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ESPORTAZIONI
STATO CLIENTE
20 - 0 = 20 A vende a B 100 100 + 20 = 120
Italia 20% 0 - 20 = 20 B vende a C(svizzera) 300 300 non imponibile
Dogana --> bolletta doganale 300 + 30
70 - 30 = 40 C vende a D 700 700 + 70 = 770
Svizzara 10% D consumatore finale
Operazioni Inter-comunitarie
Con l'abolizione delle dogana all'interno dell'UE.
L'art 38 Comma II - DPR 331: costituiscono acquisti inter-comunitari le acquisizioni derivanti da
titolo oneroso della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, beni spediti o trasporti nel
territorio dello stato, da altro stato membro dal cedente nella qualità di soggetto passivo di imposta,
ovvero dall'acquirente o da terzi per loro.
Elementi costitutivi:
1) Elemento oggettivo: atti a titolo oneroso dei trasferimenti della proprietà del bene o di altro
diritto reale di godimento
2) Elemento soggettivo: nelle operazioni intercomunitarie si richiede che sia chi vende sia chi
compra deve essere un soggetto passivo ai fini IVA
3) Elemento territoriale (esplicitato nell'art. 2): il bene fisicamente si sposti dallo stato estero
allo stato Italiano → similitudine con le importazioni
N.B: a) Devono sussistere tutti e 3 gli elementi sempre.
b) Se chi acquista è un consumatore finale non si ha un acquisto intracomunitario, perché
manca elemento soggettivo
Esempio –
Francia (10% IVA) Francia (20%)
Il soggetto A vende a B per 100 (+20 per IVA); B vende a C per 300 (+IVA perchè è ad aliquota zero).
INTRACOMUNITARIE
STATO CLIENTE
10 - 0 = 10 A vende a b 100 100 + 10 0 110
Francia 10% 0 - 10 = 10 B vende a C (Italia) 300 300 non imponibile
Italia 20% (60 - 60 = 0
140 - 0 =140) C vende a D 700 300 + 60 = 360
200 - 60 =140 D consumatore finale 700 + 140 = 840
L'acquirente imprenditore deve, nel momento in cui riceve la fattura che diventa non imponibile, fare
l'integrazione della fattura emessa da B (300+60) Diventa una fattura a debito verso l'erario.
Doppia registrazione della fattura: fattura emessa e fattura ricevuta. La compensazione viene fatta in sede di
liquidazione (mensile o trimestrale) tra iva a debito e iva a credito entro il 16 del mese successivo.
N.B : Questo meccanismo lascia fuori una parte delle operazioni, quando chi compra non è un
soggetto passivo. 27/10/2015
DIRITTO DI RIVALSA E DI DETRAZIONE
Sono due diritti di credito che la legge attribuisce al soggetto passivo dell'Iva e che hanno l'effetto di
neutralizzare l'Iva per il soggetto passivo e di muovere l'Iva fino al consumatore finale.
Mentre il diritto di rivalsa è un diritto di credito nei confronti del cliente, quindi un rapporto tra
privati, il diritto di detrazione è un credito nei confronti dello stato.
Diritto di Rivalsa:
È il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di danaro
pari al tributo di cui è debitore.
Art. 18 Comma I del Dpr 633/72: "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o
committente". l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e
= esporre nella fattura
*Addebitare a titolo di rivalsa
dell’imponibile, non parla chiaramente di diritto perché è presupposto e sottostante. L’esercizio del
diritto fa sì che colui che riceve la fattura con l’Iva esposta abbia un diritto di detrazione.
Cosa succede quando non viene emessa fattura? Come funziona la rivalsa?
L’ art 18 dice che nei casi in cui non è obbligatoria l'emissione della fattura (vendita al dettaglio art
22) e quindi non c'è un formale diritto di rivalsa, il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo
dell'imposta e, se ai commercianti al minuto è però richiesta la fattura in questo caso deve essere
emessa scorporando l'iva dal prezzo di vendita.
L’Art. 18 Comma II stabilisce che il prezzo si considera inclusivo dell'Iva.
N.B: Trasmissione telematica dei corrispettivi--> scontrino non valido ai fini fiscali
Diritto di detrazione:
è un diritto di credito che il soggetto passivo ha nei confronti dello Stato. È accompagnato da una
disciplina molto minuziosa, che definisce al dettaglio il contenuto di tale diritto.
–
Disciplinato dalle disposizioni contenute nell'Art. 19 -19.bis1-19.bis2 19ter.
(→ limitazione riguardo
Il diritto di credito, in questo caso, è individuato nell'Art 19 Comma I
l'inerenza): per la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta
relativa delle operazioni effettuate; quello (l'ammontare) dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto
passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Secondo dall'art 19 quindi esistono 3 diverse ipotesi nelle quali nasce il diritto di detrazione (in base
a come viene fatto l'acquisto c'è un modo diverso di come viene messo in atto il diritto):
→ quando viene pagata direttamente (importazioni)
Imposta assolta
→ imposta che non è necessariamente pagata (acquisto intra
Imposta dovuta - comunitario,
in quanto in questo cosa il soggetto passivo integra la fattura e la registra in due registri:
registro delle fatt emesse, e ciò rende dovuta l'imposta, dando il diritto di portarla in
detrazione, e registro acq)
→ si ha diritto di detrazione quando l'imposta è dovuta a titolo di
Imposta addebitata
rivalsa (operazioni interne)
Fattura deve essere relativa ad acquistati/importazione di beni o servizi effettuati nell'esercizio
impresa, arte o professione → devono riferirsi all'attività svolta, in caso contrario l'Iva non è
detraibile.
Art 19 Comma II (limita ulteriormente il diritto di detrazione): non è detraibile l'imposta relativa
all'acq o importazione di beni/servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette
all'imposta.
Questo II Comma, pone quindi un obbligo di verificare di cosa si è fatto di questi acquisti o
importazioni, stabilendo che se essi generano a valle delle operazioni esenti o esenti ad imposta,
l'Iva non è detraibile.
Operazioni esenti → operazioni che di per se sarebbero imponibili, però per una scelta legislativa
(di agevolazione o dettata da altri ragioni) sono dichiarate esenti da imposta, e si tratta di un elenco
di operazioni contenute nell'art. 10 del DPR 633/72 (ad esempio prestiti di denaro).
L’Art 10 n°18 stabilisce che: sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione in
conformità alla legge.
Operazioni comunque non soggette ad imposta → ovvero operazioni che non comportano
l'applicazione dell'imposta. In esse sono comprese: le operazioni esenti, le operazioni non
imponibili (esportazioni e cessione comunitaria di beni), le operazioni fuori campo Iva, ovvero
quelle che non sono soggette ad Iva in quanto mancano alcuni degli elementi essenziali
(territorialità, soggettività e oggettività). 2/11/2015
Cosa succede quando si rende esente un'operazione di emissione al consumo di
bene/servizio?
Esempio 1:
A = produttore B = grossista C =dettagliante D= consumatore
Questi legami comportano relazioni con: Stato e Clienti
–
A vende a B per 100 + 20 di IVA Stato: 20 0
–
B vende a C per 300 + 60 di IVA Stato: 60 20 = 40
Se: a) la vendita di C vs D è imponibile ad IVA: C vende a D per 1000 + 200 IVA
–
Stato: 200 60 = 140
b) lo Stato stabilisce che l'op è esente: C vende a D, ed il bene andrà al consumo per 1060
Stato: impone di non detrarre l'IVA
OPERAZIONI ESENTI
STATO CLIENTE
20% 20 - 0 = 20 A vende a B 100 100 + 20 = 120
60 - 20 = 40 B vende a C 300 300 + 60 = 360
molto margine sulla Vendita finale
Si elimina il debito, il bene va al consumo
esente. 1000 + 200 = 1200
200-60 = 140 C vende a D 1000
C non ha diritto di detrazione, non va al quindi 1060
consumo a 1200, ma a 1060 per far sì di togliere
il costo che C aveva avuto dell'acquisto D consumatore
finale
Esempio 2:
A → B → C → D –
A vende a 700+140 di IVA Stato: 140 0 = 140 (soldi che lo Stato incassa)
–
B vende a 900+180 di IVA Stato: 180 140 = 40 –
Se: a) il bene è imponibile: C vende a 1000+200 di IVA Stato 200 180 = 20
b) il bene è esente: C vende il bene a 1180
Lo Stato stabilisce che venga reso esente solo il valore che si forma nel passaggio a valle e non a monte.
L'agevolazione è sempre minore di quello che può apparire.
STATO CLIENTE
20% 140 - 0 = 140 A vende a B 700 700 + 140 = 840
180 - 140 = 40 B vende a C 900 900 + 180 = 1080
poco margine vendita finale
Si elimina il debito, C vuole 1000 + 200 = 1200
mantenere i margini di guadagno 200 - 180 = 20 C vende a D 1000 quindi 1180
e trasla il costo dell'Iva al
consumatore finale D consumatore finale
REGOLA dell'INDETRAIBILITÀ ANALITICA (da Art. 19 Comma II)
= verificare cosa si è fatto di tutti gli acquisti.
Richiede la ricostruzione di ogni singola operazione fatta, devo quindi andare su ciascuna
operazione di acquisto di bene/servizio ed analizzare che cosa ho fatto.
nell’Iva (Art. 19 Comma V),
Per far ciò si utilizza un sistema forfettario detto Pro-Rata Iva:
“ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferisco il diritto
alla detrazione, sia attività che danno luogo ad op esenti, il diritto alla detrazione dell'imposta
spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è
19 bis.”
determinato applicando la % di detrazione di cui all'art
Presupposto posto da tale articolo: il contribuente deve svolgere sia attività che generano detrazione
(operazioni imponibile e non) sia attività che generano operazione esenti. Si presume che ciò che è
avvenuto a valle sia avvenuto a monte in misura proporzionale.
L’Art 19 bis stabilisce che: la % di detrazione di cui all'art 19 Comma V è determinata in base al
rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno al diritto a detrazione effettuate nell'anno e lo
stesso ammontare aumentato delle op esenti effettuate nell'anno medesimo, si va in questo modo a
determinare la % di iva detraibile, la quale si determina mediante il rapporto tra due unità: al
numeratore si mette l'ammontare complessivo delle operazioni che danno il diritto di detrazione,
quindi le opera