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Le obligationes

Definizione di obligatio

Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum nostrae civitatis iura. L'obbligazione è quel vincolo giuridico per il quale un soggetto debitore è tenuto ad una particolare prestazione nei confronti di un soggetto creditore.

Tipi di obligationes

  • Obligationes civiles: Riconosciute e tutelate dal ius civile.
  • Obligationes honorariae: Riconosciute e tutelate dallo ius honorarium; la sussistenza dell'obligatio era legata al periodo in carica del magistrato, ma in seguito si diede a queste lo stesso valore di una obligatio civilistica.
  • Obligationes naturales: L'adempimento all'obligatio da parte del debitore era condizionato alla sua libera volontà di farlo; nel caso egli avesse accettato, il creditore poteva pretendere l'adempimento alla prestazione da parte del debitore che si fosse pentito con la solutio retentio. In esse era ammessa una novatio e compensatio con una obligatio civilistica. Una volta assuntosi l'impegno ad adempiere, il debitore era tenuto per via di un istinto naturale a farlo. Esempi di obbligazioni naturali furono:
    • L'obbligo del pater di dotare la figlia in potestate.
    • L'obbligo del liberto di prestare le sue operae al patronus.

Soggetti delle obligationes

Normalmente erano un debitore ed un creditore, ma poteva anche accadere:

  • Che i soggetti fossero più di uno: Obbligazione parziaria: Ogni debitore era debitore pro quota, ogni creditore era creditore pro quota; si aveva invece obbligazione cumulativa se ogni soggetto, debitore o creditore, era tenuto rispettivamente all'adempimento e al ricevere la prestazione per intero; altre obbligazioni cumulative erano le obligationes poenales, in quanto se fossero state adempiute pro quota queste non avrebbero più avuto il loro carattere sanzionatorio e di pena per i soggetti committenti l'illecito. Infine, ci sono le obligationes in solidum (solidali) nelle quali la prestazione era dovuta per intero dai condebitori o ai concreditori, ma bastava che uno dei primi vi adempisse interamente o uno dei secondi ne ricevesse l'adempimento completo per far sì che l'obbligazione si considerasse estinta, anche se rimaneva comunque valido l'adempimento parziario da parte dei condebitori; si potevano estinguere tramite solutio per aes et libram, novatio, acceptilatio.
  • Che i soggetti fossero indeterminati: Obbligazione a soggetto indeterminato: La persona del debitore o creditore era indeterminata, e la sua individuazione era rimandata al momento dell'adempimento, come nel caso del legato a favore del primo tra i parenti che si fosse presentato al funerale del testatore.

Oggetto delle obligationes

Era una prestazione che poteva consistere in un dare, facere o non facere; essa doveva possedere 4 requisiti:

  • Determinatezza: Altrimenti l'obligatus sarebbe stato alla mercè del creditor.
  • Possibilità: Doveva essere effettuabile sia dal punto di vista materiale che giuridico, altrimenti l'obligatus sarebbe stato alla mercè del creditor.
  • Liceità: Doveva essere compatibile con le norme del diritto e della morale.
  • Valutabilità economica: Altrimenti non sarebbe stata possibile la condemnatio pecuniaria.

In base all'oggetto dell'obligatio, si potevano avere

  • Obbligazioni positive: Prestazione di dare o facere.
  • Obbligazioni negative: Prestazione di non facere.
  • Obbligazioni indivisibili: Prestazione non adempibile parziariamente.
  • Obbligazioni divisibili: Prestazione adempibile parziariamente (obligationes in dando, in faciendo).
  • Obbligazioni generiche: Prestazione era la dazione di un oggetto appartenente ad un determinato genus di cose; la scelta della cosa spettava al debitore, e non doveva la più scadente (in diritto giustinianeo doveva essere di medio valore).
  • Obbligazioni alternative: Prestazioni erano 2 o più e il debitore poteva scegliere di adempiere ad una delle due; qualora l'obbligazione scelta si fosse rivelata inadempibile, il debitore era tenuto all'adempimento alla seconda obbligazione; se anch'essa era inadempibile, l'obbligazione si estingueva.
  • Obbligazioni facoltative: Prestazione era una sola ma il debitore poteva sostituirla con un'altra in caso di impossibilità all'adempimento della prima; se anche la seconda obbligazione scelta si rivelava inadempibile, l'obbligazione si estingueva.
  • Prestazione degli interessi: Erano gli interessi, ossia la prestazione di denaro di un tanto in più rispetto a quello ricevuto; non potevano superare il fenus unciarum, ossia il limite legale degli interessi consentiti.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pizzo_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Cursi Maria Floriana.
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