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REDDITI D’IMPRESA ASSIMILATI

Comma 2: d’impresa:

Sono inoltre considerati redditi

i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni

a) (non rientranti nell’art 2195 cc)

di servizi

Se rientrano nel 2195 c.c., Comma 1 siamo nell'ambito della produzione di servizi.

MA ATTENZIONE: per essere reddito di impresa, nel caso di prestazione di servizi (e non di produz. di

servizi), ci vuole un elemento che nel comma 1 non c'è l'organizzazione in forma d'impresa.

Per essere reddito d'impresa, in linea generale, l'organizzazione non è richiesta, basta la produzione di beni

o servizi, o attività di trasporto anche senza organizzazione in forma di impresa; per la disciplina tributaria

il reddito che si produce da quell'attività è qualificabile come reddito d'impresa.

Qui si sta dicendo in aggiunta che per la prestazione di servizi che non rientrano nel 2195 c.c. è richiesta

l'organizzazione in forma d'impresa Se è qualificato quel reddito come reddito d'impresa.

→ organizzazione prevale; se invece prevale

(esempio del fotografo la prestazione rispetto

all'organizzazione siamo nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo).

(un esempio di prestazione di servizi organizzati in forma d'impresa sono i servizi alberghieri, in questo

→ reddito d'impresa).

caso di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, stagni ed altre

b) i redditi derivanti dall’attività

acque interne

c) i redditi dei terreni, qualora questi redditi spettano a società di persone (le quali non sono soggetti passivi

né dell’IRPEF né dell’IRES, ma determinano il come reddito d’impresa)

reddito 3

Chi può produrre questo il reddito d’impresa?

una persona fisica (imprenditore individuale) o da una persona giuridica (società di capitali o società di persone)

 PERSONE FISICHE RILEVANTI DAL PUNTO di VISTA TRIBUTARIO:

sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ed anche le non residenti.

SOGGETTI RESIDENTI FISCALMENTE le persone fisiche per la maggior parte del periodo di imposta

(almeno 183gg), hanno uno dei seguenti elementi:

all’anagrafe di un comune italiano

1) iscritti

2) domicilio in Italia

3) residenza in Italia

*DOMICILIO = "sede principale dei propri affare e interessi"

→ se la sede principale dei propri affari e interessi è l'Italia, anche se ci siamo cancellati dall'anagrafe

italiana, saremo comunque considerati fiscalmente residenti fiscalmente

 Sede principale: se ce ne sono due devo vedere qual è quella principale.

Esempio: sono un avvocato e ho due studi, una a Torino e una a Londra, qual è quella principale?

Un criterio potrebbe essere il fatturato, ma non è detto che il fatturato valga come criterio per tutti. Ci

devono essere dei criteri oggettivi più o meno opinabili che nei diversi casi mi portano a concludere qual

è la sede principale.

 Affari: la parola affari certamente si può collegare al centro vitale di un'attività economica

 Interessi: vale lo stesso che si è detto per gli affari. Ma è possibile includere: la famiglia, gli affetti.

* RESIDENZA = luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente.

Quindi, questo richiede una presenza fisica abituale" (può essere una qualsiasi casa o albergo, ecc.)

RESIDENZA FISCALE (Art. 2 TUIR) = si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i cittadini

italiani cancellati all'anagrafe italiana ed iscritti all'anagrafe in un altro paese/paradiso fiscale.

 Salvo prova contraria = è il contribuente che deve dimostrare il contrario.

N.B: CITTADINANZA dal punto di vista italiano non ha nessun valore

TRASFERIMENTO IN UN “PARADISO FISCALE” da PARTE DEL CONTRIBUENTE

Art. 2, comma 2-bis: "Si considerano altresì residenti (oltre a quelli che hanno il domicilio, la residenza e

l'iscrizione all'anagrafe), salvo prova contraria (quindi spetta al contribuente dimostrare il contrario), i cittadini

italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti nei c.d. "paradisi fiscali"".

Il contribuente quando si trasferisce in un c.d. "paradiso fiscale" ha una regola specifica spetta al contribuente

di dimostrare di non essere più residente in Italia. Normalmente, invece, l'onere della prova di un fatto collegato al

possesso di un reddito è in capo all'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) e non è il contribuente che

deve dimostrarlo. 4

Esempio CASO di PAVAROTTI:

Pavarotti si è cancellato dall'anagrafe di Modena e si è inscritto a quello di Montecarlo per la residenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate contesta il fatto di aver trasferito fittiziamente la residenza per beneficiare della tassazione

sulle persone fisiche più bassa, quindi veniva tassato anche in Italia ma solo per i redditi prodotti in Italia.

Lui sosteneva di essere residente a Montecarlo in quanto aveva una casa, le utenze che lo dimostravano, ecc.., Ma l'Ag.

delle Entrate sulla base di elementi fattuali, come la presenza di una villa a Modena, della famiglia e dei principali

interessi, sosteneva che Pavarotti l'Italia non l'aveva mai lasciata.

Quindi, l'Ag delle Entrate sosteneva che la residenza fiscale fosse in Italia perché il domicilio è in Italia (affari e

interessi sono in Italia). Dunque si è chiesto a Pavarotti di dimostrare che ciò non fosse vero. Così, è nata una

contestazione della diversa residenza → Il fisco ha provato che Pavarotti non avesse dichiarato tutti i redditi prodotti

nel mondo e che non si fosse fatta nemmeno la dichiarazione dei redditi (sanzione dal 100% al 250% dell'imposta

istanza di rivisitazione del caso →

evasa. Non ha, però, pagato quanto gli fosse contestato in quanto ha presentato

"istituto dell'accertamento con adesione").

ATTENZIONE: Se io (cittadino italiano) mi trasferisco in Germania per un anno, diventando residente tedesco, e

poi dalla Germania mi trasferisco a Montecarlo, ricado in questo caso? No, perché sono comunque un cittadino

italiano (in questo modo si ha un criterio di collegamento più forte).

I NON RESIDENTI sono rilevanti fiscalmente solo per i redditi prodotti in Italia (sui quali redditi viene

tassato); e sono le persone che: - non sono iscritte all'anagrafe

- sono senza residenza

- sono senza domicilio

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA AI

Art. 23: NON RESIDENTI

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

 i redditi fondiari (Esempio: l’americano che possiede una villa in Italia)

 i redditi di capitali corrisposti dallo Stato

 i redditi da lavoro dipendente

 i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato

 i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

 Come vengono tassati i non residenti?

Questi soggetti vengono tassati in modo diverso rispetto ai redditi prodotti dai residenti, i non residenti vengono

tassati attraverso un’imposta sostitutiva.

Un NON RESIDENTE PER ESSERE TASSATO IN ITALIA deve avere una stabile organizzazione in

Italia (sede fissa di affari di un soggetto esterno nel nostro territorio) questa stabile organizzione è

equiparata ad una società di diritto italiano, e quindi stessa tassazione di un soggetto nazionale.

→ quando Telecom paga il dividendo, questa gli

Esempio: un americano che percepisce il dividendo da Telecom

trattiene l’imposta e fa il bonifico del netto all’americano della tassazione italiana. Quindi, la semplificazione sta nel

fatto che il soggetto non debba avere degli obblighi dichiarativi in quanto l’imposta sostitutiva consiste proprio nel

prelevare direttamente l’imposta.

Esempio: un magazzino di una società Svizzera in Italia utilizzato solo per il deposito e le spedizioni delle merci non è

una stabile organizzazione; diversamente, se in quel magazzino vi è una lavorazione, produzione, e poi vendita dei beni

prodotti è reddito d’impresa italiano perché stai facendo un’attività

sul mercato italiano il reddito che si ricava da quei

d’impresa come una S.r.l. 5

Art. 73: SOGGETTI PASSIVI IRES

Sono soggetti all'imposta sul reddito le società:

a) le società di capitali, (società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) le società

cooperative e le società di mutua, residenti nel territorio dello Stato assicurazione

b) gli enti commerciali* residenti nel territorio

c) gli enti non commerciali* resistenti nel territorio

d) le societaà e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica*, non residenti nel territorio dello Stato

(società di persone o di capitali non residenti nel territorio)

→ secondo le regole del reddito d'impresa

*società ed enti commerciali (es la fondazione) → il reddito prodotto è determinato come le persone fisiche

*enti non commerciali residenti → rilevante solo

*società ed enti con o senza personalità giuridica non residenti il reddito prodotto in Italia

RESIDENZA DI UN SOGGETTO

= quando per la maggior parte del periodo di imposta (per almeno 183gg) ha in Italia: la sede legale, la sede

dell'amministrazione o l'oggetto principale.

 elemento facile da verificare perché si può vedere dall'atto costitutivo e dallo statuto.

SEDE LEGALE:

 SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) è il luogo in cui si riunisce il CdA

b) luogo da cui viene gestita la società, non da punto di vista esecutivo, ma dove vengono prese le

decisioni rilevanti

c) vedere la residente degli amministratori persone fisiche

 = attività effettivamente svolta, se l'oggetto principale è in Italia o meno.

OGGETTO PRINCIPALE

N.B: non confondere sede dell'amministrazione con la sede amministrativa, la quale quest'ultima è il luogo in cui

si svolge l'attività operativa.

Salvo prova contraria si considera esistente in Italia, la sede dell'amministrazione di società ed enti controllata da

– –

soggetti Italiani, che a loro volto controllano un altro soggetto Italiano. (Italia Estero Italia)

RIMEDI ai CASI IN CUI SI VADA ALL'ESTERO SOLO FITTIZIAMENTE (previsti dal Legislatore):

Art 73, comma 5-bis:

“Salvo prova contraria (anche qui vi è l'inversione dell'onere della prova), si considera esistente nel territorio

dello Stato la sede dell'amministrazione di società

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A.A. 2017-2018
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.a.r.a.h di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vicini Ronchetti Alessandro.