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AA --> l'attore
Aulo Agerio,
NN --> il convenuto
Numerio Negidio,
Nelle Istituzioni Imperiali si fa una classifica dei tipi di azioni:
Azioni e azioni
1) in rem in personam
Azioni
- servivano a recuperare una cosa già nostra
in rem,
Azioni
- permettevano di conseguire una cosa non ancora
in personam,
nostra
Azioni civili e azioni pretorie
2)
Azioni civili,
- derivano dal diritto civile
Azioni pretorie,
- derivano dalla giurisdizione pretoria
Entrambi i tipi potevano essere sia che
in rem in personam
Azioni reipersecutorie, penali e miste
3) azioni reipersecutorie,
Con le AA chiedeva una cosa, ad esempio una
somma data a mutuo:
azioni penali
- Le perseguivano la pena
azioni miste,
- Le secondo Gaio, erano quelle azioni che, ad esempio,
prevedevano il raddoppiamento della condanna se NN negava, ed erano
quindi intese per metà reipersecutorie e per metà penali.
Azioni di stretto diritto,
4) con queste azioni il giudice doveva attenersi
rigorosamente a quanto descritto nella formula, senza possibilità di
apprezzamenti personali
Azioni di buona fede,
5) azioni in cui è permesso al giudice il libero
potere di stimare, in base al criterio del buono e dell'equo, quanto
debba essere restituito all'attore
Azioni arbitrarie,
6) azioni che dipendevano dall'arbitrio del giudice (es.
se NN, secondo il giudice, soddisfaceva AA, egli evitava la condanna)
Si fa inoltre distinzione tra i processi:
--> giudizi formulari svolti tra cittadini, a Roma, nel
Iudicia Legitima,
raggio di 1 miglio, con giudice unico
--> si fondavano sull'imperio del magistrato
Iudicia Imperio Continentia,
e riguardavano tutti gli altri casi.
La formula: La formula era un piccolo scritto, redatto con la
in iure
termini
collaborazione del magistrato, che fissava i della controversia
tra le parti. Grazie ad essa il giudice riceveva la controversia già
giuridicamente impostata.
La formula era redatta in base alle formule tipo contenute nell'editto
del pretore. 2 periodi
La struttura sintattica delle formule tipo era composta da
ipotetici: "Se pare che NN debba dare ad AA 10.000 sesterzi [...], il
giudice condanni NN a favore di AA; se non pare lo assolva".
nomina del giudice
La formula si apriva con la (es. che
Titius iudex est),
poteva essere preceduta da una La serviva per
praescriptio. praescriptio
limitare l'oggetto del giudizio al fine di evitare che questo fosse dedotto
per intero quando la controversia riguardava un solo punto.
Alle parti della formula si aggiungono e
exceptio arbitratus de
In tutto la formula ha quindi 6 parti, che raramente si
restituendo.
trovano tutte insieme in una formula (parole di Gaio):
pretesa dell'attore: certa
che descrive la --> E' quando
Intentio,
l'oggetto della domanda è una certa cosa o una determinata
incerta
somma di denaro; --> E' quando la determinazione
dell'oggetto della pretesa era demandata dal giudice. In questo
caso l'intentio era preceduta dalla che indicava la
demonstratio,
causa del rapporto giuridico invocato.
imponeva al giudice di condannare o assolvere.
Condemnatio,
Questa parte mancava solo nelle formule pregiudiziali (praeiudica)
che servivano unicamente ad accertare un fatto (es. se Tizio sia
liberto di AA).
clausola propria dei giudizi divisorii, consentiva al
Adiudicatio,
giudice l'assegnazione delle singole porzioni della divisione (in
questo caso la condemnatio serviva per regolare i rapporti di dare
e avere tra i proprietari)
è utilizzata dal convenuto per addurre determinati fatti
Exceptio,
che, se provati, lo avrebbero fatto assolvere.
(clausola arbitraria o restitutoria), è una
Arbitratus de restituendo
clausola che figurava solo nelle formule delle azioni arbitrarie.
Subordinava la condanna al fatto che il convenuto non avesse
"restituito" secondo l'ordine del giudice.
Azioni pretorie fittizie, in factum, trasposizione dei soggetti: Secondo
azioni pretorie
la struttura della formula, le potevano essere:
(l'attore esprimeva la sua pretesa non in
In factum conceptae
termini di diritto ma esponendo un fatto);
Con trasposizione di soggetti; ad esempio con
l'actio institoria
diventa possibile pretendere direttamente dai padroni
l'adempimento dell'obbligazione contratta dagli schiavi in veste di
institores;
(ficticiae): ad esempio l'actio è un'azione
Fittizie publiciana in rem
modellata sulla base della con clausola arbitraria o
rei vindicatio,
restitutoria in cui è però aggiunta una (es. il giudice fa finta
fictio
che AA ha già usucapito e quindi lo considera alla stregua di
proprietario). Questa azione e la sua finzione consentono al
compratore di semplicemente tradita che ha perduto
res mancipi
il possesso di rivendicare e recuperare tale possesso.
Gli interdetti: pretore
Gli erano ordini emanati dal con cui si
interdicta
vietavano determinati comportamenti. Si tratta di rimedi processuali
complementari al processo formulare.
vietano es. di usare la forza per impedire
Interdicta prohibitoria,
al vicino di raccogliere i suoi frutti caduti sul mio fondo;
ordinano di esibire es. le tavole di un
Interdicta exhibitoria,
testamento ordinano di restituire es. i beni ereditari
Interdicta restitutoria,
Questi ordini erano emanati su istanza di un privato in presenza del
destinatario. Il pretore raccoglieva le ragioni del richiedente e
dell'avversario ed emanava l'ordine. Chi si reputasse nel torto si
disponeva ad ubbidire. Se invece il destinatario dell'interdetto resisteva,
iniziava un procedimento per accertare che esistessero effettivamente i
presupposti da cui aveva preso le mosse l'ordine pretorio.
Se l'intimato soccombeva, la parte vincente otteneva i rimedi idonei per
la realizzazione dell'ordine magistratuale.
Nei casi di (es. e
interdicta duplicia interdictum uti possidetis utrubi),
entrambi i contendenti.
l'ordine magistratuale si estendeva a
Gli interdetti possono avere vari scopi:
Interdetti per la conservazione del possesso
--> (interdicta retinendae
possessionis); se il vicino mi molesta allo scopo di impossessarsi di un
mio bene, posso richiedere questo tipo di interdetto.
Interdetti per il recupero del possesso:
-->
- Se il bene è immobile, interdictum unde vi
- Se il bene immobile è tolto a mano armata, interdictum de vi armata.
Le obbligazioni
Le obbligazioni: Il concetto di obbligazione, nell'antica Roma, era
L'obbligazione è un legame
sostanzialmente uguale a quello moderno.
giuridico tra 2 soggetti in forza del quale uno (il debitore) è tenuto a
compiere per un altro (il creditore) una prestazione, e se non la
compie ne è responsabile. Il diritto del creditore esiste solo in rapporto
al debitore.
In forza di un'obbligazione, il debitore è tenuto a pagare una somma o a
compiere una prestazione a favore del creditore. Ogni prestazione può
avere ad oggetto un dare, un fare o un prestare:
Dare = trasferire la proprietà di una cosa
Fare = assumersi una prestazione di servizi (rientra in questa
categoria anche il non fare)
Prestare = compiere una prestazione
contratto delitto
Le obbligazioni nascono da o da oppure, per qualche
speciale disciplina, da varie figure di cause (es. atti leciti che non
possono essere intesi come contratti o atti illeciti che non possono
essere intesi come delitti).
Sono delitti il furto, la rapina, il danno e l'ingiuria.
obbligazioni civili
--> Sono quelle costituite attraverso leggi o introdotte
consuetudinariamente dal diritto civile;
obbligazioni pretorie
--> Sono quelle che il pretore ha costituito in forza
della sua giurisdizione. Sono anche dette "onorarie".
Altri modi di remissione del debito nelle obbligazioni (mezzi di
remissione del debito nello ius civile: Per estinguere del tutto
un'obbligazione era necessario fare ricorso alla solutio per aes et libram
e alla (che Gaio definì come pagamenti immaginari).
acceptilatio
Il creditore dichiarava solennemente di aver avuto un pagamento che
non c'era stato; solo così l'obbligazione poteva estinguersi.
Con la si estingueva l'obligatio (obbligo
iudicati
solutio per aes et libram da legato
di pagare la somma della condanna) e l'obbligazione per
obbligazioni
mentre con l'acceptilatio si estinguevano le
damnationem;
da stipulazione.
Altri modi di remissione del debito:
Per il diritto pretorio;
- il pretore neutralizzava la pretesa accordando al
debitore convenuto l'exceptio In questo modo si otteneva
pacti.
l'estinzione Se il patto era generico, esso era anche
ope exceptionis.
opponibile (agli eredi, per esempio); se invece era più ristretto era
opponibile solo dal debitore.
Contrario consenso e recesso unilaterale,
- i contratti consensuali
dissenso,
potevano essere sciolti anche con il a condizione che
ipso iure
non vi fosse ancora stato nessun inizio di inadempimento. Si aveva
recesso unilaterale quando il contratto si scioglieva per volontà di una
sola parte.
Impossibilità sopravvenuta
- (cioè impossibilità della prestazione per
fatto non imputabile al debitore, ad esempio la morte di uno schiavo
per cause naturali); se il debitore era in ritardo nell'adempimento,
l'impossibilità sopravvenuta non aveva effetto liberatorio.
Impossibilità giuridica, confusione
- si ha nella (quando la qualità di
debitore e creditore vengono a coincidere).
Morte,
- estingueva poche obbligazioni perché esse erano solitamente
trasferite agli eredi fatta eccezione per le obbligazioni da delitto, per
certe obbligazioni di fare (per riguardo alla persona) e certe obbligazioni
fiduciarie (es. obbligazioni da società e da mandato)
- es. donna convenuta che prima
Capitis deminutio, adrogatio; in manu
era ecc.
sui iuri
- fenomeno processuale che si aveva quando AA e NN
Litis contestatio,
leggevano e accettavano la formula. Con questo fenomeno si
estingueva l'obbligazione dedotta in giudizio.
La novazione: La novazione è il trasferimento di un debito precedente
in un'altra obbligazione, così dalla precedente se ne costituisce una
nuova che estingue la prima (definizione di Ulpiano).
La parola novazione, infatti, deriva da "nuova" + "obbligazione".
l'obbligazione è un fenomeno p