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DPR, DPCM, DM: Caratteristiche e disciplina
Sia d.P.R., d.P.C.M. che D.M. sono fonti secondarie, cioè sono i nomi che prendono i regolamenti dell'esecutivo (regolamenti governativi).
Il nome tecnico di ciascuna fonte coincide poi con il nome che essa assume nell'ordinamento quando viene promulgata o emanata.
La legge ordinaria viene poi chiamata legge. Il decreto legislativo viene chiamato decreto legislativo. Il decreto legge viene chiamato decreto legge.
Ciò non vale per i regolamenti dell'esecutivo (per le fonti secondarie). Il loro nome tecnico è "regolamento dell'esecutivo" ma quando vengono emanati non si chiamano regolamento dell'esecutivo, ma il nome che prendono può essere:
- d.P.R: decreto del Presidente della Repubblica;
- d.P.C.m: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- D.M.: decreto ministeriale.
Sono sempre fonti secondarie e quindi vale il principio di legalità, vale a dire il principio per il quale un atto amministrativo deve essere basato su una norma di legge.
Quale essi per poter essere approvati, necessitano di una previa legge che li autorizzi. La differenza in parte si coglie dalla loro denominazione. dell'esecutivo) Il d.P.R. è usato quando la fonte secondaria (il regolamento è approvato dall'intero Governo. Non si chiama decreto governativo, ma quando la fonte secondaria è approvata dall'intero Governo, cioè il consiglio dei ministri, una volta emanato si chiama d.P.R. Quando la fonte secondaria è approvata singolarmente dal solo Presidente del Consiglio dei Ministri, prende il nome di d.P.C.m.. Quando la fonte secondaria è approvata singolarmente da un solo ministro, prende il nome di D.M.. Nel momento dell'emanazione prendono questi nomi diversi, ma successivamente vengono sempre emanati dal Presidente della Repubblica, in quanto appone il suo sigillo come atto conforme alle regole sulla produzione. C'è tuttavia una precisazione da fare: con la legge 400/1988, si
è deciso di chiamare i regolamenti dell’esecutivo d.P.R. nel momento in cui sono emanati, si è in realtà accettato che i d.P.R. possano anche essere cose diverse, cioè non fonti secondarie. Qui infatti si genera qualche equivoco. Il d.P.R. è una denominazione che indica sia le fonti secondarie quando esse sono approvate dall’intero Governo, ma sono anche d.P.R. gli atti propri del Presidente della Repubblica.
Nei regolamenti dell’esecutivo, il Presidente della Repubblica non interviene nel contenuto dell’atto, a quell’atto dicosì come non interviene in un d.lg. o in una legge, ma si limita alla promulgazione o all’emanazione dei d.lg., d.l. o regolamenti. Quindi il contenuto è redatto da qualcun altro, nel caso di specie dal Governo.
Tuttavia sono d.P.R. anche quegli atti redatti, scritti che riflettono la volontà del Presidente Ai sensi dell’art. 87 vi
È un elenco di poteri che può esercitare il Presidente della Repubblica secondo l'Art. 87 della Costituzione:
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- Può inviare messaggi alle Camere (Art. 74 c.1).
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (Art. 61 c.1).
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (Art. 71 c.1).
- Promulga le leggi (Artt. 73, 74, 138 c.2) ed emana i decreti aventi valore di legge (Artt. 76, 77) e i regolamenti.
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (Artt. 75, 138 c.2).
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (Art. 80).
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Analizzandone il contenuto. Se tuttavia nel contesto si sta affermando che la legge 8 marzo 2000 n. 16 è stata attuata dal d.P.R. 15 febbraio 2001 n. 20, il contesto suggerisce in questo caso che questo d.P.R. è un regolamento dell'esecutivo.
Riepilogando: sono emanati con d.P.R. i seguenti atti:
- atti di prerogativa costituzionale:
- nomina del presidente del consiglio e dei ministri;
- nomina dei giudici costituzionali.
- atti su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:
- nomina dei Sottosegretari di Stato;
- nomina dei commissari straordinari del Governo;
- nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
- nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari.
16) nomina del comandante generale della Guardia di Finanza;
17) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
18) concessione della cittadinanza italiana;
19) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
20) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
21) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
22) concessione del titolo di città;
23) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
24) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale.
Sono altresì emanati con d.P.R. tutti gli atti per iparlamento entro trenta giorni dalla loro adozione. Inoltre, i regolamenti ministeriali e interministeriali devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La deliberazione del Consiglio dei ministri assume un ruolo di rilievo nella gerarchia delle fonti normative. I regolamenti governativi, quando adottati, hanno il rango di fonte secondaria e sono di importanza fondamentale. Tuttavia, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i decreti ministeriali e i decreti interministeriali non assumono la forma di decreti del Presidente della Repubblica (d.P.R.). I regolamenti possono essere adottati con decreto ministeriale o decreto interministeriale quando la legge conferisce tale potere al ministro o alle autorità subordinate al ministro. Nel caso di materie di competenza di più ministri, i regolamenti possono essere adottati con decreti interministeriali, previa autorizzazione legislativa. È importante sottolineare che i regolamenti ministeriali e interministeriali non possono contenere norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo come organo collegiale. Inoltre, devono essere comunicati al parlamento entro trenta giorni dalla loro adozione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Anche i regolamenti ministeriali ed interministeriali, come quelli governativi sono adottati previo parere del Consiglio di Stato e sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora l'organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo ad esso attribuite, il regolamento viene emanato nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Requisiti ed elezione è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Il Presidente della Repubblica Italiana (art. 87 Cost.) ed è il garante della Costituzione. Inoltre egli non è a capo di un potere particolare (legislativo, esecutivo o giudiziario), ma li coordina tutti e tre, ovvero compie atti che riguardano ciascuno dei tre poteri.
come stabilito dalla Costituzione italiana. L'articolo 83 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli (tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo), in modo da garantire per ogni Regione la rappresentanza delle minoranze. Art. 83 Costituzione Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [artt. 55 c.2, 85]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II]. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è