Diritto Romano - domande frequento
(documento aggiornato e rivisitato)
Professor James Caimi, Università degli Studi di Genova
Periodi e fonti
Periodizzazione:
I Periodo, Monarchia
dal 750 a.C. a (circa) 240 a.C.: -->
latino-sabina ed etrusca Repubblica
(circa dal 750 al 509 a.C.); -->
(dal 509, data convenzionale d'inizio, a circa 240 a.C., con
l'egemonia romana nell'Italia peninsulare)
II Periodo, Repubblica
da (circa) 240 a.C. a 284 d.C.: --> (dal 240
a.C. con l'inizio dell'espansione nel Mediterraneo, al 27 a.C.); -->
Principato (anche detto "Alto Impero", dal 27 a.C. con Augusto
alla crisi del III sec. d.C.)
III Periodo, del Dominato"
284-565 d.C.: è la cosiddetta "età
Diocleziano
(detta anche basso o tardo impero), e va da (284-385
Giustiniano
d.C.) a (527-565 d.C.). E' il periodo dell'impero
Costantino
assoluto. A partire da il titolo si trasmette per via
ereditaria. L'imperatore si dichiara tale per volontà divina ed è
(padrone). L'evento più importante di questo periodo è
dominus
divisione definitiva dell'impero
la (dal 395, con la morte di
occidentale orientale.
Teodosio il Grande) tra la parte e quella Nel
invasioni barbariche;
475 la parte occidentale cadde a causa delle
quella orientale conobbe invece il fulgido periodo giustinianeo
Impero Bizantino
(527-565) e giunse come fino al 1453, anno in
cui Bisanzio fu invasa dai turchi.
Le 12 tavole: Le 12 tavole fissano per iscritto regole dei e delle
mores
dei Quiriti,
cosiddette "leggi regie" (diritto nucleo del diritto privato
dell'epoca). Andarono perdute quando i galli saccheggiarono Roma nel
390 a.C., ma furono tramandate oralmente e ricostruite dagli esperti del
diritto. 120 enunciati normativi
Si tratta di circa di cui 50 sono citazioni
letterarie.
La lingua non è mai quella latina del V sec. a.C.; mentre lo stile
normativo arcaico procede per immagini concrete e mai per astrazioni,
usa le immagini come modello per trarre conseguenze (stile "icastico e
allusivo").
I vari enunciati normativi sono detti "versetti" perché il ritmo non è
dato da qualche metrica ma da altri accorgimenti stilistici (es. le
sequenze di 2 o più parole).
Contenuto:
1-3; processo privato
4-5; persone e successione ereditaria
6-7; obbligazioni e diritti reali
8; diritto penale
9; diritto pubblico
10; norme funerarie
11-12; varie (non ascrivibili ad altre tavole)
E' probabile un'influenza greca sulle 12 tavole, infatti da circa il 500 a.C.
ci sono stati contatti tra Roma e la Grecia o la Magna Grecia (Italia
meridionale).
Le compilazioni di Giustiniano (Corpus Iuris Civilis):
Nuovo codice giustinianeo
--> (529, perduto); raccoglieva brani ritenuti
utili di costituzioni imperiali (leges) tratte dai 3 precedenti codici
(gregoriano, ermogeniano e teodosiano) e da costituzioni posteriori, tra
cui quelle dello stesso giustiniano.
Ha scopo pratico per quanto riguarda i processi, inoltre nessuna
disposizione imperiale poteva essere citata al di fuori del codice (se
qualcuno avesse citato fonti imperiali esterne al codice sarebbe stato
accusato di falso).
Digesto;
--> è l'unica compilazione ufficiale di (brani tratti da scritti
iura
giurisprudenziali). E' stato annunciato in una costituzione del 530 inviata
a Triboniano, che divenne il principale artefice delle compilazioni
giuridiche volute da Giustiniano. Il digesto è destinato sia alla pratica
che alle scuole.
Il lavoro di redazione si è svolto in 2 fasi:
letti, selezionati e adattati
1) I testi dei giuristi furono per aggiornarli
alla realtà giuridica del tempo e per eliminare ripetizioni e
contraddizioni; sistemati in 50 libri
2) I testi furono ripartiti in titoli in base
all'argomento --> "digesta" = "cose disposte secondo un dato ordine".
Il nome greco di quest'opera è "pandette" ("ricomprendere ogni cosa").
La redazione era composta da 17 membri:
2 alti funzionari tra cui Triboniano
4 professori di diritto
11 avvocati patrocinanti presso il foro
I testi prescelti ottennero lo stesso valore delle costituzioni imperiali.
Giustiniano pose 3 divieti a garanzia dell'inalterabilità del testo:
Vietato usare abbreviazioni
Divieto di interpretazioni innovative
Vietato apporre annotazioni a margine dei manoscritti del digesto
(ammesse però la traduzione in greco e la redazione di sommari).
Istituzioni;
--> pubblicate nel 533, sono un manuale elementare in
forma di discorso rivolto da Giustiniano alla "gioventù desiderosa di
diritto".
Le istituzioni si basano sull'omonimo manuale di Gaio e trattano di
diritto e processo privati, con una breve appendice nell'ultimo titolo sul
processo penale pubblico.
A redigere le istituzioni, con il cooridinamento di Triboniano, sono 2
professori di diritto, Teofilo e Doroteo.
Le istituzioni sono il primo testo che gli studenti devono apprendere
durante il corso quinquennale.
Seconda edizione del codice;
--> a compiere una revisione del nuovo
codice fu una commissione di 5 membri (Triboniano, Doroteo e 3
avvocati dell'alto foro del prefetto del pretorio), allo scopo sia di
aggiungere le ultime costituzioni di Giustiniano sia di eliminare i testi
ormai obsoleti.
Il secondo codice è composto da 17 libri, 7 di diritto romano e 5 di
diritto pubblico. I brano sono posti in ordine cronologico crescente.
Novelle;
--> sono le nuove costituzioni emanate dopo il secondo codice.
Sono scritte quasi tutte in greco. La loro lunghezza è variabile così come
lo è il loro contenuto (in particolare diritto pubblico).
Sono note grazie a collezioni private.
Costituzioni imperiali: sono gli atti emanati dal principe legislatore
(editti, mandati, decreti, epistole, rescritti).
Epistola; è una lettera di risposta ai quesiti inoltrati, ad esempio,
dai governatori delle province. E' detta anche "rescritto".
Si dice "rescritto" anche la risposta che il principe dà al privato.
Decreti; sono sentenze emanate dal principe come giudice. A
differenza di quelle dei normali giudici, sono sempre vincolanti.
La proprietà e il possesso
Proprietà a titolo derivativo e a titolo originario:
Proprietà civile a titolo originario,
--> qui il diritto sorge Il
ex novo.
diritto si ottiene tramite occupazione, acquisto del tesoro,
specificazione, accessione e acquisto dei frutti:
Occupazione;
1) è la presa di possesso con l'intenzione di tenere la cosa
come propria. Vale per le cose di nessuno (res e le cose del
nullius)
nemico.
Es. animali selvatici, cose trovate sulla spiaggia, cose abbandonate (NON
perdute).
Specificazione;
2) se un soggetto è proprietario della materia prima e
un altro soggetto la lavora spontaneamente, Giustiniano afferma che se
statua di bronzo)
l'oggetto finito è riconducibile alla materia prima (es.
esso spetta al proprietario della materia prima; se invece non lo è (es.
statua di pietra) esso spetta a chi l'ha lavorata.
Accessione;
3) la cosa principale e la cosa accessoria, di proprietari
diversi, si uniscono e fanno un tutt'uno. Il proprietario della cosa
principale acquista la proprietà della cosa accessoria.
Accessione immobiliare, si ha quando la cosa principale è un
immobile;
Accessione mobiliare (il proprietario della cosa accessoria non
perde definitivamente la proprietà).
Acquisto dei frutti;
4) si ha con la semplice separazione dalla cosa
madre (il proprietario deve essere possessore di buona fede) o con la
presa di possesso (ad esempio per usufrutto).
Proprietà civile a titolo derivativo,
--> la proprietà si trasferisce da un
soggetto (trasmittente/alienante, dante causa) a un altro (accipiente,
avente causa).
L'alienante deve necessariamente essere il proprietario.
I principali atti a effetti reali idonei a trasmettere la proprietà sono:
da vendita divenne atto astratto per trasferire la
Mancipatio;
proprietà di Il aveva l'obbligo di garantire
res mancipi. dans
l'evizione e di essere veritiero, La proprietà si trasmette quando si
è pagato il prezzo.
(per lo è un atto astratto per trasferire la
In iure cessio ius civile);
proprietà di tutte le cose. Si celebra (in tribunale) ed è un
in iure
finto processo di rivendica. I figli di famiglia non possono
compierla.
(possono farla anche gli stranieri); trasmette la proprietà
Traditio
di in seguito anche di Si tratta della
res nec mancipi, res mancipi.
semplice consegna del bene dal tradente all'accipiente. Il possesso
si trasmette sempre; la proprietà si trasmette solo se concorrono
alcuni elementi.
La La è inizialmente un atto di vendita delle
mancipatio: mancipatio
cose propriamente dette come ad esempio fondi siti in
res mancipi,
territorio italico, animali, schiavi ecc. 5 testimoni cittadini romani
La mancipatio si svolge in presenza di
puberi di sesso maschile e di un pesatore (libripens).
- Il (venditore) porta con sé la cosa da alienare (se si
mancipio dans
tratta di un immobile porta una parte che rappresenta il tutto);
- Il (accipiente compratore) pronuncia
mancipio accipiens
solennemente, ad esempio: "Io dico che questo schiavo è mio secondo
il diritto dei Quiriti, e che mi sarà comprato con questo rame e con
questa bilancia di bronzo".
La quantità di metallo convenuta come corrispettivo del valore della
cosa era realmente pesata sulla bilancia. vendita
Col tempo, da vendita vera, la divenne una
mancipatio
immaginaria: alla dichiarazione del segue una
mancipio accipiens
pesatura per finta, infatti sulla bilancia si pesava un pezzettino di
metallo o una monetina.
Nella fu abolito il prezzo; la nuova funzione assolve
mancipatio-vendita
all'esigenza di trasmettere la proprietà delle cose nei casi in cui
mancipi
non è richiesto un corrispettivo (es. donazione o adempimento di
obbligazione di dare).
vendita,
Nel caso di una dopo che venditore e compratore si sono
accordati sul prezzo, il compratore paga la somma e poi si procede alla
perché si trasmetteva il diritto di proprietà --> La
mancipatio,
è diventata un atto
mancipatio di trasferimento della proprietà.
La era atto proprio dei vi erano ammessi gli stranieri
cives;
mancipatio
in possesso di ma il diritto che era loro riconosciuto non
ius commercii
poteva qualificarsi come dominium.
Con l'età classica, anche la perse il suo formalismo:
mancipatio
mantenne solo i requisiti essenziali, che erano l'accordo di
trasmettere/ricevere una cosa i 5 testimoni e il ormai
mancipi, libripens,
senza bilancia.
La : significa "consegna", e si attua con il trasferimento
traditio: traditio
del possesso. E' un modo di acquisto della proprietà inizialmente
proprio solo delle res mancipi.
diritto delle genti,
E' un istituto di e quindi è aperta anche agli stranieri.
Con la decadenza di e in la fu applicata
mancipatio iure cessio, traditio
trasferimento di tutte le cose.
per il Divenne così l'unica attuazione del
principio per cui "la proprietà delle cose si acquista con la consegna o
per usucapione, non con il semplice consenso".
tradente accipiente.
La è la consegna di una cosa da un a un
traditio
Con la si trasmettono al tempo stesso possesso e proprietà.
traditio
Elementi essenziali della traditio:
- Il tradente deve essere dominus
- La deve avere ad oggetto solo e
res nec mancipi res corporales
traditio
- Chi trade deve avere l'intenzione di trasferire la proprietà e
l'accipiente di riceverla corporale
- La deve essere
traditio giusta causa
- Deve accompagnarsi a una
Requisiti della traditio:
Corporalità;
1) consegna materiale della cosa. Possiamo distinguere tra:
la consegna delle chiavi del magazzino
Traditio clavium,
trasferisce la proprietà delle cose in esso contenute
la traditio dei documenti di vendita o
Traditio per chartam,
donazione di schiavi poteva tenere il posto della degli
traditio
schiavi la cosa viene solo indicata
Traditio longa manu, conclusa una vendita il venditore
Missio in vacuam possessionem,
autorizza il compratore a recarsi sul fondo e a prenderne possesso
basta la nuda volontà del proprietario
Traditio brevi manu, il tradente intende al tempo stesso
Constitutum possessorium,
trasferire la proprietà e trattenere il bene come usufruttuario o
conduttore
Volontà;
2) la in quanto atto di trasferimento della proprietà,
traditio,
richiede nel trasmittente e nell'accipiente rispettivamente l'intenzione
di trasmettere e di ricevere la proprietà
Giusta causa:
3) "Una nuda consegna non trasferisce mai la proprietà,
se non l'abbia preceduta una vendita o altra giusta causa che motivi la
causa
susseguente traditio" (Paolo). Se la consegna è fatta a di vendita,
l'effetto traslativo sembrerebbe subordinato al pagamento del prezzo.
La difesa della proprietà - legis actiones: La è l'azione che
rei vindicatio
spetta al proprietario contro chi possiede la sua cosa indebitamente.
Questa azione si è potuta esercitare tramite e
legis actiones, formulae
cognitio extra ordinem.
Le servono ad agire in difesa della proprietà:
legis actiones
1) azione di legge utilizzata per la
Legis actio sacramento in rem;
rivendica. I 2 che si contendevano la cosa si recavano con la cosa
in iure
stessa e iniziavano un dialogo composto da dichiarazioni solenni. Poi
toccavano la cosa con una bacchetta e, attraverso una serie di frasi
elusive, si perveniva alla sfida al cioè a pagare una
sacramentum,
somma di denaro in caso di soccombenza. Nel frattempo il magistrato
era intervenuto per togliere al possessore il possesso della cosa e per il
pagamento della somma della scommessa. Poi questi, davanti al
giudice, stabiliva chi dei 2 doveva pagare perché non gli era riuscita la
prova di appartenenza del bene.
2) questo modo di rivendica si basa su 2
Agere per sponsionem;
elementi:
Una con cui chi si proclamava proprietario si faceva
sponsio,
promettere dal possessore di pagare una somma di 25 sesterzi
qualora riuscisse a provare il suo diritto. Per accertare se la
somma era dovuta, si doveva preliminarmente decidere la
questione della proprietà;
Una con cui chi si affermava possessore prometteva di
cautio,
restituire la cosa e i frutti nel frattempo maturati.
3) rivendica nel processo formulare.
Agere per formulam petitoriam;
Consta di 2 fasi: --> davanti al magistrato e -->
In iure, Apud iudicem,
davanti al giudice.
Il solo legittimato ad agire è chi si afferma proprietario e si dispone a
provarlo. Il legittimato passivo è chi possiede la cosa al momento della
lite (possesso ingiustificato).
Ci sono 2 figure anomale di possessori contro coi si può agire:
- Chi abbandona dolosamente il possesso per evitare l'azione
- Chi finge di essere possessore per depistare l'attore
Il convenuto accetta di difendersi e deve pagare la cautio iudicatum
con cui promette di pagare l'eventuale somma della condanna, ma
solvi
può anche rifiutare la difesa.
L'attore, acquisito il possesso, è a posto; il convenuto, se non vuole
rinunciare, deve agire in rivendica e dimostrare di essere proprietario.
Se nonostante tutto non cede il possesso è condannato a pagare il
valore della cosa.
La rivendica per formula petitoria ha 2 aspetti fondamentali:
Possibilità di restituzione; se NN restituisce, il procedimento si
chiude. Il possessore di buona fede deve restituire i frutti percepiti
e quelli che avrebbe percepito se la cosa fosse stata
adeguatamente sfruttata; il possessore di mala fede deve
restituirli tutti, anche quelli percepiti prima della lite.
Condanna pecuniaria, ai frutti si sottraggono le spese per produrli.
Ordinarie,
Le spese necessarie sono: --> sostenute per la
Straordinarie,
produzione dei frutti; --> impiegate per la
Voluttuarie,
conservazione della cosa; --> per gli abbellimenti. Il
possessore di buona fede ha diritto al rimborso delle spese
necessarie e ha diritto di tenersi eventuali abbellimenti. La
mancata restituzione porta alla condanna pecuniaria.
4) qui la condanna non è più pecuniaria ma
Cognitio extra ordinem, in
(sulla cosa stessa), quindi il possessore è condannato a
ipsa rem
restituire. Se non lo fa, la restituzione avviene con la forza pubblica.
Procedure di cognizione e di esecuzione: Il processo privato può essere
di cognizione o di esecuzione.
Pervenuti a una sentenza che, ad esempio, riconosce a Tizio il
processo di cognizione;
diritto di avere 100 da Caio, qui finisce il
Se Caio, spontaneamente, non esegue la sentenza, gli atti da
compiere per ottenere un risultato corrispondente costituiscono il
processo di esecuzione.
Delle 5 azioni di legge, 3 erano di cognizione (legis actio sacramento, per
e 2 erano esecutive (per
iudici postulationem, per condictionem) manus
iniectionem, per pignoris capionem).
Il possesso: uno può
Il possesso non va confuso con la proprietà, infatti
essere possessore ma non proprietario di un determinato oggetto. Ad
esempio, chi
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