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LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO
–
1 Considerazioni di carattere generale
Per riscossione si intende il complesso delle norme e degli istituti predisposti dal legislatore per
consentire all’ente impositore di incassare le imposte dovute (a titolo definitivo o a titolo di ac-
conto) dai contribuenti, dai sostituti, dai responsabili d’imposta e loro eventuali coobbligati.
Il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, proprio delle imposte dirette, è stato este-
so, in seguito alla riforma, anche alle imposte indirette; inoltre, molti obblighi che prima erano
a carico dell’amministrazione fiscale, ora sono a carico dei contribuenti e dei sostituti
d’imposta, sicché il compito dei funzionari finanziari è essenzialmente limitato al controllo del
comportamento tenuto dai contribuenti ed alla riscossione coattiva del tributo, mediante iscri-
ruolo, nel caso in cui questi ultimi non abbiano provveduto all’adempimento degli ob-
zione a
blighi di legge in materia.
I modi in cui può attuarsi la riscossione del tributo sono rigorosamente disciplinati dalla legge;
il che significa che l’eventuale pagamento effettuato al di fuori dei modi e dei tempi dalla legge
stabiliti è considerato illegittimo e privo di ogni effetto.
Il D.P.R. 602/1973 stabilisce che le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente;
c) iscrizione nei ruoli.
–
2 Le ritenute dirette e i versamenti diretti
Le ritenute dirette sono le ritenute effettuate dalle amministrazioni dello Stato sui redditi corri-
sposti ai propri dipendenti e redditi similari, sui redditi di lavoro autonomo per prestazioni rese
nei loro confronti, nonché su alcuni redditi di capitale, provvigioni, contributi, premi e vincite
di lotterie e operazioni a premio.
Sono invece versamenti diretti quelli effettuati dagli stessi contribuenti e dai sostituti
d’imposta, in base ad un obbligo di legge ed alle scadenze dalla legge stabilite, indipendente-
mente da ogni intervento dell’amministrazione finanziaria.
–
3 Modalità e termini dei versamenti assistenziali, …),
I versamenti unitari dei tributi (IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e
al netto della compensazione, sono effettuati utilizzando appositi “modelli”, contenenti delega
di pagamento rivolta ad una banca, ad un ufficio postale oppure ad un agente della riscossione
convenzionato; in tali modelli, tutti i tributi vanno individuati mediante appositi codici, con
specifica indicazione degli importi che si intendono compensare.
dell’Economia
Con Comunicato Stampa n. 107 del 14 giugno, il Ministero e delle Finanze ha
annunciato la proroga al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dal mo-
dello UNICO 2016 per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi
di settore, con volume di affari inferiore a euro 5.164.569.
In alternativa, gli stessi contribuenti potranno effettuare i versamenti con maggiorazione dello
0,40%, entro il 22 agosto 2016.
La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano dalla dichiarazione dei redditi (oltre ad IR-
PEF ed IRES, anche cedolare secca, altre imposte sostitutive, IVIE, IVAFE), dalla dichiarazio-
ne IRAP, dalla dichiarazione IVA presentata in forma unificata e quindi interessa anche contri-
buti previdenziali INPS di coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla
gestione separata e il diritto annuale alla Camera di Commercio. 21 | P a g .
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Nuovo termine Nuovo termine
Soggetto Termine ordinario ordinario senza 0,4% ordinario con 0,4%
Persone fisiche, professionisti
o imprenditori, con codice at- 16 giugno 6 luglio 22 agosto
tività per il quale è stato elabo-
rato uno studio di settore
Società di persone con codice
attività per il quale è stato ela- 16 giugno 6 luglio 22 agosto
borato uno studio di settore
Società di capitali con codice
attività per il quale è stato ela-
borato uno studio di settore e
che hanno approvato il bilan- 16 giugno 6 luglio 22 agosto
cio nel termine ordinario (29
aprile 2016) o non hanno ap-
provato il bilancio chiuso al
31/12/2015
Le ritenute alla fonte vanno versate, per la gran parte, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui le ritenute sono state operate; allo stesso modo, entro il giorno 16 del mese succes-
l’IVA l’IVA
sivo va versata mensile, mentre trimestrale va versata entro il il giorno 16 del se-
condo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, pertanto nel caso di liquidazio-
ne del primo trimestre gennaio-marzo procederemo al versamento il 16 maggio mentre per
il secondo trimestre aprile-giugno verseremo il 16 agosto (spesso il termine viene posticipato
per venire incontro ai contribuenti a fine agosto) mentre per il terzo trimestre luglio-settembre
procederemo al versamento il 16 novembre.
La liquidazione del quarto trimestre ottobre-dicembre invece ha una particolarità in quanto si
Iva speciali che versano quest’ultimo
versa il 16 marzo, ad eccezione dei contribuenti trimestre
il 16 febbraio invece del 16 marzo (parliamo per esempio dei distributori di carburanti, medici
o autotrasportatori).
–
4 La riscossione mediante ruolo
Il ruolo costituisce lo strumento di riscossione coattiva delle entrate dello Stato (tributarie e non
tributarie) e di quelle degli altri enti pubblici (anche previdenziali), esclusi quelli economici.
è l’elenco dei
La procedura di riscossione in esame inizia con la formazione del ruolo; il ruolo
debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione (è, quindi, un
provvedimento amministrativo collettivo, il quale deve riportare il nominativo e il codice fisca-
di riscossione, il periodo d’imposta, l’imponibile e
le dei singoli debitori, il tributo oggetto
l’importo dovuto).
Il ruolo viene, quindi, consegnato agli agenti della riscossione (Equitalia S.p.A. e le sue parte-
cipate), che a loro volta devono provvedere ad emettere e a notificare ai singoli debitori la rela-
tiva cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è a sua volta un provvedimento amministrativo, la quale contiene
l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo entro i termini stabiliti nella stessa cartella, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’esecuzione forzata.
Sia il ruolo che la cartella di pagamento devono essere notificati e motivati, ovvero va fatto ri-
ferimento al precedente atto di accertamento, oppure, in mancanza, le specifiche ragioni che li
giustificano.
Ma cosa accade se l’iscrizione a ruolo è stata effettuata in base ad un accertamento non notifi-
cato o notificato erroneamente ad altro soggetto?
In questo caso viene a mancare lo stesso presupposto legittimante l’iscrizione a ruolo, che per-
tanto potrà essere impugnata davanti alla competente commissione tributaria. 22 | P a g .
E nel caso di accertamento illegittimo, ad esempio perché immotivato o non legittimamente
motivato?
L’atto di accertamento, ancorché illegittimo, è comunque efficace, e quindi idoneo a perfezio-
nare il presupposto di legge per l’iscrizione e ruolo, senza necessità di autonoma motivazione.
Ciò che doveva essere impugnato era l’avviso di accertamento (con l’eventualità di richiedere
la sospensione della riscossione).
Con l’iscrizione a ruolo delle imposte non pagate alle scadenze stabilite, sono riscossi anche i
relativi interessi. A tal proposito, la legge prevede tre tipi di interessi:
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo: sono applicati sulle imposte o maggiori
imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione, di controllo formale delle dichiara-
zioni o di accertamento da parte dell’ufficio (in caso di mancata dichiarazione).
Gli interessi vengono applicati a partire dal giorno successivo alla scadenza del paga-
mento fino alla consegna del ruolo alla società incaricata della riscossione, nella misu-
ra del 2,75% annuo (stabilita con decreto ministeriale).
Gli interessi per dilazione di pagamento: applicati sulle somme il cui pagamento sia
stato rateizzato o sospeso, nella misura del 4% annuo;
Gli interessi di mora: sono applicati sulle somme iscritte a ruolo risultanti dalla rela-
tiva cartella di pagamento, una volta decorsi inutilmente i termini stabiliti per il paga-
e delle fi-
mento, nella misura determinata annualmente dal Ministero dell’Economia
nanze.
–
5 Oggetto e specie dei ruoli
La riscossione in base a ruolo opera soprattutto in presenza si situazioni di ordine patologico,
per porre rimedio ad errori, inadempienze o violazioni commessi dai contribuenti, dai sostituti
d’imposta, dai responsabili d’imposta e loro eventuali coobbligati.
Si legittima l’iscrizione a ruolo:
a) Delle imposte e delle ritenute rispettivamente liquidate in dichiarazione dai contribuen-
ti, ma di cui non sia stato effettuato in tutto o in parte il versamento;
b) Delle maggiori imposte e ritenute risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale
delle dichiarazioni;
c) Delle maggiori imposte e delle maggiori ritenute risultanti da avvisi di accertamento e
di liquidazione divenuti definitivi per mancata impugnazione. 23 | P a g .
Al di fuori di tali ipotesi, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo:
Le imposte e tasse per le quali il ruolo costituisce la forma ordinaria di riscossione (è il
caso delle imposte relative a alcuni redditi soggetti a tassazione separata e la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Tale iscrizione a ruolo è “non derivante da ina-
dempimento”;
Le imposte sui redditi e l’IVA provvisoriamente dovute in seguito ad accertamenti che
siano stati regolarmente impugnati.
In ogni caso, l’ufficio delle imposte non può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme deri-
vanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni relative alla imposte dirette e
all’IVA, se prima non mette il contribuente nelle condizioni tali da permettergli di chiarire le
eventuali incertezze che si ponessero in ordine alle imposte da riscuotere.
Pertanto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, qualora sussistano incertezze su aspetti rile-
vanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve contattare il contribuente, a mezzo
del servizio postale o con mezzi telematici, per fornire i chiarimenti necessari o a produrre i do-
cumenti mancanti e entro un termine congruo comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezio-
ne della richiesta.
I provvedimenti emessi in violazione di tali disposizioni sono annullabili.
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6 Termini di notifica e modalità di pagamento dei ruoli