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IVA

Dpr 633/1972 per effetto di direttive comunitarie.

 Imposta sul Valore Aggiungo (Imposta Indiretta)

Presupposto: Colpisce in ogni passaggio della catena produttiva/distributiva il valore

incrementale acquisito dai beni o servizi ad ogni passaggio (VALORE AGGIUNTO).

Soggetti Passivi:

I soggetti passivi in senso formale sono le imprese (individuali e collettive) e i lavoratori

 autonomi (professionisti). L’imprenditore agricolo è considerato imprenditore commerciale;

I soggetti passivi reali sono, invece, i consumatori finali in quanto è su di loro che grava

 realmente l’onere dell’imposta nel momento in cui acquistano beni e servizi per scopi privati

e non nell’esercizio di un’attività di impresa.

L’IVA è un’imposta neutrale per i soggetti passivi formali, in forza di due diritti:

• DIRITTO DI RIVALSA: Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di

servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario

o al committente. Il cedente (impresa o professionista) ha il diritto, quindi, di indicare

l’importo dell’IVA in fattura e ad ottenere il pagamento sia del prezzo del bene/servizio sia

dell’importo relativo all’imposta.

• DIRITTO DI DETRAZIONE: i soggetti passivi formali possono detrarre l’IVA in quanto l’IVA

pagata sulle operazioni passive (acquisti) nell’esercizio dell’attività di impresa genera un

credito (IVA a credito), mentre quella sulle operazioni attive (vendite) genera un debito nei

confronti dell’erario (IVA a debito). Si tratta quindi di una partita di giro per i soggetti passivi

formali. Il diritto di detrazione va esercitato secondo la nuova disciplina entro la

dichiarazione IVA (tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno) riguardante l’anno in cui è

sorto (compiuta l’operazione passiva). Se questo diritto non viene esercitato entro tale data,

l’imprenditore/professionista perde il diritto di detrazione. LIMITI:

- La detrazione IVA pagata ai fornitori è possibile solo in relazione alle operazioni

passive compiute nell’esercizio dell’attività di impresa/lavoro autonomo (per

contrastare il fenomeno delle “cartiere”);

- Il consumatore finale non gode del diritto di detrazione in quanto effettua operazioni

passive non nell’esercizio di un’attività d’impresa/lavoro autonomo (causa evasiva);

- Il diritto di detrazione viene meno, secondo la giurisprudenza, in caso di fatturazione

per operazioni inesistenti. In questo caso il cedente deve ugualmente versare l’IVA

mentre il cessionario (beneficiario di cessione) non può detrarre l’IVA;

- Il diritto di detrazione viene a mancare per chi compie le operazioni esenti.

Base imponibile: prezzo di vendita dei beni e servizi concordato dalle parti. 56

Aliquota:

- 22% ORDINARIA

- 10% RIDOTTA

- 4% MINIMA

Es.:

Prezzo di acquisto semilavorato: 100 IVA a credito: 22

Prezzo di vendita prodotto finito: 150 IVA a debito: 33

Il produttore verserà 33 - 22 = 11 di IVA all’Erario calcolata su 50, il VALORE AGGIUNTO 150 -

100

Competenza:

Quando l’operazione di acquisto o vendita ha ad oggetto beni mobili, tale operazione si

 intende realizzata quando avviene la consegna del bene (non al pagamento).

Quando l’operazione di acquisto o vendita ha ad oggetto beni immobili, tale operazione si

 considera realizzata al momento della conclusione del contratto.

Per i servizi, l’operazione di acquisto o vendita si considera realizzata quando il

 corrispettivo del servizio viene pagato (principio di cassa).

Peraltro c’è la possibilità di optare per il regime dell’IVA per cassa di durata 3 anni (rinnovabile

per un ulteriore anno): l’IVA si rende dovuta (operazioni attive) o diventa detraibile (operazioni

passive) quando avviene il regolamento monetario. L’IVA diventa dovuta/detraibile entro un anno

dal compimento dell’operazione anche se non è avvenuto il regolamento. Condizioni per

l’applicazione:

1. il volume di affari non sia superiore a 2.000.000 euro l’anno;

2. l’imprenditore/professionista svolga operazioni imponibili ovvero che avvengono sul

territorio dello Stato;

3. le cessioni sono rivolte esclusivamente ad altri soggetti passivi IVA (Imprese e

Professionisti ma non consumatori finali, B2B).

Tipologie di operazioni rilevanti ai fini IVA:

• IMPONIBILI: cessione di beni o prestazione di servizi compiute nell’esercizio di un’attività

commerciale o di lavoro autonomo da un soggetto imprenditore o professionista, all’interno

del territorio dello Stato. 57

Le operazioni che riguardano i beni si considerano compiute all’interno dello Stato se:

- i beni esistenti fisicamente nel territorio vi rimangono al termine dell’operazione;

- i beni sono trasportati dall’estero in Italia (importazioni o acquisto intra-comunitario).

Le operazioni che riguardano i servizi si considerano compiute all’interno dello Stato se:

- il servizio è fornito ad un soggetto passivo IVA (formale o sostanziale) residente in

Italia;

- il servizio è fornito da un’impresa o da un professionista residente in Italia ad un

soggetto non passivo IVA straniero (consumatore finale straniero).

L’operazione imponibile dà luogo nella disciplina IVA a tutti gli adempimenti formali

ovvero obblighi di carattere procedurale (denuncia di inizio dell’attività e richiesta del

numero partita iva oppure tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, emissione di fatture

entro 15 giorni dall’operazione, presentazione della dichiarazione IVA annuale con cui viene

liquidata l’imposta) e gli adempimenti sostanziali (pagamento dell’imposta su base

mensile o su base trimestrale - entro il 16 del mese successivo o del secondo mese

successivo al trimestre - se si tratta di imprese e professionisti il cui volume di affari non

supera i 700.000 euro per cessioni di beni o 400.000 euro per prestazioni di servizi e

versare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale) che sorgono nel momento in cui

l’operazione viene realizzata.

Tra le operazioni imponibili ci sono anche le importazioni cioè l’acquisto di beni

dall’estero:

- Si parla di importazioni quando il bene o il servizio giunge da uno Stato che non

appartiene all’Unione Europea. L’Importazione costituisce operazione imponibile e

quindi dà luogo all’applicazione degli obblighi formali e sostanziali. L’IVA sulle

importazioni è gestita, tuttavia, non dall’Agenzia delle Entrate ma dall’Agenzia delle

Dogane (rientra nei tributi doganali) e la si versa, quindi, nel momento in cui la

merce giunge in un porto/aeroporto della nostra penisola.

- Si parla di acquisti intracomunitari quando si acquistano beni o servizi da Stati che

fanno parte dell’UE. La fattura emessa dal soggetto straniero non contiene l’IVA

perché per lui si tratta di un’esportazione, operazione non soggetta al regime IVA.

L’impresa italiana nel momento in cui riceve l’operazione deve integrare la fattura di

IVA e registrarla nel registro degli acquisti. Così facendo, però, si acquisirebbe un

credito senza aver pagato alcuna imposta. Contestualmente, quindi, si deve

annotare l’IVA anche sul registro vendite facendo sorgere così un debito IVA di

equivalente importo. L’operazione si rende in questo modo neutrale.

• ESENTI: cessione di beni o servizi che avvengono nel territorio dello Stato da parte di

imprese e professionisti (teoricamente imponibili) ma che per ragioni sociali ed economiche

il legislatore IVA ha deciso di esentare dall’imposta. Nell’Articolo 10 del DPR 633 è

presente l’elenco di tali operazioni tra cui sono presenti le prestazioni sanitarie, quando il

medico fa fattura non addebita l’IVA al cliente. Danno luogo a tutti gli adempimenti formali

ma non danno luogo agli adempimenti sostanziali (si paga solo il prezzo della prestazione).

Il compimento di operazioni esenti fa venir meno il diritto di detrazione; il medico che

compie operazioni esenti non ha il diritto di detrarre l’IVA sulle operazioni passive svolte 58

nell’esercizio dell’attività tipica (es. materiale necessario al dentista è pagato come se si

fosse consumatore finale).

• NON IMPONIBILI: al pari delle operazioni esenti determinano la necessità di compiere tutti

gli adempimenti formali ma non fanno sorgere gli obblighi sostanziali (l’IVA non viene

indicata in fattura e quindi non addebitata al cliente). Sono le operazioni rivolte all’estero

(esportazioni e cessioni intracomunitarie), in cui i beni o servizi partono dal territorio italiano

e sono destinanti/forniti fuori dai confini. A differenza delle operazioni esenti, le operazioni

non imponibili non fanno perdere il diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti (mantiene il

credito d’imposta).

Tuttavia, l’esportatore abituale (fatturato export superiore o uguale al 10% del fatturato totale) si

troverebbe sempre in una situazione di credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (compra con

iva ed esporta senza iva) e quindi per evitare il problema dei tempi di riscossione del credito molto

lunghi è stato previsto l’istituto del plafond ovvero si prevede la possibilità di acquistare beni o

sevizi all’interno del territorio dello Stato italiano in esenzione di IVA fino a concorrenza dell’importo

delle esportazioni compiute nell’esercizio precedente (il fornitore su richiesta dell’esportatore non

emette IVA in fattura, si invia al venditore estero la lettura di intento con la quale si dichiara si non

applicare l’IVA). Il plafond rappresenta l’importo limite per cui l’azienda può comprare senza

applicare l’iva e tale importo è uguale alla sommatoria degli export dell’anno n-1.

E’ stato introdotto, inoltre il regime del reverse charge per evitare fenomeni di evasione IVA; si

applica nel settore delle imprese edili o nel settore del commercio dei beni elettronici o delle lapidi

in cui c’è il fenomeno delle “cartiere”, società senza un’organizzazione che esistono con l’unico

scopo di emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti.

Il vantaggio della cartiera sta nel fatto di poter sfruttare il diritto di detrazione in quanto chi riceve la

fattura emessa dalla cartiera acquisisce un credito di imposta (IVA detraibile) anche se

corrispettivo e IVA non vengono pagati alla cartiera che accumulerà così un debito verso l’Erario

ma che in sede di regolazione IVA verrà chiusa regolarmente senza poter liquidare l’IVA a debito.

Per evitare il ricorso alle cartiere e per evitare che lo Stato rimborsi IVA mai incassata per

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cla133_burgio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.