Diritto sindacale e del lavoro
Lezione n°1: 28/09/2020
Il diritto che attiene agli interessi quotidiani delle persone. L’attività lavorativa è al centro della società e il diritto lo regola. L’individuo impatta con il diritto del lavoro ogni giorno, anche solo nel momento in cui si reca a lavoro. Anche lo studiare è lavoro. Normativa speciale dettata dal legislatore in materia di licenziamento, nello specifico quella di questo periodo straordinario di emergenza epidemiologica. Oggi c’è un divieto di licenziamento, il legislatore ha deciso che rispetto alla normativa generale, di bloccare i licenziamenti, ma non tutti.
Soltanto nel dopoguerra 45/46 si istituì un divieto di licenziamento come incentivo a riprendersi da parte delle imprese. Ciò vuol dire che siamo in un periodo paragonabile alla guerra, con conseguenze simili. Viene introdotto un divieto perché il legislatore è consapevole che senza questo ci sarebbe un forte incremento di disoccupazione. Da gennaio se non viene riconvertito si inizierà ad utilizzare la regola generale e potranno iniziare i licenziamenti, questo è un grande problema. Alcuni infatti sono favorevoli alla normativa generale per favorire la sopravvivenza di un’impresa altrimenti con dei divieti di licenziamento l’impresa fallirà.
Lezione n°2: 05/10/2020 con assistente
Il diritto del lavoro nasce e continua ad avere rapporti con il diritto privato ma se ne rende indipendente man mano. Il diritto del lavoro assume il diritto privato per il suo funzionamento ma se ne deve allontanare perché in diritto privato la libertà delle parti contraenti è una caratteristica molto importante, ma all’interno dei rapporti di lavoro è abbastanza marginale. Gli interessi sottesi alla stipulazione di un contratto di lavoro sono molto diversi tra loro. Il lavoratore lo fa per sostenersi e sostenere la sua famiglia, mentre il proprietario lo fa per una soddisfazione lavorativa e un arricchimento.
La parte datoriale per una platea di lavoratori disposti a lavorare, genera una concorrenza tra i lavoratori che sono disposti a guadagnare di meno per lavorare. Questa è una debolezza che a un certo punto fa nascere una regolamentazione caratterizzata da alcuni schemi normativi e regolamentazioni che differiscono del tutto dal diritto privato. Nel diritto privato si cerca di creare una sorta di parità di condizioni che devono esserci tra le parti.
Il diritto del lavoro nasce e ha inizio con la rivoluzione industriale (prende avvio in Inghilterra sul finire del settecento) perché pone una serie di vicende. Vengono inventati strumenti che permettevano la produzione di prodotti industriali che fino a quel momento erano prodotti artigianali. Questo permetteva la produzione di molti più prodotti nel minor tempo possibile. La classe contadina abbandona le campagne alla ricerca di un lavoro per uscire da una povertà contadina. Tutto questo avviene in un’assenza di una regolamentazione. Quella massa in cerca di lavoro era una massa non organizzata che andava a chiedere lavoro e il proprietario dei mezzi di produzione aveva davanti questa massa e doveva creare un rapporto con alcuni di essi. Quindi c’era una concorrenza tra lavoratori. Anche l’assenza totale di regole portava a problemi che sorgevano durante la prestazione lavorativa, ad esempio non c’erano regole che tutelavano gli infortuni.
Parallelamente c’era la rivoluzione francese e l’eliminazione delle corporazioni medioevali. Idea che può essere associata all’idea di diritto privato cioè libertà economica e creare benessere per il paese che adotta lo schema liberalista dell’economia (Adam Smith), lo stato controlla ma sostanzialmente lascia libera la classe borghese. Ad un certo punto nasce la cosiddetta questione sociale, cioè la massa di lavoratori che non ha altro se non la propria prole che può mettere a disposizione del datore le proprie energie psicofisiche determinano la nascita della questione sociale, cioè la condizione di quella massa che inizia a capire che detta condizione di disparità deriva soprattutto dal portare al proprietario di mezzi di produzione ricchezza. Nascono diversi fenomeni:
- Sindacale: I lavoratori capiscono che quella debolezza deriva dal fatto che sono soli davanti al datore di lavoro. E quindi pensano che era meglio che il datore di lavoratore fosse fronteggiato da un’associazione che garantiva i lavoratori. Nasce con le società in mutuo soccorso. Nasce in Inghilterra con le Trade Unions, nasce un problema politico perché queste iniziano ad essere tollerate, ma continuano ad essere represse le azioni sindacali.
- Politico dal punto di vista marxista. Idea rivoluzionaria che arriva come atto perché il capitalismo lo porteranno a collassare. Confederazione di ispirazione marxista CGIL. Confederazione della dottrina sociale della chiesa CISL, la quale è caratterizzata per una minore conflittualità.
La vicenda del diritto del lavoro nasce a seguito della rivoluzione industriale in un contesto di impostazione politica derivante dalla rivoluzione francese dai principi di libertà economica della classe borghese che voleva rendersi indipendente. Da ciò nasce la questione sociale relativa ai rapporti e alle mancanze di tutele nel rapporto e fuori di lavoro. La questione sociale induce a ritenere utile a organizzarsi collettivamente e a mettere insieme una serie di considerazioni. Di fianco alla nascita del sindacalismo si posiziona anche sul piano politico l’ideologia marxista. Caratteristica principale del marxismo è quello di sovvertire l’ordine precostituito soprattutto in materia di proprietà, perché l’idea di Marx era fondamentalmente che il sistema capitalistico non potesse essere migliorato perché il vizio di fondo era rappresentato dal fatto che quel sistema si basasse sullo sfruttamento di una classe sull’altra. Divisione tra:
- Marxisti riformisti
- Marxisti rivoluzionari
Secondo Marx non era quindi possibile il miglioramento del sistema capitalistico, cioè anche la rivendicazione dei diritti che consentissero un miglioramento delle condizioni di lavoro erano visti dai rivoluzionari una sorta di palliativo. L’acquisizione di diritti avrebbe comportato un rallentamento del processo rivoluzionario. È molto più facile che si giunga ad una situazione di strappo, piuttosto che la classe lavoratrice acquisisca dei diritti. Sostanzialmente la pressione per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell’immediato è stata portata avanti dai socialisti che erano calati nell’ottenimento di qualcosa nell’immediato. Urgenza di ottenere adesso un risultato concreto per migliorare le condizioni dei lavoratori.
Molti degli ordinamenti europei iniziano a prendere la consapevolezza che il rischio rivoluzionario è molto alto e nascono i primi interventi di legislazione sociale che riguardano questo i più impellenti: durata giornata lavorativa, lavoro dei minori, lavoro delle donne. Tutti questi poi vengono riassorbiti dagli ordinamenti liberali. Questi interventi denotano la presa di consapevolezza rispetto all’insufficienza dell’impostazione venuta fuori dalla rivoluzione francese cioè quella per la quale lo stato doveva solo sorvegliare e non intervenire sulla questione. È il metodo che cambia, lo stato per la prima volta interviene a regolamentare i rapporti. L’impostazione è quella della norma che obbliga il datore di lavoro a rispettare alcune condizioni nel rapporto di lavoro, e rende impossibile la deroga a quella regola anche sul piano della volontà del lavoratore.
Da ciò germina il diritto del lavoro. Questo diritto di natura sociale non può che avere come strumento l’intervento dello stato nei rapporti economici tra privati, attraverso la tecnica della norma inderogabile. Nasce una legislazione sociale che interviene per stabilire una certa tutela che riguarda i rapporti tra privati. Idea che per giungere ad un mutamento non fosse necessaria un'azione violenta subito, ma era necessaria un'azione graduale riformista per la rivendicazione di diritti. Nasce un'area politica che aspira a fare decisioni politiche adottate all’interno del capitalismo. Sviluppo consentito e portato avanti soprattutto a questa area politica. Non esiste un codice del lavoro, è commercialmente un testo che contiene tutta o gran parte della disciplina in materia del lavoro.
Lezione n°3: 06/10/2020
La storia del diritto del lavoro segue una lunga scia lineare nel campo di fini da perseguire per poi ad un certo punto distaccarsene. Il fenomeno del sindacalismo nasce in Inghilterra ma sarebbe stato abbastanza intuibile perché la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra, beneficiando dell’innovazione tecnologica. In Inghilterra viene riconosciuto e tollerato prima degli altri paesi e allo stesso tempo è un ordinamento nel quale prende una piega interessante, nascono e vengono tollerate le trade unions, vengono tollerate le azioni sindacali, scioperi… le organizzazioni sindacali si rendono conto che agire soltanto sul piano del datore di lavoro è fallimentare, perché fino a quando all’organizzazione sindacale viene tolta la principale azione ad esempio l’arma dello sciopero non determina nessuna miglioria alla categoria dei lavoratori. Rendendosi conto di ciò in Inghilterra le organizzazioni decidono di dare avvio ad un partito politico che rivendichi un miglioramento della legislazione Labour Party.
Nel nostro ordinamento il sindacalismo nasce come organizzazioni mutualistiche (cioè mettere in comune una parte del salario in modo da tenere un budget economico che possa sostenere il lavoratore in caso di infortunio…). In Inghilterra il sindacato dà alla luce il Labour Party che porta il lavoratore ad essere iscritto nel partito sindacale per poter essere assunto. Quel sistema ha determinato una capacità di protezione capillare e di controllo dei luoghi di lavoro perché tutti i lavoratori dovevano essere iscritti a sindacati. Adesso è venuto meno tutto ciò. Negli altri ordinamenti invece c’è la libertà di scelta tra iscrivermi e non, e questa ha portato a variazioni di tassi di sindacalizzazione.
Nascono nel nostro ordinamento le organizzazioni sindacali sotto la spinta di alcune forze politiche. Sindacato rosso di ispirazione marxista. Sindacato sociale cattolico che si ispira alla dottrina cattolica della chiesa. Siamo in un momento in cui in Italia il sindacalismo è riconosciuto e c’è una sorta di tolleranza rispetto allo sciopero, ma entrambi giocano sul rapporto stato e organizzazione e non sul rapporto tra impresa e organizzazione e datore di lavoro e lavoratore. Con l’avvento del ventennio corporativo fascista l’organizzazione cambia totalmente. Sono le regole adottate in quel periodo storico che riguardano le condizioni dei prestatori di lavoro. Il fondamento logico del periodo corporativo fascista era il disconoscimento del conflitto di interessi tra lavoratori e impresa, cioè l’idea che gli interessi di ognuno dovesse essere messe in secondo piano rispetto al comune e superiore interesse nazionale. Ciò determina una serie di conseguenze, il disconoscimento tra conflitto di classe era una finzione perché è difficile immaginare un proprietario di mezzi di produzione che non persegua il fine del profitto e lo stesso per il lavoratore che si crea il suo sostentamento, tra questi soggetti il conflitto è evidente. Nel principio fascista la logica era metterlo in secondo piano rispetto a interessi superiori della nazione.
Sul piano sindacale la realizzazione del comune interesse si raggiunge attraverso una visione autoritaria e non democratica, attraverso la soppressione di fatto delle libere organizzazioni sindacali. Nel 1925 le organizzazioni sindacali fasciste (l’unica) e la Confindustria stipulano un accordo contratto collettivo indotto e determinato da un assetto autoritario, e cioè che Confindustria riconosca come unico sindacato il sindacato corporativista, escludendo gli altri. Nell’anno successivo si adotta una legge con la quale il regime stabilisce che le regole del contratto collettivo essendo stipulate da un’unica organizzazione sindacale si applicano a tutti i lavoratori, per tutti i quali quel contratto è stato stipulato erga omnes, di quella determinata categoria. Viene inoltre detto che non si eliminano le altre organizzazioni sindacali, ma si dice che il sindacato che stipula detto contratto deve avere almeno il 10% di rappresentatività all’interno della categoria e deve essere di sicura fede nazionale. Sul versante della tutela e regolamentazione non si può negare che il periodo corporativo fascista abbia visto nascere una serie di tutele che fino a quel periodo non c’erano, ad esempio in campo pensionistico, alcune che resteranno caratteristiche anche nella fase post corporazioni. Anche la stessa regolamentazione della giornata di lavoro rimane tale nella fase post corporazionistica. In questa fase non c’è un’attenzione ai dettagli delle norme.
Accanto a queste disposizioni che riguardano l’organizzazione sindacale, la legittimità, allo stesso tempo si fa un netto passo indietro in riferimento al diritto di sciopero, perché agli inizi del 900 eravamo in una fase nella quale l’ordinamento tollerava sia l’organizzazione sindacale sia la sua azione, durante il corporativismo ciò non poteva avvenire perché lo sciopero si vedeva in netto contrasto, esso viene vietato e represso penalmente. Le organizzazioni sindacali libere sono state di fatto messe al bando. Con riferimento al diritto di sciopero la vicenda è avvenuta con una serie di divieti inseriti nel codice penale che ci siamo portati avanti nel corso del tempo. Ed è stata la giurisprudenza a doversi cimentare nelle ipotesi di reato con la trasformazione di un nuovo assetto che prende avvio. Altro aspetto molto rilevante oggi, relativo all’ossatura del rapporto di lavoro subordinato lo troviamo ancora oggi nel codice civile che è un prodotto sebbene tardo del ventennio fascista 1942. Risente inevitabilmente dell’influsso corporativo e anche per questo il legislatore successivo non ha ritenuto importante intervenire, l’interpretazione deve essere però adeguatrice rispetto al contesto nel quale è stato prodotto, infatti molti articoli del codice rimandano o chiamano in causa il contratto collettivo che aveva efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, in riferimento a quel prodotto con quella efficacia.
Oggi la situazione è del tutto diversa così come traspare quel principio di indifferenza dell’interesse contrapposto, si capisce chiaramente che la tendenza è da tenere sullo sfondo perché eliminare la realtà è del tutto impossibile. L’espressione che usa il codice per la quale l’imprenditore è il capo dell’impresa è un’impostazione chiaramente gerarchico-autoritario, in questi casi è necessario stare attenti a non commettere un doppio errore cioè quello di pensare che quell’espressione oggi non abbia significato, a volte lo ha; e a non dimenticare che il codice è stato scritto in quel periodo e che quindi quell’espressione andrebbe contestualizzata. È soltanto attraverso la norma che riusciamo a dare un corretto inquadramento dell’istituto, importante è non partire da un dato sbagliato.
Nel 1943 cade il regime corporativo fascista ci sono anni convulsi durante i quali accadono poche cose ma molto rilevanti cioè si torna subito a legittimare l’azione e l’esistenza delle organizzazioni sindacali libere, questo non significa che venga spazzato via tutto il sistema precedente, molto spesso viene conservato. Un'altra esperienza interessante del ventennio è stata quella delle magistrature del lavoro, i conflitti dovevano essere esposti ad una magistratura che doveva decidere la vicenda e comporre il conflitto, il ricorso a ciò è stato limitatissimo, e questa prendeva il posto della composizione non conflittuale delle vicende che si era già sviluppata negli anni prima dai quali molti dei principi oggi lavoristici sono stati elaborati in queste sedi più in quelle precedenti, ad esempio il preavviso di licenziamento deriva da queste esperienze mosse fuori da regole imperative previste fuori dall’ordinamento e nell’esperienza successiva sono diventati principi consolidati attraverso un lungo cammino.
Nel 48 con l’avvento della carta costituzionale per il diritto del lavoro cambia tutto e si apre un portone per lo spazio di azione sia per l’organizzazione sindacale sia per il legislatore che voglia intervenire e attribuire effettività a diritti che sono entrati a far parte della carta costituzionale. La nostra carta è una delle carte che ha maggiori richiami al lavoro ed è indicativo dell’attenzione del legislatore alla nostra materia, essa riconosce una serie di diritti che fino a quel momento erano rimasti fuori, la carta cost italiana segna l’avvento di nuovi diritti occupandosi anche dell’assetto economico sociale. L’art 36 che parla di retribuzione non stabilisce un Principio cui dare attuazione ma detta una regola a cui il datore deve attenersi e il lavoratore può evocare in giudizio. Negli anni successivi l’Italia si trova in una situazione complessa esce dalla guerra e l’impegno nel decennio successivo all’adozione della carta è volto alla ricostruzione e si ci impegna poco su detti principi, la stessa capacità di agire delle organizzazioni sindacali è messa in crisi anche perché non ha gli strumenti di penetrazioni nel tessuto aziendale.
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