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Diritto tributario – 22/02/2017 lezione 1

I diversi tipi di redditi

(Nel corso verrà trattato solo il reddito di impresa).

Tutti i tipi di reddito sono descritti nel: TUIR Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

L’imprenditore individuale

Si fa riferimento alla fiscalità che riguarda un soggetto persona fisica, il quale può produrre varie tipologie di reddito scaturibili da varie attività come:

  • Reddito fondiario = deriva dal possesso di un terreno o di un fabbricato. Il solo possesso, anche nel caso in cui non comporta nessuna attività (terreno ereditato dal nonno), porta ad attribuire alla persona fisica un reddito, definito reddito catastale (= forfettaria).
  • Reddito da lavoro dipendente = quando una persona presta sotto la direzione di altri e con un vincolo di subordinazione.
  • Reddito da lavoro autonomo = derivano dall’esercizio di altre professioni in maniera abituale.
  • Redditi da capitale per le persone fisiche = derivano dalla percezione di natura finanziaria (ad esempio derivanti dall’acquisto di azioni o di titoli obbligazionari: dividendi o interessi).
  • Redditi d’impresa = i redditi che derivano dall'esercizio dell'attività commerciale.
  • Redditi diversi = tutti i redditi che non rientrano nelle altre categorie.

N.B: Per ogni categoria di reddito ci sono diverse e specifiche modalità/regole di determinazione.

Ogni persona fisica è soggetta all’IRPEF (= imposta sul reddito delle persone fisiche); ma da precisare che un soggetto persona fisica può produrre vari tipi di reddito e più redditi insieme.

Perché ci interessa distinguere tra le varie categorie di reddito?

È importante andare a stabilire che tipo di reddito produce la persona fisica perché da questa qualificazione del reddito ne discende il regime giuridico e nello specifico la determinazione.

L’imprenditore individuale può avere diversi tipi di reddito, ad esempio può produrre da un lato il reddito d’impresa per la sua attività, e da un lato avere ad esempio reddito fondiario.

Le società (soggetti passivi IRES) possono produrre solo reddito d’impresa.

Capacità contributiva

Art. 53 Cod. Civile: tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, la quale deve essere effettiva (= calcolata su un importo netto) ed attuale (= valutata oggi).

Il reddito da lavoro dipendente è calcolato in base al reddito lordo presente in busta paga, mentre il reddito da lavoro autonomo è calcolato in base al reddito netto.

Quindi, come si giustifica per il lavoratore dipendente una tassazione al lordo?

Ciò si giustifica costituzionalmente perché solo per i redditi da lavoro dipendente esistono delle detrazioni forfettarie per tutti i possessori di reddito da lavoro dipendente (sistema costituzionalmente ragionevole). Mentre in altri casi, come ad esempio i redditi da capitale, non si permette la deduzione perché i costi in rapporto al reddito sono esigui.

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IRPEF

IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) = è un tributo personale* che colpisce i soggetti (persona fisica) residenti nel territorio dello Stato ed è un tributo progressivo*, quindi non è proporzionale. Ciò significa che man mano che il reddito della persona fisica aumenta, la tassazione aumenta più che proporzionalmente.

Tributo personale* = colpisce i soggetti residenti nel territorio dello Stato; significa che nella determinazione si tiene conto di elementi personali relativi al soggetto passivo (Es: se la persona ha figli, ha sostenuto spese mediche, ha sostenuto spese universitarie..).

Tributo progressivo* = man mano che il reddito della persona fisica aumenta, la tassazione aumenta più che proporzionalmente.

Le aliquote sono a scaglioni:

  • Da 0 a 15.000 = 23%
  • Da 15.000 a 28.000 = 27%
  • Da 28.000 a 55.000 = 38%
  • Da 55.000 a 75.000 = 41%
  • Da 75.000 in poi = 43%

Determinazione dell’IRPEF

Σ di tutto il reddito complessivo – oneri deducibili = base imponibile.

Base imponibile (scaglioni IRPEF) = imposta lorda.

Imposta lorda – detrazioni = imposta netta.

Per essere fiscalmente residente occorre avere uno dei seguenti 3 requisiti, per almeno 183 gg, la maggior parte del periodo d’imposta:

  • Avere la residenza in Italia.
  • Avere il domicilio in Italia.
  • Essere iscritti all’anagrafe in un comune italiano.

Residenza = dove si dimora abitualmente (è necessaria la presenza fisica).

Domicilio = sede principale dei propri affari ed interessi.

(Propri affari* = centro vitale di un'attività economica).

(Interessi* = centro vitale di un'attività economica e la presenza di legami familiari).

I non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia. (Ad esempio uno spagnolo che viene a lavorare in Italia).

Società di persone

Le società di persone non sono né soggetti passivi dell’IRPEF né dell’IRES.

Esse determinano il reddito secondo le regole del reddito d’impresa, il quale deve essere e poi imputato per trasparenza ai soci (Art. 5 TUIR) = le società di persone sono quindi entità trasparenti, per mezzo della quale i soci (persone fisiche) esercitano attività d’impresa.

Il reddito d’impresa prodotto viene imputato/distribuito ai soci in proporzione ai loro conferimenti.

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Novità 2016!!! Anche le società di persone possono optare anche per il regime usato dalle società di capitali, quindi non utilizzare il principio di trasparenza: quindi si tassa per 24% fino alla distribuzione degli utili; dopo la distribuzione si tassa come sempre.

Reddito d’impresa

Art. 55 redditi d’impresa propriamente detti

Comma 1: sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.

= Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale*, ancorché non esclusiva*, delle attività indicate all’Art. 2195 Codice Civile, che sono:

  • Attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi.
  • Attività intermediarie nella circolazione dei beni.
  • Attività di trasporto.
  • Attività bancarie ed assicurative.
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti…

E delle attività agricole indicate all’Art 32 che eccedono i limiti stabiliti, le quali sono:

  • Allevamento di animali.
  • Attività che riguardano la manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo/bosco/allevamento.

Esse, se rimangono entro certi limiti quantitativi, sono considerate redditi fondiari; se invece i limiti vengono superati sono considerati redditi d’impresa.

Ancorché non esclusiva* =

Professione abituale* = attività non per forza ripetuta nel tempo (Es. attività stagionale).

Se attività occasionale: viene tassata come reddito diverso perché manca l’abitualità.

23/02/2017 lezione 2

Redditi d’impresa assimilati

Comma 2: sono inoltre considerati redditi d’impresa:

a) I redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi (non rientranti nell’art 2195 c.c.).

Se rientrano nel 2195 c.c., Comma 1, siamo nell'ambito della produzione di servizi.

Ma attenzione: per essere reddito di impresa, nel caso di prestazione di servizi (e non di produz. di servizi), ci vuole un elemento che nel comma 1 non c'è: l'organizzazione in forma d'impresa.

Per essere reddito d'impresa, in linea generale, l'organizzazione non è richiesta, basta la produzione di beni o servizi, o attività di trasporto anche senza organizzazione in forma di impresa; per la disciplina tributaria il reddito che si produce da quell'attività è qualificabile come reddito d'impresa.

Qui si sta dicendo in aggiunta che per la prestazione di servizi che non rientrano nel 2195 c.c. è richiesta l'organizzazione in forma d'impresa. Se è qualificato quel reddito come reddito d'impresa.

→ Organizzazione prevale; se invece prevale la prestazione rispetto all'organizzazione siamo nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo (esempio del fotografo).

→ Un esempio di prestazione di servizi organizzati in forma d'impresa sono i servizi alberghieri, in questo caso reddito d'impresa.

b) I redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, stagni ed altre acque interne.

c) I redditi dei terreni, qualora questi redditi spettano a società di persone (le quali non sono soggetti passivi né dell’IRPEF né dell’IRES, ma determinano il reddito come reddito d’impresa).

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Chi può produrre questo reddito d’impresa?

Una persona fisica (imprenditore individuale) o da una persona giuridica (società di capitali o società di persone).

Persone fisiche rilevanti dal punto di vista tributario

Sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ed anche le non residenti.

Soggetti residenti fiscalmente

Le persone fisiche, per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 gg), hanno uno dei seguenti elementi:

  • Iscritti all’anagrafe di un comune italiano.
  • Domicilio in Italia.
  • Residenza in Italia.

*Domicilio = "sede principale dei propri affari e interessi" → se la sede principale dei propri affari e interessi è l'Italia, anche se ci siamo cancellati dall'anagrafe italiana, saremo comunque considerati fiscalmente residenti.

↳ Sede principale: se ce ne sono due devo vedere qual è quella principale.

Esempio: sono un avvocato e ho due studi, uno a Torino e uno a Londra, qual è quello principale?

Un criterio potrebbe essere il fatturato, ma non è detto che il fatturato valga come criterio per tutti. Ci devono essere dei criteri oggettivi più o meno opinabili che nei diversi casi mi portano a concludere qual è la sede principale.

↳ Affari: la parola affari certamente si può collegare al centro vitale di un'attività economica.

↳ Interessi: vale lo stesso che si è detto per gli affari. Ma è possibile includere: la famiglia, gli affetti.

*Residenza = luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente.

Quindi, questo richiede una presenza fisica abituale" (può essere una qualsiasi casa o albergo, ecc.).

– Residenza fiscale (Art. 2 TUIR) = si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati all'anagrafe italiana ed iscritti all'anagrafe in un altro paese/paradiso fiscale.

Salvo prova contraria = è il contribuente che deve dimostrare il contrario.

N.B: Cittadinanza dal punto di vista italiano non ha nessun valore.

Trasferimento in un “paradiso fiscale” da parte del contribuente

Art. 2, comma 2-bis: "Si considerano altresì residenti (oltre a quelli che hanno il domicilio, la residenza e l'iscrizione all'anagrafe), salvo prova contraria (quindi spetta al contribuente dimostrare il contrario), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti nei c.d. "paradisi fiscali"".

Il contribuente quando si trasferisce in un c.d. "paradiso fiscale" ha una regola specifica: spetta al contribuente di dimostrare di non essere più residente in Italia. Normalmente, invece, l'onere della prova di un fatto collegato al possesso di un reddito è in capo all'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) e non è il contribuente che deve dimostrarlo.

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Esempio: caso di Pavarotti

Pavarotti si è cancellato dall'anagrafe di Modena e si è iscritto a quella di Montecarlo per la residenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate contesta il fatto di aver trasferito fittiziamente la residenza per beneficiare della tassazione sulle persone fisiche più bassa, quindi veniva tassato anche in Italia ma solo per i redditi prodotti in Italia.

Lui sosteneva di essere residente a Montecarlo in quanto aveva una casa, le utenze che lo dimostravano, ecc.., ma l'Ag. delle Entrate sulla base di elementi fattuali, come la presenza di una villa a Modena, della famiglia e dei principali interessi, sosteneva che Pavarotti l'Italia non l'aveva mai lasciata.

Quindi, l'Ag. delle Entrate sosteneva che la residenza fiscale fosse in Italia perché il domicilio è in Italia (affari e interessi sono in Italia). Dunque si è chiesto a Pavarotti di dimostrare che ciò non fosse vero. Così, è nata una contestazione della diversa residenza → il fisco ha provato che Pavarotti non avesse dichiarato tutti i redditi prodotti nel mondo e che non si fosse fatta nemmeno la dichiarazione dei redditi (sanzione dal 100% al 250% dell'imposta evasa).

Non ha, però, pagato quanto gli fosse contestato in quanto ha presentato istanza di rivisitazione del caso → "istituto dell'accertamento con adesione").

Attenzione: se io (cittadino italiano) mi trasferisco in Germania per un anno, diventando residente tedesco, e poi dalla Germania mi trasferisco a Montecarlo, ricado in questo caso? No, perché sono comunque un cittadino italiano (in questo modo si ha un criterio di collegamento più forte).

I non residenti sono rilevanti fiscalmente solo per i redditi prodotti in Italia (sui quali redditi viene tassato); e sono le persone che:

  • Non sono iscritte all'anagrafe.
  • Sono senza residenza.
  • Sono senza domicilio.

Applicazione dell’imposta ai non residenti

Art. 23: si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  • I redditi fondiari (Esempio: l’americano che possiede una villa in Italia).
  • I redditi di capitali corrisposti dallo Stato.
  • I redditi da lavoro dipendente.
  • I redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
  • I redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Come vengono tassati i non residenti?

Questi soggetti vengono tassati in modo diverso rispetto ai redditi prodotti dai residenti, i non residenti vengono tassati attraverso un’imposta sostitutiva.

Un non residente per essere tassato in Italia deve avere una stabile organizzazione in Italia (sede fissa di affari di un soggetto esterno nel nostro territorio): questa stabile organizzazione è equiparata ad una società di diritto italiano, e quindi stessa tassazione di un soggetto nazionale.

→ Esempio: un americano che percepisce il dividendo da Telecom; quando Telecom paga il dividendo, questa gli trattiene l’imposta e fa il bonifico del netto all’americano della tassazione italiana. Quindi, la semplificazione sta nel fatto che il soggetto non debba avere degli obblighi dichiarativi in quanto l’imposta sostitutiva consiste proprio nel prelevare direttamente l’imposta.

Esempio: un magazzino di una società Svizzera in Italia utilizzato solo per il deposito e le spedizioni delle merci non è una stabile organizzazione; diversamente, se in quel magazzino vi è una lavorazione, produzione, e poi vendita dei beni prodotti è reddito d’impresa italiano perché stai facendo un’attività sul mercato italiano: il reddito che si ricava da quei beni è reddito d’impresa come una S.r.l.

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Art. 73: soggetti passivi IRES

Sono soggetti all'imposta sul reddito le società:

  • Le società di capitali, (società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato.
  • Gli enti commerciali* residenti nel territorio.
  • Gli enti non commerciali* residenti nel territorio.
  • Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica*, non residenti nel territorio dello Stato (società di persone o di capitali non residenti nel territorio).

*Società ed enti commerciali (es. la fondazione) → il reddito prodotto è determinato secondo le regole del reddito d'impresa.

*Enti non commerciali residenti → rilevante solo il reddito prodotto in Italia.

*Società ed enti con o senza personalità giuridica non residenti → il reddito prodotto è determinato come le persone fisiche.

Residenza di un soggetto

= Quando per la maggior parte del periodo di imposta (per almeno 183 gg) ha in Italia: la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Sede legale: elemento facile da verificare perché si può vedere dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Sede dell'amministrazione:

  • È il luogo in cui si riunisce il CdA.
  • Luogo da cui viene gestita la società, non dal punto di vista esecutivo, ma dove vengono prese le decisioni rilevanti.
  • Vedere la residenza degli amministratori persone fisiche.

Oggetto principale = attività effettivamente svolta, se l'oggetto principale è in Italia o meno.

N.B: Non confondere sede dell'amministrazione con la sede amministrativa, la quale quest'ultima è il luogo in cui si svolge l'attività operativa.

Salvo prova contraria si considera esistente in Italia, la sede dell'amministrazione di società ed enti controllata da soggetti italiani, che a loro volta controllano un altro soggetto italiano. (Italia – Estero – Italia).

Rimedi ai casi in cui si vada all'estero solo fittiziamente

(Previsti dal Legislatore).

Art 73, comma 5-bis: “Salvo prova contraria (anche qui vi è l'inversione dell'onere della prova), si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.a.r.a.h di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vicini Ronchetti Alessandro.
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