritenuta diretta
La riscossione avviene tramite ritenuta diretta in tutti i casi in cui i proventi datassare sono corrisposti da una PA. Su questi proventi, la PA applica una ritenuta come nel caso del sostituto di imposta.
Nel caso della ritenuta diretta vi è però una particolarità: la ritenuta viene applicata direttamente dall'ente pubblico e viene quindi direttamente acquisita dallo Stato (mentre con il sostituto di imposta privato, questo deve prima applicare la ritenuta e poi versarla allo Stato, quindi ci sono 2 versamenti).
La differenza sta sia nelle tempistiche che negli adempimenti.
Es: stipendi dei pubblici dipendenti, pensioni erogate dagli enti pubblici, proventi tassati alla fonte dall'ente pubblico che li corrisponde.
Il versamento diretto
Viene effettuato dal contribuente o, se presente, dal sostituto di imposta.
Per le imposte periodiche (Irpef, Ires, Irap, Iva) si prevede anzitutto un obbligo di versare acconti nel corso dell'anno in cui sta
maturando il presupposto d'imposta. Gli acconti quindi precedono la completa realizzazione del presupposto, e sono dovuti in anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Il parametro a cui si fa ricorso per determinare l'ammontare degli acconti è l'imposta versata nell'anno precedente, in quanto si presume una continuità della redditività, che è comunque l'unica presunzione ragionevole. L'acconto complessivo per l'anno in corso è infatti pari al 100% dell'imposta versata nell'anno precedente, e deve essere versato in due rate: entro il 30 giugno il 40% e entro il 30 novembre il 60% (termini variabili di anno in anno). Il versamento del saldo invece è previsto entro giugno dell'anno successivo a quello in cui il presupposto si matura.