DIRITTO DEL LAVORO 28/02/2019
SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA
Il diritto del lavoro si caratterizza come diritto diseguale c’è uno squilibrio tra le
parti che in qualche modo deve essere corretto: se ne deve tenere conto lo
strumento tecnico che viene utilizzato per colmare il divario è l’inderogabilità
l’ordinamento ha cercato di tutelare il contraente debole attribuendo alla norma di
legge e al contratto collettivo il carattere della inderogabilità. La disciplina del lavoro
subordinato è posta da fonti c.d. eteronome, che sono destinate a prevalere
sull’autonomia contrattuale individuale l’autonomia contrattuale delle due parti,
lavoratore e datore di lavoro, NON si può svolgere liberamente per via della
in peuis:
inderogabilità ci sono la legge, il contratto collettivo e il contratto individuale
di lavoro, posti in posizione di gerarchia, che disciplinano il rapporto di lavoro.
L’inderogabilità ha segnato la nascita del diritto del lavoro: ne rappresenta il
patrimonio genetico è ciò che lo contraddistingue dal diritto comune dei contratti: è
una constatazione pacifica il fatto che il diritto del lavoro nasca con l'introduzione di
norme inderogabili.
La prime forme di tutela si incentrarono soprattutto sul lavoro minorile (fine ‘800
fase della legislazione sociale) l’obiettivo del legislatore era quello di andare ad
incidere direttamente sul contenuto del rapporto contrattuale, inserendo norme
in peius
inderogabili dalle parti del contratto si andava ad incidere nell’ambito
dell’autonomia privata: la legislazione sociale ha rappresentato la prima forma di
norma inderogabile (salario minimo, orario di lavoro tutelato, ecc.) si collocava a
metà tra la sfera del diritto privato e di quello pubblico: in ogni caso l’autonomia
privata ne esce limitata.
Il lavoratore impegna nel rapporto di lavoro la sua persona, motivo per cui è
inevitabile, anche per i vincoli di carattere costituzionale che esistono nel rapporto di
lavoro, che siano sempre presenti norme inderogabili a tutela della parte contrente
debole.
Nell’estate del 2011 viene varato il decreto legge n.48 del 2011 introdotto l’art.
in peius
8 che introduce l’efficacia derogativa della legge da parte dei contratti
collettivi anche aziendali: la gerarchia delle fonti viene stravolta.
La contrattazione inderogabile ha una funzione di protezione: salvaguardare beni
ed interessi fondamentali coinvolti nella contrattazione (diritto alla salute, ad una
retribuzione degna, diritto alla professionalità, ecc.) ed una funzione di riequilibrio
(la normativa inderogabile vuole riequilibrare una asimmetria di potere che nasce da
rapporti ineguali che va ad incidere sul rapporto di lavoro posti dei limiti ai poteri
delle parti).
Carattere profondamente mutevole delle norme del diritto del lavoro spesso la
normativa cambia con il cambiamento del governo tra il 2014 e il 2015, con
Jobs Act
strascichi nel 2016, è stato scritto il del governo Renzi (legge delega poi
attuata con molti decreti legge), che ha toccato i punti nevralgici del rapporto di lavoro
e del mercato del lavoro: diritto riformato in molti punti, assestatosi lentamente, fino a
quando nell’estate del 2018 il governo giallo-verde come primo atto legislativo
decreto Dignità
approva il (n.87 del 2018 convertito in legge n.96 del 2018),
modificando così in diversi importanti punti il Jobs Act.
Nel Novembre del 2018, dopo una lunga attesa, la Corte Costituzionale con la
sentenza n.194, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di una normativa
sanzionatoria nei confronti dei licenziamenti illegittimi contenuta nel Jobs Act
dichiarato in parte incostituzionale il regime notarile o matematico che doveva essere
utilizzato dal giudice per determinare l’indennità circa licenziamento illegittimo.
Dicotomia tra subordinazione ed autonomia e qualificazione del rapporto di
lavoro.
Lavoro subordinato termine di riferimento che fa scattare l’operatività della
normativa di tutela dettata dal diritto del lavoro a fronte di un lavoro qualificato
come lavoro subordinato si ha accesso alla normativa di tutela: fattispecie di accesso
alla normativa di tutela se due parti stipulano un contratto di lavoro qualificato
come subordinato per il datore di lavoro scattano una serie di obblighi e poteri; lo
stesso accade per il lavoratore (ottiene diritti ed obblighi) regolati dal diritto del lavoro.
Vi è la costituzione automatica di un rapporto di previdenza sociale le relazioni
giuridiche previdenziali si costituiscono nel momento stesso in cui si costituisce il
rapporto di lavoro subordinato: la costituzione del rapporto previdenziale non dipende
da un atto di volontà, le parti non possono decidere che non verseranno i contribuiti
agli anti previdenziali uno degli effetti che scaturiscono dal fatto che un rapporto di
lavoro venga qualificato come “subordinato”.
La legislazione di garanzia, di protezione, di riequilibrio, deve essere applicata dal
datore di lavoro nel caso in cui un rapporto di lavoro venga qualificato come
subordinato; non però è sufficiente che le parti diano quell’etichetta ad un rapporto
per far sì che questo sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato nella
qualificazione del rapporto di lavoro si è spesso pronunciata la corte costituzionale;
rispetto a qualche anno fa un elemento che ha cambiato le carte è stata la scelta fatta
da uno dei decreti delegati contenuto nel Jobs Act (T.U. sulle tipologie contrattuali
decreto legge n.81 del 2015) in cui è stata inserita una disposizione che ha
sparigliato le carte sulla questione della qualificazione.
Un rapporto di lavoro per cui sia controversa la qualificazione giuridica implica che il
giudice debba verificare se quel rapporto concreto possa essere ricondotto nella
fattispecie astratta, nello schema negoziale astratto, che riguarda il rapporto
subordinato se così sarà allora scaturiranno gli effetti che il rapporto di lavoro
subordinato porta con sé: il problema della qualificazione si presenta nel momento in
cui non è netta la separazione tra lavoratore autonomo e subordinato (es: bike-riders
sentenza circa Foodora) si può porre il problema di arginare la c.d. fuga dal
lavoro subordinato le aziende vogliono sfuggire agli obblighi di protezione nei
confronti del lavoratore e sfuggire ai costi circa la previdenza sociale (la legislazione
viene avvertita come molto costosa): casi di lavoro fintamente autonomo che deve
essere riqualificato per far sì che il lavoratore possa essere protetto dalla legislazione
di lavoro le conseguenze della qualificazione sono cruciali.
I giudici partono dalla constatazione che ogni attività umana che sia economicamente
rilevante può essere espletata sia nelle forme del lavoro subordinato che in quelle del
lavoro autonomo la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro NON
dipende dalla tipologia di lavoro svolta, ma dalle modalità in cui l’attività viene
attuata: non c’è un’attività umana ontologicamente autonoma o subordinata.
Il codice civile del 1865, ricalcato sul Codé Civil di Napoleone non aveva una
regolamentazione circa il rapporto di lavoro subordinato ogni attività svolta avendo
un compenso veniva ricompresa nella normativa circa la locazione si distingueva
locatio operis locatio operarum
tra e (distinzione fatta per ripartire il rischio tra le parti
del contratto: veniva associata alla differenziazione esistente tra l’obbligazione di
risultato (il debitore si impegna a conseguire un risultato come frutto della
prestazione; l'interesse del creditore sarà soddisfatto solo con il conseguimento del
risultato promesso) e a quella di attività o di mezzi (che consiste nell'impiego diligente
dei mezzi a propria disposizione) art. 1617 e 1618 c.c. del tempo).
Da un lato, in dottrina, vi erano i c.d. novatori, che valorizzavano le istanze protettive
della legislazione sociale, incentrando l’attenzione e la necessità di tutela sul soggetto
destinatario di quelle prime leggi, parlando di contratto di lavoro subordinato solo con
riferimento all’operaio industriale o comunque al lavoratore manuale; l’altra corrente
di pensiero, che fa riferimento a Ludovico Barassi (considerato il padre del diritto del
Il contratto di lavoro nel diritto
lavoro autore dell’opera, pubblicata nel 1901, “
positivo italiano”), il quale parla di un concetto di diritto subordinato molto più ampio:
contratto di lavoro come genere comprensivo di qualunque attività
lavorativa svolta in cambio di un corrispettivo (manuale o intellettuale)
locatio
individuato il tratto distintivo della operarum nella subordinazione, intesa come
etero-direzione (sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di
lavoro nell’esecuzione della prestazione lavorativa) sostituito il criterio che si
basava sulla differenza tra obbligazione di mezzi e di risultato. Inoltre a Barassi si deve
il legame tra fattispecie ed effetti per cui, una volta individuata la fattispecie, l’effetto
è l’applicazione della legislazione sociale .
Nel 1924 viene approvata la legge sul contratto di lavoro privato (n.1825) ai sensi
Il contratto d'impiego
dell’art.1 (ancora applicata in alcuni suoi aspetti) si dice che: “
privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato,
gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo
indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di
collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione
che sia semplicemente di mano d'opera. ”
Nel 1942 con il codice civile si ha la generalizzazione delle disposizioni della legge
precedente, attraverso l’introduzione della nozione legale di lavoro subordinato
(“È
(nozione generica) art. 2094, intitolato “Prestatore di lavoro subordinato”
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore ”), presente nel libro V sull’impresa e non nel libro
IV sui contratti norma immutata fino ad oggi.
Viene effettuato un confronto con l’art. 2222 c.c., che apre il titolo dedicato al lavoro
locatio operis (“Quando una persona si obbliga
autonomo, circa il contratto d’opera, la
a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV”) i tratti distintivi tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo si evincono
dall’art. 2094:
1. etero-direzione;
2. collaborazione nell’impresa (criterio poi abbandonato perché troppo generico);
3. dipendenza dall’imprenditore.
Se si valorizza maggiormente il criterio della etero-direzione o quello della dipendenza
vi sono letture diverse riguardo l’autonomia e la subordinazione se si privilegia
l’etero-direzione allora la subordinazione si connota come subordinazione tecnico-
funzionale: il suo punto centrale è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
del datore di lavoro (teoria intrapresa dalla giurisprudenza); se si dà prevalenza alla
dipendenza si arriva ad una subordinazione socio-economica (lettura minoritaria) la
subordinazione si realizza quando il lavoratore si trova in una situazione di doppia
alienità (alienità rispetto all’organizzazione produttiva in cui la prestazione si
inserisce e alienità rispetto al risultato del risultato si appropria il datore di
lavoro e quindi il lavoratore ne è estraneo) tale condizione è stata proposta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n.30 del 1996.
Questi tratti distintivi sono sufficienti per qualificare un rapporto come subordinato? Se
etero-diretto è subordinato, altrimenti è autonomo?
Una parte della dottrina ha ritenuto l’art. 2094 c.c. inadeguato necessario il
metodo tipologico per operare la qualificazione: serve un giudizio di
approssimazione o di avvicinamento tra fattispecie concreta controversa che deve
essere qualifica e fattispecie astratta (art. 2094), il modello sociale di riferimento si
deve valutare globalmente l’indice di subordinazione (incerto) si vuole
emancipare la subordinazione dalla sola etero-direzione guardando anche ad altri
elementi (es: la prestazione lavorativa è continuativa? E’ richiesta al lavoratore una
presenza costante sul lavoro? C’è obbligo di presenza? Il lavoratore è inserito
nell’organizzazione aziendale? Utilizza o meno strumenti di proprietà del datore di
lavoro o strumenti propri? Riceve ordini e disposizioni in maniera costante? Il lavoro è
svolto in locali appositi? Deve effettuare un piano ferie? questi sono tutti indici di
subordinazione) c’è un’ampia discrezionalità del giudice nel valutarli.
Differente è il metodo sussuntivo metodo tipico di ordinamenti giuridici, come il
nostro, in cui esiste una definizione legale di subordinazione per qualificare un
rapporto di lavoro si deve compiere un giudizio di identità e non di sola
approssimazione tra fattispecie astratta e concreta tale fattispecie astratta è
incentrata sulla presenza o meno dell’etero-direzione; oltre a ciò si utilizzano anche, in
via sussidiaria nelle fattispecie più complesse, alcuni indici di subordinazione.
N.B. La differenza tra i due metodi in realtà non è così netta).
Esempi di utilizzazione del metodo sussuntivo:
1. Sentenza di Cassazione del 2009 che si occupa di qualificare il lavoro di un
per la
ispettore di un’agenzia assicurativa: nella massima troviamo scritto “
qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre
accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione intesa (qui si
come prestazione alle dipendenze, sotto la direzione
richiama l’art. 2094 c.c.)
dell’imprenditore e perciò con l’inserimento nell’organizzazione di questo,
mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa come la continuità, la
rispondenza dei suoi contenuti ai fini dell’impresa e le modalità di erogazione
della retribuzione non assumono rilievo determinante ”, qui in sostanza il
giudice dice che bisogna andare a verificare se vi sono i criteri dell’art. 2094
c.c., poi di fatto comunque sempre incentrati sull’eterodirezione.
2. Sentenza del 2001 si trattava di qualificare il lavoro del direttore sanitario di
un centro
medico privato che era stato qualificato come lavoratore autonomo e che
invece rivendicava “L’elemento che contraddistingue il rapporto
la natura subordinata del rapporto.
di lavoro
subordinato rispetto a quello autonomo è il vincolo di soggezione personale del
lavoratore al
potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (eterodirezione)
con
conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nella
organizzazione aziendale”.
L’inserimento nella organizzazione aziendale ricorre in entrambe le massime ed è uno
mentre altri elementi quali l’assenza di rischio, la
dei tanti indici della subordinazione, “
continuità nella prestazione, l’osservanza di un orario, la forma della retribuzione, pur
avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici
rivelatori della subordinazione” anche qui il giudice individua come metodo quello
sussuntivo, anche se non ripudia, a livello accessorio, anche l’utilizzo di altri indici.
In alcune realtà però l’etero-direzione può essere poco significativa: può essere un
rischio basarsi solo su di essa, in particolare circa le nuove forme di lavoro, che hanno
cambiato il modo di lavorare una sentenza si è occupata di capire come doveva
pony-express
essere qualificata la categoria di lavoratori c.d. (consegna di pacchi per
conto di terzi): i lavoratori, erano qualificati non come dipendenti, ma come lavoratori
autonomi con rapporto di collaborazione continuativa erano state inserite nel
contratto alcune clausole come escamotage per evitare di qualificare il rapporto di
lavoro come subordinato, tra cui il fatto che i pony-express dovessero usare per le
consegne un proprio mezzo di trasporto, che avevano facoltà di non rispondere alla
chiamata fatta dalla centrale operativa dell’impresa e che per loro non c’erano vincoli
di orario nel ’91 si arrivò alla sentenza n.7608 che cassò la sentenza di appello (la
quale aveva ravvisato la natura subordinata del rapporto di lavoro) in cui si venne
affermato che l’attività dei pony-express, essendo coordinata via radio dall’azienda
con la facoltà però di non rispondere alla chiamata per il lavoratore (mancava
l’emanazione di ordini specifici e l’assidua attività di controllo da parte del datore di
lavoro richiesta una etero-direzione molto marcata) portava a ravvisare un indice di
autonomia (stessa base della vicenda di Foodora). 01/03/2019
Limiti al criterio dell’etero-direzione distinzione tra due diversi concetti di autonomia
fat
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