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Estratto del documento

ORDINARIA

3 letture: è previsto una procedura di conciliazione tra parlamento e consiglio svolta

dal COREPER, per arrivare ad un accordo con voto concorde di consiglio e parlamento.

Freno di emergenza: maggioranza qualificata è prevista anche per materie delicate

(sicurezza sociale, materia penale e giudiziaria); se in queste materie uno stato fa

presente che quell’atto incide su aspetti fondamentali del proprio ordinamento, può

chiedere di avviare la procedura del freno di emergenza; la procedura si arresta e il

consiglio europeo in 4 mesi deve trovare un accordo. Dopo i 4 mesi, la procedura deve

essere abbandonata.

Se un atto non è completo, chi interviene? La commissione europea, che può agire con

2 modalità:

1. Delega di poteri normativi art. 290 TFUE quando serve che la commissione

adotti atti di portata generale che completino o modifichino elementi non

essenziali di un atto legislativo. La commissione però adotta un atto non

legislativo

2. Delega di mero potere esecutivo art. 291 TFUE dare esecuzione agli atti

vincolanti delle altre istituzioni. Questo darebbe un potere discrezionale enorme

alla Commissione: per questo anche gli Stati possono intervenire con un atto

controllo sulla commissione (con comitati composti da un rappresentante

tecnico di ciascuno stato membro).

27/03

RAPPORTO TRA DIRITTO DELL’UNIONE E DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA

In quale rapporto si pone il diritto dell’Unione con il diritto degli Stati

membri?

- Sin dal 1963 la Corte di giustizia (sent. Van Gend & Loos) afferma che quello

dell’Unione è un ordinamento di nuovo genere, che ha come soggetti Stati e privati.

Cosa succede, allora, se la legge di uno Stato membro contrasta con una

norma dell’Unione?

- Il caso si presenta negli anni ‘60 e riguarda direttamente l’Italia, in occasione

dell’adozione di una legge che nazionalizzava la distribuzione di energia elettrica 

CASO COSTA ENEL

Tutto parte da un avvocato lombardo che di fronte a questa legge di distribuzione

dell’energia elettrica ritiene che essa sia in contrasto con alcune norme dell’UE che

invece la liberalizzavano.

L’avvocato Costa per poter aderire alla Corte avrebbe dovuto far sorgete un caso

pratico: non paga una bolletta, termina con una causa di fronte al giudice conciliatore

[figura che oggi non esiste più].

Il giudice sospende il giudizio e manda gli atti alla corte di giustizia.

Viene violato anche l’art. 11 della Costituzione che prevedeva il rispetto dei trattati

internazionali; il giudice quindi manda anche gli atti alla corte costituzionale italiana.

I due organi danno 2 risposte diverse [il punto di partenza è una totale mancanza e

divergenza di coordinamento tra quello che ritiene la nostra corte costituzionale e la

corte di giustizia], attraverso una serie di sentenze il quadro si compone e si arriva a

un punto comune che era quello proposto da subito dalla corte di giustizia deve

prevalere il diritto UE; le due risposte iniziali erano:

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA - 1964:

il punto di partenza si basa sul presupposto che il Trattato CEE aveva creato un

 ordinamento giuridico nuovo, integrato in quello degli Stati membri, afferma:

che il diritto dell’Unione prevale su quello degli Stati membri, i quali avendo

 rinunciato alla loro sovranità nelle materie attribuite all’Unione, non possono

adottare provvedimenti unilaterali che contrastino con esso se si dovesse

ammettere la superiorità del diritto di ciascuno stato membro si lascerebbe loro

la possibilità di distruggere questo sistema

che ove questa supremazia del diritto comunitario non fosse riconosciuta

 sarebbero messi in discussione gli stessi fondamenti giuridici dell’Unione.

Il fondamento di tale ragionamento non è una supremazia gerarchica, ma la

 considerazione delle rispettive sfere d’azione del diritto dell’Unione e di

quello degli Stati membri nell’ambito di un sistema giuridico integrato

Con sentenze successive la Corte di giustizia arriva a precisare in che modo gli Stati

membri devono assicurare il primato del diritto dell’Unione:

Simmenthal 1978

Sentenza : 1. gli atti normativi che invadono la sfera di

 competenza dell’Unione vanno considerati privi di qualsiasi efficacia giuridica;

è compito del giudice nazionale applicare il diritto dell’Unione e tutelare i diritti

che questo garantisce ai singoli: di fronte a un contrasto con la norma

comunitaria il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna, sia

precedente, sia successiva. Secondo la corte di giustizia, se il legislatore

nazionale avesse adottato una legge contrastante con una precedente, avrebbe

invaso una sfera non di sua competenza, bensì dell’UE.

Successivamente la Corte di giustizia ha precisato:

- che lo stesso obbligo di disapplicazione incombe su tutti gli organi

degli Stati membri (anche quelli amministrativi) e non solo su quelli giudiziari

Fratelli Costanzo

(caso , 1989) il giudice nazionale è un organo che esercita

il potere giurisdizionale; la corte aggiunge che l’obbligo di dare la prevalenza al

diritto UE cade su tutti gli organi, non solo sulla corte.

- che l’obbligo di disapplicazione/prevalenza colpisce anche norme interne

che non contrastano direttamente con il diritto dell’Unione, ma che ne

Factortame

impediscono l’effettiva applicazione (caso , 1990) si trattava di

un sequestro preventivo; il giudice avrebbe dovuto estendere la possibilità di

sequestro anche a questo caso la tutela dei diritti deve essere effettiva.

- Che, in particolare, il giudice ha l’obbligo di non tener conto di una

disposizione che – come l’art. 2909 c.c. italiano – afferma il principio

dell’autorità del giudicato, nella parte in cui impedisce il recupero di un aiuto

di Stato la cui incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione (caso

Lucchini , 2007) non tenere conto degli effetti del giudicato

Concludendo: prevalenza assicurata dal giudice nazionale a cui spetta di disapplicare,

l’obbligo cade anche su tutti gli altri organi dello stato e riguarda anche le norme

interne, non solo quelle in contrasto con il diritto europeo.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Solo attraverso un lungo percorso la nostra Corte costituzionale è arrivata a

condividere una sistemazione dei rapporti diritto interno – diritto dell’Unione analoga a

quella da subito concepita dalla Corte di giustizia.

(Costa-Enel,

I fase n. 14/1964): la legge contenente l’ordine di esecuzione del TCEE

non sfugge ai principi sulla successione delle leggi nel tempo (possibile

abrogazione da parte di norme successive) Può essere abrogata da leggi

successive. Frontini, Industrie chimiche,

II fase (sent. n. 183/1973 e sent. 232/1975):

ordine comunitario e ordine interno costituiscono due sistemi distinti e autonomi

ancorchè coordinati; la violazione del diritto comunitario da parte di leggi interne

successive comporta l’illegittimità costituzionale di tali leggi per violazione

indiretta dell’art. 11 Costituzione.

 Non un unico ordinamento che vede integrate i due sistemi di norme (italiano e

europeo), ma due sistemi distinti (autonomi ma coordinati dall’art 11).

Ma perché contrasto con l’art. 11 Cost?

art. 11 Cost. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Questa norma è riconosciuta dalla Corte come il sicuro fondamento dell’adesione

dell’Italia all’Unione europea legge ordinaria adottata dal Parlamento per limitare la

nostra sovranità a favore dell’ordinamento dell’UE; non è uguale alle leggi ordinarie,

perché ha copertura in un articolo della Costituzione, quindi ha resistenza maggiore e

non può essere modificata da leggi successive.

E’ grazie all’art. 11 Cost. che si è potuto trasferire agli organi dell’Unione il potere di

emanare norme giuridiche e che lo si è potuto fare validamente anche se l’ordine di

esecuzione del Trattato CEE era contenuto in una legge ordinaria (e non l. cost.).

Granital,

III fase (sent. n. 170/1984): la Corte costituzionale fa propria la

conclusione della Corte di giustizia, si allineano sulla stessa posizione (non c’è più il

principio che la legge successiva abroga la precedente, …); Di fronte a un regolamento

dell’Unione il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante

(non è più ritenuta necessaria la pronuncia di illegittimità costituzionale). la norma

interna cede e il giudice la deve disapplicare (Corte l’aveva già detto nel 64).

Ma restano diversi i presupposti teorici della soluzione: per la Corte costituzionale

i due sistemi non sono integrati ma coordinati grazie all’art. 11 Cost. non dirà mai

che i due sistemi sono un ordinamento unico. La norma in contrasto con quella

dell’Unione rimane valida, ma in quanto emessa in una sfera che non appartiene più

alla competenza statale, il giudice non può applicarla la norma resta valida ma non

troverà applicazione perché disciplinata dalla Corte europea.

Con sentenze successive questa conclusione è stata estesa alle sentenze della Corte

di giustizia e alle direttive.

CONTROLIMITI

La teoria dei cd. “controlimiti” (…alle limitazioni di sovranità consentite ai sensi

dell’art. 11 Cost) 2 casi [opposti] in cui la corte costituzionale mantiene il suo

potere:

La Corte costituzionale italiana si è comunque riservata il giudizio:

1. su una legge che in ipotesi sia diretta “ad impedire o pregiudicare la perdurante

osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi”

spetta al giudice disapplicare la norma interna.

 2. su una norma dell’Unione che violi i principi fondamentali del nostro ordinamento

Frontini,

costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana (sentenza prima

metà anni Settanta) Dopo l’introduzione dell’art. 6 TUE e il recepimento della Carta

 sub

dei diritti fondamentali nei trattati l’ipotesi 2 è per lo più teorica.

RAPPORTO TRA DIRITTO DELL’UNIONE E ORDINAMENTO ITALIANO

La rifor

Dettagli
A.A. 2018-2019
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stefania_negrini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gulotta Carla.