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ESPORTAZIONI

STATO CLIENTE

20 - 0 = 20 A vende a B 100 100 + 20 = 120

Italia 20% 0 - 20 = 20 B vende a C(svizzera) 300 300 non imponibile

Dogana --> bolletta doganale 300 + 30

70 - 30 = 40 C vende a D 700 700 + 70 = 770

Svizzara 10% D consumatore finale

 Operazioni Inter-comunitarie

Con l'abolizione delle dogana all'interno dell'UE.

L'art 38 Comma II - DPR 331: costituiscono acquisti inter-comunitari le acquisizioni derivanti da

titolo oneroso della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, beni spediti o trasporti nel

territorio dello stato, da altro stato membro dal cedente nella qualità di soggetto passivo di imposta,

ovvero dall'acquirente o da terzi per loro.

Elementi costitutivi:

1) Elemento oggettivo: atti a titolo oneroso dei trasferimenti della proprietà del bene o di altro

diritto reale di godimento

2) Elemento soggettivo: nelle operazioni intercomunitarie si richiede che sia chi vende sia chi

compra deve essere un soggetto passivo ai fini IVA

3) Elemento territoriale (esplicitato nell'art. 2): il bene fisicamente si sposti dallo stato estero

allo stato Italiano → similitudine con le importazioni

N.B: a) Devono sussistere tutti e 3 gli elementi sempre.

b) Se chi acquista è un consumatore finale non si ha un acquisto intracomunitario, perché

manca elemento soggettivo

Esempio –

Francia (10% IVA) Francia (20%)

Il soggetto A vende a B per 100 (+20 per IVA); B vende a C per 300 (+IVA perchè è ad aliquota zero).

INTRACOMUNITARIE

STATO CLIENTE

10 - 0 = 10 A vende a b 100 100 + 10 0 110

Francia 10% 0 - 10 = 10 B vende a C (Italia) 300 300 non imponibile

Italia 20% (60 - 60 = 0

140 - 0 =140) C vende a D 700 300 + 60 = 360

200 - 60 =140 D consumatore finale 700 + 140 = 840

L'acquirente imprenditore deve, nel momento in cui riceve la fattura che diventa non imponibile, fare

l'integrazione della fattura emessa da B (300+60) Diventa una fattura a debito verso l'erario.

Doppia registrazione della fattura: fattura emessa e fattura ricevuta. La compensazione viene fatta in sede di

liquidazione (mensile o trimestrale) tra iva a debito e iva a credito entro il 16 del mese successivo.

N.B : Questo meccanismo lascia fuori una parte delle operazioni, quando chi compra non è un

soggetto passivo. 27/10/2015

DIRITTO DI RIVALSA E DI DETRAZIONE

Sono due diritti di credito che la legge attribuisce al soggetto passivo dell'Iva e che hanno l'effetto di

neutralizzare l'Iva per il soggetto passivo e di muovere l'Iva fino al consumatore finale.

Mentre il diritto di rivalsa è un diritto di credito nei confronti del cliente, quindi un rapporto tra

privati, il diritto di detrazione è un credito nei confronti dello stato.

 Diritto di Rivalsa:

È il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di danaro

pari al tributo di cui è debitore.

Art. 18 Comma I del Dpr 633/72: "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di

servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o

committente". l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e

= esporre nella fattura

*Addebitare a titolo di rivalsa

dell’imponibile, non parla chiaramente di diritto perché è presupposto e sottostante. L’esercizio del

diritto fa sì che colui che riceve la fattura con l’Iva esposta abbia un diritto di detrazione.

Cosa succede quando non viene emessa fattura? Come funziona la rivalsa?

L’ art 18 dice che nei casi in cui non è obbligatoria l'emissione della fattura (vendita al dettaglio art

22) e quindi non c'è un formale diritto di rivalsa, il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo

dell'imposta e, se ai commercianti al minuto è però richiesta la fattura in questo caso deve essere

emessa scorporando l'iva dal prezzo di vendita.

L’Art. 18 Comma II stabilisce che il prezzo si considera inclusivo dell'Iva.

N.B: Trasmissione telematica dei corrispettivi--> scontrino non valido ai fini fiscali

 Diritto di detrazione:

è un diritto di credito che il soggetto passivo ha nei confronti dello Stato. È accompagnato da una

disciplina molto minuziosa, che definisce al dettaglio il contenuto di tale diritto.

Disciplinato dalle disposizioni contenute nell'Art. 19 -19.bis1-19.bis2 19ter.

(→ limitazione riguardo

Il diritto di credito, in questo caso, è individuato nell'Art 19 Comma I

l'inerenza): per la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta

relativa delle operazioni effettuate; quello (l'ammontare) dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto

passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati

nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Secondo dall'art 19 quindi esistono 3 diverse ipotesi nelle quali nasce il diritto di detrazione (in base

a come viene fatto l'acquisto c'è un modo diverso di come viene messo in atto il diritto):

 → quando viene pagata direttamente (importazioni)

Imposta assolta

 → imposta che non è necessariamente pagata (acquisto intra

Imposta dovuta - comunitario,

in quanto in questo cosa il soggetto passivo integra la fattura e la registra in due registri:

registro delle fatt emesse, e ciò rende dovuta l'imposta, dando il diritto di portarla in

detrazione, e registro acq)

 → si ha diritto di detrazione quando l'imposta è dovuta a titolo di

Imposta addebitata

rivalsa (operazioni interne)

Fattura deve essere relativa ad acquistati/importazione di beni o servizi effettuati nell'esercizio

impresa, arte o professione → devono riferirsi all'attività svolta, in caso contrario l'Iva non è

detraibile.

Art 19 Comma II (limita ulteriormente il diritto di detrazione): non è detraibile l'imposta relativa

all'acq o importazione di beni/servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette

all'imposta.

Questo II Comma, pone quindi un obbligo di verificare di cosa si è fatto di questi acquisti o

importazioni, stabilendo che se essi generano a valle delle operazioni esenti o esenti ad imposta,

l'Iva non è detraibile.

Operazioni esenti → operazioni che di per se sarebbero imponibili, però per una scelta legislativa

(di agevolazione o dettata da altri ragioni) sono dichiarate esenti da imposta, e si tratta di un elenco

di operazioni contenute nell'art. 10 del DPR 633/72 (ad esempio prestiti di denaro).

L’Art 10 n°18 stabilisce che: sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione in

conformità alla legge.

Operazioni comunque non soggette ad imposta → ovvero operazioni che non comportano

l'applicazione dell'imposta. In esse sono comprese: le operazioni esenti, le operazioni non

imponibili (esportazioni e cessione comunitaria di beni), le operazioni fuori campo Iva, ovvero

quelle che non sono soggette ad Iva in quanto mancano alcuni degli elementi essenziali

(territorialità, soggettività e oggettività). 2/11/2015

 Cosa succede quando si rende esente un'operazione di emissione al consumo di

bene/servizio?

Esempio 1:   

A = produttore B = grossista C =dettagliante D= consumatore

Questi legami comportano relazioni con: Stato e Clienti

 –

A vende a B per 100 + 20 di IVA Stato: 20 0

 –

B vende a C per 300 + 60 di IVA Stato: 60 20 = 40

Se: a) la vendita di C vs D è imponibile ad IVA: C vende a D per 1000 + 200 IVA

 –

Stato: 200 60 = 140

b) lo Stato stabilisce che l'op è esente: C vende a D, ed il bene andrà al consumo per 1060

 Stato: impone di non detrarre l'IVA

OPERAZIONI ESENTI

STATO CLIENTE

20% 20 - 0 = 20 A vende a B 100 100 + 20 = 120

60 - 20 = 40 B vende a C 300 300 + 60 = 360

molto margine sulla Vendita finale

Si elimina il debito, il bene va al consumo

esente. 1000 + 200 = 1200

200-60 = 140 C vende a D 1000

C non ha diritto di detrazione, non va al quindi 1060

consumo a 1200, ma a 1060 per far sì di togliere

il costo che C aveva avuto dell'acquisto D consumatore

finale

Esempio 2:

A → B → C → D  –

A vende a 700+140 di IVA Stato: 140 0 = 140 (soldi che lo Stato incassa)

 –

B vende a 900+180 di IVA Stato: 180 140 = 40  –

Se: a) il bene è imponibile: C vende a 1000+200 di IVA Stato 200 180 = 20

b) il bene è esente: C vende il bene a 1180

Lo Stato stabilisce che venga reso esente solo il valore che si forma nel passaggio a valle e non a monte.

L'agevolazione è sempre minore di quello che può apparire.

STATO CLIENTE

20% 140 - 0 = 140 A vende a B 700 700 + 140 = 840

180 - 140 = 40 B vende a C 900 900 + 180 = 1080

poco margine vendita finale

Si elimina il debito, C vuole 1000 + 200 = 1200

mantenere i margini di guadagno 200 - 180 = 20 C vende a D 1000 quindi 1180

e trasla il costo dell'Iva al

consumatore finale D consumatore finale

REGOLA dell'INDETRAIBILITÀ ANALITICA (da Art. 19 Comma II)

= verificare cosa si è fatto di tutti gli acquisti.

Richiede la ricostruzione di ogni singola operazione fatta, devo quindi andare su ciascuna

operazione di acquisto di bene/servizio ed analizzare che cosa ho fatto.

nell’Iva (Art. 19 Comma V),

Per far ciò si utilizza un sistema forfettario detto Pro-Rata Iva:

“ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferisco il diritto

alla detrazione, sia attività che danno luogo ad op esenti, il diritto alla detrazione dell'imposta

spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è

19 bis.”

determinato applicando la % di detrazione di cui all'art

Presupposto posto da tale articolo: il contribuente deve svolgere sia attività che generano detrazione

(operazioni imponibile e non) sia attività che generano operazione esenti. Si presume che ciò che è

avvenuto a valle sia avvenuto a monte in misura proporzionale.

L’Art 19 bis stabilisce che: la % di detrazione di cui all'art 19 Comma V è determinata in base al

rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno al diritto a detrazione effettuate nell'anno e lo

stesso ammontare aumentato delle op esenti effettuate nell'anno medesimo, si va in questo modo a

determinare la % di iva detraibile, la quale si determina mediante il rapporto tra due unità: al

numeratore si mette l'ammontare complessivo delle operazioni che danno il diritto di detrazione,

quindi le opera

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A.A. 2017-2018
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.a.r.a.h di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vanz Giuseppe.