Appunti di diritto pubblico – quinta parte (anno 2007/2008)
Il parlamento in Italia
- Organo bicamerale
- La nozione di bicameralismo perfetto
- Il sistema elettorale
- Il parlamento in seduta comune
- La legislatura
Il parlamento in seduta comune
- Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
- Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica ed elezione dei 45 cittadini tra i quali estrarre i 16 giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa
- Elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
- Elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale
Il parlamento prima e dopo la (probabile) riforma costituzionale
Prima
- Camera (630) + Senato (315)
- Senatori a vita (Senatori a vita di diritto – ex presidenti della Repubblica + 5 di nomina presidenziale)
Dopo
- Camera (518) + Senato federale (252)
- Deputati a vita (Deputati a vita di diritto – ex presidenti della Repubblica + 3 di nomina presidenziale)
N.B. Il numero non può essere in nessun caso superiore a 3.
Il parlamento prima e dopo la (probabile) riforma costituzionale
Prima
- Bicameralismo perfetto
Dopo
- Differenziazione dei ruoli assegnati ai due rami del Parlamento
- In particolare: l'esercizio della funzione legislativa
- Leggi monocamerali
- Leggi bicamerali
Parlamento
Si fa riferimento all'organo costituzionale. In realtà non è l'unica funzione del parlamento. Ad esempio: indirizzo e controllo del Governo. Funzioni di inchiesta. Parlamento = organo bicamerale. Significa che è composto da due Camere = Camera e Senato.
Montecitorio = Camera
Palazzo Madama = Senato
Farnesina = Ministri del Governo
Il parlamento opera in seduta comune. In questo caso a presiederli è il presidente della Camera. Ci sono dei casi in cui Camera e Senato operano congiuntamente. Sono stabiliti dalla legge (casi tassativi). Sono prestabiliti.
- Elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento. Talora il Presidente della Repubblica si macchia di alto tradimento (oppure attentato alla costituzione). Il parlamento opera in seduta comune. Ma lo giudica la Corte Costituzionale. In relazione all'accusa. Quando la Corte Costituzionale giudica viene integrata. È composta da 15 soggetti ed in questi casi vengono ad aggiungersene altri 16. Il presidente della repubblica ne sceglie 45 e tra questi verranno a sua volta scelti 16. Messa in stato di accusa. Accusa (il Parlamento). Giudica (Corte Costituzionale). Ci sono dei Giudici aggregati. Data la gravità della cosa aumentano il numero dei componenti.
- Parlamento in seduta comune = elezione di un terzo dei membri del CSM (giudici laici)