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Lo sviluppo successivo e il pensiero di Labeone
Si deve al pensiero di Labeone il testo 33, in cui si propone di chiarire la terminologia usata nell'editto del pretore per indicare gli atti giuridici.
Con il termine "gestum", Labeone intende ogni comportamento concludente come, ad esempio, l'accettazione non formale dell'eredità e la gestione di affari altrui senza averne ricevuto l'incarico.
Con "actum", Labeone designa le figure in cui sorge un'obbligazione per una sola delle parti e quindi vi ricomprende i tre generi appena visti.
Infine, al "contractum" o forse già al sostantivo "contractus", Labeone riconduce quelle figure che fanno sorgere un'obbligazione per entrambe le parti, come ad esempio le tre figure consensuali in cui è più evidente la bilateralità degli obblighi, ancora oggi chiamate contratti sinallagmatici.
Dunque, la prima nozione di contratto a noi nota riguarda solo le obbligazioni sorte.
mediante consenso libero da ogni forma che possono essere da ora considerati come il quarto genere di obbligazione. Il passo decisivo è fatto nel I secolo d.C. nel testo 34 in cui compare la nozione di conventio. Due sono qui i risultati di assoluta rilevanza giuridica ai quali nel I secolo d.C. sono giunti i giuristi propuliani. Il primo è che la nozione di contratto è da loro estesa a tutti i generi produttivi di obbligazione. Il secondo è che con questa nuova nozione di contratto ha interagito la nozione di conventio. L'idea che alla base di ogni contratto vi sia l'accordo delle parti è destinata a prevalere su una diversa idea di contratto professata dai sabiniani per i quali è contratto qualunque atto lecito che produca obbligazione anche se manca l'accordo delle parti come nel legato con effetti obbligatori. Questa concezione più ampia soccombe però in pochi anni, poi si ha la completa affermazione dellaconcezione che vede alla base del contratto l'accordo delle parti. Questa è la nozione di contratto ancora presente nel nostro Codice Civile articolo 1321. Rispetto alla nozione odierna di contratto bisogna notare due differenze. La prima è che nel diritto romano il contratto è per lungo tempo solo fonte di obbligazione e non di qualunque rapporto giuridico - patrimoniale. La seconda è che nel diritto romano il puro e semplice accordo fa sorgere una obbligazione solo nei contratti consensuali, invece nelle altre tre categorie l'accordo è necessario ma non è sufficiente perché deve essere accompagnato o dalla consegna di una cosa o rivestito da una certa forma che può essere orale o scritta. 3 - Classificazione delle fonti delle obbligazioni. La prima classificazione organica a noi nota delle fonti delle obbligazioni si legge nelle "Istituzioni" di Gaio che non definisce nonL'obbligazione, cosa che del resto non fa neppure il Codice Civile vigente (testo 35). Nel testo la novità è la presentazione di due ampie categorie di fonti, infatti accanto alla categoria del contratto che raccoglie i quattro generi già individuati, compare la categoria del delitto che comprende i quattro delitti tipici previsti dal ius civile. Gaio chiama specie queste due categorie perché le antepone a quella dei quattro generi già esistenti. Questa riduzione delle fonti in due meccanismi non è molto felice perché i due meccanismi non sono omogenei anche se entrambi possono generare una azione in personam contro un debitore. Infatti nelle obbligazioni da contratto l'azione è eventuale perché può essere esperita solo se il debitore è inadempiente; invece nelle obbligazioni da delitto l'azione è esperibile da subito cioè non appena il delitto è commesso perché nei
delitti l'obbligo e la responsabilità nascono contemporaneamente. Inoltre la classificazione non è completa sebbene sia presentata come tale. Da un lato mancano come fonti gli illeciti pretorii, ma forse ai tempi di Gaio gli illeciti pretorii non sono ancora riconosciuti da tutti come fonti di obbligazione. Dall'altro lato mancano quelle figure produttive di obbligazione che non si fondano sull'accordo delle parti pur essendo atti leciti. Sono atti di cui Gaio stesso parla qui o altrove nelle "Istituzioni". Si tratta soprattutto del legato con effetti obbligatori della gestione di affari altrui e del pagamento dell'indebito che è ricordato da Gaio nel testo 35. In particolare nel pagamento dell'indebito l'obbligazione sorge a seguito di un duplice errore, chi paga deve ritenersi erroneamente debitore e che riceve erroneamente creditore altrimenti si commette rispettivamente una dazione ed un furto. Se entrambe le parti sono inerrore sorge a carico di che riceve l'obbligo di restituire quantoricevuto e questo obbligo sorge al momento della consegna della cosa, salvo che l'intenzione di chipaga sia di estinguere l'obbligazione, non di farla sorgere. Questo manda in crisi la classificazioneperché Gaio intende il contratto come un atto che produce una obbligazione e non che la estingue.Nelle altre due figure l'accordo manca perché l'obbligazione sorge per volontà unilaterale di unasola parte. Per giustificare il mancato inquadramento di queste figure alcuni moderni pensano cheGaio si trovi in imbarazzo tra due orientamenti opposti che non sa conciliare o che tra i quali non saschierarsi. Il primo che è dei sabiniani vede nel contratto qualunque atto lecito che producaobbligazione, anche se non è fondato sull'accordo delle parti. Il secondo che è proculiano pone allabase del contratto l'accordo delle parti, l'esito di
questo conflitto non risolto si tradurrebbe nellaclassificazione insufficiente di Gaio. Forse le cose stanno davvero così ma si può pensare che, datoil carattere elementare delle "Istituzioni", Gaio abbia proposto consapevolmente una classificazionedi massima. Comunque sia i dubbi restano perché Gaio non avrebbe dovuto affermare che "tutte leobbligazioni da contratto o da delitto" quando di certo sapeva dell'esistenza di altri atti diobbligazione che non rientravano nella sua bipartizione.Forse è Gaio stesso a porre rimedio ai difetti della classificazione vista. Se appartiene ad una suaopera autentica, il testo al numero 36 che si trova nel "Digesto" è attribuito a lui come tratto da unasua altra opera chiamata "Aurea" cioè cose giuridiche preziose. Della paternità gaiana diquest'opera molti moderni dubitano perché la ritengono una rielaborazione più tarda di
materiali di Gaio fatta a scopo didattico o pratico. Nella nuova categoria residuale trovano sistemazione quelle figure che non sono ne contratti ne delitti ma che sono accostabili o agli uni o agli altri. Come figure accostabili al contratto sono elencati, ad esempio, il pagamento dell'indebito, il legato obbligatorio e la gestione di affari altrui. Come figure accostabili al delitti sono elencati alcuni illeciti all'origine perseguiti dal pretore, come quello del giudice che ha dolosamente malgiudicato o di chi ha gettato solidi o liquidi provocando danni ad una persona. Questa tripartizione è vicina a quella nostra attuale infatti il Codice Civile all'articolo 1173 recita: "le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". Un'ultima classificazione delle fonti si legge nelle "Istituzioni" di Giustiniano dove le figure diverse da
contratti e delitti sono inquadrate in due categorie nuove dette quasi da contratto e quasida delitto. Questa quadripartizione soddisfa di certo il gusto per la simmetria tipica per i giuristi di quel tempo. Di certo però la classificazione non è ben fondata sotto il profilo dogmatico, infatti nelle obbligazione quasi da contratto si dà rilievo ad un elemento concettuale, cioè alla mancanza dell'accordo di due o più volontà, accordo che almeno da tre secoli è elemento essenziale del contratto. Invece nelle obbligazioni quasi da delitto si dà rilievo ad un fattore storico - giuridico perché le figure qui considerate sono gli illeciti in origine perseguiti dal pretore. Questi illeciti però, già prima di Giustiniano, non si differenziano più dai quattro delitti di ius civile perché da tempo era scomparsa nella pratica la distinzione tra ius civile e diritto onorario. Tuttavia proprio
per fatto illecito. La seconda situazione si verifica quando una persona non adempie ad un obbligocontrattuale, in questo caso la responsabilità nasce dalla violazione dell'obbligazione contrattuale stessa. La responsabilità extra-contrattuale, o aquiliana, si basa sul principio del risarcimento del danno causato ad un'altra persona. Questo principio è stato codificato nel Codice di Napoleone e successivamente adottato nel nostro Codice Civile post-unitario del 1865. La quadripartizione di Giustiniano, espressa nelle "Istituzioni" imperiali, ha influenzato il pensiero giuridico per secoli, fino all'elaborazione del Codice di Napoleone. Il nostro Codice Civile del 1865 segue da vicino il Codice di Napoleone, prendendo spunto dalla sua struttura e dai suoi principi. In conclusione, la responsabilità si manifesta in due situazioni: per fatto illecito e per inadempimento contrattuale. Entrambe le forme di responsabilità sono regolate dal nostro Codice Civile, che ha ereditato molti principi dal Codice di Napoleone.da fatto illecito o civile in contrapposizione a quella penale nel significato odierno. Questa varietà lessicale non deve fuorviare perché la nozione è sempre la stessa. La seconda situazione può verificarsi nelle obbligazioni sorte da atti leciti, siano essi contrattuali o non contrattuali. Oggi si parla di responsabilità contrattuale, essa si verifica quando il debitore non adempie l'obbligazione assunta e la prestazione relativa è divenuta impossibile per un fatto a lui imputabile. Per consentire al creditore di poter agire in giudizio, anche se l'obbligazione non esiste più, i giuristi, dal 100 a.C. in poi, elaborano una sorta di finzione in cui si considera che l'obbligazione continua ad esistere o, come essi dicono, si perpetua. Se invece la prestazione fosse ancora possibile si avrebbe il caso di mora del debitore che sarebbe tenuto per i danni causati dal suo ritardo nell'adempiere la prestazione. Talvoltaere in mora se non paga il prezzo pattuito per la torta nuziale entro il termine stabilito. In questo caso, il pasticcere ha il diritto di richiedere il pagamento del prezzo e di eventuali danni subiti a causa del ritardo del pagamento. Per quanto riguarda l'obbligo di fornire la torta nuziale, se il pasticcere non riesce a consegnarla per cause non imputabili a lui (ad esempio, un incidente stradale che impedisce il trasporto), allora si parla di impossibilità sopravvenuta e il pasticcere sarà esonerato dall'adempimento dell'obbligo. In generale, il ritardo nell'adempimento di un obbligo può comportare diverse conseguenze a seconda del tipo di obbligazione e delle circostanze specifiche. È sempre consigliabile consultare un avvocato per avere una valutazione precisa dei propri diritti e doveri in caso di ritardo nell'adempimento di un obbligo contrattuale.