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Diritto tributario

Il diritto tributario studia, analizza e disciplina le entrate tributarie, cioè tributi, che sono entrate acquisite al patrimonio di Stato o di altro ente pubblico (ad esempio enti locali, regioni), con la quale gli enti organizzano i pubblici servizi. Per rientrare nella tipologia dei tributi l'entrata deve avere alcune caratteristiche:

  • È un'obbligazione pecuniaria: normalmente consiste nel pagamento di una somma di denaro.
  • Il tributo è di natura coattiva: il trasferimento di denaro è imposto dalla legge.
  • Il presupposto del tributo è un fatto economico lecito conforme e coerente con le norme giuridiche.
  • Ha come finalità il finanziamento delle spese pubbliche (diverso dalle entrate di diritto privato perché il tributo è coattivo mentre le altre sono fondate su un contratto tra privato che chiede prestazioni alla pubblica amministrazione).

Elementi dei tributi

  • Il presupposto è quel fatto atto di natura economica la cui realizzazione determina l'obbligo di pagare un tributo.
  • La base imponibile è il risultato economico espresso in valore monetario prodotto dal fatto/atto che costituisce il presupposto del tributo ed è la base di partenza per il calcolo del tributo. In alcuni casi il fatto è sia il presupposto che la base imponibile (esempio reddito).
  • L’aliquota è il tasso percentuale che viene applicato per determinare l'importo del tributo alla base imponibile.
  • Il soggetto che realizza il presupposto è il contribuente o soggetto passivo in capo al quale insorge l’obbligo a pagare.

Tipi di tributi

Nella realizzazione del presupposto non concorre mai l'attività della pubblica amministrazione, il contribuente realizza il presupposto da solo con propri beni e mezzi.

  • Imposte: tributi più diffusi in Italia (IRPEF, IRES, IVA, etc.)
  • Tasse: alla realizzazione concorrono attività della PA in quanto la tassa è una sorta di compenso che si deve pagare quando si richiede un servizio alla pubblica amministrazione.
  • Contributi: tributo richiesto ai cittadini che ottengono un beneficio economico dalla realizzazione di un'opera pubblica.

Tariffe e canoni

Nel settore dei tributi locali a volte le tasse sono sostituite da tariffe e canoni, questi ultimi non sono giuridicamente tributi. Il canone è un puro corrispettivo di un servizio ottenuto, mentre ciò che sta alla base della tassa è che il servizio ottenuto ti porti un vantaggio economico. Il canone è un prezzo, non è un’entrata di diritto privato poiché non c'è contratto, è solo un prezzo imposto dalla legge per un servizio.

Articolo 23

L'ordinamento tributario è composto da norme, cioè comandi rivolti agli associati. Le norme sono inserite nell’ordinamento tramite atti o fonti giuridiche normative e hanno una scala gerarchica. La costituzione è la fonte più importante, ne seguono legge e atti con forza di legge, che sono a loro volta seguite da fonti normative secondarie e regolamenti. Gli elementi gerarchicamente più deboli devono essere coerenti con quelli più forti, non si può contraddire la costituzione.

L’articolo stabilisce la riserva di legge e dice che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Questa è una norma garantista a favore dei cittadini. Per prestazione personale si intende quella resa dal cittadino con le proprie energie psicofisiche (esempio naia), mentre per prestazione patrimoniale s’intende trasferire la proprietà di un bene ad un ente pubblico, quindi, anche i tributi. Un regolamento non potrà mai inserire un tributo poiché è inferiore alla legge e secondo l'articolo 23 la costituzione dà questo potere solo alla legge.

Due tipi di riserva di legge

  • Assoluta: tutta la disciplina della prestazione deve essere contenuta nella legge tramite atto normativo.
  • Relativa: non tutti gli elementi della disciplina devono essere disciplinati dalla legge ma solo quelli fondamentali ed essenziali, gli aspetti di dettaglio possono essere definiti da norme inferiori, tipo i regolamenti, sempre in coerenza con la legge.

Elementi fondamentali definiti dalla legge

  • Chi deve pagare il tributo? Il contribuente.
  • Presupposto del tributo: quando si deve pagare?
  • Quanto si paga? Importo cioè base imponibile e aliquota.
  • Esenzioni, esclusioni e agevolazioni.
  • Sanzioni a chi evade il tributo.

Tutti gli altri aspetti di natura procedurale possono essere definiti da norme inferiori.

Nell'articolo 23 per legge s’intende

  • La legge ordinaria (atti normativi emanati dal Parlamento).
  • Atti con forza di legge:
    • Decreto legge: atto del governo emanato in caso di necessità e urgenza che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
    • Decreto legislativo: atto del governo su delega del Parlamento, tramite una legge delega, che indica le materie su cui può legiferare il governo, i principi fondamentali che deve rispettare nell’emanare decreti legge e un termine massimo per la legiferazione del governo - quest'ultimo accade spesso in ambito tributario.

Queste sono le fonti normative interne che possono legiferare sui tributi. Le fonti normative comunitarie hanno lo stesso valore della legge ordinaria e sono:

  • Regolamenti: vincolanti in tutti i loro aspetti, entrano immediatamente in vigore nell’ordinamento di tutti gli Stati membri.
  • Direttive: devono essere recepite nel regolamento, non sono efficaci finché non viene fatta una legge interna. Impongono solo un fine e cioè lo scopo che vogliono raggiungere, c’è un termine per recepire la direttiva, se lo stato non lo fa decorso il termine (se contenevano una disciplina sufficientemente analitica) entrano in vigore direttamente.

Federalismo fiscale

La potestà spetta allo stato tramite il Parlamento, agli enti regionali attraverso i consigli regionali, ed eccezionalmente abbiamo visto anche al governo. Occorre coordinare la potestà legislativa, cioè le leggi tra stato e regioni, questo coordinamento si chiama federalismo fiscale.

L’articolo 119 stabilisce che regioni ed enti locali hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, quindi, possono acquisire le risorse necessarie per erogare i servizi tramite dei tributi propri. L’articolo 117 prevede diverse norme di coordinamento della potestà legislativa. Prevede che su alcune materie la potestà è solo dello Stato (tra queste c'è la disciplina del sistema tributario statale, cioè il sistema costituito dai tributi statali il cui gettito formato dal pagamento dei contribuenti finisce nelle casse dello Stato), su certe materie ci sia una competenza concorrente tra stato e regione cioè possono legiferare entrambe (esempio in ambito fiscale), la legge statale stabilisce i criteri fondamentali e le regioni le norme applicative, infine stabilisce che in tutte le altre materie legifera la regione.

Nel 2009 è stata emanata la legge delega 42 a supporto dell’articolo 117 che stabilisce quali sono i criteri generali a cui si deve attenere il governo nell’adottare i criteri legislativi in cui dovevano essere contenute le regole essenziali per il coordinamento del sistema tributario statale e regionale. Grazie a questo gli enti locali dispongono di tre tributi principali:

  • Tributi propri derivati: introdotti e disciplinati da legge statale il cui gettito va gli enti locali. La legge regionale può modificare le aliquote o esenzioni e agevolazioni.
  • Addizionali: tributo applicato allo stesso presupposto e alla stessa base imponibile di un tributo statale (esempio addizionale comunale all’IRPEF). Introdotti e disciplinati da legge statale il cui gettito va gli enti locali. La legge regionale può modificare le aliquote o esenzioni e agevolazioni.
  • Tributi propri: introdotti, previsti e disciplinati dalla legge regionale.

Le regioni possono introdurre tributi a meno che questi non vadano a colpire un presupposto già colpito da un tributo statale. La legge 49 prevede la costituzione di un fondo perequativo destinato alle regioni che hanno popolazione con minor capacità contributiva, che è alimentato dai tributi statali. Dice anche che i servizi pubblici erogati dagli enti locali dovrebbero rispettare il costo standard, che è un costo medio ordinario uguale in ciascuna regione. Tributi propri derivati standard più addizionali più risorse da fondo contributivo devono coprire l'erogazione dei servizi a costi standard, se questo non si riesce a fare le leggi regionali devono intervenire sulle aliquote o introdurre un tributo proprio.

Caratteristiche legge tributaria

Nonostante la legge tributaria italiana si applichi sul territorio nazionale, può regolare fatti avvenuti anche in altri territori (esempio IRPEF tassa anche redditi prodotti all'estero). La legge fiscale entra in vigore tramite la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e rimane in vigore finché non viene abrogata. Può essere abrogata:

  • Da una norma suggestiva che contiene una regola in contrasto con la posteriore (abrogazione per incompatibilità ex nunc). Perde effetto nel momento in cui viene introdotta/entra in vigore la legge incompatibile. In casi specifici la legge in vigore può essere abrogata anche prima dell'entrata in vigore della nuova legge se quest'ultima prevede nel suo testo un'abrogazione anticipata.
  • Quando è incompatibile con la costituzione la Corte costituzionale dichiara l’abrogazione ex tunc. Perde efficacia fin dall' origine, quindi, è come se non fosse mai stata introdotta, il problema è che i tributi già pagati dovrebbero essere rimborsati. La Corte quindi dichiara che possono chiedere il rimborso solo quei cittadini che nel momento in cui è pubblicata la sentenza d’incostituzionalità si trovano ancora nei termini per chiedere un rimborso secondo la disciplina del tributo dichiarato incostituzionale.
  • Da una sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea in caso sia in contrasto con l'ordinamento comunitario, non è proprio abrogata ma diventa inapplicabile con effetti ex tunc.
  • Un regolamento se è in contrasto con la legge superiore e viene disdetto da governo o da enti locali.

Articolo 53 costituzione

  • Primo comma principio della capacità contributiva: tutti sono tenuti a partecipare alle spese pubbliche in forza della loro capacità contributiva.
  • Secondo comma il sistema tributario è improntato alla progressività. Un tributo è progressivo quando l'ammontare dell'imposta cresce più che proporzionalmente all'aumentare della base imponibile.

I tributi si dividono quindi in progressivi e proporzionali (l'ammontare del tributo cresce proporzionalmente alla crescita della base imponibile). In realtà in Italia quasi tutti sono proporzionali perché prevedono un'aliquota fissa, abbiamo un solo tributo progressivo l'IRPEF, che prevede una serie crescente di aliquote che crescono all'aumentare del reddito tassato, questo solo tributo fa sì che il secondo comma dell’articolo 53 sia rispettato nonostante tutto il sistema sia in realtà composto da tributi proporzionali. Tutti contribuiscono in base alla capacità contributiva quindi il tributo non si paga costituzionalmente in base alla fruizione del servizio ma alla capacità contributiva (somma delle disponibilità economiche del cittadino). Il possesso di ricchezza è rilevato da indici:

  • Diretti: reddito e patrimonio, la cui manifestazione è colpita da tributi diretti.
  • Indiretti: consumi e affari (trasferimento di diritti su beni fra più soggetti), la cui manifestazione colpita da tributi indiretti.

Funzioni e corollari applicativi della capacità contributiva

  1. Stabilire un limite massimo alla contribuzione fiscale poiché un tributo che provasse un cittadino del minimo vitale (minimo indispensabile di risorse per condurre una vita normale e dignitosa), violerebbe il primo comma dell’articolo 53.
  2. Garantire il rispetto del principio di uguaglianza, l’ammontare di un tributo dev’essere uguale per chi ha uguale capacità, e diverso per chi l’ha diversa. In realtà capita che di fronte a due capacità uguali la tassazione sia diversa violando il principio di uguaglianza, ad esempio, nell’IRPEF un single viene tassato più di qualcuno che ha persone a carico e gode delle detrazioni, queste disuguaglianze sono corrette e legittime se sono dirette a salvaguardare diritti di valenza costituzionale.
  3. Garantire il rispetto del principio dell'effettività e dell’attualità.
    • Effettività: ogni tributo dovrebbe colpire la ricchezza effettivamente posseduta dal cittadino, in alcuni casi però il tributo colpisce la ricchezza presunta (esempio redditi fondiari - il possesso di beni immobili - che colpisce un reddito stabilito dall’Agenzia delle entrate in base alla rendita catastale che non corrisponde quasi mai al reddito conseguito dall’attività svolta nell’immobile), ciò è giustificabile se sono risposte a tentativi di evasione, non impongono un prelievo eccessivo e si fondano su un'analisi della realtà.
    • Attualità: la ricchezza colpita deve esistere nel momento in cui viene applicato il tributo, anche qui a volte si creano casi ambigui, infatti, esistono norme retroattive che colpiscono redditi precedenti all'entrata in vigore della norma, si possono applicare norme retroattive purché la ricchezza prodotta nel passato sia ancora presente nel patrimonio del contribuente nel momento in cui viene prelevato il tributo.
  4. Principio della coerenza interna della disciplina di un tributo: il tributo si applica solo se si realizza il presupposto, al solito, non sempre questo accade.

IRAP - Imposta regionale attività produttiva

Disciplinata dal decreto legislativo 446 del 1997. È un tributo proprio derivato, disciplinato dallo stato, ma il cui gettito va alle regioni per la spesa sanitaria.

  • Contribuenti: imprese, imprenditori, professionisti (lavoratori autonomi), enti collettivi non commerciali ed enti pubblici.
  • Presupposto: esercizio di un’attività volta a produrre beni o servizi che sia autonomamente organizzata.
  • Base imponibile: per imprese e professionisti è la differenza fra ricavi e compensi derivati dall'esercizio dell'attività al netto dei costi dell’attività, per gli enti no profit ed enti pubblici è la somma delle retribuzioni dei dipendenti.
  • Aliquota: 3,9%

Se l'attività è svolta su più regioni si calcola l'ammontare dell'IRAP, e la quota versata per ogni regione è proporzionale alla retribuzione pagata in ciascuna regione (attività svolte all'estero non assoggettate).

Problemi costituzionali IRAP

Sentenza 156 del 2001, la Corte costituzionale ha verificato la compatibilità con la costituzione ed ha riscontrato tre problemi:

  1. L'inesistenza in concreto della ricchezza tassabile, essa è un costo (esempio enti pubblici e no profit) oppure un reddito non pulito (per imprese e professionisti alcuni costi come quelli del personale non sono considerati) - respinta la critica perché l'impresa o ente recupera tramite i beni e servizi che fornisce il valore dell'imposta con l’aumento del prezzo.
  2. Il contribuente viene colpito su ricchezze non sue, si paga sugli stipendi e sugli interessi dei finanziatori, che però non appartengono all'imprenditore/professionista/ente - respinta perché lui viene colpito dall'imposta prima di distribuire i redditi.
  3. Coerenza interna: l'imposta per come è costruita si applica anche in caso non ci sia il presupposto poiché non sempre i soggetti hanno apposita organizzazione per l'attività. La Corte costituzionale ha dato in parte ragione per i professionisti, bisogna distinguere: Per chi esercita solo con le proprie forze psicofisiche non va applicata (ciò avviene in due casi: quando possiede un'organizzazione di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per esercitare la professione e quando i dipendenti ci sono per funzioni diverse da quelle amministrative o di segreteria).

Principi europei

Il trattato istitutivo contiene norme tributarie:

  • Principio di divieto di discriminazione: gli Stati membri non possono adottare misure fiscali discriminatorie che impediscano o rendano più debole una delle quattro libertà fondamentali del trattato (libera circolazione merci, persone, imprese e professionisti, capitali), ciò vale sia per lo stato di partenza che per quello di arrivo.
  • Le merci circolano in una sorta di mercato unico sul territorio comunitario dove non ci sono dogane e tasse doganali (che invece colpiscono la merce extra UE, le tasse che paga sono uguali in ogni paese UE).
  • Imprese: vietato introdurre imposizioni fiscali discriminatorie se si vuole spostare o aprire una sede in territorio di un altro stato sia per libertà di stabilimento primaria (cioè spostò la sede primaria), che per libertà di stabilimento secondaria (cioè apro una sede secondaria in questo stato).
  • I capitali sono gli unici per la quale sono previsti regimi fiscali diversificati a seconda della residenza dell’investitore o del luogo dell'investimento ma le differenze non devono essere ragionevoli ingiuste.
  • Per le persone non è prevista una tassa per lo spostamento.

L'organo che valuta se una norma rispetta le libertà fondamentali è la Corte di giustizia che viene investita dai giudici nazionali.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marika.freddi.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.
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