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IL PARLAMENTO PRIMA E DOPO LA (PROBABILE) RIFORMA
COSTITUZIONALE
1) Prima
- Bicameralismo perfetto
2) Dopo
- Differenziazione dei ruoli assegnati ai due rami del P.
- In particolare: l'esercizio della funzione legislativa
- leggi monocamerali
- leggi bicamerali
PARLAMENTO
Si fa riferimento all'organo costituzionale....
In realtà non è l'unica funzione del parlamento.
Ad esempio: Indirizzo e controllo del Governo. Funzioni di inchiesta.
Parlamento = organo bicamerale.
Significa che è composto da due Camere = Camera e Senato.
Montecitorio = Camera
Palazzo Madama = Senato.
Farnesina = Ministri del Governo.
Il Parlamento opera in seduta comune.
In questo caso a presiederli è il presidente della Camera.
Ci sono dei casi in cui Camera e Senato operano congiuntamente.
Sono stabiliti dalla legge (casi tassativi). Sono prestabiliti.
1) Elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento.
Talora il p.d.r. si macchia di alto tradimento (oppure attentato alla
costituzione).
Il Parlamento opera in seduta comune.
Ma lo giudica la Corte Costituzionale.
In relazione all'accusa.
Quando la Corte Costituzionale giudica viene integrata.
È composta da 15 soggetti ed in questi casi vengono ad aggiungersene altri
16.
Il presidente della repubblica ne sceglie 45 e tra questi verranno a sua volta
scelti 16.
messa in stato di accusa. Accusa (il Parlamento). Giudica (Corte Cost.).
Ci sono dei Giudici aggregati.
Data la gravità della cosa aumentano il numero dei componenti.
Parlamento in seduta comune = elezione di un terzo dei membri del CSM
(giudici laici).
Senatori a vita= soggetti che mantengono la Carica di senatore per tutta la
vita.
I senatori a vita sono:
1) senatori a vita di diritto (lo sono per espressa convinzione)
ad esempio ex presidenti della repubblica
2) nomina presidenziale (nominati dal presidente della repubblica).
Dopo: Senato federale perché? Forte spirito verso il federalismo.
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
- Funzione legislativa
- Funzioni di indirizzo e controllo sul Governo
- Poteri di inchiesta
- Funzioni di natura elettorale (in senso lato)
- Funzioni di natura processuale penale nei confronti del P.R.
Ineleggibilità: significa che ci sono delle disposizioni che contemplano dei
casi in cui un soggetto non può essere eletto.
Sono delle previsioni che si riferiscono soprattutto a casi in cui il soggetto
si trova in una posizione di preminenza che gli dà la possibilità di
esercitare una forte pressione sugli elettori..
I soggetti ineleggibili al parlamento sono il questore, sono sindaci di un
comune che ha più di un tot di abitanti. Si trovano in una posizione in cui
potrebbero esercitare molte pressioni.
Devono prima smettere di fare quello che fanno e poi a quel punto possono
candidarsi.
Se un soggetto ineleggibile concorre e vince la sua elezione è nulla.
Diverso dall'eleggibilità è l'incompatibilità dove si prevede che il soggetto
non possa assumere contemporaneamente due ruoli. Per ex: non si può
essere deputati e senatori contemporaneamente.
Il soggetto può benissimo essere eletto, quindi la sua elezione non è nulla
però semplicemente deve togliersi dalla situazione di incompatibilità
attraverso una scelta tra le due cariche. Non c'è però una elezione nulla. È
possibile in tempi diversi.
Questo capita spesso nel pubblico impiego.
Una volta che i parlamentari vengono eletti e siedono in parlamento essi
hanno la cosiddetta rappresentanza parlamentare. Sono legittima
espressione e tutela degli interessi della nazione.
Il fatto è rafforzato da una speciale previsione relativa al divieto del
mandato imperativo (art. 67 della Costituzione).
È una disposizione molto importante dal punto di vista dei principi.
Il mandato è: Quando un parlamentare viene eletto si fa carico di portare
avanti, di difendere gli interessi degli elettori che l'hanno eletto ma questa
previsione non sta a significare che tra lui e i suoi elettori ci sia un vero e
proprio contratto di mandato.
Non c'è un vincolo giuridico tra il parlamentare ed i suoi elettori.
Tra gli interessi degli elettori specifici e gli interessi della nazione
prevalgono quelli della nazione.
Affinché possano svolgere le loro funzioni in libertà i parlamentari godono
di alcune prerogative che sono particolari garanzie/tutela della loro libertà
d'azione.
Sono sostanzialmente due:
1) insindacabilità: si prevede l'insindacabilità in qualsiasi sede delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68
Costituzione).
Significa che i parlamentari non possono essere chiamati al risarcimento
dei danni per le opinioni che esprimono.
Il problema che si pone è : “ Fino a che punto va questa libertà? Quali sono
i limiti di questa libertà?”.
Il parlamentare può parlare male? Questo sottile limite si risolve nel
cosiddetto nesso funzionale: per esempio ci si chiede cosa vuole dire
“nell'esercizio delle funzioni”. Per esempio nello statuto albertino
(precedente Costituzione). Questo insindacabilità era limitata ai voti dati in
parlamento e quindi non all'esercizio delle funzioni ma al fatto che il
parlamento fosse fisicamente in assemblea.
C'era una copertura più limitata.
Ora nell'esercizio delle sue funzioni.
Nell'esercizio delle sue funzioni vuole dire: su questi problemi si è
espressa la Corte Costituzionale (sentenza 10 e 11 del 2000) 347 e 348 del
2004 che hanno ripreso i principi del 2000 anche amplificandoli.
“La Corte Costituzionale in queste due sentenze ha detto che: “ Una
dichiarazione è coperta dalla garanzia dell'art. 68 Costituzione
(insindacabilità) quando è riproduttivo dell'attività parlamentare” cioè deve
esserci coincidenza tra quello che uno dice fuori e quello che dice dentro,
quando è davanti al parlamento, a porta a porta..(nell'ambito della sua