Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AUTOFATTURA
Secondo la regola generale emette la fattura il cedente o il prestatore d’opera;
nell’eventualità in cui tale soggetto non emetta la fattura pur essendone obbligato, la
fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione deve essere emessa dal cessionario
o dal soggetto nei cui confronti è stato prestato il servizio; è questo il caso della cosiddetta
autofattura.
In alcuni settori tale sistema è generalizzato; è il cosiddetto reverse charge.
LA NOTA DI VARIAZIONE
La fattura una volta emessa non può più essere annullata, neanche se la cessione del
bene o la prestazione di servizio in essa evidenziata non viene più effettuata. A tal fine
giuridicamente si emette un documento avente contenuto uguale e contrario alla fattura
che è stata emessa. L’IMPOSTA DI REGISTRO
Da un punto di vista storico il tributo del registro nasce come una tassa. In particolare tale
tassa, applicata già negli ordinamenti giuridici preunitari, era costituita da un prelievo
coattivo di ricchezza in misura fissa per il soddisfacimento di un bisogno pubblico divisibile
costituito nella fattispecie dalla apposizione di data certa ad un determinato documento.
Pertanto i contribuenti versavano tale tassa quando portavano i propri atti giuridici presso
un pubblico ufficiale per usufruire del servizio della data certa.
Con l’evoluzione giuridica progressivamente questo tributo si è trasformato da tassa ad
imposta. Il fulcro dell’imposizione non riguarda più il pagamento di un servizio pubblico
divisibile, ma riguarda diversamente la capacità economica che emerge dall’atto che si
porta a registrazione. Pertanto tale imposta si configura come proporzionale, e pertanto
con un’aliquota fissa che viene applicata alla base imponibile costituita dal valore dell’atto.
L’imposta di registro nell’attuale configurazione giuridica in realtà ha una doppia valenza;
nella maggior parte dei casi funziona a tutti gli effetti come imposta, ma in alcuni casi
specifici recupera l’antica valenza di tassa.
L’imposta di registro si configura altresì come un tributo indiretto, in quanto l’oggetto
economico è costituito dal trasferimento intervivos di ricchezza. Infatti l’imposta gemella a
quella considerata è l’imposta di successione che colpisce i trasferimenti mortis causa.
L’imposta di registro dal punto di vista giuridico si configura come un’imposta d’atto; infatti
il vero presupposto giuridico è il compimento di un atto giuridico da parte del contribuente.
FORME DI REGISTRAZIONE
Nella dinamica impositiva del tributo del registro hanno un particolare rilievo le cosiddette
“forme di registrazione”.
Oggetto di studio sono 5 distinte forme di registrazione:
registrazione in termine fisso;
1) registrazione in caso d’uso;
2) registrazione volontaria;
3) registrazione d’ufficio;
4) registrazione per enunciazione.
5)
Le forme di registrazioni principali sono 3, ad ognuna delle quali corrisponde una
situazione giuridica diversa.
La registrazione in termina fisso indica che alcuni atti indicati dalla legge devono essere
registrati in un termine fisso indicato dalla legge. Tale termine è di 20 giorni, anche se in
alcuni casi(esempio contratto di locazione) è di 30 giorni. A tale forma di registrazione
corrisponde la figura giuridica dell’obbligo.
La registrazione in caso d’uso indica che determinati atti giuridici devono essere registrati
soltanto se sono “usati”. Pertanto a tale forma di registrazione corrisponde la situazione
giuridica dell’onere: se uso l’atto sono onerato a registrarlo ed a pagare l’imposta; se non
uso l’atto non sorge alcun onere/obbligo di legge.
La registrazione volontaria riguarda soltanto alcuni atti specifici per i quali non vi è alcun
onere/obbligo di registrazione, ma una mera facoltà attribuita alla discrezionalità del
contribuente. Per gli atti soggetti a registrazione volontaria si recupera l’antica valenza
impositiva di tassa; per tali atti il tributo va applicato in misura fissa, a seguito del servizio
amministrativo della registrazione che attribuisce data certa all’atto stesso(ad esempio uno
degli atti che frequentemente viene portato a registrazione pur non essendo alcun obbligo
od onere in tal senso è il regolamento di condominio)
Occorre individuare quegli atti che alternativamente sono soggetti alle 3 forme di
registrazione considerate. A tal fine al dpr.131/86 sono allegati 2 documenti, i quali
contengono un elenco di atti da sottoporre a registrazione. Tali documenti allegati sono la
tariffa e la tabella; a sua volta la tariffa è divisa in due parti.
La tariffa parte prima elenca gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e le relative
aliquote di legge; la tariffa parte seconda elenca gli atti sottoposti a registrazione in caso
d’uso; la tabella elenca gli atti soggetti a registrazione volontari
OBBLIGHI NASCENTI DALL’IMPOSTA DI REGISTRO
Occorre distinguere due obblighi di legge che tendenzialmente, ma non necessariamente,
coincidono in capo agli stessi soggetti.
Il primo obbligo è quello di chiedere la registrazione, la quale può avvenire in due forme:
cartacea o telematica. In via generale il tributo del registro non necessita di una apposita
dichiarazione di imposta, in quanto la registrazione cartacea si effettua portando il
documento al funzionario dell’agenzia delle entrate, mentre quella telematica si effettua
inviando i dati essenziali dell’atto da registrare all’ufficio. Esiste una sola ipotesi di
dichiarazione dell’imposta di registro, che è quella relativa ai contratti verbali: in essi per
definizione manca il documento e per tanto occorre un apposito modulo dichiarativo nel
quale vengono indicati gli elementi essenziali del contratto verbale.
Obbligo distinto è quello del pagamento del tributo: in virtù del principio di personalità della
capacità contributiva, il pagamento del tributo è a carico degli autori dell’atto, in relazione
ai quali si configura una obbligazione solidale.
Ad esempio il notaio nel caso di imposta principale di registro, è obbligato sia a chiedere
la registrazione che a pagare il tributo in qualità di responsabile di imposta; le parti dell’atto
pubblico non sono obbligate a chiedere la registrazione, ma sono solidalmente obbligate
non solo per l’imposta principale, ma altresì per l’imposta suppletiva e complementare.
Nel caso degli atti giudiziari (ad esempio le sentenze o i decreti ingiuntivi) obbligati al
pagamento del tributo sono esclusivamente le parti soccombenti; il cancelliere è invece
obbligato unicamente a chiedere la registrazione.
DISTINZIONE DELLE IMPOSTE
I tributi che si riscuotono con il sistema del registro(imposta di registro, imposta di
successione, imposta ipotecaria ed imposta catastale) sono caratterizzati dalla distinzione
tra imposta principale, suppletiva e complementare.
Secondo la definizione di legge l’imposta principale è quella che viene liquidata dall’ufficio
al momento della registrazione. In particolare il funzionario, esaminato sommariamente il
contenuto dell’atto sottoposto a registrazione, ne accerta il valore ed applica ad esso
l’aliquota.
Il notaio è solidalmente responsabile per il pagamento del tributo insieme alle parti soltanto
per l’imposta principale.
L’imposta suppletiva è quella che viene richiesta alle parti in caso di errore od omissione
dell’ufficio in sede di registrazione dell’atto. Può accadere che il funzionario in sede di
registrazione accerta un valore inferiore a quello indicato nell’atto; l’imposta suppletiva è
pari alla differenza tra l’imposta che si sarebbe dovuta liquidare e l’imposta effettivamente
versata. In caso di imposta suppletiva il contribuente non deve pagare le sanzioni.
L’imposta è complementare in tutti i casi in cui non è ne principale ne suppletiva. L’ipotesi
più importante di imposta complementare si ha quando l’ufficio dopo la registrazione e
dopo l’applicazione dell’imposta principale, a seguito di un’attività istruttoria accerta un
valore dell’atto superiore a quello dichiarato. Pertanto l’imposta complementare è pari alla
differenza tra l’imposta applicata sul maggior valore accertato e quella effettivamente
versata. Nel caso dell’imposta complementare si applicano le sanzioni.
ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
Sono ricompresi tra gli atti da registrare nel termine di venti o trenta giorni dalla stipula, gli
atti che appartengono a 4 categorie:
gli atti che sono indicati nella tariffa parte prima. La tariffa parte prima contiene un
1) elenco di atti che sicuramente devono essere registrati nel termine fissato dalla
legge. La tariffa parte prima inoltre contiene una disposizione di chiusura secondo
la quale deve essere registrato in termine fisso ogni “atto avente contenuto
patrimoniale”. Naturalmente tale disposizione vale a ricomprendere un numero
potenzialmente infinito di atti giuridici; tuttavia la medesima disposizione limita
notevolmente la portata applicativa della regola generale, in quanto esclude tra gli
atti da registrare in termine fisso gli atti ricompresi nella tariffa parte seconda e gli
atti ricompresi nella tabella.
I contratti verbali. Un atto giuridico è soggetto a tassazione indipendentemente dalla
2) forma scritta o verbale adottata dall’operatore giuridico. Come è noto il codice civile
impone la forma scritta unicamente per alcuni atti giuridici; inoltre per gli atti per i
quali è imposta la forma scritta, il codice civile selezione una particolare
sottocategoria di atti che devono rivestire la forma dell’atto pubblico. Per tutti gli atti
per i quali non è prescritta la forma scritta, è lecita l’adozione della forma verbale. In
particolare possono essere redatti verbalmente i contratti di locazione di unità
immobiliari.
Le Operazioni Societarie. Le operazioni societarie( la costituzione di società, il
3) trasferimento di sede all’estero, la fusione, la scissione ecc…) sono atti giuridici i
quali sono esclusi dal campo di applicazione iva, ma rientrano tra gli atti che
devono essere registrati in termine fisso.
Gli atti formati all’estero. Al fine di evitare l’elusione dell’imposta, il testo unico
4) dell’imposta di registro ricomprende tra gli atti da registrare in termine fisso, tutti gli
atti di trasferimento della proprietà immobiliare situata in Italia stipulati da italiani
residenti in Italia, anche se redatti da un pubblico ufficiale estero.