DIRITTO PUBBLICO
A cura di
Lorenzo Marchetti
Voto conseguito all’esame:
30/30
Riassunto basato sulle lezioni del professor Luca
Geninatti Satè, docente presso l’“Università del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro”.
INDICE
IL SISTEMA DELLE FONTI
............................................................................................................ 4
La struttura...................................................................................................................................... 4
La Costituzione .............................................................................................................................. 4
Leggi e atti aventi forza di legge ................................................................................................. 5
Le fonti dell’Unione Europea........................................................................................................ 8
I regolamenti.................................................................................................................................10
I RAPPORTI TRA LE FONTI E I CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE..........12
I rapporti tra le fonti .....................................................................................................................12
Validità ed efficacia .....................................................................................................................12
Le antinomie .................................................................................................................................13
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO ..................................................................24
Fase dell'iniziativa........................................................................................................................24
dell’approvazione...............................................................................................................25
Fase
Fase della promulgazione ..........................................................................................................26
Il ruolo del Presidente della Repubblica: il potere di rinvio ...................................................27
LA REVISIONE COSTITUZIONALE ...........................................................................................29
Il procedimento di revisione costituzionale ..............................................................................29
Le maggioranze ...........................................................................................................................34
FONTI REGIONALI E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE ............................................35
Caratteristiche e disciplina .........................................................................................................35
DPR, DPCM, DM.............................................................................................................................37
Caratteristiche e disciplina .........................................................................................................37
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA....................................................................................41
Requisiti ed elezione ...................................................................................................................41
Il ruolo e i poteri ...........................................................................................................................42
La responsabilità..........................................................................................................................44
IL PARLAMENTO...........................................................................................................................46
Definizione ....................................................................................................................................46
Composizione e struttura ...........................................................................................................46
L’organizzazione interna delle Camere: Presidenti e Uffici di Presidenza .........................47
Le funzioni.....................................................................................................................................50
IL GOVERNO ..................................................................................................................................54
Definizione ....................................................................................................................................54
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Il procedimento di formazione del Governo ............................................................................54
Il rapporto di fiducia .....................................................................................................................60
La crisi di Governo.......................................................................................................................64
LA CORTE COSTITUZIONALE ...................................................................................................67
Storia .............................................................................................................................................67
Caratteristiche e disciplina .........................................................................................................68
Le funzioni.....................................................................................................................................71
LA MAGISTRATURA.....................................................................................................................79
Caratteristiche e disciplina .........................................................................................................79
Il CSM ............................................................................................................................................82
I DIRITTI INDIVIDUALI ..................................................................................................................85
Caratteristiche e disciplina .........................................................................................................85
Diritti di libertà...............................................................................................................................86
Diritti sociali...................................................................................................................................94
DOMANDE D’ESAME....................................................................................................................99
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IL SISTEMA DELLE FONTI
La struttura
Il sistema delle fonti ha una natura gerarchica. Essa è rappresentata dal fatto che vi sono
posizioni diverse delle varie fonti e queste sono una gerarchicamente sovraordinata alle
altre.
La Costituzione
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che
in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti.
La Costituzione inoltre contiene regole che affermano da quali soggetti e secondo quali
procedure sono prodotte le altre fonti. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Venne
approvata dall’Assemblea costituente, eletta contemporaneamente al referendum
istituzionale.
La Costituzione italiana è una Costituzione
- scritta: la normazione è contenuta in un testo legislativo "scritto". La scelta è comune
all'esperienza di civil law e a quella di common law, con la grande eccezione del
Regno Unito, paese nel quale la Costituzione è considerata da alcune sentenze
giudiziali in forma orale, corrispondente ai principali valori fondanti dello Stato (con
l'eccezione di alcuni documenti specifici come la Magna Carta, l'Act of Settlement, la
Petition of Right e il Bill of Rights);
- rigida: con ciò si indica che: è necessario un procedimento parlamentare aggravato
per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza,
ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per
la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una
dall'altra). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale. In aggiunta, le
disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di
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gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte
costituzionale;
- lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare
le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il
disposto costituzionale presenta per parte carattere programmatico, venendo così in
rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità
degli atti aventi forza di legge;
- votata: perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano;
- compromissoria: perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze
politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale;
- democratica: perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e
ai partiti politici. La sovranità popolare deve essere comunque esercitata solo nelle
forme individuate dalla stessa Costituzione;
- programmatica: perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il
compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso
provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).
Leggi e atti aventi forza di legge
Esistono delle fonti che sono:
- la legge (l.);
- il decreto legislativo (d.lg.);
- il decreto legge (d.l.).
In breve, la legge è approvata dal Parlamento secondo il procedimento che parte
dall’iniziativa legislativa e deve affrontare identico percorso nelle due Camere: Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica. Il procedimento di formazione delle leggi non si
conclude fino a che entrambe le camere non hanno approvato il testo nella stessa identica
versione. Tale regola è espressione di un principio chiamato del “bicameralismo perfetto” o
“paritario”: l’ordinamento italiano ruota intorno al Parlamento come organo più importante in
quanto eletto dai cittadini, quindi rappresentativo su cui poggia il carattere democratico della
Repubblica.
Pertanto Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno gli stessi identici poteri,
prerogative, funzioni e ruolo. Per questa ragione il bicameralismo è perfetto, nel senso che
è composto da due camere perfettamente paritarie. Nel procedimento di formazione delle
leggi questo si traduce nel fatto che il testo deve essere approvato nella stessa identica
versione in ciascuna delle due camere.
sono due atti accomunati con l’espressione “atti aventi
Decreto legge e decreto legislativo
forza di legge”. La forza della legge indica la loro posizione nel sistema: sono subordinati
alla Costituzione ma sono sullo stesso piano della legge, sono gerarchicamente pariordinati
(o equiordinati) alla legge.
Il decreto legislativo è approvato dal Governo ma su iniziativa del Parlamento, perché il
76 Cost., non può, senza una legge delega del
Governo, ai sensi dell’art. Parlamento,
esercitare una funzione legislativa. Pertanto è il Parlamento che decide di far svolgere la
funzione legislativa al Governo e gli conferisce una delega, che è contenuta in una legge: il
legge (secondo il procedimento legislativo ordinario), ma l’oggetto di
Parlamento approva la
questa legge non sono delle regole che i cittadini devono applicare, bensì la delega al
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quelle regole. Tuttavia l’art. 76 Cost.
Governo a scrivere esso stesso afferma che per
l’esercizio della funzione legislativa,
delegare al Governo la legge delega deve avere un
oggetto delimitato (non può esserci una delega in bianco), un tempo definito (di solito uno o
due anni, ma non si può conferire una delega senza termine) e i criteri e i principi direttivi,
nell’approvare quel
ovvero quali indirizzi, obiettivi, criteri generali deve seguire il Governo
testo.
Art. 76 Costituzione
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [72] al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti. è anch’esso approvato dal
Il decreto legge Governo, come il d.lg., ma secondo un
procedimento differente in quanto qui non vi è nessuna delega del Parlamento, ma è il
Governo di propria iniziativa, che decide di approvare un atto avente forza di legge. Tuttavia
lo può fare, secondo quanto stabilito dall’art. 77 Cost., solamente in casi straordinari di
necessità e urgenza. Tuttavia, tale d.l., è un atto provvisorio, cioè deve essere comunque
trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Il Parlamento ha 60 giorni per
convertirlo. Se non lo facesse, perché non lo ritiene opportuno oppure perché non riesce in
tempo, il d.l. decade senza venire convertito. Decade significa che perde i suoi effetti fin
dall’inizio e quindi è come se non fosse mai esistito.
Art. 77 Costituzione
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni [612, 622].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Un aspetto da prendere in considerazione è il seguente: tutte le fonti per essere indicate,
una volta approvate, vengono contrassegnate nel seguente modo: con una data o un
numero. l. 8 marzo 2000, n. 53
l. n. 53/2000
È di notevole importanza prestare attenzione alle date delle fonti, in particolare alla data
presa in considerazione.
Sia il procedimento di formazione delle leggi, sia i procedimenti di formazione di d.l. e d.lg.
si concludono sempre con la pubblicazione.
legge si parla di “promulgazione” da parte del
Nel caso della Presidente della Repubblica.
Nei casi dei d.l. e d.lg. non si parla di promulgazione, bensì di “emanazione”.
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Tali termini indicano una specifica fase in cui il Presidente della Repubblica decide che
quell’atto, può essere immesso nell’ordinamento.
approvato dal Parlamento o dal Governo,
Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è uno strumento essenziale per dare conoscibilità dei
testi normativi ai cittadini. Questo perché siccome qualunque fonte (legge, d.l. e d.lg.) è
obbligatoria per i cittadini, quindi l’ordinamento pretende che questi le rispettino, bisogna
metterli nelle condizioni di conoscerle.
Tuttavia, la pubblicazione è un atto sempre successivo alla promulgazione e
all’emanazione: prima viene la fonte promulgata o emanata, poi viene pubblicata in Gazzetta
ufficiale.
La questione che ci si può porre è dopo quanto tempo avvenga ciò. La risposta è che varia:
è un tempo generalmente tecnico che può andare da un giorno, nei casi di maggiore
L’importanza delle date sta
urgenza, fino a qualche settimana. in ciò.
Vi è un limite temporale circa la promulgazione sancito dall’articolo 73
Art. 73 Costituzione
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla
approvazione [74, 87 c. 5, 138 c. 2].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza [72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Secondo l'art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a
maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l'urgenza fissando nella legge stessa il
limite temporale da rispettare.
Quando noi abbiamo una legge contrassegnata con giorno, mese, anno e numero, la data
con cui l’ordinamento indica la legge è la data della promulgazione o emanazione. Non è la
data della pubblicazione, che è sempre successiva. Nell’esempio si notano i 5 giorni dopo.
l. 8 marzo 2000, n. 53
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Pertanto si hanno due date da tenere distinte:
- la data che compare nel nome della legge: che è la data della sua promulgazione;
- la data della pubblicazione: questa non la si conosce, la si deve andare a cercare
sull’indice della gazzetta ufficiale o in banche elettroniche quando è stata pubblicata
(per ovvie ragioni logiche, nell’esempio, non può essere prima dell’8 marzo).
In questo lavoro sulle date, è fondamentale comprendere la data di entrata in vigore delle
fonti.
Occorre distinguere tra:
- entrare in vigore: è il momento in cui una fonte comincia a produrre i suoi effetti. Il
momento della produzione degli effetti è il momento in cui un comportamento vietato,
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comincia ad essere vietato. Viceversa, un comportamento consentito, comincia ad
essere consentito;
- essere in vigore: è una fonte che sta producendo i suoi effetti.
La data di entrata in vigore di una fonte non è mai la data che compare nel suo nome, perché
quella è la data di promulgazione (se è una legge) o emanazione (se è un d.l. o d.lg.) e non
è nemmeno detto che sia la data di pubblicazione.
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