Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 41
Diritto tributario Pag. 1 Diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario Pag. 41
1 su 41
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1 Considerazioni di carattere generale

Per riscossione si intende il complesso delle norme e degli istituti predisposti dal legislatore per

consentire all’ente impositore di incassare le imposte dovute (a titolo definitivo o a titolo di ac-

conto) dai contribuenti, dai sostituti, dai responsabili d’imposta e loro eventuali coobbligati.

Il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, proprio delle imposte dirette, è stato este-

so, in seguito alla riforma, anche alle imposte indirette; inoltre, molti obblighi che prima erano

a carico dell’amministrazione fiscale, ora sono a carico dei contribuenti e dei sostituti

d’imposta, sicché il compito dei funzionari finanziari è essenzialmente limitato al controllo del

comportamento tenuto dai contribuenti ed alla riscossione coattiva del tributo, mediante iscri-

ruolo, nel caso in cui questi ultimi non abbiano provveduto all’adempimento degli ob-

zione a

blighi di legge in materia.

I modi in cui può attuarsi la riscossione del tributo sono rigorosamente disciplinati dalla legge;

il che significa che l’eventuale pagamento effettuato al di fuori dei modi e dei tempi dalla legge

stabiliti è considerato illegittimo e privo di ogni effetto.

Il D.P.R. 602/1973 stabilisce che le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente;

c) iscrizione nei ruoli.

2 Le ritenute dirette e i versamenti diretti

Le ritenute dirette sono le ritenute effettuate dalle amministrazioni dello Stato sui redditi corri-

sposti ai propri dipendenti e redditi similari, sui redditi di lavoro autonomo per prestazioni rese

nei loro confronti, nonché su alcuni redditi di capitale, provvigioni, contributi, premi e vincite

di lotterie e operazioni a premio.

Sono invece versamenti diretti quelli effettuati dagli stessi contribuenti e dai sostituti

d’imposta, in base ad un obbligo di legge ed alle scadenze dalla legge stabilite, indipendente-

mente da ogni intervento dell’amministrazione finanziaria.

3 Modalità e termini dei versamenti assistenziali, …),

I versamenti unitari dei tributi (IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e

al netto della compensazione, sono effettuati utilizzando appositi “modelli”, contenenti delega

di pagamento rivolta ad una banca, ad un ufficio postale oppure ad un agente della riscossione

convenzionato; in tali modelli, tutti i tributi vanno individuati mediante appositi codici, con

specifica indicazione degli importi che si intendono compensare.

dell’Economia

Con Comunicato Stampa n. 107 del 14 giugno, il Ministero e delle Finanze ha

annunciato la proroga al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dal mo-

dello UNICO 2016 per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi

di settore, con volume di affari inferiore a euro 5.164.569.

In alternativa, gli stessi contribuenti potranno effettuare i versamenti con maggiorazione dello

0,40%, entro il 22 agosto 2016.

La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano dalla dichiarazione dei redditi (oltre ad IR-

PEF ed IRES, anche cedolare secca, altre imposte sostitutive, IVIE, IVAFE), dalla dichiarazio-

ne IRAP, dalla dichiarazione IVA presentata in forma unificata e quindi interessa anche contri-

buti previdenziali INPS di coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla

gestione separata e il diritto annuale alla Camera di Commercio. 21 | P a g .

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Nuovo termine Nuovo termine

Soggetto Termine ordinario ordinario senza 0,4% ordinario con 0,4%

Persone fisiche, professionisti

o imprenditori, con codice at- 16 giugno 6 luglio 22 agosto

tività per il quale è stato elabo-

rato uno studio di settore

Società di persone con codice

attività per il quale è stato ela- 16 giugno 6 luglio 22 agosto

borato uno studio di settore

Società di capitali con codice

attività per il quale è stato ela-

borato uno studio di settore e

che hanno approvato il bilan- 16 giugno 6 luglio 22 agosto

cio nel termine ordinario (29

aprile 2016) o non hanno ap-

provato il bilancio chiuso al

31/12/2015

Le ritenute alla fonte vanno versate, per la gran parte, entro il giorno 16 del mese successivo a

quello in cui le ritenute sono state operate; allo stesso modo, entro il giorno 16 del mese succes-

l’IVA l’IVA

sivo va versata mensile, mentre trimestrale va versata entro il il giorno 16 del se-

condo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, pertanto nel caso di liquidazio-

ne del primo trimestre gennaio-marzo procederemo al versamento il 16 maggio mentre per

il secondo trimestre aprile-giugno verseremo il 16 agosto (spesso il termine viene posticipato

per venire incontro ai contribuenti a fine agosto) mentre per il terzo trimestre luglio-settembre

procederemo al versamento il 16 novembre.

La liquidazione del quarto trimestre ottobre-dicembre invece ha una particolarità in quanto si

Iva speciali che versano quest’ultimo

versa il 16 marzo, ad eccezione dei contribuenti trimestre

il 16 febbraio invece del 16 marzo (parliamo per esempio dei distributori di carburanti, medici

o autotrasportatori).

4 La riscossione mediante ruolo

Il ruolo costituisce lo strumento di riscossione coattiva delle entrate dello Stato (tributarie e non

tributarie) e di quelle degli altri enti pubblici (anche previdenziali), esclusi quelli economici.

è l’elenco dei

La procedura di riscossione in esame inizia con la formazione del ruolo; il ruolo

debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione (è, quindi, un

provvedimento amministrativo collettivo, il quale deve riportare il nominativo e il codice fisca-

di riscossione, il periodo d’imposta, l’imponibile e

le dei singoli debitori, il tributo oggetto

l’importo dovuto).

Il ruolo viene, quindi, consegnato agli agenti della riscossione (Equitalia S.p.A. e le sue parte-

cipate), che a loro volta devono provvedere ad emettere e a notificare ai singoli debitori la rela-

tiva cartella di pagamento.

La cartella di pagamento è a sua volta un provvedimento amministrativo, la quale contiene

l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo entro i termini stabiliti nella stessa cartella, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’esecuzione forzata.

Sia il ruolo che la cartella di pagamento devono essere notificati e motivati, ovvero va fatto ri-

ferimento al precedente atto di accertamento, oppure, in mancanza, le specifiche ragioni che li

giustificano.

Ma cosa accade se l’iscrizione a ruolo è stata effettuata in base ad un accertamento non notifi-

cato o notificato erroneamente ad altro soggetto?

In questo caso viene a mancare lo stesso presupposto legittimante l’iscrizione a ruolo, che per-

tanto potrà essere impugnata davanti alla competente commissione tributaria. 22 | P a g .

E nel caso di accertamento illegittimo, ad esempio perché immotivato o non legittimamente

motivato?

L’atto di accertamento, ancorché illegittimo, è comunque efficace, e quindi idoneo a perfezio-

nare il presupposto di legge per l’iscrizione e ruolo, senza necessità di autonoma motivazione.

Ciò che doveva essere impugnato era l’avviso di accertamento (con l’eventualità di richiedere

la sospensione della riscossione).

Con l’iscrizione a ruolo delle imposte non pagate alle scadenze stabilite, sono riscossi anche i

relativi interessi. A tal proposito, la legge prevede tre tipi di interessi:

 gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo: sono applicati sulle imposte o maggiori

imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione, di controllo formale delle dichiara-

zioni o di accertamento da parte dell’ufficio (in caso di mancata dichiarazione).

Gli interessi vengono applicati a partire dal giorno successivo alla scadenza del paga-

mento fino alla consegna del ruolo alla società incaricata della riscossione, nella misu-

ra del 2,75% annuo (stabilita con decreto ministeriale).

 Gli interessi per dilazione di pagamento: applicati sulle somme il cui pagamento sia

stato rateizzato o sospeso, nella misura del 4% annuo;

 Gli interessi di mora: sono applicati sulle somme iscritte a ruolo risultanti dalla rela-

tiva cartella di pagamento, una volta decorsi inutilmente i termini stabiliti per il paga-

e delle fi-

mento, nella misura determinata annualmente dal Ministero dell’Economia

nanze.

5 Oggetto e specie dei ruoli

La riscossione in base a ruolo opera soprattutto in presenza si situazioni di ordine patologico,

per porre rimedio ad errori, inadempienze o violazioni commessi dai contribuenti, dai sostituti

d’imposta, dai responsabili d’imposta e loro eventuali coobbligati.

Si legittima l’iscrizione a ruolo:

a) Delle imposte e delle ritenute rispettivamente liquidate in dichiarazione dai contribuen-

ti, ma di cui non sia stato effettuato in tutto o in parte il versamento;

b) Delle maggiori imposte e ritenute risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale

delle dichiarazioni;

c) Delle maggiori imposte e delle maggiori ritenute risultanti da avvisi di accertamento e

di liquidazione divenuti definitivi per mancata impugnazione. 23 | P a g .

Al di fuori di tali ipotesi, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo:

 Le imposte e tasse per le quali il ruolo costituisce la forma ordinaria di riscossione (è il

caso delle imposte relative a alcuni redditi soggetti a tassazione separata e la tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Tale iscrizione a ruolo è “non derivante da ina-

dempimento”;

 Le imposte sui redditi e l’IVA provvisoriamente dovute in seguito ad accertamenti che

siano stati regolarmente impugnati.

In ogni caso, l’ufficio delle imposte non può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme deri-

vanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni relative alla imposte dirette e

all’IVA, se prima non mette il contribuente nelle condizioni tali da permettergli di chiarire le

eventuali incertezze che si ponessero in ordine alle imposte da riscuotere.

Pertanto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, qualora sussistano incertezze su aspetti rile-

vanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve contattare il contribuente, a mezzo

del servizio postale o con mezzi telematici, per fornire i chiarimenti necessari o a produrre i do-

cumenti mancanti e entro un termine congruo comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezio-

ne della richiesta.

I provvedimenti emessi in violazione di tali disposizioni sono annullabili.

6 Termini di notifica e modalità di pagamento dei ruoli

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
41 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kika1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vanz Giuseppe.