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IVA
Dpr 633/1972 per effetto di direttive comunitarie.
Imposta sul Valore Aggiungo (Imposta Indiretta)
Presupposto: Colpisce in ogni passaggio della catena produttiva/distributiva il valore
incrementale acquisito dai beni o servizi ad ogni passaggio (VALORE AGGIUNTO).
Soggetti Passivi:
I soggetti passivi in senso formale sono le imprese (individuali e collettive) e i lavoratori
autonomi (professionisti). L’imprenditore agricolo è considerato imprenditore commerciale;
I soggetti passivi reali sono, invece, i consumatori finali in quanto è su di loro che grava
realmente l’onere dell’imposta nel momento in cui acquistano beni e servizi per scopi privati
e non nell’esercizio di un’attività di impresa.
L’IVA è un’imposta neutrale per i soggetti passivi formali, in forza di due diritti:
• DIRITTO DI RIVALSA: Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario
o al committente. Il cedente (impresa o professionista) ha il diritto, quindi, di indicare
l’importo dell’IVA in fattura e ad ottenere il pagamento sia del prezzo del bene/servizio sia
dell’importo relativo all’imposta.
• DIRITTO DI DETRAZIONE: i soggetti passivi formali possono detrarre l’IVA in quanto l’IVA
pagata sulle operazioni passive (acquisti) nell’esercizio dell’attività di impresa genera un
credito (IVA a credito), mentre quella sulle operazioni attive (vendite) genera un debito nei
confronti dell’erario (IVA a debito). Si tratta quindi di una partita di giro per i soggetti passivi
formali. Il diritto di detrazione va esercitato secondo la nuova disciplina entro la
dichiarazione IVA (tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno) riguardante l’anno in cui è
sorto (compiuta l’operazione passiva). Se questo diritto non viene esercitato entro tale data,
l’imprenditore/professionista perde il diritto di detrazione. LIMITI:
- La detrazione IVA pagata ai fornitori è possibile solo in relazione alle operazioni
passive compiute nell’esercizio dell’attività di impresa/lavoro autonomo (per
contrastare il fenomeno delle “cartiere”);
- Il consumatore finale non gode del diritto di detrazione in quanto effettua operazioni
passive non nell’esercizio di un’attività d’impresa/lavoro autonomo (causa evasiva);
- Il diritto di detrazione viene meno, secondo la giurisprudenza, in caso di fatturazione
per operazioni inesistenti. In questo caso il cedente deve ugualmente versare l’IVA
mentre il cessionario (beneficiario di cessione) non può detrarre l’IVA;
- Il diritto di detrazione viene a mancare per chi compie le operazioni esenti.
Base imponibile: prezzo di vendita dei beni e servizi concordato dalle parti. 56
Aliquota:
- 22% ORDINARIA
- 10% RIDOTTA
- 4% MINIMA
Es.:
Prezzo di acquisto semilavorato: 100 IVA a credito: 22
Prezzo di vendita prodotto finito: 150 IVA a debito: 33
Il produttore verserà 33 - 22 = 11 di IVA all’Erario calcolata su 50, il VALORE AGGIUNTO 150 -
100
Competenza:
Quando l’operazione di acquisto o vendita ha ad oggetto beni mobili, tale operazione si
intende realizzata quando avviene la consegna del bene (non al pagamento).
Quando l’operazione di acquisto o vendita ha ad oggetto beni immobili, tale operazione si
considera realizzata al momento della conclusione del contratto.
Per i servizi, l’operazione di acquisto o vendita si considera realizzata quando il
corrispettivo del servizio viene pagato (principio di cassa).
Peraltro c’è la possibilità di optare per il regime dell’IVA per cassa di durata 3 anni (rinnovabile
per un ulteriore anno): l’IVA si rende dovuta (operazioni attive) o diventa detraibile (operazioni
passive) quando avviene il regolamento monetario. L’IVA diventa dovuta/detraibile entro un anno
dal compimento dell’operazione anche se non è avvenuto il regolamento. Condizioni per
l’applicazione:
1. il volume di affari non sia superiore a 2.000.000 euro l’anno;
2. l’imprenditore/professionista svolga operazioni imponibili ovvero che avvengono sul
territorio dello Stato;
3. le cessioni sono rivolte esclusivamente ad altri soggetti passivi IVA (Imprese e
Professionisti ma non consumatori finali, B2B).
Tipologie di operazioni rilevanti ai fini IVA:
• IMPONIBILI: cessione di beni o prestazione di servizi compiute nell’esercizio di un’attività
commerciale o di lavoro autonomo da un soggetto imprenditore o professionista, all’interno
del territorio dello Stato. 57
Le operazioni che riguardano i beni si considerano compiute all’interno dello Stato se:
- i beni esistenti fisicamente nel territorio vi rimangono al termine dell’operazione;
- i beni sono trasportati dall’estero in Italia (importazioni o acquisto intra-comunitario).
Le operazioni che riguardano i servizi si considerano compiute all’interno dello Stato se:
- il servizio è fornito ad un soggetto passivo IVA (formale o sostanziale) residente in
Italia;
- il servizio è fornito da un’impresa o da un professionista residente in Italia ad un
soggetto non passivo IVA straniero (consumatore finale straniero).
L’operazione imponibile dà luogo nella disciplina IVA a tutti gli adempimenti formali
ovvero obblighi di carattere procedurale (denuncia di inizio dell’attività e richiesta del
numero partita iva oppure tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, emissione di fatture
entro 15 giorni dall’operazione, presentazione della dichiarazione IVA annuale con cui viene
liquidata l’imposta) e gli adempimenti sostanziali (pagamento dell’imposta su base
mensile o su base trimestrale - entro il 16 del mese successivo o del secondo mese
successivo al trimestre - se si tratta di imprese e professionisti il cui volume di affari non
supera i 700.000 euro per cessioni di beni o 400.000 euro per prestazioni di servizi e
versare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale) che sorgono nel momento in cui
l’operazione viene realizzata.
Tra le operazioni imponibili ci sono anche le importazioni cioè l’acquisto di beni
dall’estero:
- Si parla di importazioni quando il bene o il servizio giunge da uno Stato che non
appartiene all’Unione Europea. L’Importazione costituisce operazione imponibile e
quindi dà luogo all’applicazione degli obblighi formali e sostanziali. L’IVA sulle
importazioni è gestita, tuttavia, non dall’Agenzia delle Entrate ma dall’Agenzia delle
Dogane (rientra nei tributi doganali) e la si versa, quindi, nel momento in cui la
merce giunge in un porto/aeroporto della nostra penisola.
- Si parla di acquisti intracomunitari quando si acquistano beni o servizi da Stati che
fanno parte dell’UE. La fattura emessa dal soggetto straniero non contiene l’IVA
perché per lui si tratta di un’esportazione, operazione non soggetta al regime IVA.
L’impresa italiana nel momento in cui riceve l’operazione deve integrare la fattura di
IVA e registrarla nel registro degli acquisti. Così facendo, però, si acquisirebbe un
credito senza aver pagato alcuna imposta. Contestualmente, quindi, si deve
annotare l’IVA anche sul registro vendite facendo sorgere così un debito IVA di
equivalente importo. L’operazione si rende in questo modo neutrale.
• ESENTI: cessione di beni o servizi che avvengono nel territorio dello Stato da parte di
imprese e professionisti (teoricamente imponibili) ma che per ragioni sociali ed economiche
il legislatore IVA ha deciso di esentare dall’imposta. Nell’Articolo 10 del DPR 633 è
presente l’elenco di tali operazioni tra cui sono presenti le prestazioni sanitarie, quando il
medico fa fattura non addebita l’IVA al cliente. Danno luogo a tutti gli adempimenti formali
ma non danno luogo agli adempimenti sostanziali (si paga solo il prezzo della prestazione).
Il compimento di operazioni esenti fa venir meno il diritto di detrazione; il medico che
compie operazioni esenti non ha il diritto di detrarre l’IVA sulle operazioni passive svolte 58
nell’esercizio dell’attività tipica (es. materiale necessario al dentista è pagato come se si
fosse consumatore finale).
• NON IMPONIBILI: al pari delle operazioni esenti determinano la necessità di compiere tutti
gli adempimenti formali ma non fanno sorgere gli obblighi sostanziali (l’IVA non viene
indicata in fattura e quindi non addebitata al cliente). Sono le operazioni rivolte all’estero
(esportazioni e cessioni intracomunitarie), in cui i beni o servizi partono dal territorio italiano
e sono destinanti/forniti fuori dai confini. A differenza delle operazioni esenti, le operazioni
non imponibili non fanno perdere il diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti (mantiene il
credito d’imposta).
Tuttavia, l’esportatore abituale (fatturato export superiore o uguale al 10% del fatturato totale) si
troverebbe sempre in una situazione di credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (compra con
iva ed esporta senza iva) e quindi per evitare il problema dei tempi di riscossione del credito molto
lunghi è stato previsto l’istituto del plafond ovvero si prevede la possibilità di acquistare beni o
sevizi all’interno del territorio dello Stato italiano in esenzione di IVA fino a concorrenza dell’importo
delle esportazioni compiute nell’esercizio precedente (il fornitore su richiesta dell’esportatore non
emette IVA in fattura, si invia al venditore estero la lettura di intento con la quale si dichiara si non
applicare l’IVA). Il plafond rappresenta l’importo limite per cui l’azienda può comprare senza
applicare l’iva e tale importo è uguale alla sommatoria degli export dell’anno n-1.
E’ stato introdotto, inoltre il regime del reverse charge per evitare fenomeni di evasione IVA; si
applica nel settore delle imprese edili o nel settore del commercio dei beni elettronici o delle lapidi
in cui c’è il fenomeno delle “cartiere”, società senza un’organizzazione che esistono con l’unico
scopo di emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti.
Il vantaggio della cartiera sta nel fatto di poter sfruttare il diritto di detrazione in quanto chi riceve la
fattura emessa dalla cartiera acquisisce un credito di imposta (IVA detraibile) anche se
corrispettivo e IVA non vengono pagati alla cartiera che accumulerà così un debito verso l’Erario
ma che in sede di regolazione IVA verrà chiusa regolarmente senza poter liquidare l’IVA a debito.
Per evitare il ricorso alle cartiere e per evitare che lo Stato rimborsi IVA mai incassata per
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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